N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 marzo 2009
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 19 marzo 2009 (della Regione Lombardia) . Controlli amministrativi - Verifica amministrativo-contabile sulla gestione delle risorse finanziarie destinate agli Enti strumentali dipendenti, disposta dal Ragioniere Generale dello Stato e da effettuarsi da un ispettore dei Servizi Ispettivi di Finanza pubblica, presso la Regione Lombardia - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali nella materia di competenza residuale regionale dell' «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni» e in materia di controlli sulla gestione delle proprie risorse finanziarie - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato disporre ed effettuare verifiche amministrativo-contabili nei confronti della Regione Lombardia sulla gestione delle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali regionali e, conseguentemente, di annullare l'atto impugnato e ogni altro connesso e conseguente. Richiesta di sospensiva. - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Servizi ispettivi di finanza pubblica 16 gennaio 2009, n. 2136 S.I. 2102. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.(GU n.17 del 29-4-2009 )
Ricorso della Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta pro tempore, sen. dott. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 9084, del 13 marzo 2009, allegata al presente atto, rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dal prof. avv. Nicolo' Zanon e dall'avv. Pio Dario Vivone del Foro di Milano e dall'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri nella persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, disporre ed effettuare una verifica amministrativa-contabile presso Regione Lombardia per verificare la gestione delle risorse finanziarie destinate agli Enti strumentali dipendenti dalla regione stessa; nonche' per il conseguente annullamento dell'atto in data 16 gennaio 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Servizi ispettivi di finanza pubblica - Settore V, prot. n. 2136 S.I. 2102, avente ad oggetto «Verifica amministrativo-contabile alla Regione Lombardia» - nonche' di tutti gli atti connessi e conseguenti - emanati in violazione delle prerogative costituzionali della Regione Lombardia, previste dagli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione. F a t t o In data 19 gennaio 2009, presso gli uffici della Direzione generale istruzione formazione lavoro della Giunta regionale della Lombardia (di seguito DG IFL) in via Cardano a Milano, si presentava un ispettore dei Servizi ispettivi di finanza pubblica che notificava nella mani di uno dei dirigenti della citata DG IFL l'atto di cui in epigrafe (cfr. all. n. 1), del quale si chiede in questa sede l'annullamento. Nel documento, sottoscritto dal Ragioniere generale dello Stato, dott. Mario Canzio, ed indirizzato al Presidente della Regione Lombardia (nonche', per conoscenza, al Ministero dell'interno e all'Ufficio territoriale del Governo), si informa il Presidente di Regione Lombardia che, in attuazione di una non meglio identificata direttiva emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze (direttiva citata nella nota senza alcun riferimento che possa consentire alla ricorrente di identificarla), e' stata disposta - a norma dell'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, nonche' dell'art. 60, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - l'esecuzione da parte di un dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica di una verifica amministrativo-contabile presso Regione Lombardia, «per verificare la gestione delle risorse finanziarie destinate agli Enti strumentali dipendenti». L'ispettore veniva invitato a tornare il giorno successivo per una riunione con altri dirigenti. Nel corso della citata riunione del 20 gennaio 2009, i dirigenti della DG IFL sollevavano alcune obiezioni in merito all'ispezione, segnalando in particolare la genericita' della nota che autorizzava l'ispezione stessa. L'Ispettore, in pari data, dava comunque inizio all'attivita' ispettiva, precisando che l'indagine avrebbe riguardato, inizialmente, l'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione ed il lavoro (di seguito ARIFL), relativamente agli anni 2003/2008. Si precisa che ARIFL e' ente strumentale della Regione ed e' sottoposta al controllo della DG IFL. L'ispettore comunicava anche che, al fine di poter svolgere proficuamente le proprie attivita' ispettive, aveva anche necessita' di disporre di una postazione lavoro presso la sede della DG IFL e che l'ispezione sarebbe durata circa due mesi. In data 29 gennaio 2009, i dirigenti preannunciavano all'ispettore che Regione Lombardia avrebbe inviato una lettera alla Ragioneria generale dello Stato per avanzare formalmente alcune obiezioni e richiedere alcuni chiarimenti in merito all'accesso ispettivo. Con nota del 30 gennaio 2009, la Direzione centrale affari istituzionali e legislativo della Regione Lombardia chiedeva al Ragioniere generale dello Stato, dott. Mario Canzio, approfondimenti in merito alle motivazioni che avrebbero sorretto un cosi' ampio potere di verifica sulle amministrazioni regionali. L'attivita' ispettiva allora si interrompeva. Allo stesso tempo, pero', seppure in via informale, il Ragioniere generale dello Stato comunicava a Regione Lombardia che l'attivita' ispettiva sarebbe ripresa, vista la piena legittimita' della stessa. Ed effettivamente, con nota del 13 marzo 2009 (all. n. 2), il Ragioniere generale dello Stato comunicava la imminente ripresa dell'attivita' ispettiva. A tutela delle proprie attribuzioni costituzionali, gravemente lese dall'atto che qui si impugna (nonche' dal conseguente comportamento dell'ispettore), Regione Lombardia chiede che la Corte costituzionale affermi che non spetta allo Stato disporre ed effettuare verifiche amministrativo-contabili nei confronti di Regione Lombardia per la verifica della gestione delle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali regionali, e annulli pertanto l'atto di cui in epigrafe per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - L'atto di cui in epigrafe e' stato emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in violazione delle attribuzioni costituzionali di Regione Lombardia di cui agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione. Analoghe censure valgono, ovviamente, per la successiva attivita' di controllo che e' stata realizzata dal dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica presso la sede della DG IFL della Giunta della Regione Lombardia. Come ben noto, secondo la costante giurisprudenza di questa ecc.ma Corte, «il conflitto di attribuzione ha per oggetto l'accertamento del rispetto di norme attributive di competenze di rango costituzionale» (cfr. sent n. 179 del 2004). Ora, sempre secondo la Corte costituzionale, qualsiasi atto o comportamento imputabile allo Stato o alla regione e' idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra enti, «purche' sia dotato di efficacia esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o comunque una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio delle medesime» (ex multis, Corte cost. nn. 382 del 2006, 39 del 2007, 235 del 2007). Nel presente caso, sussistono all'evidenza i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale affinche' l'atto impugnato (e il conseguente svolgimento dei controlli) possa essere considerato effettivamente lesivo delle competenze attribuite alla regione dalla Costituzione: sia la nota ministeriale, sia l'attivita' di controllo posta in essere dall'ispettore, sono infatti idonee ad arrecare diretto pregiudizio alla sfera di competenza costituzionale della odierna ricorrente. La nota non si risolve infatti in un atto meramente interno: in primo luogo, perche' essa e' stata inviata al Presidente di Regione Lombardia; ma soprattutto perche' essa, avendo consentito al dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica di procedere a verifiche e controlli presso la regione stessa, produce effetti diretti nei confronti di Regione Lombardia. Quanto appena osservato non lascia poi dubbi sul fatto che l'esecuzione dell'attivita' di verifica autorizzata dall'atto impugnato si risolve inequivocabilmente nella pretesa dello Stato di esercitare la competenza relativa allo svolgimento di controlli amministrativo-contabili nei confronti della regione. Pretesa illegittima perche' lesiva delle competenze attribuite alle regioni ex artt. 117 e 118 Cost.: come meglio si dira' a breve, dall'impianto costituzionale vigente si desume che i controlli e le verifiche sulla gestione delle risorse finanziarie destinati agli enti strumentali dipendenti dalla regione sono infatti attribuiti alla competenza regionale. L'atto impugnato, nonche' l'attivita' di controllo fin qui effettuata dall'ispettore, ledono quindi direttamente la sfera costituzionale delle competenze di Regione Lombardia: e da cio' l'indubbio tono costituzionale del conflitto qui promosso. 2. - Successivamente alla riforma del 2001 del Titolo V, parte II, della Costituzione, in base agli art. 117 Cost., quarto comma, e 118 Cost., Regione Lombardia e' titolare di competenza esclusiva - legislativa ed amministrativa - in materia di controlli sulla gestione delle proprie risorse finanziarie, ed in particolar modo di quelle destinate agli enti strumentali della regione stessa. Come e' ben noto, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la versione originaria dell'art. 117 Cost., primo comma, attribuiva alla competenza concorrente di Stato e regioni la materia «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni». Secondo l'interpretazione che la Corte costituzionale aveva costantemente dato della norma, nell'ambito di tale materia rientravano anche le verifiche e i controlli sugli enti amministrativi