N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2008

Ordinanza del 20 giugno 2008 emessa dalla Corte d'appello  di  Genova
nel procedimento civile promosso  da  Istituto  Tartarini  RX  S.r.l.
contro I.N.P.S. ed altra. 
 
Giurisdizione  ordinaria  -  Difetto  di  giuridizione  del   giudice
  ordinario  (nella  specie:  controversie  aventi  ad   oggetto   il
  contributo  per  il  S.S.N.  attribuite  alla  giurisdizione  delle
  Commissioni Tributarie) -  Prosecuzione  del  processo  davanti  al
  giudice munito di giurisdizione - Possibilita' della  conservazione
  degli effetti sostanziali e processuali della domanda e degli  atti
  compiuti - Mancata previsione - Violazione del diritto di azione  e
  di difesa in giudizio e del principio della tutela  giurisdizionale
  - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.  77/2007  di
  illegittimita' costituzionale parziale di diversa  disposizione  di
  legge di analogo contenuto normativo. 
- Codice di procedura civile, art. 37. 
- Costituzione, artt. 24 e 113. 
(GU n.4 del 28-1-2009 )
                         LA CORTE DI APPELLO 
    Nella pubblica udienza  del  20  giugno  2008  ha  pronunciato  e
pubblicato  mediante  lettura  la  seguente  ordinanza  nella   causa
promossa da Istituto Tartarini RX S.r.l. elettivamente domiciliato in
Genova, piazza della Vittoria n. 11/7 presso  lo  studio  degli  avv.
Cesare Bosio e Carla Parodi che lo rappresenta e difende per  mandato
a margine del ricorso in appello, appellante; 
    Contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in  proprio  e
nella qualita' di  mandatario  di  S.C.C.I.  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Cinzia Lolli in virtu' di procura generale  alle  liti  per
atto notaio F. Lupo di Roma, elettivamente domiciliato in Genova, via
D'Annunzio n. 80, appellato e  contro  Gest  Line  S.p.A.,  appellata
contumace. 
    Considerato che: 
        la  controversia  ha  ad   oggetto   l'opposizione   proposta
dall'Istituto Tartarini RX S.r.l. avverso la  cartella  di  pagamento
numero 048 2002 00411963 76  emessa  dal  San  Paolo  Riscossioni  di
Genova S.p.A. ad istanza di I.N.P.S. per il recupero di contribuzione
dovuta al servizio sanitario nazionale, la cui omissione di pagamento
stata accertata con il verbale ispettivo n. 050796/0610 del 10 giugno
1996; 
        l'art. 2 comma 1 del d.lgs 31  dicembre  1992  n.  546,  come
sostituito dall'art. 12, comma 2 della legge 28 dicembre 2001 n. 448,
statuisce che le controversie aventi ad oggetto il contributo per  il
servizio sanitario nazionale appartengono  alla  giurisdizione  delle
Commissioni tributarie; 
        l'art. 37 c.p.c.,  mentre  impone  al  giudice  ordinario  di
rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto  di  giurisdizione  nei
confronti dei giudici  speciali,  in  qualunque  stato  e  grado  del
processo, nulla statuisce in ordine alla conservazione degli  effetti
della domanda,  nel  nuovo  processo  che  la  parte  e'  onerata  di
promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione; 
        qualora, nel corso del giudizio, si consumino  i  termini  di
legge per agire davanti alla giurisdizione competente,  si  determina
una lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale; 
        la  questione  di  legittimita'  costituzionale  appare   non
manifestamente infondata in relazione ai principi gia' espressi sulla
medesima questione dalla Corte costituzionale (sent. 2 marzo 2007  n.
77), ma con riguardo a diversa norma di legge (legge 6 dicembre  1971
n. 1034, art. 30); 
        la questione e' rilevante poiche' e' compiutamente decorso il
termine di legge affinche'  la  parte  possa  rivolgersi  al  Giudice
Tributario competente in materia (art. 21 d.lgs 31 dicembre  1992  n.
546). 
                              P. Q. M. 
    Visti gli artt. 1 e segg., legge 9 febbraio  1948,  n.  1  e  23,
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta rilevante ai fini della decisione e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  per  contrasto
con gli artt. 24 e 113 Cost. dell'art. 37 del c.p.c; 
    Sospende il giudizio e dispone la l'immediata trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che a cura della cancelleria la presente  ordinanza  venga
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti della Camera e del Senato. 
        Genova, addi' 20 giugno 2008 
                        Il Presidente: Russo