Modifica all'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007.(GU n.23 del 7-6-2008)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007. 1. All'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), come inserito dall'art. 55 della legge regionale n. 1/2000 e modificato dall'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 17/2004, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a societa' a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 23 gennaio 2008 ILLY