regionali. Nella sentenza n. 21 del 1985, questa ecc.ma Corte infatti affermava che la competenza legislativa regionale si estende alla materia dei controlli, posto che «non e' possibile separare la funzione di controllo da quella concernente l'"ordinamento" dell'ente, in quanto la prima inerisce strettamente alla seconda: pertanto l'"ordinamento" comprende l'intero procedimento relativo agli atti emessi dagli enti preposti alla cura delle materie di cui all'art. 117, senza la possibilita' di limitazioni e frazionamenti, che sarebbero ingiustificati e irrazionali. Tale nuovo orientamento, iniziato con la sent. 19 dicembre 1973 n. 178 e piu' esplicitamente ribadito con la sent. 9 dicembre 1976 n. 244, trova ora altresi' conforto nel d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il quale nell'art. 13 espressamente dispone che l'"ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione" concerne anche la materia dei controlli. Tale interpretazione della norma e' stata successivamente ribadita dalla Corte anche in altre decisioni: cfr. sent. nn. 29 del 1995; 164 del 1990, 114 del 1986. Ora, come noto, il testo riformato dell'art. 117 della Costituzione non elenca piu', fra le competenze legislative concorrenti, la materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione. La norma inoltre prevede, fra le competenze esclusive dello Stato, l'ordinamento e l'organizzazione di quest'ultimo e degli enti pubblici nazionali. Da cio' si deduce che la materia «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni» debba ora essere ricondotta alla competenza residuale delle regioni di cui all'art. 117, quarto comma Cost. Se ne ha conferma decisiva in alcune recenti decisioni di questa stessa Corte, secondo cui «la materia innominata dell'organizzazione amministrativa (ndr: in cui rientrano anche i controlli di varia natura) delle regioni e degli enti pubblici regionali - e' preclusa allo Stato (a maggior ragione attraverso disposizioni di dettaglio), e spetta alla competenza residuale delle Regioni» (cfr. sent. nn. 380 del 2004 e 159 del 2008). Se questo e' vero, i principi enunciati dalla Corte costituzionale prima della riforma del Titolo V - secondo cui la funzione di controllo sugli enti dipendenti dalla regione stessa afferisce alla competenza (legislativa e, come si dira' a breve, anche amministrativa) regionale - sono a maggior ragione validi ora che la competenza legislativa regionale in materia non e' piu' di carattere concorrente, ma di carattere residuale. 3. - Se dall'art. 117 Cost. si deduce l'esistenza di una competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e di ordinamento degli enti strumentali dipendenti, dalla formulazione dell'art. 118 Cost. si evince che allo Stato e' impedito di esercitare in materia funzioni amministrative, tra le quali l'attivita' di controllo. Come infatti e' noto, l'art. 118 Cost. ha mutato i criteri di riparto delle funzioni amministrative. Da una parte, le funzioni amministrative sono state attribuite in via generale all'ente comunale, dall'altro lato, l'art. 118 Cost. prevede, al fine di «assicurarne l'esercizio unitario», il conferimento di funzioni amministrative a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, «sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza». Ora, nel presente caso, e' evidente che il livello piu' adeguato per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'organizzazione della regione e all'ordinamento degli enti strumentali dipendenti dalle Regioni non puo' che allocarsi regione stessa. Ne' potrebbe lo Stato, privo di alcuna competenza legislativa in materia, effettuare un intervento legislativo in materia con il quale avocare a se' l'esercizio di tali funzioni amministrative. In particolare per quanto riguarda l'ordinamento degli enti strumentali, gia' l'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, precedente alla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, oltre a prevedere che «Le funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione" concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto», trasferiva alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nei confronti dei suddetti enti. Conferma delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni in materia di enti strumentali dipendenti si trova anche in una decisone della Cassazione (Cass. civ., sez. I, sent. 15 gennaio 2002, n. 382) secondo cui gli enti amministrativi dipendenti dalla cegione sono «formule alternative ed equivalenti agli uffici regionali; questi si configurano nel loro nucleo essenziale come articolazioni dell'ente regione da cui dipendono che sono dotate di soggettivita' giuridica pubblica e, operando nell'ambito delle materie proprie o delegate dalla regione, si qualificano come enti strumentali o aziende dipendenti dalla regione. Per effetto di tale connotato l'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, specifica che la regione