N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2008
Ordinanza del 20 giugno 2008 emessa dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile promosso da Istituto Tartarini RX S.r.l. contro I.N.P.S. ed altra. Giurisdizione ordinaria - Difetto di giuridizione del giudice ordinario (nella specie: controversie aventi ad oggetto il contributo per il S.S.N. attribuite alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie) - Prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione - Possibilita' della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda e degli atti compiuti - Mancata previsione - Violazione del diritto di azione e di difesa in giudizio e del principio della tutela giurisdizionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007 di illegittimita' costituzionale parziale di diversa disposizione di legge di analogo contenuto normativo. - Codice di procedura civile, art. 37. - Costituzione, artt. 24 e 113.(GU n.4 del 28-1-2009 )
LA CORTE DI APPELLO Nella pubblica udienza del 20 giugno 2008 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente ordinanza nella causa promossa da Istituto Tartarini RX S.r.l. elettivamente domiciliato in Genova, piazza della Vittoria n. 11/7 presso lo studio degli avv. Cesare Bosio e Carla Parodi che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso in appello, appellante; Contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in proprio e nella qualita' di mandatario di S.C.C.I. rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli in virtu' di procura generale alle liti per atto notaio F. Lupo di Roma, elettivamente domiciliato in Genova, via D'Annunzio n. 80, appellato e contro Gest Line S.p.A., appellata contumace. Considerato che: la controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta dall'Istituto Tartarini RX S.r.l. avverso la cartella di pagamento numero 048 2002 00411963 76 emessa dal San Paolo Riscossioni di Genova S.p.A. ad istanza di I.N.P.S. per il recupero di contribuzione dovuta al servizio sanitario nazionale, la cui omissione di pagamento stata accertata con il verbale ispettivo n. 050796/0610 del 10 giugno 1996; l'art. 2 comma 1 del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, statuisce che le controversie aventi ad oggetto il contributo per il servizio sanitario nazionale appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie; l'art. 37 c.p.c., mentre impone al giudice ordinario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei giudici speciali, in qualunque stato e grado del processo, nulla statuisce in ordine alla conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo processo che la parte e' onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione; qualora, nel corso del giudizio, si consumino i termini di legge per agire davanti alla giurisdizione competente, si determina una lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale; la questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata in relazione ai principi gia' espressi sulla medesima questione dalla Corte costituzionale (sent. 2 marzo 2007 n. 77), ma con riguardo a diversa norma di legge (legge 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 30); la questione e' rilevante poiche' e' compiutamente decorso il termine di legge affinche' la parte possa rivolgersi al Giudice Tributario competente in materia (art. 21 d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546).
P. Q. M. Visti gli artt. 1 e segg., legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. dell'art. 37 del c.p.c; Sospende il giudizio e dispone la l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Genova, addi' 20 giugno 2008 Il Presidente: Russo