N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2008

Ordinanza del 26 settembre  2008  emessa  dalla  Corte  d'appello  di
Ancona nel procedimento civile promosso da  Angelini  Umberto  contro
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. 
 
Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito  nei  ruoli
  del  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (ATA)   -
  Trattamento economico - Previsione, con  norma  di  interpretazione
  autentica,  dell'attribuzione  della   posizione   stipendiale   in
  godimento  al  31  dicembre   1999   -   Violazione   di   obblighi
  internazionali derivanti dall'art. 6, comma 1,  della  CEDU,  cosi'
  come interpretato dalla Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  in
  causa Scordino c/Italia/36813/1997,  relativo  all'obbligo  per  lo
  Stato  di  non  consentire   un'ingerenza   normativa   con   norma
  retroattiva finalizzata ad ottenere una determinata soluzione delle
  controversie in corso  -  Richiamo  alla  sentenza  n.  234/2007  e
  all'ordinanza   n.    400/2007    della    Corte    costituzionale,
  rispettivamente di non fondatezza e di  manifesta  infondatezza  di
  questione  avente  ad  oggetto  la  stessa   norma   censurata   in
  riferimento a diversi parametri costituzionali. 
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218. 
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6  della
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta' fondamentali. 
(GU n.5 del 4-2-2009 )
                         LA CORTE D'APPELLO 
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  d'appello
promossa da Angelini Umberto; 
    Contro Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. 
                          Rilevato in fatto 
    Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto  con  sentenza  del  25
gennaio 2005 la domanda proposta dall'odierna parte  appellante,  con
la quale questa,  premesso  di  essere  transitata  nei  ruoli  della
Amministrazione dello Stato ex  art.  8,  legge  n.  124/1999,  aveva
chiesto che le fosse riconosciuto il diritto alla attribuzione  della
anzianita' prestata presso l'Ente  locale  di  provenienza,  ai  fini
della progressione economica e stipendiale nel comparto scuola, e che
le fossero corrisposte le relative differenze economiche; 
    L'appellante   ha   impugnato   la   sentenza,   censurando    la
interpretazione data dal giudice di primo grado alla norma  predetta,
nonche'  agli  accordi   sindacali   ed   ai   decreti   ministeriali
successivamente   intervenuti   in   materia,   ed   insistendo   per
l'accoglimento della propria domanda; 
    La  amministrazione  appellata  ha  invocato,  nella  memoria  di
costituzione,  l'applicazione  dell'art.  1,  comma  218,  legge   n.
266/2005,  di  interpretazione  autentica  dell'art.  8,   legge   n.
124/1999, ed ha richiamato la pronunzia della Corte costituzionale n.
234/2007   che   ha   respinto   l'eccezione    di    illeggittimita'
costituzionale della citata norma. 
    All'odierna udienza la parte appellante ha prospettato  questione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  218,  legge  n.
266/2005, sotto il profilo del contrasto con l'art.  6  CEDU,  ed  ha
richiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
                         Ritenuto in diritto 
    A) Rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale. 
    L'art. 1, comma 218, legge n. 266/2005 ha indubbiamente natura di
norma di interpretazione autentica,  poiche'  chiarisce,  con  regola
generale destinata ad essere applicata  anche  alle  controversie  in
corso, la portata della norma oggetto di interpretazione,  che  aveva
dato luogo ad ampio contenzioso ed  a  pronunzie  di  segno  diverso,
adottando uno  dei  possibili  significati  riferibili  ad  essa;  di
conseguenza, la disposizione denunziata trova necessaria applicazione
nel presente giudizio. 
    Ne' ricorrono i presupposti per la  disapplicazione  della  norma
denunziata per conflitto della stessa con la Direttiva 77/187 CEE  in
materia di trasferimento  di  azienda,  atteso  che  la  vicenda  del
trasferimento del personale degli enti locali nei ruoli del personale
ATA dello Stato, prevista dalla legge n. 124/1999, non  configura  un
trasferimento di azienda  ma  un  mero  passaggio  di  personale,  in
difetto   del   precedente   o    contestuale    conferimento    alla
Amministrazione  dello   Stato   di   una   attivita'   unitariamente
considerata v. Cass. 677/2008). 
    B) Non manifesta infondatezza. 
    Il dubbio di contrasto della norma denunziata con la Costituzione
deriva dal rilievo che l'art. 117 cost. impone allo Stato legislatore
il rispetto dell'obbligo internazionale assunto con la sottoscrizione
e ratifica della CEDU, il cui art. 6 comma 1 prescrive il diritto  di
ogni persona ad un giusto processo dinanzi ad un Giudice indipendente
ed  imparziale:  il  che  comporterebbe  l'obbligo  per   il   potere
legislativo di non ingerirsi nella  amministrazione  della  giustizia
per influire sull'esito di una controversia o  di  una  categoria  di
esse (sulla natura di «fonte  interposta»  della  normativa  europea,
idonea a fornire concretezza ai parametri  costituzionali,  v.  Corte
cost. 348/2007). 
    L'art. 6, comma 1° CEDU,  come  interpretata  dalla  sent.  della
Corte Europea dei Diritti  dell'Uomo  in  causa  Scordino  c.  Italia
36813/1997, nel prescrivere il diritto al giusto processo, se  da  un
lato non assicura nel processo civile l'immutabilita' della norma  da
applicare per tutti i procedimenti in corso,  obbliga  dall'altro  lo
Stato a non esercitare un'ingerenza normativa finalizzata ad ottenere
una determinata soluzione delle  controversie  in  corso,  salvo  che
l'intervento retroattivo sia giustificato  da  «motivi  imperiosi  di
carattere generale». 
    Nel caso in esame  la  finalita'  di  influire  sull'esito  della
particolare categoria di controversie in corso -  finalita'  che  non
deve  necessariamente  essere  «esclusiva» -   puo'   ragionevolmente
desumersi  dalla  circostanza   che   lo   Stato   e'   anche,   come
Stato-amministrazione, parte di tutti i  procedimenti  in  corso  (di
rilevante numero) nei quali la norma deve trovare applicazione, ed e'
anche  la  parte  in   concreto   avvantaggiata   dalla   particolare
interpretazione contenuta nella norma stessa:  vi  e',  in  sostanza,
un'«incidenza oggettiva» della norma denunziata sull'esito  di  cause
pendenti in cui lo Stato e' parte. 
    Quanto  alle  «imperiose  ragioni  di  carattere  generale»   che
potrebbero giustificare l'ingerenza  dello  Stato  legislatore  nella
soluzione delle controversie in corso la  necessita'  di  operare  il
riassetto  organizzativo  del  settore  ATA  e   di   uniformare   il
trattamento del personale occupato nelle relative funzioni non appare
configurare una «imperiosa ragione  di  carattere  generale»,  tenuto
anche conto che nel procedimento legislativo  di  approvazione  della
norma non risulta indicata alcuna ragione della sua introduzione. 
    Il dubbio di illegittimita' costituzionale che  si  prospetta  in
questa sede non e' risolto dalla sentenza di rigetto Corte  cost.  n.
234/2007 e dalla ordinanza di manifesta infondatezza Corte  cost.  n.
400/2007, entrambe relative al medesimo art. 1, comma 218,  legge  n.
226/2005, ma con riferimento a parametri  costituzionali  diversi  da
quello qui in esame. 
    Va ritenuta pertanto la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
218,  legge  n.  226/2005  per  violazione  dell'art.  117  cost.  in
relazione all'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte  Europea  dei
Diritti dell'Uomo; va di conseguenza disposta la  trasmissione  degli
atti  alla  Corte  costituzionale  e  la  sospensione  del   presente
giudizio. 
                              P. Q. M. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, legge n. 266/2005
per contrasto con l'art. 117,  primo  comma  cost.  e  6  Convenzione
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo  e  delle  liberta'
fondamentali. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia
comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. 
        Ancona, addi' 26 settembre 2008 
                  Il Presidente: firma illeggibile