N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 2 gennaio 2009
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 2 gennaio 2009 (della Regione Siciliana). Finanza regionale - Imposte e tasse - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti «terzi» quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni - Prospettazione dell'interruzione dei collegamenti, in caso di disaccordo - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione in materia tributaria, della competenza in materia di comunicazioni e trasporti di interesse regionale - Richiesta di dichiarare la pretesa del Ministero lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione e conseguentemente di annullare l'atto impugnato. - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, artt. 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, artt. 2 e 4; d.P.R. 6 agosto 1981, n. 458; d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296.(GU n.13 del 1-4-2009 )
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del presidentepro tempore on. Raffaele Lombardo, autorizzato a proporre il presente ricorso con delibera della Giunta regionale n. 305 del 12 dicembre 2008, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv. Paolo Chiapparrone e Marina Valli, dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della regione, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio della Regione Siciliana, via Marghera, 36; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX del 24 ottobre 2008, n. 0111774, con la quale viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti «terzi» (agli uffici pubblici) quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni. F a t t o L'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni ha realizzato nell'ambito di un programma di informatizzazione degli uffici della Sicilia, iniziative volte a semplificare e migliorare le procedure di pagamento ed accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione mediante la «smaterializzazione» dei bollettini di conto corrente postale; tali «diritti» sono incamerati dalla regione su appositi capitoli di entrata mediante (cfr. decreto Assessorato del bilancio e delle finanze 8 febbraio 2008 recante la ripartizione in capitoli del unita' revisionali di base del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 2008 - su G.U.R.S. 29 febbraio 2008, n. 10 - ai capitoli nn. 1983 e 1984 dello stato di previsione delle entrate dell'Assessorato regionale, rubrica Dipartimento trasporti, titolo I entrate correnti). Anche il Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri ha avviato un analogo percorso di informatizzazione del sistema di pagamento stipulando una convenzione in esclusiva con Poste italiane S.p.A., convenzione alla quale la regione non ha aderito. A settembre ed a novembre del 2007 l'amministrazione regionale ha invitato il Ministero dei trasporti a fornire il programma applicativo per la connessione al sistema infotelematico nazionale di quello regionale. Senonche' a seguito dell'invio della nota 8 febbraio 2008, n. 320, con cui 1'amministrazione regionale ha richiesto l'accertamento delle entrate riscosse nel territorio della regione, lo stesso Ministero, con nota 14 febbraio 2008, n. 0014656 ha comunicato di ritenere spettanti allo Stato quelle relative alle operazioni effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti «terzi» (agli uffici pubblici) quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'amministrazione regionale, prospettando in caso di disaccordo l'interruzione dei collegamenti. Tale orientamento, a seguito di opposto avviso della regione, e' stato oggetto di ulteriore esame da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che con la nota oggi impugnata ha invece affermato che alla Regione Siciliana spettano le imposte di bollo riscosse nel suo territorio per l'effettuazione delle operazioni ma non anche i «diritti» costituenti corrispettivo di un servizio reso dallo Stato per mezzo dei soggetti privati convenzionati. Per meglio chiarire i termini del contendere, mentre attualmente gli utenti versano i diritti con c/c postale o versamento telematico al Banco di Sicilia su capitoli della regione il Ministero minaccia di interrompere il servizio ove detti versamenti non vengano effettuati sul conto corrente postale intestato al Ministero stesso. La pretesa statale riguarda la titolarita' dei corrispettivi relativi a operazioni svolte da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113. L'art. 2 della legge 16 febbraio 1967, n. 14 dispone che «in materia di veicoli a motori e della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nella tabelle da 1 a 6 annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonche' di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste». Il successivo art. 3 prevede che «detti diritti, unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale». L'art. 4, comma 171 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha previsto un processo di semplificazione delle procedure e adempimenti di competenza del Ministero dei trasporti attraverso una gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale a qualsiasi titolo dovuti, processo da attuarsi mediante convenzione con Poste italiane S.p.A. e attraverso la realizzazione, gestione e sviluppo di infrastrutture tecnologiche, procedure applicative e informazione dell'utenza. Nel maggio 2004 la convenzione e' stata conclusa ed approvata e i bollettini vengono corrisposti in tutto il territorio con modalita' telematica. Per quanto riguarda la Regione Siciliana, le norme di attuazione dello statuto (v. art. 2-bis del decreto legislativo n. 296/2000) prevedono che per assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite di cui al comma 2 del precedente art. 1 dello stesso decreto legislativo, ed allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, «e' costituito presso la Regione Siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal Presidente della regione». L'art. 2-ter dispone che al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto attiene le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici periferici trasferiti alla regione utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero e i protocolli di trasmissione compatibili con lo stesso. In forza dell'art. 2-quater la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, viene effettuata di intesa tra il Governo e la regione, al netto dei proventi derivanti dalle operazione svolte dagli uffici regionali e che affluiscono direttamente agli uffici trasferiti. Da tale complesso di disposizioni il Ministero ricava che i corrispettivi relativi alle operazioni svolte da soggetti diversi dagli uffici periferici trasferiti alla Regione Siciliana e cioe' dai cosiddetti Sportelli telematici dell'automobilista e dai centri di revisione, in quanto effettuate nell'ambito di un'attivita' di impresa grazie al collegamento telematico col CED del Ministero e che con quest'ultimo interagiscono per ottenere gli elementi e i dati necessari per l'emissione dei documenti di circolazione, svolgano «attivita' a tutti gli effetti assimilabili a quelle esercitate presso gli uffici provinciali della motorizzazione passati alle dipendenze della Regione nell'ambito del territorio siciliano». Contraddittoriamente, pur assimilando le attivita' effettuate dai soggetti privati a quelle svolte dagli uffici pubblici, il Ministero conclude che alla regione competono soltanto i proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici della motorizzazione trasferiti. Il Ministero dei trasporti viene in sostanza identificato come il soggetto erogatore del servizio e tale affermazione e' di per se' idonea a ledere le attribuzioni conferite costituzionalmente alla Regione Siciliana. M o t i v i 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modificazioni ed integrazioni. La pretesa ministeriale sui «diritti» viola, le norme di attuazione in materia di comunicazione e trasporti (d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 modificato e integrato con d.P.R. 6 agosto 1981, n. 458 ed, in ultimo, con d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296). La regione, ai sensi dell'art. 17, lettera a) dello statuto ha una competenza legislativa concorrente in materia di trasporti di interesse regionale, esercitata «al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione». Ai sensi dell'art. 20 dello statuto, il presidente e gli assessori regionali svolgono nella regione anche funzioni amministrative proprie nelle materie di cui agli artt. 14, 15 e 17 e secondo le direttive del Governo nelle altre materie non comprese nei predetti articoli. Orbene, nell'ambito delle norme di attuazione in materia di trasporti l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 1113/1953 e sue successive modifiche ed integrazioni (d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs. n. 296/2000) ha attribuito alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato «nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali»; il comma 2 ha attribuito alla regione, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio di tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione. L'art. 2 delle citate norme di attuazione, per l'esercizio del trasferimento delle funzioni di cui al precedente articolo ha previsto il passaggio alle dipendenze della regione degli uffici periferici del Ministero dei trasporti (salvo i centri prova dei veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 10 dicembre 1986, n. 870). L'art. 2-quater ha poi previsto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alla regione per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni (quelle di cui al su richiamato art. 1, comma 2), spese dalle quali vanno sottratti i «proventi» direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alla regione. L'introduzione a livello nazionale (d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358) dello Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualita', ha comportato che imposte e diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante procedura S.T.A. ed indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360 vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non piu' agli uffici periferici regionali e per essi, all'Istituto cassiere. A tale nuovo sistema si pretende far conseguire l'attribuzione allo Stato di tale gettito che perviene alla regione in forza delle su indicate norme di attuazione. Affermazione che non puo' essere condivisa. In primo luogo la legge istitutiva dello Sportello unico non avrebbe mai potuto modificare le norme statutarie e quelle di attuazione che attribuiscono alla regione tutti i diritti spettanti per le operazioni svolte dagli uffici di motorizzazione trasferiti, operazioni alle quali vanno assimilate dai centri privati autorizzati dalla stessa regione. A diverso avviso non puo' condurre l'art. 2-quater delle norme di attuazione che disciplina il rimborso delle spese sostenute dalla regione per le funzioni de quibus e che prevede l'afflusso diretto alle casse regionali delle sole entrate direttamente percepite dagli uffici trasferiti. Tale disposizione non consente pero' di sottrarre artatamente le funzioni trasferite agli uffici regionali attribuendo allo Stato i servizi affidati in concessione a soggetti privati ma che andrebbero svolti dagli uffici aventi sede nella Regione Siciliana. In ogni caso le entrate direttamente riscosse da tali uffici regionali non costituiscono un mero «acconto» del rimborso dovuto dallo Stato alla regione per il loro funzionamento ma spettano alla ricorrente ancorche' vadano poi computate al fine di determinare l'entita' del rimborso dovuto dallo Stato. La tesi ministeriale, se ritenuta per ipotesi fondata, condurrebbe ad una onerosa ed illogica partita di giro in quanto diminuendo le entrate derivanti dalle operazioni direttamente svolte dagli uffici pubblici comporterebbe la necessaria e proporzionale variazione in aumento del contributo statale di cui all'art. 2-quater del d.P.R. n. 1113/ 1953 e successive modifiche. Peraltro la tesi del Ministero e' basata su una speciosa attribuzione allo Stato del servizio enfatizzando il momento «informatico» senza tener conto del fatto che se il soggetto che effettua la digitazione dell'operazione non e' un dipendente degli uffici della motorizzazione della Sicilia, non va trascurato che a fronte di tale minima circostanza rimangono invece in capo ai suddetti uffici tutte le attivita' antecedenti e consequenziali, previste dalla legge, quali (a solo titolo esemplificativo): il rilascio delle autorizzazioni e la stipula delle convenzioni coi privati; l'acquisizione, i controlli e la successiva archiviazione della documentazione inerente la singola operazione di revisione effettuata dalle imprese di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.; i controlli sia tecnici che amministrativi sulle revisioni effettuate da tali imprese; la gestione delle richieste di documentazione e di verifica avanzate dagli organi di polizia, l'archiviazione e la tenuta degli archivi, ecc.; per quel che riguarda lo Sportello telematico dell'automobilista, i controlli previsti dal medesimo d.P.R. n. 358/2000, la vigilanza ed i controlli di cui alla circolare n. 85582 del 18 settembre 2007 D.T.T., tutte le attivita' riguardanti le verifiche amministrative, quelle incrociate con il PRA, Pubblico Registro Automobilistico, con gli organi di polizia, ecc, ivi compresa l'archiviazione e la custodia almeno decennale dei fascicoli. Appare allora evidente come la semplice informatizzazione delle procedure non possa costituire pretesto per sottrarre agli uffici regionali i diritti di motorizzazione per le operazioni svolte in Sicilia dai soggetti privati che con detti uffici mantengono i rapporti di controllo e vigilanza.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, accogliere il presente ricorso dichiarando che la pretesa del Ministero di attribuire allo Stato i diritti relativi alle operazioni richieste dai privati al Portale dell'automobilista e' lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione sotto il profilo della violazione dell'art. 36 dello statuto, degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e degli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive m.i. e conseguentemente pronunciare l'annullamento dell'atto qui impugnato. Si depositano: 1) delibera della Giunta regionale n. 305 del 12 dicembre 2008, di autorizzazione a ricorrere; 2) nota (impugnata) del Ministero dell'economia e delle finanze 24 ottobre 2008, n. 0111774. Palermo, addi' 18 dicembre 2008 Avv. Paolo Chiapparrone - Avv. Marina Valli