N. 83 ORDINANZA 11 - 20 marzo 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza e assistenza - Pensioni - Vice brigadiere della Guardia di
  Finanza - Emolumento pensionabile ex lege - Riassorbimento  con  lo
  scatto gerarchico attribuito nello  stesso  livello  retributivo  -
  Ritenuta violazione dei principi di uguaglianza e di  imparzialita'
  amministrativa -  Eccezione  di  inammissibilita'  per  difetto  di
  motivazione  riguardo  alla  perdurante   applicabilita'   di   una
  disposizione di legge ormai abrogata - Motivazione sintetica ma non
  implausibile - Reiezione. 
- D.lgs.  12  maggio  1995,  n.  199,  art.  73-ter, come  introdotto
  dall'art. 9, comma 1, del d.lgs.  28  febbraio  2001,  n.  67  (poi
  abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15 del  d.lgs.
  30 maggio 2003, n. 193). 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Previdenza e assistenza - Pensioni - Vice brigadiere della Guardia di
  Finanza - Emolumento pensionabile ex lege - Riassorbimento  con  lo
  scatto gerarchico attribuito nello  stesso  livello  retributivo  -
  Ritenuta violazione del principio di uguaglianza per disparita'  di
  trattamento, quanto  all'erogazione  dell'emolumento  pensionabile,
  rispetto al personale di pari grado  dell'Arma  dei  carabinieri  e
  delle altre Forze armate - Non omogeneita' delle posizioni poste in
  comparazione - Scelta non arbitraria del  legislatore  -  Manifesta
  infondatezza della questione. 
- D.lgs.  12  maggio  1995,  n.  199,  art.  73-ter, come  introdotto
  dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67. 
- Costituzione, art. 3. 
Previdenza e assistenza - Pensioni - Vice brigadiere della Guardia di
  Finanza - Emolumento pensionabile ex lege - Riassorbimento  con  lo
  scatto gerarchico attribuito nello  stesso  livello  retributivo  -
  Ritenuta violazione del principio di imparzialita' amministrativa -
  Inconferenza del parametro evocato per giustificare la  pretesa  al
  conseguimento  di  benefici  economici  di  categoria  -  Manifesta
  infondatezza della questione. 
- D.lgs.  12  maggio  1995,  n.  199,  art.  73-ter, come  introdotto
  dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67. 
- Costituzione, art. 97. 
(GU n.12 del 25-3-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  73-ter  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199  (Attuazione  dell'art.  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia
di finanza), come introdotto dall'art. 9,  comma  1,  del  d.lgs.  28
febbraio 2001, n.  67  (Disposizioni  integrative  e  correttive  del
d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza), promosso dal Tribunale amministrativo regionale del  Veneto
sui ricorsi riuniti proposti da Baldi  Alfonso  ed  altri  contro  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Comando  generale  della
Guardia di finanza con ordinanza del 16 luglio 2008, iscritta  al  n.
342 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2009  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto che, con ordinanza del  16  luglio  2008,  il  Tribunale
amministrativo regionale del Veneto ha sollevato, in riferimento agli
artt.  3  e  97  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  73-bis   [recte:   73-ter]   del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199  (Attuazione  dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza), come  introdotto  dall'art.  9,  comma  1,  del  d.lgs.  28
febbraio 2001, n.  67  (Disposizioni  integrative  e  correttive  del
decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente  del  Corpo
della Guardia di finanza), in cui prevede che «Ai vice brigadieri che
abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel
biennio precedente abbiano riportato  un  giudizio  non  inferiore  a
"nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo,  una
sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  consegna  di  rigore,  e'
attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma  di  L.
370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per
l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con  lo  scatto  gerarchico
attribuito  nello  stesso   livello   retributivo   ovvero   all'atto
dell'accesso al livello retributivo superiore»; 
        che il rimettente precisa come la questione  venga  sollevata
limitatamente all'inciso «con lo scatto gerarchico  attribuito  nello
stesso livello retributivo ovvero», la cui previsione, sempre secondo
il  giudice  rimettente,  avrebbe  determinato  una   disparita'   di
trattamento - quanto  all'erogazione  dell'emolumento  pensionabile -
tra i vice brigadieri in servizio presso la Guardia di finanza ed  il
personale di pari grado in forza presso le Forze Armate e l'Arma  dei
carabinieri; 
        che la questione viene sollevata nel corso di un giudizio  in
cui sono stati impugnati dai ricorrenti, tutti appartenenti al  Corpo
militare della Guardia di finanza, i  provvedimenti  (nota  prot.  n.
