REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 38 

  Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo
2003,  n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata,
emanato  con  decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n.
0121/  Pres.  e  successive  modifiche  ed integrazioni. Approvazione
modifiche.
(GU n.39 del 27-9-2008)

(Pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Premesso  che  l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 -
«Riordino   degli   interventi   regionali  in  materia  di  edilizia
residenziale  pubblica»  -  individua  quali  interventi  di edilizia
convenzionata  quelli  diretti  alla  costruzione,  all'acquisto o al
recupero  di  abitazioni  da  destinare  alla vendita, assegnazione o
locazione  a  favore della generalita' dei cittadini, posti in essere
da  ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o agevolazioni
previsti  da  leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione
europea   o  di  altri  organismi  internazionali,  nonche'  di  enti
pubblici, regolati da apposite convenzioni con i comuni;
   Visto  il  proprio  decreto  13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il
quale  e'  stato  emanato  il  «Regolamento di esecuzione dell'art. 4
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni
per  l'edilizia  convenzionata»,  successivamente  modificato  con  i
decreti  28  giugno  2004,  n.  0217/Pres.  e  28  settembre 2006, n.
0291/Pres.;
   Visto  l'art.  12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il
quale  stabilisce  che  i  regolamenti  sono  approvati previo parere
vincolante della Commissione consiliare competente;
   Vista  la deliberazione n. 3107 del 14 dicembre 2007, con la quale
la  Giunta  regionale  ha approvato in via preliminare il regolamento
recante  «Modifiche  al  regolamento  di esecuzione dell'art. 4 della
legge  regionale  7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per
l'edilizia  convenzionata,  emanato  con decreto del Presidente della
Regione  13  aprile  2004,  n.  0121/Pres., e successive modifiche ed
integrazioni»  e  ne  ha  disposto  la  contestuale trasmissione alla
Commissione consiliare competente;
   Preso  atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n.  6/2003,  la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29
gennaio  2008,  ha  espresso  parere  favorevole  riguardo  al  testo
approvato in via preliminare dalla Giunta regionale;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta regionale n. 287 di data 8
febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del
citato regolamento di esecuzione concernente l'edilizia convenzionata
di  cui  all'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, emanato
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  0121/Pres./2004, e
successive modifiche ed integrazioni;
   Ritenuto  di  adottare  le «Modifiche al regolamento di esecuzione
dell'art.   4   delle   legge  regionale  n.  6/2003  concernente  le
agevolazioni  per  l'edilizia  convenzionata  emanato con decreto del
Presidente  della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive
modifiche ed integrazioni»;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Su  conforme deliberazione della Giunta regionale n. 287 di data 8
febbraio 2008;
                              Decreta:

   1.  Sono  approvate  le  «Modifiche  al  regolamento di esecuzione
dell'art.   4   delle   legge  regionale  n.  6/2003  concernente  le
agevolazioni  per  l'edilizia convenzionata approvato con decreto del
Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/ Pres., e successive
modifiche  ed integrazioni» di cui all'allegato «A» e relativo schema
di  convenzione  tipo,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di osservare e fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  a regolamento della
Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY

(Omissis).