N. 446 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2008
Ordinanza del 14 ottobre 2008 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento civile promosso da Primiero Energia S.p.A. contro I.N.P.S.. Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Obbligo di versamento del datore di lavoro, anche se tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante il periodo di malattia - Esclusione, con norma di interpretazione autentica, per gli imprenditori che abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia - Ingiustificato irragionevole trattamento di privilegio degli imprenditori inadempienti dell'obbligo contributivo rispetto a quelli adempienti che non possono ottenere la ripetizione. - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.3 del 21-1-2009 )
IL TRIBUNALE All'udienza del 14 ottobre 2008 ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato in fatto Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2008 la societa' Primiero Energia S.p.A., con sede in Fiera di Primiero, via Angelo Guadagnini, 31, proponeva tempestiva opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, avverso l'iscrizione a ruolo corrispondente alla cartella di pagamento n. 112 2007 00209190 28, notificata il 16 novembre 2007 e contenente l'intimazione a pagare, tra l'altro, la somma di € 114.753,00, pretesa dall'I.N.P.S. con il verbale di accertamento n. 503 Isp. del 10 febbraio 2006, a titolo di contributi relativi all'assicurazione contro la malattia, per i lavoratori alle dipendenze della societa' opponente, in riferimento al periodo 1° agosto 2001 - 31 dicembre 2005, oltre sanzioni, interessi di mora e compensi di riscossione. Esponeva che con il suddetto verbale di accertamento gli ispettori della sede I.N.P.S. di Trento erano pervenuti alle seguenti conclusioni: «Le sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 10232/2003, successivamente richiamata dalla sentenza n. 15112/2004, hanno stabilito che l'obbligo contributivo per l'indennita' economica di malattia ha natura solidaristica, fissando il principio di diritto: ''L'art. 6, comma 2, legge n. 138/1943, che esonera l'I.N.P.S. dal pagamento dell'indennita' quando il trattamento economico di malattia venga corrisposto per legge o per contratto dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dei contratti collettivi, non vale ad escludere l'obbligo di contribuzione previdenziale a favore dell'I.N.P.S.''. A seguito ditale pronuncia la generalita' delle aziende e' tenuta al versamento del contributo relativo all'indennita' economica di malattia sopra citato. Si procede, per quanto sopra premesso, alla quantificazione, nell'ambito dei termini prescrizionali, del debito contributivo a mezzo degli allegati modelli DM 10/V...». La societa' opponente allegava che fino al 31 dicembre 2005 non aveva «mai corrisposto il contributo di malattia essendosi sempre accollata integralmente l'onere di erogazione diretta del trattamento economico di malattia ai propri lavoratori dipendenti in misura corrispondente all'intera retribuzione dovuta». Riteneva «discutibili quanto confuse e non convincenti, oltre che lacunose» le argomentazioni svolte da s.u. 27 giugno 2003, n. 10232, che definiva un «errato e pericolosissimo orientamento interpretativo». Richiamava altre pronunce della suprema Corte (Cass. 1535/1999; Cass. 6 marzo 2004, n. 4613; Cass. 19 gennaio 2006, n. 964;), che avevano escluso, contrariamente a quanto ritenuto da Cass. s.u. 10232/2003, la natura solidaristica del contributo per l'assicurazione contro la malattia, il quale percio' non era dovuto in relazione ai lavoratori che non fruivano della correlativa indennita'. In subordine la societa' opponente eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'insieme delle norme che disciplinavano l'assicurazione contro la malattia, richiamando le ordinanze pronunciate dal Tribunale di Bolzano in data 30 settembre 2005 e 4 dicembre 2006. Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. chiedeva il rigetto dell'opposizione. Richiamava il principio enunciato da Cass. s.u. 10232/2003, secondo cui l'art. 6, comma 2, legge n. 138/1943, che esonera l'I.N.P.S. dal pagamento dell'indennita' di malattia quando il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro, non vale ad esonerare quest'ultimo dall'obbligo di versare la contribuzione previdenziale a favore dell'I.N.P.S., atteso che, da una parte, in virtu' del generale principio di solidarieta' che costituisce il fondamento della previdenza sociale, non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicche' ben puo' persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, e che, d'altronde, la predetta obbligazione contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubblicistiche, equiparabili all'obbligazione tributarie, sottratte alla disponibilita' di negozi giuridici di diritto privato, quali devono ritenersi, nell'attuale ordinamento, i contratti collettivi. Sosteneva che gli argomenti svolti dalla parte opponente non introducevano elementi di novita'. Si opponeva anche all'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata nel ricorso introduttivo, evidenziando che sulla questione si era gia' espressa Corte cost. n. 241/2006. Ritenuto in diritto Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma l, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. con legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui - in violazione dell'art. 3, primo comma Cost. - ha eliminato per i datori di lavoro inadempienti in epoca antecedente la data di entrata in vigore dello stesso d.l., l'obbligo contributivo previsto dall'art. 9, legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dall'art. 31, comma 5, legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo l'interpretazione statuita dalle sezioni unite della suprema Corte (Cass., s.u., 27 giugno 2003, n. 10232) e ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta (sent. n. 47 del 2008). Sulla rilevanza nel giudizio a quo. Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. Applicando la norma impugnata l'opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, proposta dalla societa' opponente, dovrebbe essere accolta. Appare pacifico che la societa' opponente non ha versato, in relazione al periodo 1° agosto 2001-31 dicembre 2005, i contributi relativi all'assicurazione contro la malattia. Adduce a giustificazione il fatto (non contestato dall'I.N.P.S.) di essersi «accollata integralmente l'onere di erogazione diretta del trattamento economico di malattia ai propri lavoratori dipendenti in misura corrispondente all'intera retribuzione dovuta». Le sezioni unite della suprema Corte (Cass., s.u., 27 giugno 2003, n. 10232;), hanno ritenuto che l'art. 6, comma 2 legge n. 138/1942, che esonera l'I.N.P.S. dal pagamento dell'indennita' di malattia quando il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro, non vale ad esonerare quest'ultimo dall'obbligo di versare la contribuzione previdenziale a favore dell'I.N.P.S., atteso che, da una parte, in virtu' del generale principio di solidarieta' che costituisce il fondamento della previdenza sociale, non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicche' ben puo' persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, e che, d'altronde, la predetta obbligazione contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubblicistiche, equiparabili alle obbligazioni tributarie, sottratte alla disponibilita' di negozi giuridici di diritto di privato, quali devono ritenersi nell'attuale ordinamento, i contratti collettivi. Questo orientamento ha assunto dignita' di «diritto vivente» (cfr. le successive conformi Cass. 5 agosto 2004, n. 15112; Cass. 15 giugno 2006, n. 13791;), che la Consulta ha ritenuto costituzionalmente legittimo alla luce della pronuncia n. 47 del 2008, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimita' relative all'art. 9, legge n. 138/1943 ed all'art. 31, legge 28 febbraio 1986, n. 41 nella parte in cui non escludono l'obbligo di contributivo, qualora il trattamento economico di malattia venga corrisposto per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura pari o superiore all'indennita' di malattia. Alla luce di tale disciplina l'invocata circostanza dell'avvenuta «erogazione diretta del trattamento economico di malattia ai propri lavoratori dipendenti in misura corrispondente all'intera retribuzione dovuta» non esonerava la societa' ricorrente dall'obbligo contributivo di talche' l'opposizione avrebbe dovuto essere rigettata. Tuttavia nelle more del giudizio ed a pochi mesi dalla pronuncia Corte cost. n. 47/2008 e' intervenuto l'art. 20, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone: «Il secondo comma dell'art. 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009». Nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti richiesti ai fini dell'applicazione ditale norma: la societa' ricorrente ha corrisposto ai propri dipendenti, per contratto collettivo di diritto comune, il trattamento economico di malattia; inoltre ha omesso di versare i contributi relativamente al periodo 1° agosto 2001-31 dicembre 2005 (pari a € 62.620,00, oltre sanzioni, interessi di mora e compensi di riscossione per complessivi € 114.753,00). Quindi procedendo all'applicazione dell'art. 20, comma 1, d.l. n. 112/2008 l'opposizione meriterebbe di essere accolta. Sulla non manjfesta infondatezza. L'art. 20, comma 1 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con legge 6 agosto 2008, n. 133 - sebbene in apparenza formulato secondo i termini di una norma di interpretazione autentica («il secondo comma dell'art. 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo») - costituisce in realta' una legge-provvedimento, non riguardando ne' «le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009», ne' le contribuzioni dovute a decorrere dal 1° gennaio 2009 (oggetto dell'obbligo previsto dal successivo comma 2, lett. b); In concreto il legislatore ordinario ha eliminato esclusivamente per gli inadempienti (tra cui rientra la societa' qui opponente) e solamente per i periodi precedenti la data del 1° gennaio 2009, ivi compresi quelli antecedenti l'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, (tra cui rientra anche il periodo cui afferisce il credito previdenziale oggetto dell'iscrizione a ruolo qui opposta) l'obbligo contributivo previsto non gia' dalla norma oggetto di apparente interpretazione autentica (l'art. 6, legge n. 138/1943), ma dall'art. 9, legge n. 138/1943 («Agli scopi di cui sopra sara' provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi ovvero nel decreto di cui al secondo comma dell'art. 4») e dall'art. 31, comma 5, legge 28 febbraio 1986, n. 41 («I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G»), secondo l'interpretazione statuita dalle sezioni unite della suprema Corte (Cass., s.u., 27 giugno 2003, n. 10232) e ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta (sent. n. 47 del 2008). Alla luce del consolidato orientamento del Giudice delle leggi (da ultimo sent. n. 208 del 2008 e sent. n. 267 del 2007) presentano i caratteri della legge provvedimento le norme legislative che (come accade per la norma de qua) incidono su di un numero determinato e limitato di destinatari ed hanno un contenuto particolare e concreto. Poiche' la Costituzione (artt. 70 e 121) definisce la legge non gia' in ragione del suo contenuto strutturale o materiale, bensi' in dipendenza dei suoi caratteri formali, quali la provenienza da un certo organo o da un certo potere, il procedimento di formazione e il particolare valore giuridico (rango primario delle norme legislative, trattamento giuridico sotto il profilo del sindacato, resistenza all'abrogazione, etc.), non sussiste in via di principio un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto (sent. n. 241 del 2008; sent. n. 347 del 1995; sent. n. 143 del 1989;). Tuttavia tali leggi, in considerazione del pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio (sent. n. 185 del 1998; sent. n. 153 del 1997), sono assoggettate, per quanto concerne il loro specifico contenuto, ad uno scrutinio stretto di costituzionalita' (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153 e 2 del 1997) essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta' e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Nella sentenza n. 80 del 1969 la Consulta ha evidenziato che il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. «richiede che la legge singolare corrisponda a una obiettiva diversita' della situazione considerata, rispetto a situazioni omogenee, la quale giustifichi razionalmente la disciplina differenziata per questa adottata. Occorre percio' che la ratio della legge si esaurisca nella fattispecie da essa disciplinata, e non si estenda a situazioni, concrete o ipotizzabili, le quali, pur presentando elementi comuni con essa, se ne diversifichino in modo da non rendere giustificabile l'applicazione ad esse della normativa disposta per il caso singolo. Ove queste condizioni non esistano, vale a dire ove la ratio della legge sia tale da coprire situazioni omogenee rispetto a quella singolarmente considerata, si avra' violazione del principio di eguaglianza, perche' si determineranno ingiustficate condizioni di vantaggio o di svantaggio per i soggetti della situazione e del rapporto regolato dalla legge, in relazione ai soggetti della serie delle situazioni o dei rapporti che ne sono stati esclusi. In questi limiti, e' nella discrezionalita' del legislatore ordinario stabilire l'ambito della disciplina normativa da adottare, ma rientra nel giudizio di costituzionalita' accertare che i detti limiti siano stati rispettati; e precisamente, accertare se non vi e' contrasto tra la ratio della legge e la sua limitazione a un caso concreto, non giustificata da una obiettiva diversita' di esso rispetto ad altri casi a cui quella disciplina legislativa potrebbe estendersi». Orbene, come si e' gia' visto, l'art. 20, comma l, d.l. n. 112/2008, conv. con legge n. 133/2008 - non riguardando ne' «le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009», ne' le contribuzioni dovute a decorrere dal 1° gennaio 2009 (oggetto dell'obbligo previsto del successivo comma 2, lett. b) - ha eliminato esclusivamente per gli inadempienti e solamente per i periodi precedenti la data del 1° gennaio 2009 (ivi compresi quelli antecedenti l'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008) l'obbligo contributivo previsto dall'art. 9, legge n. 138/1943 e dall'art. 31, comma 5, legge n. 41/1986. Ne deriva che la norma de qua introduce, nell'ambito dei datori di lavoro assoggettati all'obbligo di contribuzione di malattia che hanno corrisposto il trattamento economico ed in riferimento ai contributi dovuti per i periodi anteriori all'entrata in vigore della medesima norma, una disciplina differenziata fondata esclusivamente sulla circostanza del mancato adempimento all'epoca di entrata in vigore del d.l. n. 133/2008. Infatti solo in tal caso l'obbligo di contribuzione viene eliminato; invece nell'ipotesi di avvenuto adempimento viene conservato, continuando a costituire la causa del versamento dei contributi, con conseguente esclusione di ogni diritto di ripetizione. Appare evidente l'irragionevolezza di una disciplina che, da un lato premia gli inadempienti e, dall'altro, discrimina coloro che hanno tempestivamente versato i contributi dovuti.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui - in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. - ha eliminato per i datori di lavoro inadempienti in epoca antecedente la data di entrata in vigore dello stesso d.l., l'obbligo contributivo previsto dall'art. 9, legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dall'art. 31, comma 5, legge 28 febbraio 1986, n. 41 secondo l'interpretazione statuita dalle sezioni unite della suprema Corte (Cass. s.u. 27 giugno 2003, n. 10232) e ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta (sent. n. 47 del 2008). Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende in parte qua il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trento, all'udienza del 14 ottobre 2008. Il giudice: Flaim