N. 77 ORDINANZA 11 - 20 marzo 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione  esattoriale
  - Opposizione di terzo  proposta  da  soggetti  diversi  da  quelli
  indicati dal comma 3 dell'art. 58 del d.P.R.  n.  602  del  1973  -
  Sospensione del pignoramento solo in caso di  prova  dell'esistenza
  di un titolo di proprieta'  anteriore  all'anno  cui  si  riferisce
  l'entrata tributaria iscritta a ruolo  -  Asserita  violazione  dei
  principi di eguaglianza e di  ragionevolezza,  nonche'  limitazione
  del  diritto  di  difesa  -  Ritenuta  introduzione  di  una  forma
  espropriativa senza indennizzo - Questioni  ipotetiche  o  comunque
  premature  -  Conseguente  difetto  di  rilevanza  delle  stesse  -
  Manifesta inammissibilita'. 
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 63, nel testo vigente,  come
  sostituito dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42. 
(GU n.12 del 25-3-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 63 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),  promosso
con  ordinanza  depositata   il   21   gennaio   2008   dal   Giudice
dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Pisa,  sezione  distaccata
di Pontedera, nel giudizio di  opposizione  di  terzo  all'esecuzione
esattoriale,   promosso   dalla   s.a.s.   Smerigliatrice   V.S.   di
Guglielmuccio Vito & C. e dalla s.n.c. GE.GA. di Benvenuti Marcello &
C. nei confronti della s.p.a. G.E.T. - Gestione Esattorie e Tesorerie
e  della  debitrice  esecutata  s.r.l.  Ilaria  Lavorazione  Pellami,
iscritta al n. 305 del registro ordinanze  2008  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  42, 1ª  serie   speciale,
dell'anno 2008; 
    Udito nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 il  giudice
relatore Franco Gallo; 
    Ritenuto che il Giudice dell'esecuzione del  Tribunale  ordinario
di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con ordinanza depositata il
21 gennaio 2008, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e  42
della Costituzione -  questioni  di  legittimita'  dell'art.  63  del
decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo
attualmente  vigente,  quale  sostituito  dall'art.  16  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina  della
riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1  della  legge  28
settembre 1998, n. 337), in vigore dal 1° luglio 1999; 
        che il giudice rimettente denuncia  tale  disposizione  nella
parte in cui  stabilisce  che,  nel  caso  di  opposizione  di  terzo
proposta avverso l'esecuzione  esattoriale  da  soggetti  diversi  da
quelli indicati dal comma 3 dell'art. 58 dello stesso d.P.R.  n.  602
del 1973 (cioe' diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro
il terzo grado del  debitore),  l'ufficiale  della  riscossione  deve
astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento  solo  quando
gli opponenti dimostrino di essere proprietari dei beni in  forza  di
atto pubblico o di scrittura privata autenticata  anteriori  all'anno
cui si riferisce l'entrata tributaria iscritta a ruolo o in forza  di
sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda  proposta  prima
di detto anno; 
        che, in particolare, il giudice a  quo  censura  la  suddetta
disposizione in quanto non consente ai terzi opponenti di provare  di
essere proprietari dei beni pignorati ne' mediante i  suddetti  atti,
ove abbiano data anteriore alla consegna del ruolo all'esattore,  ne'
- come, invece, consentito al coniuge,  ai  parenti  ed  agli  affini
entro il terzo grado del debitore dalle lettere a), b) e c) del comma
3 dell'art. 58 del citato d.P.R. n. 602  del  1973  -  mediante  atti
pubblici  o  scritture  private  di   data   certa   anteriore   alla
presentazione della dichiarazione fiscale  (se  la  dichiarazione  e'
prevista ed e' presentata) o alla  violazione  che  ha  dato  origine
all'iscrizione a ruolo  (se  la  dichiarazione  non  e'  prevista  o,
comunque, non e' stata presentata) o al verificarsi  del  presupposto
dell'iscrizione a ruolo (se l'iscrizione a ruolo non trae origine  da
una  violazione  e  la  dichiarazione  fiscale  non  e'  prevista  o,
comunque, non e' stata presentata); 
        che l'incidente di costituzionalita' e' stato  sollevato  nel
corso di un'opposizione di terzo proposta da due societa' commerciali
avverso l'esecuzione esattoriale promossa dalla concessionaria  della
riscossione  dei  tributi   nei   confronti   di   una   societa'   a
responsabilita' limitata, debitrice verso l'erario; 
        che, secondo quanto il giudice rimettente premette  in  punto
di fatto: a) le  cartelle  in  base  alle  quali  e'  stata  promossa
l'esecuzione esattoriale si riferiscono a tributi relativi al periodo
d'imposta  2003;  b)  le  societa'  opponenti  deducono   di   essere
proprietarie di alcuni dei beni  pignorati  e,  a  sostegno  di  tale
deduzione, hanno prodotto in  giudizio  «due  contratti  di  affitto,
l'uno di azienda, e l'altro di ramo d'azienda, entrambi stipulati per
atto pubblico in data  29  aprile  2003,  contenenti  in  allegato  i
rispettivi elenchi dei beni mobili compresi nell'affitto, alcuni  dei
quali pignorati in danno della conduttrice,  debitrice  dell'Erario»;
c) la concessionaria eccepisce che tali documenti non sono idonei, ai
sensi  dell'art.  63  del  d.P.R.  n.  602  del   1973,   a   fondare
l'opposizione, «essendo contemporanei all'anno cui si  riferiscono  i
tributi  per  cui  si  procede  (2003)»;  d)  le  societa'  opponenti
eccepiscono l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63  del  d.P.R.
n. 602 del 1973, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost.; 
        che, secondo quanto il giudice rimettente premette  in  punto
di  diritto:  a)  nell'opposizione  di  terzo  avverso   l'esecuzione
esattoriale mobiliare, la prova dell'appartenenza al terzo  opponente
dei beni  sottoposti  ad  esecuzione  e'  soggetta  alle  limitazioni
stabilite dal denunciato art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973; b) nella
specie, «la prova dell'acquisto degli  stessi  beni  da  parte  delle
opponenti, non ancora completamente offerta, potrebbe sopravvenire in
corso di causa»; c) la giurisprudenza della Corte  costituzionale  ha
evidenziato  l'irragionevolezza   delle   norme   che   limitano   la
proponibilita' dell'opposizione di terzo  all'esecuzione  esattoriale
con riguardo a quei beni che, con certezza e senza alcun  rischio  di
fraudolente elusioni o di impedimenti alla soddisfazione del  credito
esattoriale, non appartengono al contribuente moroso  (il  rimettente
cita, in proposito, le sentenze n. 415 del 1996 e n. 444  del  1995);
d) la stessa giurisprudenza costituzionale ha sottolineato,  inoltre,
che norme piu' rigorose in ordine alla  prova  della  proprieta'  dei
beni possono trovare giustificazione con riferimento  alla  posizione
del coniuge, il quale puo'  presumersi  a  conoscenza  delle  vicende
patrimoniali dell'altro coniuge e, quindi, in grado di colludere  col
medesimo anche quando si realizzi il presupposto del tributo,  e  non
solo  quando  e'  in  corso  la  procedura  di   riscossione   (viene
richiamata, al riguardo, la citata sentenza  n.  444  del  1995);  e)
nell'originaria formulazione dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 del  1973
(in vigore fino al 30 giugno 1999 e costituente l'antecedente storico
del denunciato art. 63), il «limite temporale entro il quale opera la
presunzione di frode dell'atto» di acquisto del bene coincideva,  per
i terzi, con la data di consegna del ruolo all'esattore  e,  percio',
la posizione di essi si differenziava in melius rispetto a quella dei
congiunti, del coniuge e dei parenti ed affini entro il  terzo  grado
del debitore erariale, i quali, in  forza  dell'art.  52  del  citato
d.P.R. n. 602 del 1973 (antecedente storico del vigente art. 58,  che
e' entrato in vigore il 1° luglio 1999, in  forza  dell'art.  16  del
decreto legislativo n. 46 del 1999), potevano opporsi  all'esecuzione
solo in relazione ai beni costituiti in dote con atto anteriore  alla
presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso
di accertamento dell'imposta (testo originario del suddetto art.  52,
in vigore fino al 1° marzo 1997) ovvero potevano dimostrare di essere
proprietari dei beni pignorati esclusivamente mediante «atto pubblico
o scrittura privata di data certa o per atto di  donazione  anteriori
alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di
accertamento dell'imposta»  (testo  dell'art.  52,  quale  sostituito
dall'art. 5, comma 4, lettera b-bis  del  decreto-legge  31  dicembre
1996, n. 669, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  tributaria,
finanziaria e contabile a  completamento  della  manovra  di  finanza
pubblica per l'anno 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, in vigore dal 2  marzo  1997  al  30  giugno
1999); f) solo con  la  disposizione  denunciata  il  legislatore  ha
«esteso ai terzi opponenti, non parenti del debitore,  la  disciplina
frutto della sentenza n. 444/1995 piu' volte richiamata, imponendo la
dimostrazione del diritto con atto "avente  data  anteriore  all'anno
cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo" (art. 63, d.P.R. n. 602,
quale modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999), in tal modo
giungendo addirittura ad aggravare la posizione del terzo non parente
rispetto al prossimo  congiunto  del  debitore  (coniuge,  parente  o
affine entro il terzo grado), il quale, ai sensi dell'art.  58,  come
modificato dal predetto art. 16 del  d.lgs.  n.  46  del  1999,  puo'
provare  la  fondatezza  dell'opposizione  con  atti  di  data  certa
anteriore alla presentazione della dichiarazione (se  prevista  e  se
presentata) ovvero al momento in cui si e' verificata  la  violazione
che ha dato origine all'iscrizione a ruolo (se  non  e'  prevista  la
presentazione della  dichiarazione  o  se  la  dichiarazione  non  e'
comunque stata presentata) ovvero, infine, al momento in  cui  si  e'
verificato il presupposto  dell'iscrizione  a  ruolo  (nei  casi  non
rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a e b)»; 
        che in base a tali premesse, per il giudice a quo,  la  norma
censurata viola: a) l'art. 3 Cost.,  sia  perche'  «sottopone  ad  un
regime piu' rigoroso la posizione dell'estraneo rispetto a quella del
congiunto»,  mentre  «la  logica  vorrebbe   semmai   che   avvenisse
l'opposto», sia perche' «non pare  ragionevole  presumere  che  siano
simulati o fraudolenti atti posti in essere durante l'anno in cui  si
verifica semplicemente il presupposto del  tributo,  e  quindi  prima
ancora che esso si sia  compiutamente  verificato  [...],  quando  il
terzo non e' coniuge, parente o affine del debitore, parendo piu' che
sufficiente (e forse gia' eccessivo), in  questo  caso,  fissare  una
presunzione di frode in relazione al momento della consegna del ruolo
all'esattore,  come  nella  disciplina  originaria  del   d.P.R.   n.
602/1973»; b) l'art. 24 Cost., perche' la limitazione  probatoria  da
essa introdotta e' irragionevole e limitativa del diritto di  difesa;
c) l'art. 42 Cost., perche' da' «vita, quale pratica conseguenza,  ad
una sorta di espropriazione senza indennizzo»; 
        che, in ordine alla rilevanza, il giudice rimettente  afferma
che  dall'accoglimento  delle  sollevate  questioni  di  legittimita'
costituzionale «dipendono le sorti della  proposta  opposizione,  che
potrebbe essere  accolta  se,  e  solo  se,  i  limiti  temporali  di
riferimento della prova scritta richiesta fossero posti  dopo  l'anno
antecedente al tributo da riscuotere, essendo  contemporanei  (e  non
anteriori) a tale anno i contratti di  affitto  che  giustificano  la
detenzione dei beni da parte del debitore non proprietario». 
    Considerato  che  il  Giudice   dell'esecuzione   del   Tribunale
ordinario di Pisa, sezione  distaccata  di  Pontedera,  dubita  -  in
riferimento agli  artt.  3,  24  e  42  della  Costituzione  -  della
legittimita' dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
imposte sul reddito), nel testo vigente, come sostituito dall'art. 16
del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.  46  (Riordino  della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo  1
della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui stabilisce
che, nel caso di opposizione di terzo proposta  avverso  l'esecuzione
esattoriale da soggetti  diversi  da  quelli  indicati  dal  comma  3
dell'art. 58 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 (cioe'  diversi  dal
coniuge, dai  parenti  o  dagli  affini  entro  il  terzo  grado  del
debitore),  l'ufficiale  della   riscossione   deve   astenersi   dal
pignoramento o desistere dal procedimento solo quando  gli  opponenti
dimostrino di essere proprietari dei beni in forza di atto pubblico o
di scrittura privata autenticata anteriori all'anno cui si  riferisce
l'entrata tributaria iscritta  a  ruolo  o  di  sentenza  passata  in
giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno; 
        che, in particolare, il giudice a  quo  censura  la  suddetta
disposizione in quanto non consente ai terzi opponenti di provare  di
essere proprietari dei beni pignorati ne' mediante i  suddetti  atti,
ove abbiano data anteriore alla consegna del ruolo all'esattore,  ne'
- come invece consentito al coniuge, ai parenti ed agli affini  entro
il terzo grado del debitore dalle lettere a), b) e  c)  del  comma  3
dell'art. 58 del citato d.P.R.  n.  602  del  1973  -  mediante  atti
pubblici  o  scritture  private  di   data   certa   anteriore   alla
presentazione della dichiarazione fiscale  (se  la  dichiarazione  e'
prevista ed e' presentata) o alla  violazione  che  ha  dato  origine
all'iscrizione a ruolo  (se  la  dichiarazione  non  e'  prevista  o,
comunque, non e' stata presentata) o al verificarsi  del  presupposto
dell'iscrizione a ruolo (se l'iscrizione a ruolo non trae origine  da
una  violazione  e  la  dichiarazione  fiscale  non  e'  prevista  o,
comunque, non e' stata presentata); 
        che, secondo il rimettente, la disposizione censurata  viola:
a) l'art. 3 Cost., sia perche' «sottopone ad un regime piu'  rigoroso
la posizione dell'estraneo rispetto a quella del  congiunto»,  mentre
«la logica vorrebbe semmai che avvenisse l'opposto», sia perche' «non
pare ragionevole presumere che  siano  simulati  o  fraudolenti  atti
posti in essere durante l'anno in cui si  verifica  semplicemente  il
presupposto del tributo, e  quindi  prima  ancora  che  esso  si  sia
compiutamente verificato [...],  quando  il  terzo  non  e'  coniuge,
parente o affine del debitore, parendo piu' che sufficiente (e  forse
gia' eccessivo), in questo caso, fissare una presunzione di frode  in
relazione al momento della  consegna  del  ruolo  all'esattore,  come
nella disciplina originaria del d.P.R. n.  602/1973»;  b)  l'art.  24
Cost., perche' introduce, per  i  terzi  opponenti,  una  limitazione
probatoria irragionevole e  limitativa  del  diritto  di  difesa;  c)
l'art. 42 Cost., perche' da' «vita, quale pratica conseguenza, ad una
sorta di espropriazione senza indennizzo»; 
        che  le  questioni  sono  manifestamente  inammissibili   per
difetto di rilevanza; 
        che  nella  specie,  infatti,  secondo  quanto  riferito  dal
giudice a quo,  la  prova  dell'acquisto  dei  beni  da  parte  delle
opponenti, «non ancora completamente offerta,  potrebbe  sopravvenire
in corso  di  causa  (non  essendo  ancora  scattate  le  preclusioni
istruttorie), e comunque puo' emergere gia' in parte dai contratti di
affitto prodotti, che negli elenchi allegati dei beni mobili compresi
nelle aziende  affittate  fanno  riferimento  a  "costi  storici"  ed
"ammortamenti", i quali  lasciano  presumere  annotazioni  sui  libri
contabili  delle  opponenti  [...]  e  tenuta  di  fatture  ed  altri
documenti di acquisto, cui per legge sono obbligate»; 
        che il rimettente, pertanto, pur censurando i limiti  che  la
disposizione denunciata pone ai terzi opponenti in ordine alla  prova
della loro proprieta' dei beni oggetto di esecuzione esattoriale, non
solo non precisa che tale prova,  ove  non  operassero  quei  limiti,
sarebbe stata gia' raggiunta  nel  giudizio  a  quo,  ma  addirittura
espressamente esclude che i terzi, allo stato degli atti processuali,
abbiano comunque  dimostrato,  mediante  atto  pubblico  o  scrittura
privata autenticata od atti equipollenti di  data  certa,  di  essere
proprietari dei beni e si limita a prospettare la  mera  eventualita'
che tale dimostrazione  possa  essere  fornita  dagli  opponenti  nel
prosieguo del giudizio principale; 
        che, dunque, le questioni, in quanto sollevate  in  relazione
alla suddetta eventualita', sono ipotetiche o comunque  premature  e,
pertanto, vanno dichiarate manifestamente inammissibili  per  difetto
di rilevanza attuale nel giudizio a quo (ex plurimis: sentenza n. 272
del 2008; ordinanze n. 398 e n. 12 del 2008; n. 293 del 2007; n.  209
del 2006). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 63 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla
riscossione  delle  imposte  sul  reddito),  sollevate  dal   Giudice
dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Pisa,  sezione  distaccata
di  Pontedera,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24   e   42   della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                         Il redattore: Gallo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 20 marzo 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola