N. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre - 5 novembre 2008
Ordinanza del 28 ottobre 2008 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari sull'istanza proposta da S.V.. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Concessione del beneficio al detenuto padre di figlio minore di anni dieci, qualora la madre sia impossibilitata, soltanto se «non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre» - Disparita' di trattamento rispetto alla madre detenuta - Pregiudizio dello sviluppo della personalita' del minore - Violazione dei principi posti a tutela dell'infanzia. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-quinquies, comma settimo. - Costituzione, artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, comma secondo.(GU n.5 del 4-2-2009 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a V.S. (nato ad A .............. il ............. detenuto nella Casa circondariale di Foggia) avente ad oggetto istanza di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-quinquies legge n. 354/1975 oppure ai sensi degli artt. 146 n. 3 c.p. - 147 nn. 1 e 2 c.p. - 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/1975 in relazione alla pena residua, di cui al cumulo emesso dal p.m. presso il Tribunale di Larino in data 9 gennaio 2007 (pena inflitta: anni 12, mesi 2, giorni 22, di reclusione - fine pena: 30 novembre 2015). Si solleva ex officio questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma e 31, secondo comma della Costituzione - dell'art. 47-quinquies, settimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui prevede che, qualora la madre sia impossibilitata a prendersi cura del figlio minore di anni 10, la detenzione domiciliare possa essere concessa al padre soltanto se «non vi e' altro modo di affidare la prole ad altri che al padre». 1. - Posizione giuridica e condizione familiare della persona detenuta. V.S. sta espiando la pena di anni 12, mesi 2, giorni 22 di reclusione, di cui al cumulo emesso il 9 gennaio 2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino; in detto cumulo sono state comprese diverse sentenze di condanna per associazione a delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata al riciclaggio, ricettazione, falso e occultamento di atti veri, nonche' per evasione, furto, possesso di arnesi atti allo scasso, truffa e armi commessi tutti tra il 1993 ed il 2000. L'esecuzione della pena, che e' iniziata in regime carcerario il 23 gennaio 2007 ed e' stata ridotta nel quantum residuo in virtu' della concessione di anni 3 di indulto ex lege n. 241/2006 e di giorni 135 di liberazione anticipata, terminera' il 30 novembre 2015. Ora, il S. ha chiesto di poter espiare la pena in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-quinquies legge n. 354/1975 oppure ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 n. 3 c.p. - 147 nn. 1 e 2 c.p. - 47-ter, comma 1-ter legge n. 354/1975. Agli atti di procedura sono stati acquisiti i seguenti documenti: a) il certificato del casellario da cui risultano condanne per reati commessi in epoca non recente sino al 2000 e segnatamente: calunnia nel 1992; furti nel 1997 e 1998; ricettazioni nel 1993 e 1997; falso nel 1993; soppressione di atti veri nel 1993 e 1999; truffa nel 1993; possesso di arnesi atti allo scasso nel 1997; porto abusivo di armi nel 1997; evasione nel 2000; riciclaggio nel 1999 e 1997; associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di falso, riciclaggio, soppressione di atti veri e ricettazione tra il 1996 ed il 1999; b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 6 maggio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, in cui non risulta iscritto alcun procedimento a carico del S.; c) il certificato prot. 1362 del 23 aprile 2008 in cui il medico in servizio presso la Casa circondariale di Foggia attesta che il S. e' affetto da ipertensione arteriosa, sindrome ansiosa ed emorroidi in trattamento farmacologico; d) la relazione prot. 2782 del 19 maggio 2008 in cui l'U.E.P.E. di Foggia fa presente che il S. - prima dell'attuale carcerazione - abitava in Apricena con la convivente P.I. di nazionalita' rumena, da cui ha avuto un figlio di nome G. di anni 5; la convivente attualmente lavora in Apricena come badante di un signore anziano bisognoso di assistenza notturna e diurna, sicche' e' costretta ad abitare con il figlio G. in una stanza attigua all'abitazione della persona assistita; la signora P. accudisce da sola il piccolo G., perche' i suoi familiari vivono tutti in Romania e i genitori del S. sono anziani e ogni giorno si recano in campagna per svolgervi lavori agricoli; e) la certificazione del 25 settembre 2008, in cui il dott. Tommaso Pipino di Apricena (Foggia) attesta che la signora P. «e' affetta da grave sindrome depressiva con attacchi di panico ed astenia grave, con calo di peso considerevole (attualmente 49 kg. rispetto ai 65 di peso forma). Necessita di assistenza psichiatrica e psicologica»; f) la relazione personologica del 18 luglio 2007, in cui l'equipe della Casa circondariale di Foggia fa presente che il S. ha iniziato un percorso di consapevolezza e di revisione critica in ordine ai reati commessi, ha una struttura di personalita' coesa, gode di salde relazioni affettive con la convivente e i familiari, anche se manifesta segni di fragilita' emotiva e tratti ansioso-depressivi di natura reattiva, che spesso sfociano in attacchi di panico controllati, pero', mediante l'assunzione di psicofarmaci. L'equipe precisa, altresi', in detta relazione di sintesi che il S. ritiene che le sue vicende penali siano ormai remote e siano eziologicarnente riconducibili alle cattive amicizie e frequentazioni avute un tempo con persone conosciute in ambito lavorativo, allorquando svolgeva l'attivita' di carrozziere ed era allettato dal facile guadagno; egli manifesta una personalita' connotata da rigidita', conformismo, tratti di superficialita' alternati, pero', a momenti di riflessione e di consapevolezza, sicche' e' necessario verificare se tale riflessione proseguira' in futuro, consentendogli di' rafforzare quella riconsiderazione critica gia' avviata e tuttora in atto; g) il rapporto prot. 58/40-1 del 25 maggio 2008 in cui il Comando CC. di Apricena fa presente che il S. - prima dell'attuale carcerazione - serbava una pessima condotta morale e civile, era socialmente pericoloso per i precedenti penali, era persona capace di commettere azioni delittuose, non svolgeva alcuna attivita' lavorativa, era solito frequentare persone pregiudicate e nel 2007 si sarebbe reso latitante, rifugiandosi in Germania e in Romania. Quest'ultima circostanza, tuttavia, e' smentita per tabulas, in quanto dalla posizione giuridica risulta che l'attuale carcerazione e' iniziata il 23 gennaio 2007. 2. - Non manifesta infondatezza della questione. Non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma e 31, secondo comma della Costituzione - dell'art. 47-quinquies, settimo comma legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui prevede che, qualora la madre sia impossibilitata a prendersi cura del figlio minore di anni 10, la detenzione domiciliare possa essere concessa al padre soltanto se «non vi e' altro modo di affidare la prole ad altri che al padre». Invero, come si e' gia' evidenziato, il S. da diversi anni convive e ha buoni rapporti con la signora P.I. di nazionalita' rumena, da cui ha avuto un figlio di nome G. che oggi ha l'eta' di anni 5; la signora P. attualmente assiste notte e giorno come badante un signore anziano, sicche' e' costretta a vivere con G. in una stanza attigua all'abitazione della persona assistita; la signora P. accudisce da sola G., perche' i suoi familiari vivono tutti in Romania e i genitori del S. sono anziani e ogni giorno si recano in campagna per svolgervi lavori agricoli. Inoltre, dagli atti emerge che la signora P. versa in precarie condizioni psico-fisiche, in quanto nella certificazione medica del 25 settembre 2008 si attesta che costei «e' affetta da grave sindrome depressiva con attacchi di panico ed astenia grave, con calo di peso considerevole (attualmente 49 kg. rispetto ai 65 di peso forma). Necessita di assistenza psichiatrica e psicologica». Da dette emergenze procedurali deriva che allo stato gli anziani genitori del S. sono le uniche persone in grado di prendersi cura del piccolo G. Orbene, si ritiene che la disposizione dell'art. 47-quinquies, settimo comma, legge 26 luglio 1975 n. 354 contrasti con diverse norme della Costituzione nella parte in cui prevede che il padre possa espiare la pena detentiva in regime di detenzione domiciliare c.d. «speciale» soltanto se la madre sia impossibilitata a prendersi cura del figlio minore di anni 10 e non vi siano altre persone - con o senza legami di parentela - disponibili ad assistere detto figlio. A) Violazione dell'art. 2 Costituzione. Nell'art. 2 Cost. si prevede che la Repubblica non soltanto riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', ma richiede anche l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' tra le persone. In altre parole lo Stato, allorquando esercita la potesta' punitiva e fa espiare la pena, deve porre sempre la dignita' delle persone - direttamente o indirettamente coinvolte - al centro dei percorsi trattamentali offerti, fra i quali va annoverato anche l'accesso alle misure alternative alla detenzione; in particolare, per quel che rileva in questa sede, lo Stato deve non soltanto assicurare il rispetto dei diritti inviolabili della persona ristretta (direttamente coinvolta) fra cui anche il diritto alla genitorialita', ma anche sostenere e agevolare in modo adeguato i rapporti della persona detenuta con i familiari e soprattutto con i figli minorenni in ossequio ai principi - concernenti il primato della persona e la solidarieta' - sanciti nell'art. 2 Cost. Invero, secondo gli studi scientifici di settore, i figli hanno bisogno dell'affetto e della vicinanza di entrambi i genitori soprattutto nei primi anni di vita e nell'eta' adolescenziale, perche' l'assenza di entrambi i genitori o di uno solo determina gravi scompensi e turbamenti, reattivita' esasperata e traumi dirompenti nei figli, incidendone il carattere, l'affettivita', la capacita' relazionale, la stabilita' psicologica e le potenzialita' intellettive. Anzi, gli studiosi di psicologia infantile sono pervenuti alla conclusione che il figlio in tenera eta' - grazie soprattutto alla presenza e alla protezione di entrambi i genitori - acquisisce un senso di sicurezza interiore, senza il quale il suo sviluppo psicologico ed emotivo e la socializzazione, che ne consegue, corrono seri rischi; allo scopo sono essenziali sia la madre che il padre, perche' anche quest'ultimo partecipa proteggendo la coppia madre-figlio e condizionando la qualita' della fusione di costoro. In altri termini, secondo le acquisizioni delle scienze specialistiche, occorre prestare la massima attenzione alla stabilita' relazionale nella triade madre-padre-figlio, perche' tale stabilita' e' all'origine del senso di sicurezza del figlio in tenera eta' e condiziona anche la stabilita' degli stessi genitori nell'assunzione di responsabilita'; anzi, negli studi di settore si evidenzia chiaramente che la stabilita' della dimensione narcisistica, concernente l'identita' personale del bambino, dipende massimamente dalla qualita' dell'attaccamento ad entrambi i genitori e, percio', anche al padre, perche' un adulto fonda gran parte dei suoi sentimenti di legittimita' proprio sull'esperienza della vicinanza affettiva del padre. Queste acquisizioni scientifiche sono state adeguatamente prese in considerazione e poste alla base della decisione emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in data 26 ottobre 2006 (ricorso n. 23848/04, Wallova' e Walla/ Repubblica Ceca) in una fattispecie concreta, che presenta diverse analogie con quello sub iudice; in tale decisione, infatti, la C.E.D.U. afferma - con riferimento ad un caso di figli minori allontanati dai genitori per motivi d'indigenza e poverta' materiale - che l'assenza dei genitori o di uno solo determina profondi traumi e scompensi nel figlio, sicche' la decisione di separare detti figli dai genitori - adottata dalle competenti autorita' - deve sempre assicurare il rispetto della disposizione dell'art. 8 della Convenzione europea, secondo cui lo Stato ha il dovere - fra l'altro - di conservare, agevolare e rinsaldare le relazioni fra genitori e figli. Ora, il Collegio ritiene che la disposizione dell'art. 47-quinquies, settimo comma, legge n 354/1975, posponendo il padre alla madre e addirittura ad altre persone anche prive di vincoli parentali con il bambino infradecenne, stranamente e illogicamente tutela essenzialmente il legame madre-figlio e riserva chiaramente una protezione del tutto residuale, «apparente» e inadeguata al rapporto tra figlio minore e padre detenuto, violando cosi' il disposto dell'art. 2 Cost. nella parte in cui si prevede che lo Stato deve riconoscere e tutelare i diritti inviolabili di ogni persona, fra cui rilevano sia quello del figlio minorenne a godere dell'assistenza e prossimita' affettiva del padre nel suo percorso di crescita equilibrata, sia quello del padre stesso a svolgere realmente in maniera adeguata il ruolo di genitore. Infine, e' appena il caso di ricordare che nell'art. 63, nono comma, contenuto nella proposta di legge «sul nuovo ordinamento penitenziario» n. 6164 presentata il 3 novembre 2005 alla Camera dei deputati nella XIV legislatura e ripresentata col n. 30 il 28 aprile 2006 nella XV legislatura, non si rinviene e opportunamente scompare la locuzione «... e non vi e' altro modo di affidare la prole ad altri che al padre» contenuta nella disposizione dell'art. 47-quinquies, settimo comma legge n. 354/1975 attualmente in vigore. B) Violazione dell'art. 3 Costituzione. Nell'art. 3 Cost. sono enunciati i principi di uguaglianza formale e sostanziale tra le persone, senza distinzione di sesso, razza, lingua, condizioni personali e sociali. Ora, la disposizione dell'art. 47-quinquies, settimo comma O.P. sembra disattendere il tenore del primo comma dell'art. 3 Cost., perche' riserva un trattamento largamente e irragionevolmente preferenziale alla madre rispetto al padre, discriminando fortemente e ingiustificatamente quest'ultimo nell'accesso alla detenzione domiciliare cd. «speciale». Tale discriminazione appare fondata su una visione di fondo profondamente riduttiva e deformante, secondo cui il figlio in tenera eta' avrebbe bisogno soprattutto delle cure della madre e non anche di quelle del padre, cancellando cosi' in un «sol colpo» tutte quelle acquisizioni scientifiche sopra richiamate, le quali sono fondate sulla dimensione comunionale del nucleo (genitori + figlio) e sulla constatazione che e' oggettivamente essenziale l'apporto di carattere morale, psicologico, spirituale e materiale offerto dal padre alla madre e al figlio minorenne. Al riguardo gli studiosi evidenziano che la rottura della comunione del nucleo - per carcerazione del genitore - e' dannosa e arreca gravi e permanenti danni al bambino, specialmente se sia iniziata in tenera eta' e si sia protratta per piu' anni; anzi, molti esperti di diverse scuole psicologiche, partendo proprio dai dati statistici a disposizione secondo cui il 70-90% dei giovani in situazione di grave disagio sociale e' stato privato della presenza del padre, sostengono che entrambi i genitori sono indispensabili nell'educazione del figlio minorenne, perche' una madre - per quanto capace e idonea - non potra' mai sostituire un padre e viceversa. D'altronde, la Corte costituzionale nella sentenza 4-13 aprile 1990 n. 215, con cui ha dichiarato l'illegittimita' dell'allora vigente testo dell'art. 47-ter legge n. 354/1975 nella parte in cui non prevedeva che la detenzione domiciliare - concedibile alla donna madre di prole - potesse essere accordata anche al padre detenuto, ha affermato che riconoscere soltanto alla madre detenuta il diritto-dovere di assistere la prole significa discriminare il padre e ridimensionarne pesantemente il ruolo. Inoltre, la disposizione dell'art. 47-quinquies, settimo comma O.P. sembra contrastare anche con la disposizione del secondo comma dell'art. 3 Cost. Infatti, la norma censurata, posponendo il padre alla madre e addirittura ad altre persone con o senza legami di parentela con il figlio minorenne da assistere, da un lato di fatto preclude quasi del tutto o rende estremamente difficile l'accesso da parte del padre detenuto alla detenzione domiciliare cd. «speciale», impedendogli cosi' di realizzarsi integralmente come persona, di cui la genitorialita' e' una dimensione costitutiva; dall'altro canto, recide e riduce fortemente alla radice ogni possibilita' dello stesso figlio in tenera eta' di svilupparsi pienamente e in maniera equilibrata, giacche' la lontananza del padre - come si e' gia' evidenziato - lascia profonde «ferite» difficilmente rimarginabili sulla sua persona sotto il profilo morale, etico, intellettivo e psicologico. Peraltro, la Corte costituzionale nella sentenza 24 novembre-5 dicembre 2003 n. 350, con cui ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 47-ter, primo comma, lettere a) e b) legge n. 354/1975, ha chiaramente evidenziato che lo sviluppo psico-fisico del figlio (portatore di handicap totalmente invalidante) puo' essere gravemente pregiudicato dalla lontananza dei genitori o dalla mancanza delle loro cure, perche' non e' indifferente per il figlio godere della vicinanza dei genitori e ricevere le cure da costoro piuttosto che da altre persone; anzi, ha puntualizzato che garantire la vicinanza fisica e affettiva dei genitori al figlio significa attuare concretamente i principi scolpiti negli artt. 2 e 3 Cost., secondo cui vanno rimossi gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalita' di ciascuno. C) Violazione dell'art. 30 Costituzione. Nell'art. 30, primo comma Cost. si sancisce che e' «... dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio». Ora, nell'art. 47-quinquies, settimo comma, legge n. 354/1975 si prevede che il padre detenuto puo' accedere alla detenzione domiciliare «speciale» a condizione che la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi siano altre persone disponibili ad assistere il figlio minorenne. Il tenore della norma censurata impedisce di fatto al padre di provvedere alla cura del figlio minorenne, perche' rispetto al padre sono privilegiati e preferiti non soltanto la madre, ma anche altri familiari e addirittura persone estranee alla stessa cerchia dei parenti. Ne deriva che la stessa carcerazione - soprattutto se e' destinata a protrarsi per un tempo abbastanza lungo come nel caso di specie - puo' agevolare di fatto un processo di progressivo distacco e deresponsabilizzazione del padre nei confronti del figlio minorenne, determinando cosi' per quest'ultimo una condizione di sostanziale abbandono o comunque una crescita compromessa da squilibri interiori e da traumi psicologici. D) Violazione dell'art. 31 Costituzione. Nella disposizione dell'art. 31, secondo comma, Cost. si prevede che la Repubblica «protegge ... l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo». Ora, la disposizione dell'art. 47-quinquies, settimo comma, legge n. 354/1975 subordina l'accesso da parte del padre alla detenzione domiciliare al fatto che la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi siano altre persone disponibili a prendersi cura del figlio in tenera eta'. In altre parole, al padre e' di fatto preclusa quasi del tutto la possibilita' di provvedere alla cura del figlio minorenne, perche' la norma censurata consente in primis alla madre e in subordine ad altri familiari o addirittura a persone estranee (prive, cioe', di legami di parentela con il figlio minorenne) di assistere e mantenere costui. Da cio' emerge chiaramente che il figlio minorenne potrebbe raggiungere l'eta' adolescenziale e la maggiore eta' senza aver mai goduto della vicinanza affettiva del padre; e si e' gia' evidenziato che - secondo le discipline empiriche - l'assenza del padre e' all'origine di gravi traumi e scompensi nella personalita' del figlio, sicche' precludere al padre in carcere di svolgere il suo ruolo di genitore significa non proteggere affatto il figlio minorenne nel percorso di crescita umana e nello sviluppo pieno della sua personalita'. E si rammenta che nel caso di specie i genitori del S. sono anziani e che la signora P. versa in gravi condizioni psico-fisiche e dispone di un lavoro precario. 3. - Rilevanza della questione nella fattispecie concreta per cui e' procedura. La questione di legittimita' costituzionale rileva concretamente nella presente procedura. Infatti, se la questione venga ritenuta fondata e percio' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies, settimo comma O.P., questo Tribunale di Sorveglianza omettera' di stabilire se gli anziani genitori del S. possano prendersi cura del piccolo G. Per converso, se la questione sia ritenuta inammissibile o rigettata, questo tribunale di sorveglianza dovra' stabilire - in base alle risultanze degli atti di procedura sopra richiamati - se gli anziani genitori del S., poiche' la convivente P.I. versa in condizioni psico-fisiche molto precarie e lavora come badante in orario diurno e notturno, possano provvedere all'assistenza del piccolo G., in caso di valutazione positiva, la domanda del S., volta a conseguire la detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies legge n. 354/1975, dovra' essere rigettata.
P. Q. M. 1) Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma e 31, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 47-quinquies, settimo comma legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui prevede che, qualora la madre sia impossibilitata a prendersi cura del figlio minore di anni 10, la detenzione domiciliare possa essere concessa al padre soltanto se «non vi e' altro modo di affidare la prole ad altri che al padre». 2) Sospende il procedimento di sorveglianza in corso ed ordina trasmettersi - a cura della cancelleria - i relativi atti alla Corte costituzionale. 3) Dispone che copia della presente ordinanza - a cura della Cancelleria - sia notificata alle parti del procedimento ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Cosi' deciso in Bari, nella Camera di consiglio del tribunale di sorveglianza, addi' 28 ottobre 2008. Il Presidente estensore: Mastropasqua