422650/P/I° del 18 dicembre 2003, comunicata con nota prot. n.  79091
del 30 dicembre 2003 del  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
della Guardia di finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Conti  e
Cassa; e nota prot. n. 422650/P/I° del 18 dicembre 2003) con i  quali
il Comando generale della Guardia di finanza - in applicazione  della
disposizione  su  cui  verte  il  giudizio  di  legittimita' -  aveva
rigettato le istanze tendenti al mantenimento, a favore degli stessi,
dell'emolumento pensionabile attribuito  ex  art.  73-ter,  comma  2,
primo periodo, del d.lgs n. 199 del 1995; 
        che, quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,
il TAR del Veneto ha evidenziato la  sussistenza  di  una  disciplina
difforme per i vice brigadieri della Guardia di  finanza  rispetto  a
quella  del  personale  di   grado   corrispondente   dell'Arma   dei
carabinieri e delle  restanti  Forze  Armate  (con  regimi  previsti,
rispettivamente, dall'art. 54-ter, comma 1, del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6
marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo  e  non  dirigente  dell'Arma  dei  carabinieri»,  aggiunto
dall'art.  29  del  d.lgs.  28  febbraio   2001,   n.   83,   recante
«Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995,  n.
198, in materia  di  riordino  dei  ruoli,  modifica  alle  norme  di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e  non
dirigente dell'Arma dei carabinieri», e poi abrogato, a decorrere dal
1° gennaio 2005, dall'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2003,
n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per  il  personale
non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze  armate,  a  norma
dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»; e dall'art. 31-bis
del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante  «Attuazione  dell'art.  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino  dei  ruoli,
modifica delle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo delle Forze Armate»,  aggiunto  dall'art.  17
del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, e poi abrogato, a  decorrere  dal
1° gennaio 2005, dall'art. 15 del d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193); 
        che il  Giudice  a  quo  rileva  come  negli  ordinamenti  in
questione,  pur  essendo  riconosciuto,   a   fronte   dei   medesimi
presupposti - permanenza nel grado per un periodo di anni 3 e mesi 6,
valutazione non inferiore a quella «nella media» ed insussistenza  di
sanzioni  piu'  gravi  della  «consegna  di  rigore» -  un   identico
«emolumento pensionabile di lire 370.000 annue  lorde,  valido  anche
per la tredicesima mensilita'  e  per  l'indennita'  di  buonuscita»,
veniva  previsto   un   diverso   meccanismo   in   ordine   al   suo
riassorbimento; 
        che per i soli vice  brigadieri  della  Guardia  di  finanza,
l'emolumento  de  quo  veniva  infatti  ad  essere  qualificato  come
«riassorbibile» anche «con  lo  scatto  gerarchico  attribuito  nello
stesso livello retributivo»; 
        che il TAR  rimettente,  pur  registrando  come  tale  ultimo
modello di riassorbimento fosse in eguali termini contemplato  per  i
corrispondenti gradi di vice sovrintendente della Polizia  di  Stato,
della Polizia  penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
sostiene, per un verso, che tutte  e  tre  tali  categorie  rientrano
nell'ambito dei Corpi di polizia ad ordinamento civile,  e  non  gia'
nell'ambito del  personale  con  ordinamento  militare  (quali  sono,
invece, i vice brigadieri della Guardia di finanza, oltreche' i  pari
grado in servizio dei Carabinieri e delle Forze Armate); 
        che, per  altro  verso,  nell'ordinamento  della  Polizia  di
Stato,  della  Polizia  penitenziaria  e  della  Guardia  di  finanza
l'emolumento pensionabile veniva comunque ad essere erogato in  forza
di presupposti non identici a  quelli  contemplati  per  il  predetto
personale militare, stante la diversita' della disciplina di stato; 
        che  pertanto,  ad  avviso  del  TAR  del  Veneto,  la  norma
impugnata ha determinato una disparita'  di  trattamento  all'interno
del personale ad ordinamento  militare,  con  conseguente  violazione
degli artt. 3 Cost. (principio di eguaglianza) e dell'art.  97  Cost.
(principio di imparzialita' dell'azione amministrativa); 
        che il rimettente ritiene, infine, rilevante la questione  di
legittimita'  costituzionale  della  norma  censurata -  pur  essendo
intervenuta in forza del disposto dell'art. 15 del d.lgs. n. 193  del
2003  l'abrogazione  della  stessa -  in  quanto  essa  ha   comunque
prodotto,  durante  il  relativo  periodo  di  vigenza,  gli  effetti
sperequativi lamentati dai ricorrenti nel giudizio a quo; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  ovvero   la   manifesta
infondatezza della questione; 
        che,  preliminarmente,  riguardo  all'inammissibilita'  della
questione  di  legittimita'  costituzionale,   la   difesa   pubblica
eccepisce che il Tribunale amministrativo -  pur  avendo  dato  conto
dell'intervenuta abrogazione  della  norma  censurata -  non  avrebbe
fornito   un'esaustiva    argomentazione    circa    la    perdurante
applicabilita' della disposizione abrogata ai fini della  definizione
del giudizio principale, non avendo esso chiarito  in  quali  termini
l'art. 73-ter del d.lgs. n. 199 del 1995 possa  trovare  applicazione
nelle  fattispecie  oggetto  del  giudizio  principale,   stante   il
successivo  assorbimento  dell'emolumento  previsto  dalla  norma,  a
seguito del nuovo regime dei parametri stipendiali di cui  al  d.lgs.
