N. 437 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2008

Ordinanza  del  22  luglio  2008  emessa  dal  Giudice  di  pace   di
Pontassieve nel procedimento civile promosso da Cavini  Francesco  ed
altra contro Prefettura di Firenze. 
 
Circolazione stradale - Guida in stato  di  alterazione  psico-fisica
  per uso  di  sostanze  stupefacenti  -  Rifiuto  di  sottoporsi  ad
  accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti
  o psicotrope  -  Ricorso  in  opposizione  avverso  il  verbale  di
  contestazione della violazione di cui all'art. 187, comma  8,  cod.
  strada e la successiva ordinanza prefettizia di  sospensione  della
  patente di guida - Sanzionabilita' del  rifiuto  di  sottoporsi  ad
  accertamenti - Omessa indicazione dei casi e dei  modi  in  cui  la
  liberta'  personale  del  conducente  puo'  essere   legittimamente
  compressa - Mancata previsione di un  controllo  giurisdizionale  -
  Omessa esclusione della responsabilita' solidale  del  proprietario
  dell'autovettura  -   Denunciata   violazione   dei   principi   di
  uguaglianza e di ragionevolezza - Lesione dell'inviolabile  diritto
  alla liberta'  personale  -  Incidenza  sul  diritto  di  difesa  -
  Asserita   violazione   del   principio   di   personalita'   della
  responsabilita' penale. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285),  artt.  187  e
  196, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 27. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
                         IL GIUDICE DI PACE 
    Ha emesso la seguente ordinanza. 
    Letto il ricorso depositato in cancelleria il 4  marzo  2008  dai
sigg. Cavini Francesco e Fiorenza Bianca in opposizione al verbale di
contestazione n. 739217618 emesso dalla Regione Carabinieri Toscana -
Stazione di Reggello in data 4 febbraio 2008 per violazione dell'art.
187, comma 8, c.d.s.; nonche' il ricorso depositato in cancelleria in
data 21 marzo 2008 avverso ordinanza di sospensione della patente  di
guida prot. n. 3958/2008 emessa dal Prefetto di Firenze  in  data  22
febbraio 2008 ai sensi degli artt. 187, commi 8 e 218 c.d.s.; 
    Esaminata la richiesta  della  difesa  dei  ricorrenti,  volta  a
provocare la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  per
vedere riconosciuta: 
        1)  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  187,  comma  8
c.d.s. Nella parte in cui  sanziona  il  rifiuto  del  conducente  di
sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o  5,  per  violazione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana; 
        2)  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  187,  comma  3
c.d.s. nella parte in cui non indica i  casi  e  i  modi  in  cui  la
liberta'  personale  del  conducente   puo'   essere   legittimamente
compressa  e  sottrae  al  controllo  dell'autorita'  giudiziaria  la
valutazione se sottoporre  o  meno  costui  ad  accertamenti  urgenti
aventi finalita' probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13  della
Costituzione italiana; 
        3) illegittimita' costituzionale degli artt. 196, commi  1  e
187 c.d.s. nella  parte  in  cui  non  escludono  la  responsabilita'
solidale  del  proprietario  dell'autovettura  nell'ipotesi  di   cui
all'art. 187, comma 8 c.d.s., per violazione degli artt. 3 e 27 della
Costituzione italiana; 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
sollevata eccezione di legittimita' costituzionale per le motivazioni
esposte dai ricorrenti; 
    Rilevato inoltre che la sollevata eccezione  riguarda  anche  una
norma rilevante per la decisione del ricorso. 
                              P. Q. M. 
    Visto l'art. 23,  legge  n.  87/1953  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
rilevata dai ricorrenti in relazione all'art. 187, comma 8 c.d.s. per
violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 187,  comma  3  c.d.s.
per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., degli artt.  196,  comma  1,
187 e 187, comma 8, c.d.s. per violazione degli artt. 3 e  27  Cost.,
per le motivazioni esposte dai ricorrenti. 
    Sospende il presente giudizio n. 262 del ruolo generale e dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Manda alla cancelleria di notificare la presente  ordinanza  alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Manda alla cancelleria di comunicare  la  presente  ordinanza  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Pontassieve, addi' 22 luglio 2008. 
                   Il giudice di pace: De Sanctis