N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2008
Ordinanza del 26 settembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento civile promosso da Mazzocchi Cesare contro Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1999 - Violazione di obblighi internazionali derivanti dall'art. 6, comma 1, della CEDU, cosi' come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in causa Scordino c/Italia/36813/1997, relativo all'obbligo per lo Stato di non consentire un'ingerenza normativa con norma retroattiva finalizzata ad ottenere una determinata soluzione delle controversie in corso - Richiamo alla sentenza n. 234/2007 e all'ordinanza n. 400/2007 della Corte costituzionale, rispettivamente di non fondatezza e di manifesta infondatezza di questione avente ad oggetto la stessa norma censurata in riferimento a diversi parametri costituzionali. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218. - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.5 del 4-2-2009 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello promossa da Mazzocchi Cesare; Contro Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. Rilevato in fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto con sentenza del 25 gennaio 2005 la domanda proposta dall'odierna parte appellante, con la quale questa, premesso di essere transitata nei ruoli della Amministrazione dello Stato ex art. 8, legge n. 124/1999, aveva chiesto che le fosse riconosciuto il diritto alla attribuzione della anzianita' prestata presso l'ente locale di provenienza, ai fini della progressione economica e stipendiale nel comparto scuola, e che le fossero corrisposte le relative differenze economiche; L'appellante ha impugnato la sentenza, censurando la interpretazione data dal giudice di primo grado alla norma predetta, nonche' agli accordi sindacali ed ai decreti ministeriali successivamente intervenuti in materia, ed insistendo per l'accoglimento della propria domanda; La amministrazione appellata ha invocato, nella memoria di costituzione, l'applicazione dell'art. 1, comma 218, legge n. 266/2005, di interpretazione autentica dell'art. 8, legge n. 124/1999, ed ha richiamato la pronunzia della Corte costituzionale n. 234/2007 che ha respinto l'eccezione di illegittimita' costituzionale della citata norma. All'odierna udienza la parte appellante ha prospettato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, legge n. 266/2005, sotto il profilo del contrasto con l'art. 6 CEDU, ed ha richiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ritenuto in diritto A) Rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale. L'art. 1, comma 218, legge n. 266/2005 ha indubbiamente natura di norma di interpretazione autentica, poiche' chiarisce, con regola generale destinata ad essere applicata anche alle controversie in corso, la portata della norma oggetto di interpretazione, che aveva dato luogo ad ampio contenzioso ed a pronunzie di segno diverso, adottando uno dei possibili significati riferibili ad essa; di conseguenza, la disposizione denunziata trova necessaria applicazione nel presente giudizio. Ne' ricorrono i presupposti per la disapplicazione della norma denunziata per conflitto della stessa con la Direttiva 77/187 CEE in materia di trasferimento di azienda, atteso che la vicenda del trasferimento del personale degli enti locali nei ruoli del personale ATA dello Stato, prevista dalla legge n. 124/1999, non configura un trasferimento di azienda ma un mero passaggio di personale, in difetto del precedente o contestuale conferimento alla Amministrazione dello Stato di una attivita' unitariamente considerata (v. Cass. 677/2008). B) Non manifesta infondatezza. Il dubbio di contrasto della norma denunziata con la Costituzione deriva dal rilievo che l'art. 117 Cost. impone allo Stato legislatore il rispetto dell'obbligo internazionale assunto con la sottoscrizione e ratifica della CEDU, il cui art. 6, comma 1 prescrive il diritto di ogni persona ad un giusto processo dinanzi ad un giudice indipendente ed imparziale: il che comporterebbe l'obbligo per il potere legislativo di non ingerirsi nella amministrazione della giustizia per influire sull'esito di una controversia o di una categoria di esse (sulla natura di «fonte interposta» della normativa europea, idonea a fornire concretezza ai parametri costituzionali, v. Corte cost. n. 348/2007). L'art. 6, comma 1° CEDU, come interpretata dalla sent. della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in causa Scordino c. Italia 36813/1997, nel prescrivere il diritto al giusto processo, se da un lato non assicura nel processo civile l'immutabilita' della norma da applicare per tutti i procedimenti in corso, obbliga dall'altro lo Stato a non esercitare un'ingerenza normativa finalizzata ad ottenere una determinata soluzione delle controversie in corso, salvo che l'intervento retroattivo sia giustificato da «motivi imperiosi di carattere generale». Nel caso in esame la finalita' di influire sull'esito della particolare categoria di controversie in corso - finalita' che non deve necessariamente essere «esclusiva» - puo' ragionevolmente desumersi dalla circostanza che lo Stato e' anche, come Stato - amministrazione, parte di tutti i procedimenti in corso (di rilevante numero) nei quali la norma deve trovare applicazione, ed e' anche la parte in concreto avvantaggiata dalla particolare interpretazione contenuta nella norma stessa: vi e', in sostanza, un'«incidenza oggettiva» della norma denunziata sull'esito di cause pendenti in cui lo Stato e' parte. Quanto alle «imperiose ragioni di carattere generale» che potrebbero giustificare l'ingerenza dello Stato legislatore nella soluzione delle controversie in corso, la necessita' di operare il riassetto organizzativo del settore ATA e di uniformare il trattamento del personale occupato nelle relative funzioni non appare configurare una «imperiosa ragione di carattere generale», tenuto anche conto che nel procedimento legislativo di approvazione della norma non risulta indicata alcuna ragione della sua introduzione. Il dubbio di illegittimita' costituzionale che si prospetta in questa sede non e' risolto dalla sentenza di rigetto Corte cost. n. 234/2007 e dalla ordinanza di manifesta infondatezza Corte cost. n. 400/2007, entrambe relative al medesimo art. 1, comma 218, legge n. 226/2005, ma con riferimento a parametri costituzionali diversi da quello qui in esame. Va ritenuta pertanto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, legge n. 226/2005 per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; va di conseguenza disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, legge n. 266/2005 per contrasto con l'art. 117, primo comma Cost. e 6 Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Ancona, addi' 26 settembre 2008 Il Presidente: firma illeggibile