n. 193  del  2003,  il  cui  art.  15  ha  abrogato  la  disposizione
censurata; 
        che, quanto all'infondatezza della questione, in primo luogo,
si rileva l'inconferenza del richiamo operato dal giudice  rimettente
all'art. 97 Cost., in quanto - come del resto ripetutamente affermato
dalla  Corte  costituzionale -  «l'interesse  al  buon  andamento  ed
all'imparzialita' della  pubblica  amministrazione  non  puo'  essere
invocato al fine  di  giustificare  un  piu'  favorevole  trattamento
economico del dipendente pubblico, (cfr., sul punto, le sentenze  nn.
15 del 1995 e 146 del 1994 nonche' l'ordinanza n. 92/93)»; 
        che, per quanto concerne, poi, la denunciata  violazione  del
principio di eguaglianza, l'Avvocatura dello Stato ritiene che l'art.
73-ter del d.lgs n. 199 del 1995 non ha determinato alcuna disparita'
di trattamento all'interno del personale  dei  Corpi  di  polizia  ad
ordinamento militare; 
        che,  infatti,  sempre  secondo  la   difesa   pubblica,   la
previsione di cui  all'art.  31-bis  del  d.lgs.  n.  196  del  1998,
disciplinante l'istituto dell'emolumento pensionabile con riferimento
agli appartenenti alle Forze Armate, e' stata in realta' applicata  -
a differenza di quanto affermato dal giudice rimettente - «nel  senso
che l'emolumento [de quo], riconosciuto al  personale  con  grado  di
sergente, veniva riassorbito all'atto della promozione  al  grado  di
sergente maggiore (cfr., sul punto, la Circolare del Ministero  della
difesa n. DGPM/IV/11/2/9215 del 23 luglio 2001)»; 
        che, inoltre,  l'Avvocatura  sottolinea  come  la  disciplina
dettata per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
sia sovrapponibile a quella di cui all'art. 73-ter del d.lgs  n.  199
del 1995 (come  evidenziato  dalla  proposta  di  legge  n.  3750,  -
presentata nel corso della XIV legislatura - recante «Disposizioni in
materia di attribuzione di un emolumento  pensionabile  al  personale
non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia»), e  come  cio'
dimostri  l'inesistenza,  in  tale  ambito,  di  una  discriminazione
involgente la sola posizione dei vice  brigadieri  della  Guardia  di
finanza. 
    Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del  Veneto
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art.  73-ter  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199  (Attuazione  dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza), come  introdotto  dall'art.  9,  comma  1,  del  d.lgs.  28
febbraio 2001, n.  67  (Disposizioni  integrative  e  correttive  del
decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente  del  Corpo
della Guardia di finanza); 
        che la questione e' stata sollevata nel corso di un  giudizio
volto all'annullamento sia della nota prot.  n.  422650/P/I°  del  18
dicembre 2003, con cui il Comando generale della Guardia di finanza -
in applicazione della disposizione su cui verte il presente  giudizio
di legittimita' - aveva rigettato le istanze tendenti al mantenimento
a favore dei ricorrenti (tutti brigadieri della Guardia  di  finanza)
dell'emolumento pensionabile attribuito ex art. 73-ter, comma 2,  del
d.lgs n. 199 del 1995, sia della nota prot. n.  79091  del  3dicembre
2003 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo  della  Guardia  di
finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Conti  e  Cassa,  nonche'
all'accertamento  del  diritto   dei   ricorrenti   al   mantenimento
dell'emolumento spettante ai vice brigadieri, secondo quanto disposto
dalla norma censurata «anche successivamente alla  maturazione  dello
scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo»; 
        che il TAR  rimettente  precisa  di  sollevare  la  questione
limitatamente all'inciso «con lo scatto gerarchico  attribuito  nello
stesso livello retributivo ovvero», la  cui  previsione,  secondo  il
giudice rimettente, avrebbe determinato una disparita' di trattamento
- quanto all'erogazione dell'emolumento pensionabile  -  tra  i  vice
brigadieri della Guardia di finanza ed il  personale  di  pari  grado
delle Forze Armate  e  dell'Arma  dei  carabinieri,  con  conseguente
violazione degli  artt.  3  e  97  Cost.,  poiche',  confliggendo  la
medesima «con  i  canoni  fondamentali  di  eguaglianza,  nonche'  di
imparzialita' dell'azione amministrativa», disciplina in modo diverso
situazioni sostanzialmente uguali; 
        che, preliminarmente, non puo' essere accolta l'eccezione  di
inammissibilita', sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, per
difetto di motivazione riguardo alla perdurante applicabilita' di una
disposizione di legge ormai abrogata (quale la norma qui censurata); 
        che, infatti, il TAR  rimettente,  dato  conto  dell'avvenuta
abrogazione, ex art. 15 del decreto legislativo 30  maggio  2003,  n.
193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente
delle Forze di polizia e delle Forze  armate,  a  norma  dell'art.  7
della legge 29 marzo 2001, n. 86),  ha  fornito,  anche  se  in  modo
sintetico, una non implausibile motivazione in ordine ai  motivi  che
lo inducono, ratione temporis, ad applicare la censurata disposizione
per decidere la controversia (sentenza n. 200 del 2007); 
        che la questione e' manifestamente infondata; 
        che,  in  particolare,  riguardo  alla  lamentata  violazione
dell'art. 3  Cost.  per  ingiustificata  disparita'  di  trattamento,
questa Corte ha gia' escluso la possibilita' di  istituire  un  utile
raffronto, a causa della mancanza di omogeneita',  tra  le  categorie
degli appartenenti a corpi diversi,  anche  se  caratterizzati  dalla
comune appartenenza all'ordinamento militare  (sentenza  n.  191  del
1990, ordinanza n. 296 del 2000); 
        che, al riguardo, questa Corte ha avuto modo di  sottolineare
le specificita' funzionali della Guardia di  finanza  la  quale,  pur
essendo parte integrante delle Forze Armate dello Stato,  ha  compiti
primari ed essenziali diversi (sentenza n. 65 del 1997); 
        che,   come   affermato   dalla    costante    giurisprudenza
amministrativa, l'inserimento della Guardia  di  finanza  nel  quadro
delle Forze Armate non comporta l'assoluta  identita'  di  stato  dei
suoi appartenenti agli appartenenti ad  altri  Corpi  ad  ordinamento
militare (Esercito, Marina, Aviazione,  Arma  dei  carabinieri),  non
essendo  sufficiente  per  la  piena  equiparazione  tra  gli  stessi
rivestire lo status di militare, in assenza di identita' di  funzioni
istituzionalmente attribuite; 
        che,  infatti,  mentre  ai  Corpi  sopra  richiamati   spetta
l'esercizio  di  una  funzione   militare   attinente   alla   difesa
collettiva, volta a far  fronte  ad  attacchi  provenienti  non  solo
dall'interno,  ma  anche  dall'esterno,  nonche'  missioni  di   pace
all'estero, di interposizione tra forze belligeranti, alla Guardia di
finanza spetta il compito primario di prevenzione e repressione delle
evasioni e delle violazioni finanziarie alle dirette  dipendenze  del
Ministro dell'economia, oltre a compiti di vigilanza  dei  confini  e
repressione del contrabbando; 
        che, quindi, non e' configurabile una violazione dell'art.  3
della Costituzione in relazione al principio di uguaglianza  invocato
dal giudice rimettente in quanto, in ragione della specialita'  degli
ordinamenti posti a confronto  in  relazione  alle  funzioni  assolte
dalle singole Armi, le posizioni poste in comparazione non  sono  tra
loro omogenee, cosi' che la scelta compiuta dal  legislatore  con  la
norma censurata non puo' considerarsi arbitraria (ordinanza n. 91 del
1993); 
        che del pari manifestamente infondata e' la censura svolta in
riferimento all'art.  97  Cost.,  poiche'  la  Corte  ha  piu'  volte
ribadito  come  questo  precetto  costituzionale  non  possa   essere
invocato allo scopo di giustificare la pretesa  al  conseguimento  di
benefici economici di categoria (sentenze n. 290 del 2006, n. 216 del
2005, n. 480 del 2002 e sentenza n. 273 del 1997); 
        che,  pertanto,  la  questione  sollevata  e'  manifestamente
infondata sotto tutti i profili denunciati. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 73-ter del decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di  finanza),  come
introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001,  n.  67
(Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995,  n.
199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo  e
non dirigente del Corpo della  Guardia  di  finanza),  sollevata,  in
riferimento agli artt. 3  e  97  della  Costituzione,  dal  Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                      Il redattore: Napolitano 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 20 marzo 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola