N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 marzo 2009

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 19  marzo
2009 (della Regione Lombardia) . 
 
Controlli amministrativi -  Verifica  amministrativo-contabile  sulla
  gestione delle risorse finanziarie destinate agli Enti  strumentali
  dipendenti, disposta dal  Ragioniere  Generale  dello  Stato  e  da
  effettuarsi da  un  ispettore  dei  Servizi  Ispettivi  di  Finanza
  pubblica, presso la Regione Lombardia - Ricorso  per  conflitto  di
  attribuzione della Regione Lombardia - Denunciata violazione  delle
  attribuzioni  regionali  nella  materia  di  competenza   residuale
  regionale  dell'   «ordinamento   degli   uffici   e   degli   enti
  amministrativi dipendenti dalle Regioni» e in materia di  controlli
  sulla gestione delle proprie risorse  finanziarie  -  Richiesta  di
  dichiarare  che  non  spetta  allo  Stato  disporre  ed  effettuare
  verifiche  amministrativo-contabili  nei  confronti  della  Regione
  Lombardia sulla gestione delle risorse finanziarie  destinate  agli
  enti strumentali regionali e, conseguentemente, di annullare l'atto
  impugnato  e  ogni  altro  connesso  e  conseguente.   Richiesta di
  sospensiva. 
- Nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento
  della Ragioneria generale dello Stato  -  Ispettorato  generale  di
  finanza - Servizi ispettivi di finanza pubblica 16 gennaio 2009, n.
  2136 S.I. 2102. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118. 
(GU n.17 del 29-4-2009 )
    Ricorso della Regione Lombardia in persona del  Presidente  della
Giunta pro tempore, sen. dott.  Roberto  Formigoni,  autorizzato  con
delibera di Giunta regionale n. 9084, del 13 marzo 2009, allegata  al
presente atto, rappresentata e difesa, come da procura a margine  del
presente atto, dal prof. avv. Nicolo' Zanon  e  dall'avv.  Pio  Dario
Vivone del Foro di Milano e dall'avv. Andrea Manzi del Foro di  Roma,
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in  Roma,  via  Federico
Confalonieri n. 5; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri nella persona del
Presidente pro tempore, per la  dichiarazione  che  non  spetta  allo
Stato, e  per  esso  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
disporre ed effettuare una verifica  amministrativa-contabile  presso
Regione  Lombardia  per  verificare   la   gestione   delle   risorse
finanziarie destinate agli Enti strumentali dipendenti dalla  regione
stessa; nonche' per il conseguente annullamento dell'atto in data  16
gennaio  2009  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze -
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato -  Ispettorato
generale di finanza - Servizi ispettivi di finanza pubblica - Settore
V,  prot.  n.  2136  S.I.   2102,   avente   ad   oggetto   «Verifica
amministrativo-contabile alla Regione Lombardia» - nonche'  di  tutti
gli atti  connessi  e  conseguenti  -  emanati  in  violazione  delle
prerogative costituzionali della Regione  Lombardia,  previste  dagli
articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione. 
                              F a t t o 
    In data 19  gennaio  2009,  presso  gli  uffici  della  Direzione
generale istruzione formazione lavoro della  Giunta  regionale  della
Lombardia (di seguito DG IFL) in via Cardano a Milano, si  presentava
un ispettore dei Servizi ispettivi di finanza pubblica che notificava
nella mani di uno dei dirigenti della citata DG IFL l'atto di cui  in
epigrafe (cfr. all. n.  1),  del  quale  si  chiede  in  questa  sede
l'annullamento. 
    Nel documento, sottoscritto dal Ragioniere generale dello  Stato,
dott. Mario  Canzio,  ed  indirizzato  al  Presidente  della  Regione
Lombardia (nonche',  per  conoscenza,  al  Ministero  dell'interno  e
all'Ufficio territoriale del Governo), si informa  il  Presidente  di
Regione Lombardia che, in attuazione di una non  meglio  identificata
direttiva  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
(direttiva citata  nella  nota  senza  alcun  riferimento  che  possa
consentire alla ricorrente di identificarla), e' stata disposta  -  a
norma dell'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n.  2440;  dell'art.  3
della legge 26 luglio 1939, n. 1037, nonche' dell'art.  60,  comma  5
del d.lgs. 30 marzo 2001, n.  165  -  l'esecuzione  da  parte  di  un
dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica di  una  verifica
amministrativo-contabile presso Regione Lombardia, «per verificare la
gestione delle risorse finanziarie destinate  agli  Enti  strumentali
dipendenti». 
