N. 7 ORDINANZA 12 - 16 gennaio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Straniero  e  apolide  -  Espulsione  amministrativa   -   Reato   di
  trattenimento, senza  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello
  Stato in violazione dell'ordine di allontanamento  del  questore  -
  Trattamento sanzionatorio - Previsione della reclusione  da  uno  a
  quattro anni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza  e
  di proporzionalita' della pena e della finalita' rieducativa  della
  stessa - Questioni identiche ad altre gia' dichiarate inammissibili
  e manifestamente inammissibili - Mancata prospettazione di nuovi  o
  diversi  motivi  di  censura  -  Manifesta  inammissibilita'  delle
  questioni. 
- D.lgs.  25  luglio  1998,  n.  286,  art.  14,  comma  5-ter,  come
  sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271. 
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1  della
legge  12  novembre  2004,  n.  271  (Conversione   in   legge,   con
modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n.  241,  recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione),  promossi  con
ordinanze del 7 marzo (nn. 2 ordinanze)  e  del  4  aprile  2007  dal
Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 96, 97 e 98 del
registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che il Tribunale di Firenze in composizione monocratica,
con tre ordinanze di analogo  tenore,  emesse  rispettivamente  il  7
marzo 2007 (r.o. numeri 96 e 97 del 2008) ed il 4 aprile  2007  (r.o.
n. 98 del 2008), ha sollevato - in riferimento agli  artt.  3  e  27,
terzo  comma,  della  Costituzione  -   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero) - come sostituito dall'art.  1  della  legge  12  novembre
2004,  n.  271  (Conversione  in  legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti
in materia di immigrazione) - nella parte  in  cui  prevede  la  pena
della reclusione da uno a quattro anni per lo  straniero  che,  senza
giustificato motivo, si  trattenga  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a
norma del precedente comma 5-bis; 
        che il rimettente - il quale procede, in ciascuno dei giudizi
a quibus, nei confronti di persone di nazionalita' straniera accusate
di  non  avere  ottemperato  all'ordine  di  lasciare  il  territorio
nazionale - dubita che la previsione edittale,  entro  i  cui  limiti
dovrebbe fissare le pene nel caso di  condanna  degli  imputati,  sia
stata introdotta secondo un  criterio  di  proporzionalita'  rispetto
alle caratteristiche del fatto incriminato; 
        che  l'incongruenza  del  trattamento  sanzionatorio  sarebbe
manifesta alla  luce  della  vicenda  evolutiva  che  ha  segnato  la
materia, posto che le pene  per  l'indebito  trattenimento  sarebbero
state fortemente inasprite, per specie e  quantita',  a  distanza  di
soli due anni  dall'introduzione  della  fattispecie  incriminatrice,
senza alcuna corrispondenza con  una  modificazione  sostanziale  del
fenomeno regolato; 
        che del  resto,  a  parere  del  rimettente,  il  legislatore
avrebbe reso manifesta la ratio  diversa  ed  effettiva  del  proprio
intervento, mirato a contrastare gli  effetti  della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 223 del 2004 - con cui era  stata  dichiarata
l'illegittimita' dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs.  n.  286
del 1998, nella parte in cui prescriveva l'arresto  obbligatorio  per
il reato previsto dal precedente comma 5-ter - ed  a  consentire,  in
particolare,  il  ripristino  della  previsione  di  arresto  per  lo
straniero illegalmente trattenutosi nel territorio nazionale; 
        che la «trasposizione di un'esigenza processuale nel  diritto
penale sostanziale»,  secondo  il  giudice  a  quo,  sarebbe  sintomo
evidente della rottura del rapporto di proporzionalita' tra  fatto  e
sanzione; 
        che una violazione del principio di  uguaglianza  emergerebbe
anche in esito al raffronto del trattamento previsto  per  l'indebito
trattenimento con quello riservato ad altre ipotesi criminose - quali
l'inosservanza di un provvedimento legalmente  dato  per  ragioni  di
giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine  pubblico  o  di  igiene
(art. 650 del codice penale) e la contravvenzione al  foglio  di  via
obbligatorio (art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  recante
«Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per  la
sicurezza e per la  pubblica  moralita»)  -  che  sarebbero  ad  esso
comparabili in quanto consistenti, a loro volta, nella  disobbedienza
ad un ordine impartito dall'autorita' amministrativa a fini di tutela
dell'ordine pubblico; 
        che pertanto,  secondo  il  rimettente,  la  norma  censurata
contrasterebbe con il principio di uguaglianza sia in  rapporto  alle
sanzioni previste per la medesima fattispecie soltanto due anni prima
della sua introduzione,  sia  in  esito  al  raffronto  con  le  pene
comminate per comportamenti illeciti della stessa natura; 
        che dal difetto di  proporzionalita'  scaturirebbe  anche  un
contrasto della norma censurata con l'art. 27,  terzo  comma,  Cost.,
posto che solo una pena corrispondente alla gravita' del  fatto  puo'
esplicare una vera funzione rieducativa; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
ciascuno dei tre giudizi  indicati,  con  atti  di  identico  tenore,
concludendo per la manifesta inammissibilita' o, in subordine, per la
manifesta infondatezza delle questioni sollevate; 
        che infatti, in primo luogo, il rimettente avrebbe omesso  in
ciascuna delle proprie ordinanze un'adeguata motivazione in punto  di
rilevanza della questione nel giudizio a quo; 
        che d'altra parte,  secondo  la  difesa  erariale,  l'attuale
sistema    sanzionatorio    sarebbe    ragionevolmente    articolato,
comprendendo  forme   di   responsabilita'   contravvenzionale,   per
l'ipotesi piu' lieve della inottemperanza ad un ordine di  espulsione
per  mancato  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,  e  piu'   gravi
fattispecie  a  carattere  delittuoso,  che   riguardano   l'ingresso
clandestino nel territorio dello Stato oppure l'omessa richiesta  del
permesso di soggiorno nei termini prescritti, o infine la revoca  del
permesso medesimo; 
        che sarebbe arbitraria, infine,  la  comparazione,  istituita
dal rimettente, tra la norma censurata e  figure  incriminatrici  non
riguardanti l'immigrazione, posto che tale ultima  materia  coinvolge
interessi particolarmente complessi (quali  ad  esempio,  oltre  alla
sicurezza, la sanita' e l'ordine pubblico,  i  vincoli  di  carattere
internazionale e la politica di governo dei flussi migratori). 
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Firenze,   in   composizione
monocratica, solleva - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della  Costituzione  -  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero)  -  come
sostituito  dall'art.  1  della  legge  12  novembre  2004,  n.   271
(Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  14
settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
immigrazione) - nella parte in cui prevede la pena  della  reclusione
da uno a quattro  anni  per  lo  straniero  che,  senza  giustificato
motivo,  si  trattenga  nel  territorio  dello  Stato  in  violazione
dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma  del
precedente comma 5-bis; 
        che il giudice a quo, dopo aver ricordato  come  la  sanzione
originariamente prevista  per  il  reato  di  indebito  trattenimento
consistesse nell'arresto da sei mesi ad un anno, e  come,  a  seguito
delle modifiche recate dalla legge  n.  271  del  2004,  la  medesima
condotta sia oggi punita con la reclusione da  uno  a  quattro  anni,
assume che l'inasprimento sarebbe  stato  attuato  per  finalita'  di
carattere processuale (la legittimazione di una nuova  previsione  di
arresto obbligatorio), senza alcuna sostanziale modifica del fenomeno
criminoso sottostante, e per cio' stesso in violazione  dei  principi
di ragionevolezza e proporzionalita' della pena; 
        che le sanzioni comminate  dalla  norma  censurata  sarebbero
palesemente  sproporzionate  per  eccesso  rispetto   alla   gravita'
effettiva del fatto incriminato; 
        che  il  rimettente  pone  in  comparazione  il   trattamento
sanzionatorio dell'indebito  trattenimento  con  quello,  assai  piu'
mite,  previsto  da  disposizioni  ritenute   assimilabili,   perche'
concernenti a loro volta condotte di inottemperanza  a  provvedimenti
adottati dall'autorita' amministrativa per ragioni di sicurezza e  di
ordine pubblico; 
        che sono evocati, a tale proposito,  l'art.  650  del  codice
penale  (recante   la   rubrica   «Inosservanza   dei   provvedimenti
dell'Autorita»), che prevede l'arresto fino a tre  mesi  o  l'ammenda
fino ad euro 206, e l'art. 2 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per  la
sicurezza),  relativo  alla  contravvenzione   al   foglio   di   via
obbligatorio, punita con l'arresto da uno a sei mesi; 
        che le ordinanze di rimessione prospettano anche un contrasto
tra la norma censurata ed il  terzo  comma  dell'art.  27  Cost.,  in
quanto  la  relativa  previsione  sanzionatoria,  essendo  priva   di
proporzionalita'  rispetto  al  fatto   incriminato,   non   potrebbe
assolvere alla necessaria funzione rieducativa della pena; 
        che, data la comune pertinenza delle questioni  sollevate  al
trattamento sanzionatorio del  reato  previsto  dall'art.  14,  comma
5-ter, primo periodo,  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,  puo'  essere
disposta la riunione dei relativi giudizi; 
        che dette questioni sono sostanzialmente identiche ad  altre,
che questa Corte ha gia' dichiarato inammissibili con la sentenza  n.
22 del 2007, e manifestamente inammissibili con le  ordinanze  numeri
167 e 354 del 2007 e numeri 52 e 273 del 2008; 
        che i provvedimenti  di  rimessione,  per  quanto  deliberati
successivamente alla pubblicazione della citata sentenza  n.  22  del
2007, non prospettano alcun nuovo elemento di valutazione, che  possa
indurre questa Corte a discostarsi dalle conclusioni raggiunte e piu'
volte ribadite; 
        che dunque, anche nella specie, deve dichiararsi la manifesta
inammissibilita' delle questioni sollevate. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi; 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre
2004,  n.  271  (Conversione  in  legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti
in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della
reclusione da  uno  a  quattro  anni  per  lo  straniero  che,  senza
giustificato motivo, si  trattenga  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a
norma del precedente comma  5-bis,  sollevate,  in  riferimento  agli
artt. 3 e 27, terzo  comma,  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di
Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                       Il redattore: Silvestri 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 16 gennaio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola