N. 39 ORDINANZA 9 - 13 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Infrazioni al divieto di accesso nelle zone a
  traffico limitato -  Trattamento  sanzionatorio  in  caso  di  piu'
  violazioni - Applicazione della sanzione prevista per la violazione
  piu' grave, aumentata sino al triplo, nell'ipotesi di identita'  di
  disegno criminoso - Mancata previsione -  Denunciata  irragionevole
  violazione del principio di eguaglianza e dei diritti della persona
  - Insufficiente descrizione della fattispecie - Questione  comunque
  astratta,   ipotetica,   o    almeno    prematura    -    Manifesta
  inammissibilita'. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  198,
  comma 2; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, comma 1. 
- Costituzione, artt. 2 e 3. 
(GU n.7 del 18-2-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 198,  comma  2,
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  e
dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), promosso con ordinanza del 12 novembre  2007  dal
Giudice di pace  di  Genova  nel  procedimento  civile  vertente  tra
Forniture per pasticceria di Barbieri Rosanna & C. s.a.s. e il Comune
di  Genova,  iscritta  al  n.  205  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Ritenuto che il Giudice di Pace di Genova, con  ordinanza  emessa
il 12 novembre 2007, nel corso di giudizio promosso da Forniture  per
pasticceria di Barbieri Rossana &  C.  s.a.s.  contro  il  Comune  di
Genova,  ha  sollevato  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
codice della  strada),  per  violazione  degli  artt.  2  e  3  della
Costituzione, e dell'art. 8, comma 1, della legge 24  novembre  1981,
n. 689 (Modifiche al sistema  penale),  in  riferimento  ai  medesimi
parametri; 
        che, secondo il giudice a quo, la questione  di  legittimita'
costituzionale e' rilevante pur se  gli  illeciti  configurati  dalla
norma non siano ancora, o non ancora interamente, posti a  conoscenza
del   destinatario,    e    non    e'    manifestamente    infondata,
nell'impossibilita' di adottare un'interpretazione adeguatrice; 
        che il rimettente rileva che la societa' ricorrente e'  stata
«contravvenuta» piu' di una volta per la violazione  del  divieto  di
circolazione in  zona  a  traffico  limitato,  e  che  la  stessa  ha
effettuato molteplici transiti  lungo  una  stessa  via,  «venendo  a
conoscenza  dell'elevata  contravvenzione,  solo,   all'esito   della
notificazione,  per  la  prima  volta,  del   relativo   verbale   di
constatazione di violazione»; 
        che, in relazione ai fatti di causa, «allo stato non e'  dato
sapere il numero  di  violazioni  al  Codice  stradale,  di  cui  e',
ineluttabilmente,  destinatario   l'amministrato,   esposto,   com'e'
prevedibile, all'incombente di far fronte alle relative  conseguenze,
con aggravio e maggiore spesa»; 
        che il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 198, comma 2,
del d.lgs. n. 285 del 1992, per il divieto di accesso  nelle  zone  a
traffico limitato, secondo cui ad  ogni  violazione  corrisponde  una
sanzione,  si   porrebbe   in   contrasto   con   il   principio   di
ragionevolezza,  anche  perche'  nel  sistema  tributario   si   sono
introdotti i principi del concorso materiale delle violazioni e delle
violazioni continuate, secondo la formula  dell'art.  81  del  codice
penale, con  il  risultato  di  mitigare  l'applicazione  del  cumulo
materiale; 
        che l'art. 2 Cost., raccordato  all'art.  3,  secondo  comma,
Cost.,  mira  al  superamento  di   sperequazioni   suscettibili   di
ostacolare il pieno sviluppo  della  personalita',  mentre  la  norma
denunciata  «arreca   un   nocumento   al   corpus   della   persona,
costituzionalmente protetto»; 
        che l'art. 3 Cost. non giustifica disparita'  di  trattamento
in assenza di peculiarita' della fattispecie; 
        che l'art. 8 della legge n. 689 del 1981 accoglie il criterio
del concorso materiale e della continuazione in tema di violazioni di
previdenza e assistenza obbligatorie, mitigando la pena  in  ossequio
ai principi  di  afflittivita',  dissuasione,  retribuzione,  con  la
conseguenza che non vi sarebbero ragioni per non applicare gli stessi
principi alle violazioni al Codice stradale,  incorrendosi,  in  caso
contrario, in una violazione dell'art. 2 Cost., che in quanto  «norma
aperta», richiederebbe  il  «riempimento»,  e  non  l'esclusione  dei
diritti; nonche' dell'art. 3 Cost., per il trattamento  differenziato
di situazioni analoghe; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta  infondatezza
della questione sollevata. 
    Considerato che  il  Giudice  di  pace  di  Genova  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 198, comma  2,  del  d.lgs.  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte  in  cui
prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e  nelle  zone  a
traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri
singoli obblighi e  divieti  o  limitazioni  soggiace  alle  sanzioni
previste per ogni singola violazione, per contrasto con gli artt. 2 e
3,   secondo   comma,   della   Costituzione,   cosi'    determinando
irragionevole sperequazione e arrecando nocumento alla  personalita';
nonche' dell'art. 8, primo comma, della legge 24  novembre  1981,  n.
689 (Modifiche al sistema penale),  la'  dove  non  prevede  che  gli
autori di piu' violazioni, anche in tempi diversi,  al  Codice  della
strada, in attuazione del medesimo  disegno  criminoso,  soggiacciano
alla sanzione prevista per la violazione piu' grave,  aumentata  fino
al triplo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost.,  conseguente  alla
mancata  applicazione  in  favore  del  cittadino  di  una  norma  di
protezione  ed  alla  irragionevole  differenziazione  di  situazioni
analoghe; 
        che dall'esame dell'ordinanza di rimessione non emergono  gli
esatti termini degli illeciti amministrativi di cui  si  tratta,  con
particolare riguardo al numero e ai tempi, malgrado la  rilevanza  di
tali circostanze, ove si tenga conto, anche alla luce  dell'ordinanza
di questa Corte n. 14 del 2007,  della  necessita'  di  accertare  se
nella specie siano effettivamente configurabili piu'  violazioni,  o,
viceversa,  una  sola  violazione  pur  se  oggetto  di  piu'  di  un
accertamento; 
        che  cio'  determina  la  manifesta  inammissibilita'   della
questione per insufficiente descrizione della fattispecie  (ordinanze
n. 398 e n. 49 del 2008, n. 421 del 2007); 
        che,  sotto  altro  profilo,  la   questione   sollevata   e'
manifestamente  inammissibile  per   essere   la   stessa   astratta,
ipotetica, o almeno prematura, dal momento che,  alla  stregua  della
descrizione fornita, risulta che il contravventore abbia ricevuto una
sola notifica, relativa alla prima di quelle che ritiene  essere  una
serie di violazioni al  divieto  di  accesso  alla  zona  a  traffico
limitato, anche se allo stato  «non  e'  dato  sapere  il  numero  di
violazioni al Codice stradale», senza che vi siano elementi obiettivi
per ritenere che il contravventore verra' sanzionato per una serie di
ulteriori violazioni, e con quale criterio (sentenza n. 66 del  2005;
ordinanze n. 398 del 2008, nn. 311 e 56 del 2007). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 198, comma  2,  del  d.lgs.  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell'art. 8, comma
1, della legge  24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema
penale),  sollevata,  in  riferimento  agli  articoli  2  e  3  della
Costituzione, dal Giudice  di  pace  di  Genova  con  l'ordinanza  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                      Il redattore: Finocchiaro 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola