Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche.(GU n.40 del 4-10-2008)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» - dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali; Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi di edilizia agevolata», successivamente modificato con i decreti 28 giugno 2004, n. 0214/Pres., e 28 settembre 2006, n. 0290/Pres.; Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente; Vista la deliberazione n. 38 del 11 gennaio 2008, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente; Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 38/2008, integrandolo con un'ulteriore modifica che lo adegua a quanto disposto dall'art. 3, comma 80, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 288 dell'8 febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al regolamento concernente l'edilizia agevolata recependo le integrazioni proposte dalla IV Commissione nella seduta sopra indicata; Ritenuto di adottare le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 delle legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni»; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 288 dell'8 febbraio 2008; Decreta: 1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 delle legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» di cui all'allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY (Omissis)