N. 437 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2008
Ordinanza del 22 luglio 2008 emessa dal Giudice di pace di Pontassieve nel procedimento civile promosso da Cavini Francesco ed altra contro Prefettura di Firenze. Circolazione stradale - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope - Ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada e la successiva ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida - Sanzionabilita' del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti - Omessa indicazione dei casi e dei modi in cui la liberta' personale del conducente puo' essere legittimamente compressa - Mancata previsione di un controllo giurisdizionale - Omessa esclusione della responsabilita' solidale del proprietario dell'autovettura - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Lesione dell'inviolabile diritto alla liberta' personale - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 187 e 196, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 27.(GU n.3 del 21-1-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Letto il ricorso depositato in cancelleria il 4 marzo 2008 dai sigg. Cavini Francesco e Fiorenza Bianca in opposizione al verbale di contestazione n. 739217618 emesso dalla Regione Carabinieri Toscana - Stazione di Reggello in data 4 febbraio 2008 per violazione dell'art. 187, comma 8, c.d.s.; nonche' il ricorso depositato in cancelleria in data 21 marzo 2008 avverso ordinanza di sospensione della patente di guida prot. n. 3958/2008 emessa dal Prefetto di Firenze in data 22 febbraio 2008 ai sensi degli artt. 187, commi 8 e 218 c.d.s.; Esaminata la richiesta della difesa dei ricorrenti, volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per vedere riconosciuta: 1) illegittimita' costituzionale dell'art. 187, comma 8 c.d.s. Nella parte in cui sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana; 2) illegittimita' costituzionale dell'art. 187, comma 3 c.d.s. nella parte in cui non indica i casi e i modi in cui la liberta' personale del conducente puo' essere legittimamente compressa e sottrae al controllo dell'autorita' giudiziaria la valutazione se sottoporre o meno costui ad accertamenti urgenti aventi finalita' probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione italiana; 3) illegittimita' costituzionale degli artt. 196, commi 1 e 187 c.d.s. nella parte in cui non escludono la responsabilita' solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui all'art. 187, comma 8 c.d.s., per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione italiana; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di legittimita' costituzionale per le motivazioni esposte dai ricorrenti; Rilevato inoltre che la sollevata eccezione riguarda anche una norma rilevante per la decisione del ricorso.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale rilevata dai ricorrenti in relazione all'art. 187, comma 8 c.d.s. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 187, comma 3 c.d.s. per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., degli artt. 196, comma 1, 187 e 187, comma 8, c.d.s. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., per le motivazioni esposte dai ricorrenti. Sospende il presente giudizio n. 262 del ruolo generale e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Pontassieve, addi' 22 luglio 2008. Il giudice di pace: De Sanctis