    L'ispettore veniva invitato a tornare il  giorno  successivo  per
una riunione con altri dirigenti. 
    Nel corso della citata riunione del 20 gennaio 2009, i  dirigenti
della DG IFL sollevavano alcune obiezioni  in  merito  all'ispezione,
segnalando in particolare la genericita' della nota  che  autorizzava
l'ispezione stessa. L'Ispettore, in pari data, dava  comunque  inizio
all'attivita'   ispettiva,   precisando   che   l'indagine    avrebbe
riguardato, inizialmente, l'Agenzia regionale  per  l'istruzione,  la
formazione ed il lavoro (di seguito ARIFL), relativamente  agli  anni
2003/2008. Si precisa che ARIFL e' ente strumentale della Regione  ed
e' sottoposta al controllo della DG IFL. 
    L'ispettore comunicava anche  che,  al  fine  di  poter  svolgere
proficuamente le proprie attivita' ispettive, aveva anche  necessita'
di disporre di una postazione lavoro presso la sede della  DG  IFL  e
che l'ispezione sarebbe durata circa due mesi. 
    In  data   29   gennaio   2009,   i   dirigenti   preannunciavano
all'ispettore che Regione Lombardia avrebbe inviato una lettera  alla
Ragioneria generale  dello  Stato  per  avanzare  formalmente  alcune
obiezioni e  richiedere  alcuni  chiarimenti  in  merito  all'accesso
ispettivo. 
    Con nota del  30  gennaio  2009,  la  Direzione  centrale  affari
istituzionali e  legislativo  della  Regione  Lombardia  chiedeva  al
Ragioniere generale dello Stato, dott. Mario Canzio,  approfondimenti
in merito alle motivazioni che  avrebbero  sorretto  un  cosi'  ampio
potere di verifica sulle amministrazioni regionali. 
    L'attivita' ispettiva allora si interrompeva. 
    Allo stesso tempo, pero', seppure in via informale, il Ragioniere
generale dello Stato comunicava a Regione Lombardia  che  l'attivita'
ispettiva sarebbe ripresa, vista la piena legittimita' della stessa. 
    Ed effettivamente, con nota del 13 marzo 2009  (all.  n.  2),  il
Ragioniere generale  dello  Stato  comunicava  la  imminente  ripresa
dell'attivita' ispettiva. 
    A tutela delle proprie  attribuzioni  costituzionali,  gravemente
lese  dall'atto  che  qui  si  impugna   (nonche'   dal   conseguente
comportamento dell'ispettore), Regione Lombardia chiede che la  Corte
costituzionale  affermi  che  non  spetta  allo  Stato  disporre   ed
effettuare  verifiche  amministrativo-contabili  nei   confronti   di
Regione Lombardia  per  la  verifica  della  gestione  delle  risorse
finanziarie destinate agli  enti  strumentali  regionali,  e  annulli
pertanto l'atto di cui in epigrafe per i seguenti motivi di 
                            D i r i t t o 
    1. - L'atto di cui in epigrafe e'  stato  emanato  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  in  violazione  delle  attribuzioni
costituzionali di Regione Lombardia di cui agli articoli 117,  quarto
comma,  e  118  della   Costituzione.   Analoghe   censure   valgono,
ovviamente, per la successiva attivita' di  controllo  che  e'  stata
realizzata dal dirigente dei servizi ispettivi  di  finanza  pubblica
presso la sede della DG IFL della Giunta della Regione Lombardia. 
    Come ben noto,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa
ecc.ma  Corte,  «il  conflitto  di  attribuzione   ha   per   oggetto
l'accertamento del rispetto di norme  attributive  di  competenze  di
rango costituzionale» (cfr.  sent  n.  179  del  2004).  Ora,  sempre
secondo la  Corte  costituzionale,  qualsiasi  atto  o  comportamento
imputabile allo  Stato  o  alla  regione  e'  idoneo  a  produrre  un
conflitto attuale di attribuzione fra enti, «purche'  sia  dotato  di
efficacia esterna e sia  diretto  ad  esprimere  in  modo  chiaro  ed
inequivoco la pretesa di  esercitare  una  data  competenza,  il  cui
svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui  sfera
di attribuzioni o comunque una menomazione altrettanto attuale  delle
possibilita' di esercizio delle medesime» (ex multis, Corte cost. nn.
