REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2008, n. 2 

   Modifica all'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978,
n.  75,  in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo del 31 maggio 2007.
(GU n.23 del 7-6-2008)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 5 del 30 gennaio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica all'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n.
75,  in  adeguamento  alla  sentenza  della Corte europea dei diritti
                    dell'uomo del 31 maggio 2007.

   1. All'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75
(Disciplina  delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti
pubblici), come inserito dall'art. 55 della legge regionale n. 1/2000
e modificato dall'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 17/2004,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   «5.  Per  tutte  le  nomine  di  cui al comma 1 i candidati devono
dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle
nomine  del  Consiglio  regionale  la  loro  eventuale appartenenza a
societa'  a  carattere  segreto. La mancata dichiarazione costituisce
condizione ostativa alla nomina.».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
   Trieste, 23 gennaio 2008
                                ILLY