REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2008, n. 18 

  Modifiche  alla  legge  regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Interventi
regionali  per  la valorizzazione della funzione sociale ed educativa
svolta  dagli  oratori  e  da  enti  religiosi che svolgono attivita'
similari).
(GU n.4 del 24-1-2009)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
                           25 giugno 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  10  agosto 2004, n. 16 «Interventi
regionali  per  la valorizzazione della funzione sociale ed educativa
svolta  dagli  oratori  e  da  enti  religiosi che svolgono attivita'
                             similari».

   1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2004 e'
inserito il seguente:
    «2-bis.  Sono  considerate  assimilabili alle attivita' di cui al
comma 1 le iniziative d'ambito regionale o sovraregionale finalizzate
a  promuovere  nei  confronti  dei  giovani  esperienze  formative ed
educative  collegate  ai  temi  della  mondializzazione, della pace e
dell'incontro interculturale.».
   2.  Al  comma  1  dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2004, e'
aggiunto il seguente periodo:
    «Le  domande  relative  agli  interventi di cui all'art. 1, comma
2-bis,  devono  essere  presentate  da  Organismi unitari a carattere
regionale.».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 25 giugno 2008
                              BURLANDO