N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2008
Ordinanza del 23 settembre 2008 emessa dal Giudice di pace di Cosenza nel procedimento di opposizione all'esecuzione promosso da Panebianco Angelo contro Comune di San Fili ed altra. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Opposizione proposta dinanzi al giudice di pace - Attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione dei ricorsi proposti avverso il fermo di beni mobili registrati - Denunciata violazione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. e-ter), aggiunta dall'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, art. 102, comma secondo.(GU n.12 del 25-3-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento n. 4551/2008 R.G.A.C. ufficio del giudice di pace di Cosenza; Osserva che, con citazione notificata al Comune di San Fili e alla S.p.A. Areariscossioni, Panebianco Angelo ha proposto opposizione al fermo amministrativo iscritto a carico del proprio autoveicolo Fiat Punto 1.9 JTD, targato CF 693 XZ, per la riscossione della somma di euro 615,00 di cui vanta credito il Comune di San Fili sulla base dell'ingiunzione n. 1239, emessa da ignota autorita' e per ragioni altrettanto ignote, menzionata nella comunicazione inviata all'attore dal concessionario della riscossione; che il Panebianco Angelo ha chiesto al giudice di pace di Cosenza l'annullamento del fermo amministrativo del suo autoveicolo per i motivi puntualmente spiegati nell'atto introduttivo; che all'udienza del 22 Luglio 2008, dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa e' stata trattenuta in decisione; Rilevato che oggetto della domanda di annullamento e' il fermo amministrativo del bene mobile registrato ex art. 86, d.P.R. n. 602/1973, puramente e semplicemente. che l'art. 35, comma 26-quinquies, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la lettera e-ter del comma 1 dell'art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che attribuisce alle commissioni tributarie la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e succ. mod., cosi' che, questo giudice, dovrebbe dichiarare il proprio difetto di giurisdizione nonostante che la controversia rientri nella propria competenza per valore, che in nessun atto processuale si desume la natura del credito vantato dalla pubblica amministrazione e che il fermo in parola vada ad incidere su un diritto patrimoniale del cittadino; Ritenuto che, con la lettera e-ter del comma 1 dell'art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introdotta dall'art. 35, comma 26-quinquies, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, si e' istituito un giudice straordinario o speciale in contrasto con l'art. 102, secondo comma, della Costituzione; che non appare possibile una interpretazione della norma costituzionalmente orientata; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, cosi' dispone:
P. Q. M. Rimette la causa in istruttoria e la sospende; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' giudichi se l'art.35, comma 26-quinquies, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha introdotto la lettera e-ter del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, sia legittimo e rispettoso dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione; Manda alla cancelleria perche' provveda a notificare la presente ordinanza alla parte attrice, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Cosenza, addi' 8 settembre 2008 Il giudice di pace: Suma