N. 446 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2008

Ordinanza del 14 ottobre 2008 emessa  dal  Tribunale  di  Trento  nel
procedimento  civile  promosso  da  Primiero  Energia  S.p.A.  contro
I.N.P.S.. 
 
Previdenza - Contributi di  malattia  dovuti  dal  datore  di  lavoro
  all'INPS - Obbligo di versamento del datore  di  lavoro,  anche  se
  tenuto,  in  base  al  contratto  collettivo,  a  corrispondere  la
  retribuzione durante il periodo di malattia - Esclusione, con norma
  di interpretazione autentica,  per  gli  imprenditori  che  abbiano
  corrisposto il trattamento economico di malattia  -  Ingiustificato
  irragionevole  trattamento   di   privilegio   degli   imprenditori
  inadempienti dell'obbligo contributivo rispetto a quelli adempienti
  che non possono ottenere la ripetizione. 
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 1, convertito,
  con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. 
- Costituzione, art. 3, primo comma. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
                            IL TRIBUNALE 
    All'udienza del  14  ottobre  2008  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza. 
                          Rilevato in fatto 
    Con ricorso  depositato  in  data  7  gennaio  2008  la  societa'
Primiero Energia S.p.A., con sede in Fiera di  Primiero,  via  Angelo
Guadagnini, 31, proponeva tempestiva opposizione ex art. 24, comma 5,
d.lgs.  26  febbraio  1999,  n.  46,  avverso  l'iscrizione  a  ruolo
corrispondente alla cartella di pagamento n. 112  2007  00209190  28,
notificata il 16 novembre 2007 e contenente l'intimazione  a  pagare,
tra l'altro, la somma di € 114.753,00, pretesa dall'I.N.P.S.  con  il
verbale di accertamento n. 503 Isp. del 10 febbraio 2006, a titolo di
contributi relativi  all'assicurazione  contro  la  malattia,  per  i
lavoratori alle dipendenze della societa' opponente,  in  riferimento
al periodo 1°  agosto  2001  -  31  dicembre  2005,  oltre  sanzioni,
interessi di mora e compensi di riscossione. 
    Esponeva  che  con  il  suddetto  verbale  di  accertamento   gli
ispettori della sede I.N.P.S. di Trento erano pervenuti alle seguenti
conclusioni: 
        «Le sezioni unite della Corte di cassazione con  sentenza  n.
10232/2003, successivamente richiamata dalla sentenza n.  15112/2004,
hanno stabilito che l'obbligo contributivo per l'indennita' economica
di  malattia  ha  natura  solidaristica,  fissando  il  principio  di
diritto:  ''L'art.  6,  comma  2,  legge  n.  138/1943,  che  esonera
l'I.N.P.S.  dal  pagamento  dell'indennita'  quando  il   trattamento
economico di malattia venga corrisposto per legge o per contratto dal
datore di lavoro  in  misura  non  inferiore  a  quella  fissata  dei
contratti  collettivi,   non   vale   ad   escludere   l'obbligo   di
contribuzione previdenziale a favore dell'I.N.P.S.''. 
        A seguito ditale pronuncia la generalita'  delle  aziende  e'
tenuta al versamento del contributo relativo all'indennita' economica
di malattia sopra citato. 
        Si procede, per quanto sopra premesso, alla  quantificazione,
nell'ambito dei termini prescrizionali,  del  debito  contributivo  a
mezzo degli allegati modelli DM 10/V...». 
        La societa' opponente allegava che fino al 31  dicembre  2005
non aveva «mai corrisposto il contributo di malattia essendosi sempre
accollata integralmente l'onere di erogazione diretta del trattamento
economico di malattia  ai  propri  lavoratori  dipendenti  in  misura
corrispondente all'intera retribuzione dovuta». 
        Riteneva «discutibili quanto confuse e non convincenti, oltre
che lacunose» le argomentazioni svolte da s.u.  27  giugno  2003,  n.
10232,  che  definiva  un  «errato  e  pericolosissimo   orientamento
interpretativo». 
        Richiamava  altre  pronunce  della   suprema   Corte   (Cass.
1535/1999; Cass. 6 marzo 2004, n. 4613; Cass.  19  gennaio  2006,  n.
964;), che avevano escluso, contrariamente a quanto ritenuto da Cass.
s.u.  10232/2003,  la  natura  solidaristica   del   contributo   per
l'assicurazione contro la malattia, il quale percio' non  era  dovuto
in  relazione  ai  lavoratori  che  non  fruivano  della  correlativa
indennita'. 
    In subordine  la  societa'  opponente  eccepiva  l'illegittimita'
costituzionale   dell'insieme   delle   norme   che    disciplinavano
l'assicurazione  contro  la  malattia,   richiamando   le   ordinanze
pronunciate dal Tribunale di Bolzano in data 30 settembre  2005  e  4
dicembre 2006. Costituendosi  in  giudizio,  l'I.N.P.S.  chiedeva  il
rigetto dell'opposizione. 
    Richiamava il  principio  enunciato  da  Cass.  s.u.  10232/2003,
secondo cui l'art.  6,  comma  2,  legge  n.  138/1943,  che  esonera
l'I.N.P.S.  dal  pagamento  dell'indennita'  di  malattia  quando  il
relativo trattamento economico venga  corrisposto  per  legge  o  per
contratto collettivo dal datore di  lavoro,  non  vale  ad  esonerare
quest'ultimo dall'obbligo di versare la contribuzione previdenziale a
favore dell'I.N.P.S.,  atteso  che,  da  una  parte,  in  virtu'  del
generale principio di  solidarieta'  che  costituisce  il  fondamento
della previdenza sociale, non esiste fra prestazioni e contributi  un
nesso  di  reciproca  giustificazione  causale,  sicche'   ben   puo'
persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di  lavoro
anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti  l'ente
previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, e che,  d'altronde,
la predetta obbligazione contributiva partecipa  della  natura  delle
obbligazioni    pubblicistiche,     equiparabili     all'obbligazione
tributarie, sottratte alla  disponibilita'  di  negozi  giuridici  di
diritto privato, quali devono ritenersi, nell'attuale ordinamento,  i
contratti collettivi. 
    Sosteneva che gli argomenti  svolti  dalla  parte  opponente  non
introducevano elementi di novita'. 
    Si opponeva anche all'eccezione di illegittimita'  costituzionale
sollevata nel ricorso introduttivo, evidenziando che sulla  questione
si era gia' espressa Corte cost. n. 241/2006. 
                         Ritenuto in diritto 
    Viene  sollevata   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 20, comma l, d.l. 25  giugno  2008,  n.  112
conv. con legge 6 agosto 2008, n.  133,  nella  parte  in  cui  -  in
violazione dell'art. 3, primo comma Cost. - ha eliminato per i datori
di lavoro inadempienti in epoca antecedente la  data  di  entrata  in
vigore dello stesso d.l., l'obbligo contributivo  previsto  dall'art.
9, legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dall'art. 31, comma  5,  legge  28
febbraio  1986,  n.  41,  secondo  l'interpretazione  statuita  dalle
sezioni unite della suprema Corte (Cass., s.u., 27  giugno  2003,  n.
10232) e ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta  (sent.
n. 47 del 2008). 
Sulla rilevanza nel giudizio a quo. 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. 
    Applicando la norma impugnata l'opposizione ex art. 24, comma  5,
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, proposta  dalla  societa'  opponente,
dovrebbe essere accolta. 
    Appare pacifico che la societa'  opponente  non  ha  versato,  in
relazione al periodo 1° agosto 2001-31 dicembre  2005,  i  contributi
relativi all'assicurazione contro la malattia. 
    Adduce a giustificazione il fatto (non contestato  dall'I.N.P.S.)
di essersi «accollata integralmente l'onere di erogazione diretta del
trattamento economico di malattia ai propri lavoratori dipendenti  in
misura corrispondente all'intera retribuzione dovuta». 
    Le sezioni unite della suprema  Corte  (Cass.,  s.u.,  27  giugno
2003, n. 10232;), hanno ritenuto che  l'art.  6,  comma  2  legge  n.
138/1942, che esonera l'I.N.P.S.  dal  pagamento  dell'indennita'  di
malattia quando il relativo trattamento economico  venga  corrisposto
per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro,  non  vale
ad esonerare quest'ultimo dall'obbligo di  versare  la  contribuzione
previdenziale a favore dell'I.N.P.S., atteso che, da  una  parte,  in
virtu' del generale principio  di  solidarieta'  che  costituisce  il
fondamento della previdenza sociale, non  esiste  fra  prestazioni  e
contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicche' ben
puo' persistere l'obbligazione contributiva a carico  del  datore  di
lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori  dipendenti
l'ente previdenziale non sia  tenuto  a  certe  prestazioni,  e  che,
d'altronde, la predetta  obbligazione  contributiva  partecipa  della
natura   delle   obbligazioni   pubblicistiche,   equiparabili   alle
obbligazioni tributarie,  sottratte  alla  disponibilita'  di  negozi
giuridici di diritto di privato, quali devono ritenersi  nell'attuale
ordinamento, i contratti collettivi. 
    Questo orientamento ha  assunto  dignita'  di  «diritto  vivente»
(cfr. le successive conformi Cass. 5 agosto 2004, n. 15112; Cass.  15
giugno   2006,   n.   13791;),   che   la   Consulta   ha    ritenuto
costituzionalmente legittimo alla luce  della  pronuncia  n.  47  del
2008, con cui sono state  dichiarate  non  fondate  le  questioni  di
legittimita' relative all'art. 9, legge n. 138/1943 ed  all'art.  31,
legge 28 febbraio 1986, n.  41  nella  parte  in  cui  non  escludono
l'obbligo  di  contributivo,  qualora  il  trattamento  economico  di
malattia venga corrisposto per contratto  collettivo  dal  datore  di
lavoro in misura pari o superiore all'indennita'  di  malattia.  Alla
luce  di  tale  disciplina   l'invocata   circostanza   dell'avvenuta
«erogazione diretta del trattamento economico di malattia  ai  propri
lavoratori   dipendenti   in   misura    corrispondente    all'intera
retribuzione   dovuta»   non   esonerava   la   societa'   ricorrente
dall'obbligo contributivo di  talche'  l'opposizione  avrebbe  dovuto
essere rigettata. 
    Tuttavia nelle more del giudizio ed a pochi mesi dalla  pronuncia
Corte cost. n. 47/2008 e' intervenuto l'art. 20,  comma  1,  d.l.  25
giugno 2008, n. 112, conv. con legge 6 agosto 2008, n. 133, il  quale
dispone: 
        «Il secondo comma dell'art. 6, della legge 11  gennaio  1943,
n. 138, si interpreta nel senso che i  datori  di  lavoro  che  hanno
corrisposto per legge o per contratto collettivo,  anche  di  diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  dall'erogazione
della predetta  indennita',  non  sono  tenuti  al  versamento  della
relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite  alla
gestione e conservano la loro  efficacia  le  contribuzioni  comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009». 
    Nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti richiesti ai fini
dell'applicazione ditale norma: 
        la societa' ricorrente ha corrisposto ai  propri  dipendenti,
per contratto collettivo di diritto comune, il trattamento  economico
di malattia; 
        inoltre ha omesso di versare i  contributi  relativamente  al
periodo 1° agosto 2001-31 dicembre 2005 (pari a  €  62.620,00,  oltre
sanzioni, interessi di mora e compensi di riscossione per complessivi
€ 114.753,00). 
    Quindi procedendo all'applicazione dell'art. 20, comma 1, d.l. n.
112/2008 l'opposizione meriterebbe di essere accolta. 
Sulla non manjfesta infondatezza. 
    L'art. 20, comma 1 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con legge 6
agosto 2008, n. 133  -  sebbene  in  apparenza  formulato  secondo  i
termini di una norma di interpretazione autentica («il secondo  comma
dell'art. 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si  interpreta  nel
senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per  legge  o  per
contratto  collettivo,  anche  di  diritto  comune,  il   trattamento
economico  di  malattia,  con   conseguente   esonero   dell'Istituto
nazionale della previdenza  sociale  dall'erogazione  della  predetta
indennita',  non   sono   tenuti   al   versamento   della   relativa
contribuzione all'Istituto medesimo») - costituisce  in  realta'  una
legge-provvedimento, non riguardando ne' «le  contribuzioni  comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio  2009»,  ne'
le contribuzioni dovute a decorrere  dal  1°  gennaio  2009  (oggetto
dell'obbligo previsto dal successivo comma 2, lett. b); 
    In concreto il legislatore ordinario ha eliminato  esclusivamente
per gli inadempienti (tra cui rientra la societa'  qui  opponente)  e
solamente per i periodi precedenti la data del 1° gennaio  2009,  ivi
compresi quelli antecedenti l'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008,
(tra  cui  rientra  anche  il  periodo  cui  afferisce   il   credito
previdenziale oggetto dell'iscrizione a ruolo qui opposta)  l'obbligo
contributivo previsto non  gia'  dalla  norma  oggetto  di  apparente
interpretazione autentica (l'art. 6, legge n. 138/1943), ma dall'art.
9, legge n. 138/1943 («Agli scopi di cui sopra sara'  provveduto  con
il contributo dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro  nella  misura
determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei
loro competenti organi ovvero nel decreto di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 4») e dall'art. 31, comma 5, legge 28 febbraio 1986, n.  41
(«I contributi dovuti dai datori di  lavoro  per  i  soggetti  aventi
diritto alle indennita' economiche di  malattia  sono  fissati  nelle
misure indicate nell'allegata tabella G»), secondo  l'interpretazione
statuita dalle sezioni unite della suprema  Corte  (Cass.,  s.u.,  27
giugno 2003, n. 10232) e ritenuta costituzionalmente legittima  dalla
Consulta (sent. n. 47 del 2008). 
    Alla luce del consolidato orientamento del  Giudice  delle  leggi
(da ultimo sent. n. 208 del 2008 e sent. n. 267 del 2007)  presentano
i caratteri della legge provvedimento le norme legislative che  (come
accade per la norma de qua) incidono su di un  numero  determinato  e
limitato di destinatari ed hanno un contenuto particolare e concreto. 
    Poiche' la Costituzione (artt. 70 e 121) definisce la  legge  non
gia' in ragione del suo contenuto strutturale o materiale, bensi'  in
dipendenza dei suoi caratteri formali, quali  la  provenienza  da  un
certo organo o da un certo potere, il procedimento di formazione e il
particolare valore giuridico (rango primario delle norme legislative,
trattamento giuridico sotto  il  profilo  del  sindacato,  resistenza
all'abrogazione, etc.), non sussiste in via di principio  un  divieto
di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto (sent. n. 241
del 2008; sent. n. 347 del 1995; sent. n. 143 del 1989;). 
    Tuttavia tali leggi, in considerazione del pericolo di disparita'
di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio
(sent. n. 185 del 1998; sent. n. 153 del  1997),  sono  assoggettate,
per quanto concerne il loro specifico  contenuto,  ad  uno  scrutinio
stretto di costituzionalita' (sentenze n. 429 del 2002,  n.  364  del
1999, nn. 153 e 2 del 1997) essenzialmente sotto i profili della  non
arbitrarieta'  e  della  non  irragionevolezza   della   scelta   del
legislatore. 
    Nella sentenza n. 80 del 1969 la Consulta ha evidenziato  che  il
principio di eguaglianza ex art.  3  Cost.  «richiede  che  la  legge
singolare corrisponda a una  obiettiva  diversita'  della  situazione
considerata, rispetto a situazioni  omogenee,  la  quale  giustifichi
razionalmente la disciplina differenziata per questa adottata. 
