N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 - 30 maggio 2008

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale  per  la  Sicilia  -
Sezione staccata di Catania del 30 maggio 2008. 
 
Universita' - Professori universitari in posizione di fuori  ruolo  -
  Prevista riduzione del periodo di fuori ruolo e anticipazione della
  collocazione  in  quiescenza  -  Applicabilita'   della   normativa
  censurata anche ai professori per i quali sia stato  gia'  disposto
  con formale  provvedimento  amministrativo  il  collocamento  fuori
  ruolo - Violazione del principio di uguaglianza per  irrazionalita'
  e violazione dei principi di certezza del diritto e di  affidamento
  -  Incidenza  sul  principio  di  buon  andamento  della   pubblica
  amministrazione. 
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 434. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.9 del 4-3-2009 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 830 del  2008
proposto dal prof. Girolamo  Cotroneo,  rappresentato  e  difeso  dal
prof. avv. Salvatore Raimondi, elettivamente  domiciliato  presso  lo
studio  dell'avv.  Giuseppe  Tamburello,  in   Catania,   via   Mons.
Ventimiglia, n. 145; 
    Contro l'Universita' degli  studi  di  Messina,  in  persona  del
rettore pro tempore, rapp. e dif. dall'Avvocatura distrettuale  dello
Stato di Catania, domiciliataria, per  l'annullamento  previa  misura
cautelare: 
        della nota rettorale prot. n. 8902 del 6 febbraio  2008,  con
la quale si comunica che in  applicazione  dell'art.  2,  comma  434,
legge n. 244 del 2007, il  ricorrente  cessera'  anticipatamente  dal
servizio con effetto dal 1° novembre 2008; 
        del decreto rettorale n. 847 del 13 marzo 2008, con il  quale
si stabilisce che il ricorrente «con effetto  dal  1°  novembre  2008
cessera' anticipatamente dal servizio». 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
resistente; 
    Visti gli atti tutti della causa; 
    Designato relatore per la Camera di consiglio del giorno 8 maggio
2008 il consigliere Vincenzo Salamone; 
    Uditi i difensori delle  parti  come  da  verbale  di  Camera  di
consiglio; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
                              F a t t o 
    Con il ricorso si chiede l'annullamento: 
        della nota rettorale prot. n. 8902 del 6 febbraio  2008,  con
la quale si comunica che in  applicazione  dell'art.  2,  comma  434,
legge n. 244 del 2007, il  ricorrente  cessera'  anticipatamente  dal
servizio con effetto dal 1° novembre 2008; 
        del decreto rettorale n. 847 del 13 marzo 2008, con il  quale
si stabilisce che il ricorrente «con effetto  dal  1°  novembre  2008
cessera' anticipatamente dal servizio». 
    Si e' costituita in giudizio l'amministrazione resistente che  ha
chiesto il rigetto del ricorso. 
    Alla pubblica udienza del giorno  11  maggio  2006  la  causa  e'
passata in decisione. 
                            D i r i t t o 
    Giusta il d.lgs. C.P.S. 26 ottobre 1947, n. 1251,  «I  professori
universitari, compiuto il 70° anno di eta', assumono la qualifica  di
professori fuori ruolo fino a  tutto  l'anno  accademico  durante  il
quale compiono il 75° anno (art. 1, primo comma). 
    Le cattedre e i relativi posti di ruolo sono considerati  vacanti
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  vigenti;  le  facolta'
provvederanno  all'insegnamento  nelle  forme  e  con  le   modalita'
stabilite dalle disposizioni medesime (art. 1, secondo comma). 
    «Con l'inizio dell'anno accademico successivo  a  quello  in  cui
hanno compiuto il 75° anno di eta',  i  professori  predetti  vengono
collocati a riposo» (art. 1, terzo comma). 
    Il professore fuori ruolo  conserva  le  prerogative  accademiche
inerenti  allo  stato  di  professori  di   ruolo   con   l'integrale
trattamento economico ad esso relativo (art. 1, quarto comma). 
    Il  professore  fuori  ruolo  «e'  tenuto  a  svolgere  attivita'
scientifica e didattica secondo modalita' che saranno determinate con
provvedimento del Ministro per la pubblica  istruzione,  su  proposta
delle  competenti  autorita'   accademiche,   avuto   riguardo   alle
disponibilita' degli istituti e dei mezzi e specialmente in relazione
alle esigenze delle ricerche sperimentali» (art. 2). 
    Detta disciplina veniva confermata dalla legge 18 marzo 1958,  n.
311 (recante «Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori
universitari»), la quale stabilisce che ai fini della  determinazione
del numero legale richiesto per la validita' delle adunanze del corpo
accademico e del consiglio di facolta', si tiene conto del professore
fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza. Lo  stesso  articolo
stabilisce  che  i  professori  fuori  ruolo  possono  essere  eletti
all'ufficio di rettore o di preside, dal quale cessano  all'atto  del
collocamento a riposo se si tratta della carica  di  preside,  mentre
per l'ufficio del rettore il professore fuori ruolo  puo'  continuare
fino alla scadenza del triennio per il quale e' stato eletto. 
    Con la legge 21 febbraio 1980, n. 28, con la  quale  veniva  data
delega al Governo per il riordinamento della  docenza  universitaria,
veniva stabilito, tra i criteri direttivi, all'art. 12,  lettera  p),
che per i professori ordinari che sarebbero stati inquadrati in ruolo
a seguito di concorsi  successivi  a  quelli  banditi  alla  data  di
entrata in vigore della legge, il collocamento fuori ruolo decorresse
dal compimento del 65° anno di eta' e il  pensionamento  cinque  anni
dopo, mentre per i professori  ordinari  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore della  legge  e  per  quelli  che  sarebbero  stati
inquadrati a seguito di concorsi gia' banditi alla  stessa  data,  il
collocamento fuori ruolo dopo il compimento  del  65°  anno  di  eta'
sarebbe stato disposto soltanto a domanda. 
    In sede di esercizio della delega, con d.P.R. 11 luglio 1980,  n.
382,  in  conformita'  al  rammentato  criterio   direttivo,   veniva
stabilito il collocamento  fuori  molo  dei  professori  ordinari  al
compimento del 65° armo di eta' e il  collocamento  a  riposo  cinque
anni dopo il collocamento fuori ruolo (art. 19). Ma, relativamente ai
professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore  della
legge n. 28 del 1980 e a  quelli  nominati  in  ruolo  a  seguito  di
concorsi gia'  banditi  alla  medesima  data,  veniva  stabilito  che
sarebbero state applicate «le norme gia' vigenti», salva la richiesta
anticipata di collocamento fuori ruolo (art. 110). 
    Con legge  7  aprile  1990,  n.  239,  veniva  stabilito  che  il
collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di  cui
all'art. 19, d.P.R. n. 382 del 1980 «e' opzionale, fermo restando  il
collocamento a riposo all'inizio dell'anno accademico  successivo  al
compimento del 70° anno di eta». 
    La disposizione non riguardava i professori gia' in servizio alla
data di entrata in vigore della legge n. 28 del 1980 o inquadrati  in
ruolo a seguito del concorso bandito entro tale  data,  per  i  quali
rimaneva ferma la disposizione di cui all'art. 110, d.P.R. n. 382 del
1980. 
    Con l'art. 16, d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.  503,  veniva  data
facolta' ai dipendenti civili dello Stato e degli enti  pubblici  non
economici - compresi i professori  universitari  -  di  permanere  in
servizio per un periodo massimo di un  biennio  oltre  i  limiti  del
collocamento a riposo. 
    Con legge 28 dicembre 1995, n. 549, la  durata  del  collocamento
fuori ruolo dei professori universitari veniva ridotta  a  tre  anni,
sia per quanto concerne coloro i quali ricadono nell'ipotesi  di  cui
all'art. 19, d.P.R. n.  382  del  1980,  vale  a  dire  vincitori  di
concorsi successivi all'entrata in vigore della legge n. 28 del 1980,
sia per quanto concerne coloro i quali beneficiano della disposizione
transitoria di cui all'art. 110 dello stesso d.P.R.,  sicche'  questi
ultimi, tra i quali rientra il ricorrente, venivano  collocati  fuori
ruolo, con il prolungamento del biennio, a 72 anni ed in quiescenza a
75. 
    Con la legge 4 novembre 2005, n. 230, il  collocamento  a  riposo
dei professori (sia  ordinari  che  associati)  nominati  secondo  le
disposizioni della legge stessa, veniva previsto al termine dell'anno
accademico nel quale si e' compiuto il 70° anno di eta', ivi compreso
il biennio di cui all'art. 16, d.lgs. n. 503  del  1992.  Ed  inoltre
veniva abolito il collocamento fuori ruolo (art. 1,  comma  17).  Ma,
relativamente ai professori in  servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge, veniva fatto  salvo  «lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico in godimento» (art. 1,  comma  Infine,  con  la
legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n. 244,  al  comma  434  si
stabilisce che il periodo di fuori ruolo dei professori universitari,
decorrere dal 1° gennaio 2008, e' ridotto a due  anni  accademici,  a
decorrere dal 1° gennaio 2009 e' ridotto ad un anno accademico,  e  a
decorrere dal 1° gennaio 2010 e' abolito. 
    Contrariamente  a  quanto  affermato  da  parte  ricorrente,   la
richiamata normativa non  puo'  ritenersi  applicabile  solo  per  il
futuro, con esclusione dall'applicazione della  stessa  dei  soggetti
gia'  in  precedenza  collocati  fuori  ruolo.  Chiarissimo   appare,
infatti, il disposto dell'art.  2,  comma  434,  peraltro  richiamato
espressamente dall'amm.ne nei provvedimenti oggetto di impugnazione. 
    Dispone l'art. 2, comma 434: «A decorrere dal 1° gennaio 2008  il
periodo di fuori ruolo  dei  professori  universitari  precedente  la
quiescenza e' ridotto  a  due  anni  accademici  e  coloro  che  alla
medesima data  sono  in  servizio  come  professori  nel  terzo  anno
accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine  dell'anno
accademico». Appare evidente, dalla semplice lettura della norma, che
il legislatore abbia inteso disporre, anche per coloro  che  avessero
gia' ottenuto il fuori ruolo, il progressivo  collocamento  a  riposo
anticipato, e cio', tra l'altro, in piena coerenza con la ratio della
normativa che mira alla progressiva e totale abolizione dell'istituto
del «fuori ruolo». 
    Recita infatti  l'ultima  parte  del  richiamato  comma  434:  «A
decorrere dal  1°  gennaio  2010,  il  periodo  di  fuori  ruolo  dei
professori universitari precedente la quiescenza  e'  definitivamente
abolito...». 
    Da qui l'inconsistenza delle prime due censure di  gravame  e  la
rilevanza ai fini della  decisione  della  domanda  cautelare  e  del
merito dell'eccezione di costituzionalita' dell'art.  2,  comma  434,
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per contrasto con gli artt.  3  e  97
Cost. 
    Non potendosi condividere l'interpretazione sopra sostenuta,  per
cui deve ritenersi l'art. 2, comma 434, della legge n. 244  del  2007
applicabile (come ha  ritenuto  l'Universita'  resistente)  anche  ai
professori per i quali, come per il ricorrente, sia  stato  disposto,
con formale provvedimento amministrativo, il collocamento fuori ruolo
alla fine dell'anno accademico nel quale si raggiungano i 72 anni  di
eta' ed il collocamento in quiescenza alla fine dell'anno  accademico
nel quale si raggiungano i 75 anni di eta', la disposizione  potrebbe
essere  in  contrasto  con   i   principi   di   ragionevolezza,   di
imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione sanciti  dagli
art. 3 e 97 della Costituzione. 
    Il precetto legislativo, infatti, si rivelerebbe  un  regolamento
irrazionale ed arbitrario che comporterebbe  il  travolgimento  della
situazione sostanziale posta in essere da  un  formale  provvedimento
amministrativo adottato alla stregua della disciplina a tale  momento
vigente, e frusterebbe l'affidamento dell'interessato nella sicurezza
giuridica, elemento fondamentale dello stato di diritto (Corte  cost.
n. 349 del 1985, n. 36 del 1985, n. 210 del 1971, n. 822 del 1988, n.
311 del 1995, n. 390 del 1995, n. 179 del 1996, n. 416 del  1999,  n.
446 del 2002). 
    Il collocamento a riposo anticipato dell'interessato e di  coloro
i quali si trovano nella sua stessa situazione,  contrasta  in  primo
luogo,  per  le  ragioni  appena   dette,   con   il   principio   di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. 
    Contrasta inoltre con il principio di eguaglianza  sancito  dallo
stesso art. 3 in quanto verrebbe a comportare un  eguale  trattamento
di situazioni non uguali -  tali  non  essendo  coloro  per  i  quali
l'Universita'  di  appartenenza  non  abbia  ancora  adottato   alcun
provvedimento  e  coloro  per  i   quali   e'   stato   adottato   il
provvedimento. 
    Contrasta infine con  il  principio  di  buon  andamento  di  cui
all'art. 97 Cost. in quanto il ricorrente si vedrebbe costretto - con
pregiudizio per l'interesse superiore degli studi - ad interrompere i
programmi di ricerca che ragionevolmente contava  di  concludere  nel
triennio del fuori ruolo, ed i progetti di crescita e di affermazione
dei suoi allievi. Non puo' essere trascurato al riguardo che  compito
fondamentale  del  professore  universitario,   oltre   all'attivita'
scientifica ed all'attivita' didattica, e' la formazione  di  giovani
studiosi, che avviene inizialmente attraverso i dottorati di ricerca,
ai quali sovente fanno seguito  gli  assegni  di  studio  biennali  e
quadriennali ed altri analoghi strumenti (borse di studio  in  Italia
ed adottato alla stregua della disciplina a tale momento  vigente,  e
frusterebbe l'affidamento dell'interessato nella sicurezza giuridica,
elemento fondamentale dello stato di diritto (Corte cost. n. 349  del
1985, n. 36 del 1985, n. 210 del 1971, n. 822 del 1988,  n.  311  del
1995, n. 390 del 1995, n. 179 del 1996, n. 416 del 1999, n.  446  del
2002). 
                              P. Q. M. 
    Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non
manifestamente infondata, nei  termini  di  cui  in  motivazione,  la
questione di costituzionalita' delle norme di cui all'art.  2,  comma
434,  legge  n.  244  del  2007  -  nella  parte  in  cui  troverebbe
applicazione anche per i  professori  per  i  quali  sia  stato  gia'
disposto con formale  provvedimento  amministrativo  il  collocamento
fuori ruolo - per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    Conseguentemente   solleva   la   questione    di    legittimita'
costituzionale della norma citata per violazione degli artt. 3  e  97
della Costituzione. 
    Sospende il presente giudizio e ordina la immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla  prima  Camera
di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti  da  parte
della Corte costituzionale. 
    Manda alla segreteria  di  provvedere  alla  notificazione  della
presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio
dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai  Presidenti  delle
due Camere del Parlamento. 
    Ordina che la  presente  ordinanza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Catania, nella Camera di consiglio del  giorno  8
maggio 2008. 
                         Il Presidente: Leo 
                                                L'estensore: Salamone