N. 59 ORDINANZA 23 - 27 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Catasto - Rendita catastale per terreni e fabbricati - Determinazione
  della rendita definitiva da parte dell'amministrazione  finanziaria
  -  Termine  perentorio   -   Mancata   previsione   -   Conseguente
  assoggettamento a tempo indeterminato del  contribuente  all'azione
  accertatrice dell'amministrazione  -  Denunciato  contrasto  con  i
  principi di eguaglianza e ragionevolezza e di buon andamento  della
  pubblica  amministrazione  nonche'  con  il  diritto  di  difesa  -
  Questione riferita esclusivamente ad atto non avente forza di legge
  - Manifesta inammissibilita'. 
- D.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma  3;  legge  21  novembre
  2000, n. 342, art. 74. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97. 
(GU n.9 del 4-3-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, del
decreto ministeriale 19 aprile  1994,  n.  701  (Regolamento  recante
norme  per  l'automazione  delle  procedure  di  aggiornamento  degli
archivi catastali e delle conservatorie dei registri  immobiliari)  e
dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in  materia
fiscale),  promosso  dalla  Commissione  tributaria  provinciale   di
Firenze sui ricorsi riuniti proposti da  Ortolani  Alberto  ed  altri
contro l'Agenzia del territorio  di  Firenze  con  ordinanza  del  19
febbraio 2008, iscritta al n.  267  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ยช  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio  2009  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Firenze  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
3, del decreto ministeriale  19  aprile  1994,  n.  701  (Regolamento
recante norme per  l'automazione  delle  procedure  di  aggiornamento
degli  archivi  catastali  e   delle   conservatorie   dei   registri
immobiliari) e dell'art. 74 della legge  21  novembre  2000,  n.  342
(Misure in materia fiscale), per violazione degli artt. 3,  24  e  97
della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo un  termine  a
pena di decadenza per la rettifica della rendita catastale  proposta,
esporrebbero    indefinitamente    il     contribuente     all'azione
dell'Amministrazione finanziaria; 
        che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare in
merito ad  alcuni  ricorsi  con  i  quali  si  chiede  l'accertamento
dell'illegittimita' degli avvisi di rettifica della rendita catastale
emessi  dall'Agenzia  del  territorio  di  Firenze,  con  conseguente
dichiarazione di validita' delle precedenti  classificazioni  del  28
dicembre 2004; 
        che il giudice a quo ritiene che, non esistendo alcun termine
perentorio che l'Agenzia del territorio sia tenuta a  rispettare,  il
contribuente si troverebbe indefinitamente esposto  alla  sua  azione
accertatrice,  con  la  violazione  dei  principi  di  eguaglianza  e
ragionevolezza, sanciti dall'art. 3 Cost.,  nonche'  del  diritto  di
difesa  del  destinatario  nei  confronti  delle  pretese   erariali,
tutelato  dall'art.  24  Cost.,  e  del  canone  del  buon  andamento
dell'attivita' amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.; 
        che, infatti, in difetto di un'espressa previsione normativa,
sarebbe incerto se il termine di dodici mesi  indicato  dall'art.  1,
comma 3, del  decreto  ministeriale  19  aprile  1994,  n.  701,  sia
ordinatorio o perentorio, con la  conseguenza  che,  qualora  dovesse
essere  interpretato  nel  senso  di  non  assegnare  alcun   termine
perentorio  all'Amministrazione  finanziaria,  ne  discenderebbe   un
contrasto con i principi costituzionali di  uguaglianza,  di  diritto
alla difesa e di buon andamento della pubblica amministrazione; 
        che la questione sarebbe altresi'  rilevante  atteso  che  la
notifica della  rettifica  del  valore  della  rendita  catastale  e'
intervenuta oltre tale termine. 
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di  Firenze
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  3,  del
decreto ministeriale 19 aprile  1994,  n.  701  (Regolamento  recante
norme  per  l'automazione  delle  procedure  di  aggiornamento  degli
archivi catastali e delle conservatorie dei registri  immobiliari)  e
dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in  materia
fiscale),  nella  parte  in  cui  sarebbero  suscettibili  di  essere
interpretati nel senso che il termine,  ivi  stabilito,  di  un  anno
entro  il  quale  l'ufficio  del  territorio  deve  provvedere   alla
determinazione della rendita  catastale  definitiva  abbia  carattere
meramente  ordinatorio  e,   quindi,   nella   parte   in   cui   non
prevederebbero con certezza un termine a pena  di  decadenza  per  il
compimento di detta determinazione; 
        che  sarebbero  violati  gli  artt.  3,   24   e   97   della
Costituzione,  poiche'   le   disposizioni   censurate   esporrebbero
indefinitamente  il  contribuente   all'azione   accertatrice   della
Amministrazione finanziaria; 
        che la  questione  e'  manifestamente  inammissibile  per  le
medesime ragioni gia' esposte nella sentenza n. 162 del 2008  che  si
e' pronunciata su una identica questione; 
        che, infatti, dall'esame  delle  due  disposizioni  censurate
appare evidente che solo nel decreto ministeriale si fa riferimento a
termini entro i quali l'amministrazione provvede alla  determinazione
della rendita catastale definitiva, mentre l'art. 74 della  legge  n.
342 del 2000, parimenti censurato, si limita a stabilire  il  termine
di efficacia degli atti  attributivi  o  modificativi  della  rendita
catastale per terreni e fabbricati, senza in alcun  modo  individuare
termini per la determinazione di tale rendita; 
        che, da quanto precede, deriva che,  malgrado  il  rimettente
deduca l'incostituzionalita' di una norma  di  legge  e  di  un  atto
regolamentare, le censure investono solo quest'ultimo; 
        che non sussiste, quindi, lo specifico  collegamento  tra  la
norma di legge -  rispetto  alla  quale  soltanto  e'  consentito  il
sindacato di legittimita' costituzionale da parte di questa Corte  ai
sensi dell'art. 134 della Costituzione - e l'art.  1,  comma  3,  del
d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il  quale,  come  rilevato,  e'  l'unica
norma realmente censurata (sentenza n. 101 del  1977;  ordinanze  nn.
124 del 2001; 328 e 100 del 2000; 244 del 1984). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  3,  del   decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento  recante  norme  per
l'automazione  delle  procedure  di   aggiornamento   degli   archivi
catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell'art.
74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia  fiscale),
sollevata,  in  riferimento  agli  articoli  3,   24   e   97   della
Costituzione, dalla Commissione tributaria  provinciale  di  Firenze,
con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                      Il redattore: Finocchiaro 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 27 febbraio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola