REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2008, n. 6 

  Modifiche  alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 (istituzione
del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri).
(GU n.24 del 14-6-2008)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del
                           16 aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifiche  agli  articoli  1,  2,  3,  8, 12 della legge regionale 23
ottobre  2007,  n. 34 «Istituzione del Parco naturale regionale delle
                           Alpi Liguri.».

   1. I commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 34/2007 sono
sostituiti dai seguenti:
   «4.  Sono altresi' individuati i territori ricadenti nei Comuni di
cui  al  comma  2,  con  l'eccezione  del comune di Cosio d'Arroscia,
indicati  in  via  provvisoria  nella  cartografia di cui al medesimo
comma 2, qualificati come paesaggio protetto ai sensi del comma 1-bis
dell'art.  3  della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino
delle  aree  protette),  come  modificato dall'art. 1, comma 3, della
legge  regionale 19 marzo 2002, n. 13 (Modifiche alla legge regionale
22  febbraio  1995,  n.  12  e  successive modifiche e integrazioni e
individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio).
   5.  Il  Piano  del  Parco,  di  cui all'art. 6, nel disciplinare i
rapporti  e  le interazioni del Parco naturale con gli ambiti ad esso
esterni,   individua   la  perimetrazione  definitiva  dei  territori
qualificati paesaggio protetto di cui al comma 4, e detta la relativa
disciplina sulla base di quanto previsto dall'art. 8.».
   2.  All'art. 2 comma 1 lettere a), b), c) della legge regionale n.
34/2007 la parola «tutelare» e' sostituita dalla parola «conservare».
   3.  Il  comma  2  dell'art.  3 della legge regionale n. 34/2007 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  La gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri e'
affidata,  ai  sensi  dell'art.  5  della legge regionale n. 12/1995,
all'Ente  Parco delle Alpi Liguri. Il medesimo Ente Parco esercita le
funzioni previste nell'art. 8 in riferimento ai territori qualificati
paesaggio protetto.».
   4.  All'art.  8  comma  1 della legge regionale n. 34/2007 dopo la
lettera c), e' inserita la seguente:
   «c-bis)  resta  ferma  l'osservanza  delle vigenti disposizioni in
materia  di  beni  paesaggistici  di  cui  al  decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n.  42  (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e
successive modifiche.».
   5.  All'art. 8 comma 2 lettera a) della legge regionale n. 34/2007
la parola «tutela» e' sostituita dalla parola «conservazione».
   6.  All'art. 12 comma 1 della legge regionale n. 34/2007 le parole
«ivi compresi i» sono sostituite dalle parole «e nei».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
    Genova, 3 aprile 2008
                              BURLANDO
(Omissis)