REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 39 

   Regolamento  di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7
marzo   2003,   n.  6  concernente  le  agevolazioni  per  l'edilizia
agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile
2004,   n.   0124/Pres.   e  successive  modifiche  ed  integrazioni.
Approvazione modifiche.
(GU n.40 del 4-10-2008)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Premesso  che  l'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 -
«Riordino   degli   interventi   regionali  in  materia  di  edilizia
residenziale  pubblica»  -  dispone  che  gli  interventi di edilizia
agevolata  sono  attuati dai privati e sono diretti alla costruzione,
all'acquisto  o  al  recupero  di  abitazioni  posti  in essere con i
benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da
disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;
   Visto  il  proprio  decreto  13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il
quale  e'  stato  emanato  il  «Regolamento di esecuzione dell'art. 5
della  legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi
di  edilizia  agevolata», successivamente modificato con i decreti 28
giugno 2004, n. 0214/Pres., e 28 settembre 2006, n. 0290/Pres.;
   Visto  l'art.  12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il
quale  stabilisce  che  i  regolamenti  sono  approvati previo parere
vincolante della Commissione consiliare competente;
   Vista  la deliberazione n. 38 del 11 gennaio 2008, con la quale la
Giunta  regionale  ha  approvato  in  via  preliminare il regolamento
recante  «Modifiche  al  regolamento  di esecuzione dell'art. 5 della
legge  regionale  7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per
l'edilizia  agevolata,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione  13  aprile2004,  n.  0124/Pres.,  e  successive modifiche ed
integrazioni»  e  ne  ha  disposto  la  contestuale trasmissione alla
Commissione consiliare competente;
   Preso  atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n.  6/2003,  la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29
gennaio  2008,  ha  espresso  parere  favorevole  riguardo  al  testo
approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione
n.  38/2008,  integrandolo  con un'ulteriore modifica che lo adegua a
quanto  disposto  dall'art.  3,  comma  80,  della legge regionale 28
dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  288 dell'8
febbraio   2008  che  ha  approvato  le  modifiche  da  apportare  al
regolamento    concernente    l'edilizia   agevolata   recependo   le
integrazioni   proposte  dalla  IV  Commissione  nella  seduta  sopra
indicata;
   Ritenuto  di  adottare  le «Modifiche al regolamento di esecuzione
dell'art.   5   delle   legge  regionale  n.  6/2003  concernente  le
agevolazioni  per  l'edilizia  agevolata  approvato  con  decreto del
Presidente  della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive
modifiche ed integrazioni»;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 288 dell'8
febbraio 2008;
                              Decreta:
   1.  Sono  approvate  le  «Modifiche  al  regolamento di esecuzione
dell'art.   5   delle   legge  regionale  n.  6/2003  concernente  le
agevolazioni  per  l'edilizia  agevolata  approvato  con  decreto del
Presidente  della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive
modifiche  ed  integrazioni»  di  cui  all'allegato  «A»  quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di osservare e fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  a regolamento della
Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY
   (Omissis)