    Occorre percio' che la  ratio  della  legge  si  esaurisca  nella
fattispecie da essa disciplinata, e  non  si  estenda  a  situazioni,
concrete o ipotizzabili, le quali, pur  presentando  elementi  comuni
con essa, se ne diversifichino in modo da non rendere  giustificabile
l'applicazione ad esse della normativa disposta per il caso singolo. 
    Ove queste condizioni non esistano, vale  a  dire  ove  la  ratio
della legge sia tale da coprire situazioni omogenee rispetto a quella
singolarmente considerata,  si  avra'  violazione  del  principio  di
eguaglianza, perche' si determineranno  ingiustficate  condizioni  di
vantaggio o di svantaggio per  i  soggetti  della  situazione  e  del
rapporto regolato dalla legge, in relazione ai soggetti  della  serie
delle situazioni o dei rapporti che ne sono stati esclusi. 
    In questi  limiti,  e'  nella  discrezionalita'  del  legislatore
ordinario stabilire l'ambito della disciplina normativa da  adottare,
ma rientra nel giudizio di costituzionalita' accertare  che  i  detti
limiti siano stati rispettati; e precisamente, accertare se non vi e'
contrasto tra la ratio della legge e la sua  limitazione  a  un  caso
concreto, non  giustificata  da  una  obiettiva  diversita'  di  esso
rispetto ad altri casi a cui quella disciplina  legislativa  potrebbe
estendersi». 
    Orbene, come si e' gia'  visto,  l'art.  20,  comma  l,  d.l.  n.
112/2008, conv. con legge n.  133/2008  -  non  riguardando  ne'  «le
contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data  del
1° gennaio 2009», ne' le contribuzioni  dovute  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2009 (oggetto dell'obbligo previsto del successivo  comma  2,
lett. b)  -  ha  eliminato  esclusivamente  per  gli  inadempienti  e
solamente per i periodi precedenti la data del 1° gennaio  2009  (ivi
compresi quelli antecedenti l'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008)
l'obbligo contributivo previsto dall'art.  9,  legge  n.  138/1943  e
dall'art. 31, comma 5, legge n. 41/1986. 
    Ne deriva che la norma de qua introduce, nell'ambito  dei  datori
di lavoro assoggettati all'obbligo di contribuzione di  malattia  che
hanno corrisposto il  trattamento  economico  ed  in  riferimento  ai
contributi dovuti per i periodi anteriori all'entrata in vigore della
medesima norma, una disciplina differenziata  fondata  esclusivamente
sulla circostanza del mancato adempimento  all'epoca  di  entrata  in
vigore del d.l. n. 133/2008. 
    Infatti  solo  in  tal  caso  l'obbligo  di  contribuzione  viene
eliminato;  invece  nell'ipotesi  di   avvenuto   adempimento   viene
conservato, continuando a costituire  la  causa  del  versamento  dei
contributi,  con  conseguente   esclusione   di   ogni   diritto   di
ripetizione. 
    Appare evidente l'irragionevolezza di una disciplina che,  da  un
lato premia gli inadempienti e,  dall'altro,  discrimina  coloro  che
hanno tempestivamente versato i contributi dovuti. 
                              P. Q. M. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma  1,  d.l.  25  giugno
2008, n. 112, conv. con legge 6 agosto 2008, n. 133, nella  parte  in
cui - in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.  -  ha  eliminato
per i datori di lavoro inadempienti in epoca antecedente la  data  di
entrata in vigore dello stesso d.l., l'obbligo contributivo  previsto
dall'art. 9, legge 11 gennaio 1943, n. 138 e dall'art. 31,  comma  5,
legge 28 febbraio 1986,  n.  41  secondo  l'interpretazione  statuita
dalle sezioni unite della suprema Corte (Cass. s.u. 27  giugno  2003,
n. 10232) e  ritenuta  costituzionalmente  legittima  dalla  Consulta
(sent. n. 47 del 2008). 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende in parte qua il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Trento, all'udienza del 14 ottobre 2008. 
                          Il giudice: Flaim