382 del 2006, 39 del 2007, 235 del 2007). 
    Nel presente caso, sussistono all'evidenza i requisiti  richiesti
dalla giurisprudenza costituzionale affinche' l'atto impugnato (e  il
conseguente  svolgimento  dei  controlli)  possa  essere  considerato
effettivamente lesivo delle competenze attribuite alla regione  dalla
Costituzione: sia la nota ministeriale, sia l'attivita' di  controllo
posta in essere  dall'ispettore,  sono  infatti  idonee  ad  arrecare
diretto pregiudizio alla sfera  di  competenza  costituzionale  della
odierna ricorrente. 
    La nota non si risolve infatti in un atto meramente  interno:  in
primo luogo, perche' essa e' stata inviata al Presidente  di  Regione
Lombardia;  ma  soprattutto  perche'  essa,  avendo   consentito   al
dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica  di  procedere  a
verifiche e controlli  presso  la  regione  stessa,  produce  effetti
diretti nei confronti di Regione Lombardia. 
    Quanto appena osservato  non  lascia  poi  dubbi  sul  fatto  che
l'esecuzione  dell'attivita'  di   verifica   autorizzata   dall'atto
impugnato si risolve inequivocabilmente nella pretesa dello Stato  di
esercitare la  competenza  relativa  allo  svolgimento  di  controlli
amministrativo-contabili nei confronti della regione. 
    Pretesa illegittima perche' lesiva  delle  competenze  attribuite
alle regioni ex artt. 117 e 118 Cost.: come meglio si dira' a  breve,
dall'impianto costituzionale vigente si desume che i controlli  e  le
verifiche sulla gestione delle  risorse  finanziarie  destinati  agli
enti strumentali dipendenti dalla  regione  sono  infatti  attribuiti
alla competenza regionale. 
    L'atto  impugnato,  nonche'  l'attivita'  di  controllo  fin  qui
effettuata  dall'ispettore,  ledono  quindi  direttamente  la   sfera
costituzionale delle competenze  di  Regione  Lombardia:  e  da  cio'
l'indubbio tono costituzionale del conflitto qui promosso. 
    2. - Successivamente alla riforma del 2001 del  Titolo  V,  parte
II, della Costituzione, in base agli art. 117 Cost., quarto comma,  e
118 Cost., Regione Lombardia e' titolare di  competenza  esclusiva  -
legislativa  ed  amministrativa  -  in  materia  di  controlli  sulla
gestione delle proprie risorse finanziarie, ed in particolar modo  di
quelle destinate agli enti strumentali della regione stessa. 
    Come e'  ben  noto,  prima  della  riforma  del  Titolo  V  della
Costituzione, la  versione  originaria  dell'art.  117  Cost.,  primo
comma, attribuiva alla competenza concorrente di Stato e  regioni  la
materia  «ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti   amministrativi
dipendenti dalle regioni». Secondo  l'interpretazione  che  la  Corte
costituzionale aveva costantemente dato della norma,  nell'ambito  di
tale materia rientravano anche le verifiche e i controlli sugli  enti
amministrativi regionali. 
    Nella sentenza n.  21  del  1985,  questa  ecc.ma  Corte  infatti
affermava che la competenza legislativa  regionale  si  estende  alla
materia dei controlli,  posto  che  «non  e'  possibile  separare  la
funzione  di  controllo   da   quella   concernente   l'"ordinamento"
dell'ente, in quanto la prima  inerisce  strettamente  alla  seconda:
pertanto l'"ordinamento"  comprende  l'intero  procedimento  relativo
agli atti emessi dagli enti preposti alla cura delle materie  di  cui
all'art. 117, senza la possibilita' di limitazioni  e  frazionamenti,
che sarebbero ingiustificati e irrazionali. Tale nuovo  orientamento,
iniziato con la sent. 19 dicembre 1973 n. 178 e  piu'  esplicitamente
ribadito con la sent. 9 dicembre 1976  n.  244,  trova  ora  altresi'
conforto nel d.P.R. 24 luglio 1977 n.  616,  il  quale  nell'art.  13
espressamente dispone che l'"ordinamento  degli  enti  amministrativi
dipendenti dalla regione" concerne anche la  materia  dei  controlli.
