N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2008

Ordinanza del 23 settembre 2008 emessa dal Giudice di pace di Cosenza
nel procedimento di opposizione all'esecuzione promosso da Panebianco
Angelo contro Comune di San Fili ed altra. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte  -  Fermo  amministrativo
  dei veicoli - Opposizione proposta dinanzi al  giudice  di  pace  -
  Attribuzione  alle  commissioni  tributarie  della  cognizione  dei
  ricorsi proposti avverso il  fermo  di  beni  mobili  registrati  -
  Denunciata  violazione  del  divieto  di  istituzione  di   giudici
  straordinari o speciali. 
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  art.  19,  comma  1,
  lett.  e-ter),  aggiunta  dall'art.  35,  comma  26-quinquies,  del
  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
  nella legge 4 agosto 2006, n. 248. 
- Costituzione, art. 102, comma secondo. 
(GU n.12 del 25-3-2009 )
                         IL GIUDICE DI PACE 
    Letti gli atti del procedimento n. 4551/2008 R.G.A.C. ufficio del
giudice di pace di Cosenza; 
    Osserva che, con citazione notificata al Comune  di  San  Fili  e
alla  S.p.A.   Areariscossioni,   Panebianco   Angelo   ha   proposto
opposizione al fermo amministrativo iscritto  a  carico  del  proprio
autoveicolo Fiat Punto 1.9 JTD, targato CF 693 XZ, per la riscossione
della somma di euro 615,00 di cui vanta credito il Comune di San Fili
sulla base dell'ingiunzione n. 1239, emessa da ignota autorita' e per
ragioni altrettanto ignote, menzionata  nella  comunicazione  inviata
all'attore dal concessionario della riscossione; 
        che il Panebianco Angelo ha chiesto al  giudice  di  pace  di
Cosenza l'annullamento del fermo amministrativo del  suo  autoveicolo
per i motivi puntualmente spiegati nell'atto introduttivo; 
        che all'udienza del 22 Luglio 2008, dichiarata la  contumacia
dei convenuti, la causa e' stata trattenuta in decisione; 
    Rilevato che oggetto della domanda di annullamento  e'  il  fermo
amministrativo del bene mobile  registrato  ex  art.  86,  d.P.R.  n.
602/1973, puramente e semplicemente. 
        che l'art. 35, comma 26-quinquies, d.l.  4  luglio  2006,  n.
223, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la  lettera  e-ter  del
comma 1 dell'art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che attribuisce
alle  commissioni  tributarie  la   giurisdizione   esclusiva   sulle
controversie concernenti  il  fermo  amministrativo  di  beni  mobili
registrati di cui all'art. 86, d.P.R. 29  settembre  1973  n.  602  e
succ. mod., cosi' che, questo giudice, dovrebbe dichiarare il proprio
difetto di giurisdizione nonostante che la controversia rientri nella
propria competenza per valore, che  in  nessun  atto  processuale  si
desume la natura del credito vantato dalla pubblica amministrazione e
che il fermo in parola vada ad incidere su  un  diritto  patrimoniale
del cittadino; 
    Ritenuto che, con la lettera e-ter  del  comma  1  dell'art.  19,
d.lgs. 31 dicembre  1992  n.  546,  introdotta  dall'art.  35,  comma
26-quinquies, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, si e' istituito un  giudice
straordinario o speciale in contrasto con l'art. 102, secondo  comma,
della Costituzione; 
        che non appare  possibile  una  interpretazione  della  norma
costituzionalmente orientata; 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, cosi' dispone: 
                              P. Q. M. 
        Rimette la causa in istruttoria e la sospende; 
        Ordina la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale
perche' giudichi se l'art.35, comma 26-quinquies, d.l. 4 luglio 2006,
n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha  introdotto
la lettera e-ter del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. 31 Dicembre 1992
n. 546, sia legittimo e  rispettoso  dell'art.  102,  secondo  comma,
della Costituzione; 
        Manda alla  cancelleria  perche'  provveda  a  notificare  la
presente ordinanza alla parte attrice, al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, al Presidente del Senato e al Presidente  della  Camera
dei deputati. 
          Cosenza, addi' 8 settembre 2008 
                      Il giudice di pace: Suma