N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2009
Ordinanza del Tribunale di La Spezia del 20 novembre 2006. Procedimento civile - Morte del contumace - Interruzione del processo dal momento in cui il fatto interruttivo e' notificato o e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 cod. proc. civ. - Ritenuta tassativita' degli atti che devono essere notificati o comunicati al contumace - Omessa previsione dell'interruzione del processo nel caso di morte del contumace certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione relativa al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto al regime previsto per il caso, ritenuto normativamente assimilabile, di morte del contumace certificata nella relazione di notificazione di uno degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ. - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione della garanzia costituzionale del contraddittorio. - Codice di procedura civile, art. 300, comma quarto. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.9 del 4-3-2009 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 355/04 R.G. pendente tra Siboldi Ermenegildo e Siboldi Sirio, Siboldi Rita, Siboldi Silvia, Fienevoli Enrica, Riggieri Gianfranco, Ruggieri Giuseppe, Pereni Claudia, avente ad oggetto scioglimento di comunione ereditaria. P r e m e s s o Siboldi Ermenegildo conveniva in giudizio gli altri coeredi per ottenere la divisione di alcuni beni immobili gia' di proprieta' di suo padre Siboldi Anselmo, deceduto. Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio, con conseguente dichiarazione della loro contumacia. Per provvedere in ordine alla domanda di divisione veniva dato incarico a consulente tecnico d'ufficio. Questi, espletando l'incarico, evidenziava la non comoda divisibilita' degli immobili compresi nell'asse ereditario, menzionando, peraltro, l'avvenuto decesso, nelle more, di uno dei condividenti, Siboldi Sirio. Il giudice istruttore predisponeva progetto di divisione - consistente nella vendita all'incanto dell'intero compendio immobiliare, con attribuzione a ciascun coerede del ricavato secondo la quota di spettanza - e fissava per la discussione l'udienza del 9 novembre 2006, mandando alla cancelleria di comunicare il decreto ai condividenti tutti, inclusi i contumaci. La cancelleria provvedeva all'espletamento dell'incombente ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (nel testo precedente alla novella del 2005), avvalendosi dell'ufficiale giudiziario. Questi, nella relazione di notificazione del decreto al convenuto contumace Siboldi Sirio, ne dichiarava l'avvenuto decesso (cosi' come, peraltro, gia' evidenziato dal c.t.u.). O s s e r v a Ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.c. la morte della parte contumace determina l'interruzione del processo, oltre che nel caso in cui il fatto interruttivo sia notificato, qualora essa venga certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c. Simile disposizione prevede - con un'elencazione tassativa (sul punto, da ultimo, cfr. Cass. 18154/03, Cass. 8162/03, Cass. 5057/03 e Cass. 17557/02) arricchita da alcune pronunce additive della Corte costituzionale (che pare, in tal modo, aver avvalorato la tassativita' della previsione) - la notifica dell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento del contumace nonche' delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali (cui si e' aggiunto il verbale in cui si da' atto della produzione di scrittura privata per effetto delle menzionate pronunce di incostituzionalita'). Non e' richiamato nell'art. 300, comma 4, c.p.c. il decreto di cui all'art. 789 c.p.c., che pure, alla stregua dell'interpretazione datane ormai in via prevalente dalla suprema Corte (cfr. Cass. 1018/04, Cass. 8441/97, Cass. 1818/96, Cass. 9305/93 e Cass. 7751/90), deve essere comunicato alle parti contumaci. Dubita questo giudice della legittimita' costituzionale della mancata previsione da parte dell'art. 300, comma 4, c.p.c. dell'interruzione del processo per il caso in cui, avvalendosi dell'ufficiale giudiziario nella comunicazione del decreto di cui all'art. 789 c.p.c., nella relazione di notificazione questi dichiari l'avvenuto decesso del destinatario contumace. Poiche' l'elencazione di cui all'art. 292 c.p.c. e' tassativa e poiche' simile tassativita' si trasfonde nell'art. 300, comma 4, c.p.c. in virtu' del rinvio ivi operato, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile nel caso di specie non e' possibile, in applicazione della seconda di dette disposizioni, dichiarare l'interruzione del processo. Eppure, sembrano sussistere ragioni di assimilazione del decreto in parola agli atti di cui all'elenco contenuto nell'art. 292 c.p.c., confluito nell'alveo dell'art. 300, comma 4, c.p.c. Infatti, la ratio sottesa alla necessita' di notifica degli atti da comunicare al contumace pare doversi identificare nell'esigenza di rispetto del diritto al contraddittorio (cfr. Cass. 16101/03 e Cass. 574/01), quantomeno con riferimento alle domande nuove o riconvenzionali, e nell'esigenza di rispetto del diritto di difesa (cfr. Corte cost. 250/1986 e Corte cost. 317/1989) con riferimento agli altri atti per cui la notifica al contumace e' prevista. Simili esigenze sembrano sussistere anche con riferimento al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione, prodromica alla verifica dell'esistenza di contestazioni ed all'eventuale adozione dell'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto, provvedimento che, quand'anche non se ne volesse ammettere (questione dibattuta in giurisprudenza) il carattere decisorio, incide su diritti soggettivi in via definitiva, dunque pone la necessita' di garantirne il contraddittorio (art. 111 Cost.) ed il diritto di difesa (art. 24 Cost.) non diversamente da quanto assicura l'art. 292 c.p.c. con la comunicazione dei provvedimenti ivi annoverati. Alla stregua di quanto precede, il mancato richiamo dell'art. 789 c.p.c. da parte dell'art. 300, comma 4, c.p.c. sembra porsi in contrasto con dette disposizioni di rango costituzionale e realizzare un'irragionevole disparita' di trattamento (in violazione dell'art. 3 Cost.) rispetto al regime previsto nel caso in cui la morte del contumace venga certificata nella relazione di notificazione di uno degli atti di cui all'art. 292 c.p.c., al quale, viceversa, rinvia la disposizione della cui legittimita' si dubita. La questione prospettata e' rilevante nel caso di specie, come emerge dalle premesse, perche' il decreto che menziona il progetto di divisione e fissa l'udienza di discussione e' stato notificato anche al contumace Siboldi Sirio, il cui decesso e' stato dichiarato nella relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario ed, a seconda della fondatezza o meno della questione, il processo dovra' o non dovra' esser dichiarato interrotto.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 300, comma 4, c.p.c. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui, non richiamando l'art. 789 c.p.c., non prevede la dichiarazione di interruzione del processo nel caso di morte del contumace certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione relativa al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione. Sospende il processo; Dispone l'immediata trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. La Spezia, addi' 20 novembre 2006 Il giudice: Condemi