Tale interpretazione della norma e'  stata  successivamente  ribadita
dalla Corte anche in altre decisioni: cfr. sent. nn. 29 del 1995; 164
del 1990, 114 del 1986. 
    Ora,  come  noto,  il  testo  riformato   dell'art.   117   della
Costituzione  non  elenca  piu',  fra   le   competenze   legislative
concorrenti, la materia dell'ordinamento degli uffici  e  degli  enti
amministrativi dipendenti dalla Regione. La  norma  inoltre  prevede,
fra  le   competenze   esclusive   dello   Stato,   l'ordinamento   e
l'organizzazione di quest'ultimo e degli enti pubblici nazionali. 
    Da cio' si deduce che la  materia  «ordinamento  degli  uffici  e
degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni» debba ora  essere
ricondotta alla competenza residuale delle regioni  di  cui  all'art.
117, quarto comma Cost. 
    Se ne ha conferma decisiva in alcune recenti decisioni di  questa
stessa Corte, secondo cui «la materia innominata  dell'organizzazione
amministrativa (ndr: in cui rientrano  anche  i  controlli  di  varia
natura) delle regioni e degli enti pubblici regionali -  e'  preclusa
allo Stato (a maggior ragione attraverso disposizioni di  dettaglio),
e spetta alla competenza residuale delle Regioni» (cfr. sent. nn. 380
del 2004 e 159 del 2008). 
    Se  questo  e'   vero,   i   principi   enunciati   dalla   Corte
costituzionale prima della riforma del Titolo  V  -  secondo  cui  la
funzione di controllo sugli  enti  dipendenti  dalla  regione  stessa
afferisce alla competenza (legislativa e,  come  si  dira'  a  breve,
anche amministrativa) regionale - sono a maggior ragione  validi  ora
che la competenza legislativa regionale in materia  non  e'  piu'  di
carattere concorrente, ma di carattere residuale. 
    3. -  Se  dall'art.  117  Cost.  si  deduce  l'esistenza  di  una
competenza  residuale  regionale   in   materia   di   organizzazione
amministrativa delle Regioni e di ordinamento degli enti  strumentali
dipendenti, dalla formulazione dell'art. 118 Cost. si evince che allo
Stato e' impedito di esercitare in materia  funzioni  amministrative,
tra le quali l'attivita' di controllo. 
    Come infatti e' noto, l'art. 118 Cost. ha  mutato  i  criteri  di
riparto delle funzioni amministrative.  Da  una  parte,  le  funzioni
amministrative  sono  state  attribuite  in  via  generale   all'ente
comunale, dall'altro lato, l'art.  118  Cost.  prevede,  al  fine  di
«assicurarne  l'esercizio  unitario»,  il  conferimento  di  funzioni
amministrative a province, citta'  metropolitane,  regioni  e  Stato,
«sulla base  dei  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  ed
adeguatezza». 
    Ora, nel presente caso, e' evidente che il livello piu'  adeguato
per   lo   svolgimento   delle   funzioni   amministrative   relative
all'organizzazione  della  regione  e  all'ordinamento   degli   enti
strumentali dipendenti dalle Regioni non puo' che  allocarsi  regione
stessa. Ne' potrebbe lo Stato, privo di alcuna competenza legislativa
in materia, effettuare un intervento legislativo in  materia  con  il
quale avocare a se' l'esercizio di tali funzioni amministrative. 
    In particolare  per  quanto  riguarda  l'ordinamento  degli  enti
strumentali, gia' l'art. 13  del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,
precedente alla riforma del Titolo V, parte II,  della  Costituzione,
oltre a prevedere  che  «Le  funzioni  amministrative  relative  alla
materia  "ordinamento  degli  enti  amministrativi  dipendenti  dalla
regione"  concernono  l'istituzione,  i  controlli,  la  fusione,  la
soppressione e l'estinzione di enti pubblici  locali  operanti  nelle
materie di cui al  presente  decreto»,  trasferiva  alle  regioni  le
funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato nei confronti dei suddetti enti. 
    Conferma  delle  competenze  costituzionalmente  attribuite  alle
regioni in materia di enti strumentali dipendenti si trova  anche  in
una decisone della Cassazione (Cass. civ., sez. I, sent.  15  gennaio
2002, n. 382) secondo cui gli enti  amministrativi  dipendenti  dalla
cegione  sono  «formule  alternative  ed  equivalenti   agli   uffici
regionali; questi si configurano  nel  loro  nucleo  essenziale  come
articolazioni dell'ente regione da cui dipendono che sono  dotate  di
soggettivita'  giuridica  pubblica  e,  operando  nell'ambito   delle
materie proprie o delegate dalla regione, si  qualificano  come  enti
strumentali o aziende dipendenti dalla regione. Per effetto  di  tale
connotato l'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, specifica  che
la regione esplica in  siffatto  settore  funzioni  amministrative  e
legislative concernenti l'istituzione, i controlli,  la  fusione,  la
soppressione e l'estinzione del soggetto di diritto pubblico  la  cui
azione abbia incidenza nelle materie proprie o delegate dallo Stato». 
    In proposito si segnala che di recente  (cfr.  sent.  n.  39  del
2007), la Corte costituzionale ha affermato che  «possono  realizzare
violazione di  attribuzioni  costituzionalmente  rilevanti  gli  atti
lesivi di funzioni rimesse alle regioni (...) dal d.P.R. n.  616  del
1977». Gia' questo sarebbe sufficiente ad affermare la lesione  delle
attribuzioni costituzionali di Regione Lombardia. 
    A maggior ragione, in  seguito  alle  modifiche  apportate  dalla
riforma costituzionale del 2001 all'art. 118 Cost., l'atto che qui si
impugna  e  il  comportamento  dell'ispettore  che  qui  si   censura
dimostrano la loro lesivita' e devono pertanto  essere  annullati  in
quanto posti in essere violando le competenze attribuite alla Regione
dalla Costituzione. 
    4. - La nota impugnata, in modo del tutto  generico,  attribuisce
all'ispettore dei Servizi ispettivi il  compito  di  effettuare  «una
verifica amministrativo-contabile presso la regione per verificare la
gestione delle risorse finanziarie destinate  agli  enti  strumentali
dipendenti». 
    Si tratta di una attribuzione particolarmente  ampia  e  generica
che determina la possibilita', da parte dello Stato, di verificare in
concreto come le risorse di Regione  Lombardia  vengano  gestite.  Si
noti: non si ha a che fare con un controllo  «indiretto»,  cioe'  con
l'eventuale verifica, da parte statale, delle modalita' di  controllo
che la regione abbia esercitato sugli enti da essa dipendenti, ma con
un controllo «diretto»,  ovvero  con  un'attivita'  di  verifica  sul
campo, presso la sede della regione, di dati e documenti relativi  ai
rapporti tra la direzione interessata e l'ente strumentale. 
    Anche questo realizza una lesione dell'art.  118  Cost.  Infatti,
non puo' che spettare alla regione, sotto l'eventuale controllo delle
sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7,  legge  n.  131  del
2003), il compito di effettuare i controlli  relativi  alla  gestione
delle proprie risorse finanziarie. 
    Pare a questa difesa che il diretto svolgimento di  controlli  ex
post sulle modalita' con cui sono state gestite  le  risorse  proprie
della Regione si risolva in  una  illegittima  violazione,  da  parte
dello Stato, delle competenze  amministrative  di  cui  all'art.  118
Cost. 
    Beninteso,  questa  difesa  non  ignora   quella   giurisprudenza
costituzionale  che  afferma  la  possibilita',  per  lo  Stato,   di
prevedere procedure e  criteri  di  controllo  sulla  spesa  pubblica
regionale (cfr. Corte cost.  n.4  del  2004)  o  che  ha  considerato
conformi a Costituzione norme  statali  che  impongono  l'obbligo  di
comunicare ad un organo statale il referto del controllo  interno  di
gestione (cfr. Corte cost. n. 36 del 2004 e 417 del 2005). 
    Questo vuol dire che, nell'ambito  e  nei  limiti  della  materia
«coordinamento della finanza pubblica»,  ben  puo'  lo  Stato  (anche
attraverso  atti  normativi)  stabilire  che   forme   di   controllo
sull'allocazione e gestione delle spese regionali vi  siano.  Ma  non
vuol  certo  dire  che  lo  Stato  possa  provvedervi   direttamente,
spettando invece tale compito alla Regione stessa, nell'ambito  delle
eventuali  direttive  allo  scopo  emanate   dall'autorita'   statale
(purche'  sempre   effettivamente   riconducibili   ad   apprezzabili
finalita' di coordinamento della finanza pubblica). 
    Del resto, la Corte costituzionale e' chiara  nell'affermare  che
la  legge  statale  puo'  prescrivere   solo   obiettivi,   come   il
contenimento della spesa pubblica, ma non puo' in alcun  modo  impone
nel dettaglio le modalita' e gli strumenti concreti  per  raggiungere
quegli obiettivi (cfr., ex multis, Corte cost. n. 95 del 2007). 
    Ora, non e' chi  non  veda  che  i  controlli  contabili  che  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto per  la  verifica
della  gestione  delle  risorse  finanziarie  destinate   agli   enti
strumentali della regione rientrano invece proprio tra quei controlli
«diretti» e quegli «strumenti concreti» di cui lo Stato non  puo'  in
alcun modo dispone - ne' per legge, ne', come nel presente caso,  con
un atto amministrativo - nei confronti delle regioni. 
    Si ribadisce; un conto  e'  stabilire  «procedure  e  criteri  di
controllo», strumentali al fine di valutare la  compatibilita'  delle
spese effettuate con  i  vincoli  di  bilancio  pubblici,  o  dispone
obblighi  di  invio  di  informazioni  sulla  situazione  finanziaria
regionale; un altro conto - ben distinto  -  e'  dispone  il  diretto
svolgimento di verifiche (anche contabili) da parte di organi statali
sulla gestione finanziaria di risorse della singola regione. 
    In proposito, occorre ricordare che nella gia' citata sentenza n.
417 del 2005 (punto 6.4 del cons. in dir.), la  Corte  costituzionale
ha stabilito che dalla  dichiarazione  di  incostituzionalita'  delle
norme statali che pongono vincoli puntuali relativi a singole voci di
spesa dei bilanci delle Regioni consegue l'incostituzionalita'  anche
delle norme strumentali ad esse, quali sono quelli che disciplinano i
relativi controlli. 
    In quel caso, la Corte sanziono' di illegittimita' costituzionale
i controlli effettuati su spese fissate in base a parametri normativi
sufficientemente precisi; nel nostro caso, invece, la  situazione  e'
ancora piu' penalizzante per la regione, perche' i controlli  vengono
svolti su basi  del  tutto  generiche  e  senza  parametri  normativi
dettagliati. 
    5. - Per completezza,  va  segnalato  che  Regione  Lombardia  ha
disciplinato, proprio sulla  base  delle  competenze  legislative  ed
amministrative ad essa attribuite dalla  Costituzione,  le  modalita'
con cui si effettuano controlli sulla gestione delle proprie  risorse
destinate agli enti strumentali dipendenti della regione stessa. 
    Innanzitutto, il primo comma dell'art. 48 dello  statuto  entrato
in vigore nel 2008 prevede che «Le funzioni amministrative  riservate
alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti,
aziende, agenzie e altri organismi istituiti  e  ordinati  con  legge
regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza  della  regione.
Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per  le
proprie attivita'  (...)».  Altre  norme  dello  statuto  specificano
alcune modalita' del controllo di tali enti (cfr. art. 14, in base al
quale il Consiglio regionale  valuta  la  rispondenza  dell'attivita'
degli enti strumentali agli obiettivi della programmazione economica,
sociale, territoriale, ai principi di trasparenza,  imparzialita'  ed
economicita', e ai propri atti di indirizzo politico; cfr.  art.  48,
comma 3, secondo cui gli enti informano periodicamente  il  Consiglio
regionale (...) secondo quanto stabilisce la legge che  individua  le
modalita' con cui la Giunta trasmette al Consiglio un  documento  che
illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo  degli  enti
regionali; cfr. art. 18 che stabilisce che le Commissioni consiliari,
per quanto  di  loro  competenza,  esercitano  il  funzionamento  sul
controllo degli enti strumentali). 
    L'ordinamento e il controllo sull'ente strumentale della regione,
sono, in altre parole,  tra  le  espressioni  massime  dell'autonomia
costituzionalmente riconosciuta alle regioni stesse. 
    Sempre  in   attuazione   delle   competenze   attribuite   dalla
Costituzione  alla  regione  in  materia  di  controllo  sugli   enti
dipendenti, la legge regionale n. 34 del 1978 (Norme sulle  procedure
della programmazione,  sul  bilancio  e  sulla  compatibilita'  della
regione) prevede, nella norma dedicata al  «Controllo  di  gestione»,
(cfr. art. 73, comma 1,  lettera  b),  che  i  singoli  dirigenti  di
servizio predispongano entro il 31 marzo di  ogni  anno  il  rapporto
relativo all'esercizio  precedente  diretto  a  valutare  l'andamento
della  gestione  degli   enti   dipendenti   e   delle   societa'   a
partecipazione regionale con cui il servizio ha avuto rapporti. 
    Il terzo  comma  della  norma  citata  prevede  ancora  che  tali
rapporti sono  inviati  al  Presidente  della  Giunta  «ai  fini  del
controllo  e  della  programmazione  dell'attivita'  e  della   spesa
regionale,  e  della  predisposizione  dei  rapporti  che  la  Giunta
regionale deve trasmettere al Consiglio». 
    Sono infine le singole leggi regionali di istituzione degli  enti
strumentali (o i relativi provvedimenti amministrativi di attuazione)
a definire in concreto le modalita' del controllo.  Ad  esempio,  per
quanto riguarda l'ARIFL - immediatamente interessata dai controlli di
cui alla nota impugnata nel presente ricorso - l'art. 11 della  legge
regionale n. 22 del 2006 istituisce l'Agenzia, e demanda alla  Giunta
regionale  la  definizione  del  modello  organizzativo   del'Agenzia
stessa. Ed e' proprio la deliberazione di Giunta n. VIII/3811 del  20
dicembre 2006 (cfr. all. n. 3) che ha stabilito che  le  funzioni  di
vigilanza e i controlli sull'Agenzia siano  esercitati  dalla  Giunta
regionale, la quale puo' accedere agli atti dell'Agenzia e  impartire
direttive  in  ordine   all'esecuzione   delle   attivita'   affidate
all'Agenzia stessa. 
    6. - Ad ulteriore conferma del fatto che la pretesa del Ministero
dell'economia e delle finanze di svolgere i controlli e le  verifiche
presso Regione Lombardia al fine  di  verificare  la  gestione  delle
risorse finanziarie destinate agli enti  strumentali  e'  chiaramente
lesiva  delle  attribuzioni  costituzionali  della   stessa   Regione
Lombardia, vi e' il fatto  che  tale  pretesa  non  trova  fondamento
normativo. 
    In particolare, le disposizione legislative richiamate  nell'atto
della Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non  possono
fondare la pretesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    Il riferimento all'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440  e'
del tutto fuori luogo, posto che - come chiaramente si  evince  dalla
lettura delle norma stessa - essa ha  come  oggetto  l'esercizio  del
controllo da parte del Ministro dell'economia e delle  finanze  sulle
oamministrazioni  dello  Stato  e  sulle  aziende  autonome  che   ne
dipendono». Non e' evidentemente possibile  interpretare  tale  norma
come comprensiva anche di enti o aziende regionali. 
    Anche il riferimento all'art. 3 della legge n. 1037 del 1939  non
puo' fondare un potere ispettivo del MEF  sugli  enti  regionali.  La
norma in questione risale ad un periodo (1939!) in cui  l'ordinamento
regionale era ben lungi dall'essere immaginato e qui  si  ragiona  di
competenze delle Regioni di rango costituzionale stabilite  in  epoca
molto successiva a quella della legge citata. 
    Per parte sua, l'art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 non
consente certo l'esercizio di un potere  di  verifica  generalizzato,
come quello previsto dall'atto della Ragioneria generale dello Stato.
Infatti, l'art. 60 autorizza  il  MEF  a  disporre  visite  ispettive
presso le amministrazioni pubbliche «per la valutazione e la verifica
delle spese, con particolare riferimento  agli  oneri  dei  contratti
collettivi  nazionali  e  decentrati»,  mentre   nella   nota   della
Ragioneria dello Stato si  informa  la  regione  di  una  complessiva
«verifica amministrativo-contabile per verificare la  gestione  delle
risorse finanziarie destinate agli Enti strumentali dipendenti». 
    Quel che la Regione Lombardia lamenta non e'  una  violazione  di
legge, ne' una specifica modalita' di esercizio di un potere  statale
dalla legge disciplinato: ma e' un controllo lesivo della posizione e
delle attribuzioni costituzionali della regione. 
    7. - Nella giurisprudenza  costituzionale,  vi  sono  almeno  due
precedenti utili a confermare la lesivita' dell'atto  qui  impugnato.
Con le sentenze n.  228  del  1993  e  n.  182  del  1997,  la  Corte
costituzionale ha  dichiarato  infatti  che  non  spetta  allo  Stato
disporre  accertamenti  ispettivi   nei   confronti   delle   aziende
provinciali per i servizi sanitari delle Province autonome di Bolzano
e di Trento 
    La lettera della Ragioneria  generale  indirizzata  alla  Regione
Lombardia e' caratterizzata dagli stessi vizi rilevati dalle sentenze
citate: sentenze, si noti, precedenti alla revisione  del  titolo  V,
parte II, della Costituzione (cfr. anche sentt. nn. 80 del 2007,  171
del 2005 e 371 del 2001). . 
                         S o s p e n s i v a 
    Questa regione chiede che l'ecc.ma Corte adita,  nelle  more  del
presente giudizio voglia sospendere,  ai  sensi  dell'art.  40  della
legge n. 87 del 1953, e  dell'art.  26  delle  norme  integrative,  e
previa audizione di questa difesa, l'esecuzione dell'atto impugnato. 
    Sussistono infatti le gravi ragioni di cui  al  citato  art.  40:
quanto al fumus boni iuris, le deduzioni effettuate  nella  parte  in
diritto  del  presente  ricorso  danno  conto  di  come  i  controlli
amministrativo-contabili  sugli  enti   strumentali   della   regione
disposti dal MEF ledano le attribuzioni costituzionalmente  garantite
alla regione stessa ex art. 117, comma 4 Cost.; 118 Cost.,  anche  in
relazione  al  riparto  delle  competenze  amministrative   delineato
dall'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 
    Quanto al periculum in mora, si evidenzia come, in assenza  della
sospensione degli effetti dell'atto, la nota  impugnata  (confermata,
come si e'  esposto  nella  parte  in  fatto,  da  comunicazioni  del
Ragioniere centrale dello Stato) consente di fatto ai  dirigenti  dei
Servizi  ispettivi   di   finanza   pubblica   una   continuativa   e
indiscriminata opera di verifica nei confronti della regione, al fine
di valutare la gestione delle risorse finanziarie  relativa  a  tutti
gli Enti strumentali dipendenti della regione, con cio' producendo un
concreto  e  non  riparabile  pregiudizio  alle  sfere  di  autonomia
riconosciute dalla Costituzione a Regione Lombardia. 
    Inoltre, come risulta dalla allegata nota in data 13 marzo  2009,
l'attivita'  ispettiva  sta  per  essere  ripresa  e  cio'   conferma
l'indispensabilita' della idonea cautela. 
                               P. Q. M. 
    Voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale,  in   accoglimento   del
presente ricorso, previa sospensione, dichiarare che non spetta  allo
Stato, e  per  esso  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
disporre ed effettuare una verifica  amministrativo-contabile  presso
Regione  Lombardia  per  verificare   la   gestione   delle   risorse
finanziarie  destinate  agli  enti  strumentali  dipendenti;  e   per
l'effetto annullare l'atto indicato in epigrafe e tutti gli eventuali
atti connessi e conseguenti. 
        Milano - Roma, 16 marzo 2009 
Prof. avv. Nicolo' Zanon - Avv. Pio Dario Vivone - Avv. Andrea Manzi