esplica in siffatto settore funzioni amministrative e legislative concernenti l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione del soggetto di diritto pubblico la cui azione abbia incidenza nelle materie proprie o delegate dallo Stato». In proposito si segnala che di recente (cfr. sent. n. 39 del 2007), la Corte costituzionale ha affermato che «possono realizzare violazione di attribuzioni costituzionalmente rilevanti gli atti lesivi di funzioni rimesse alle regioni (...) dal d.P.R. n. 616 del 1977». Gia' questo sarebbe sufficiente ad affermare la lesione delle attribuzioni costituzionali di Regione Lombardia. A maggior ragione, in seguito alle modifiche apportate dalla riforma costituzionale del 2001 all'art. 118 Cost., l'atto che qui si impugna e il comportamento dell'ispettore che qui si censura dimostrano la loro lesivita' e devono pertanto essere annullati in quanto posti in essere violando le competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione. 4. - La nota impugnata, in modo del tutto generico, attribuisce all'ispettore dei Servizi ispettivi il compito di effettuare «una verifica amministrativo-contabile presso la regione per verificare la gestione delle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali dipendenti». Si tratta di una attribuzione particolarmente ampia e generica che determina la possibilita', da parte dello Stato, di verificare in concreto come le risorse di Regione Lombardia vengano gestite. Si noti: non si ha a che fare con un controllo «indiretto», cioe' con l'eventuale verifica, da parte statale, delle modalita' di controllo che la regione abbia esercitato sugli enti da essa dipendenti, ma con un controllo «diretto», ovvero con un'attivita' di verifica sul campo, presso la sede della regione, di dati e documenti relativi ai rapporti tra la direzione interessata e l'ente strumentale. Anche questo realizza una lesione dell'art. 118 Cost. Infatti, non puo' che spettare alla regione, sotto l'eventuale controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, legge n. 131 del 2003), il compito di effettuare i controlli relativi alla gestione delle proprie risorse finanziarie. Pare a questa difesa che il diretto svolgimento di controlli ex post sulle modalita' con cui sono state gestite le risorse proprie della Regione si risolva in una illegittima violazione, da parte dello Stato, delle competenze amministrative di cui all'art. 118 Cost. Beninteso, questa difesa non ignora quella giurisprudenza costituzionale che afferma la possibilita', per lo Stato, di prevedere procedure e criteri di controllo sulla spesa pubblica regionale (cfr. Corte cost. n.4 del 2004) o che ha considerato conformi a Costituzione norme statali che impongono l'obbligo di comunicare ad un organo statale il referto del controllo interno di gestione (cfr. Corte cost. n. 36 del 2004 e 417 del 2005). Questo vuol dire che, nell'ambito e nei limiti della materia «coordinamento della finanza pubblica», ben puo' lo Stato (anche attraverso atti normativi) stabilire che forme di controllo sull'allocazione e gestione delle spese regionali vi siano. Ma non vuol certo dire che lo Stato possa provvedervi direttamente, spettando invece tale compito alla Regione stessa, nell'ambito delle eventuali direttive allo scopo emanate dall'autorita' statale (purche' sempre effettivamente riconducibili ad apprezzabili finalita' di coordinamento della finanza pubblica). Del resto, la Corte costituzionale e' chiara nell'affermare che la legge statale puo' prescrivere solo obiettivi, come il contenimento della spesa pubblica, ma non puo' in alcun modo impone nel dettaglio le modalita' e gli strumenti concreti per raggiungere quegli obiettivi (cfr., ex multis, Corte cost. n. 95 del 2007). Ora, non e' chi non veda che i controlli contabili che il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto per la verifica della gestione delle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali della regione rientrano invece proprio tra quei controlli «diretti» e quegli «strumenti concreti» di cui lo Stato non puo' in alcun modo dispone - ne' per legge, ne', come nel presente caso, con un atto amministrativo - nei confronti delle regioni. Si ribadisce; un conto e' stabilire «procedure e criteri di controllo», strumentali al fine di valutare la compatibilita' delle spese effettuate con i vincoli di bilancio pubblici, o dispone obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria regionale; un altro conto - ben distinto - e' dispone il diretto svolgimento di verifiche (anche contabili) da parte di organi statali sulla gestione finanziaria di risorse della singola regione. In proposito, occorre ricordare che nella gia' citata sentenza n. 417 del 2005 (punto 6.4 del cons. in dir.), la Corte costituzionale ha stabilito che dalla dichiarazione di incostituzionalita' delle norme statali che pongono vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni consegue l'incostituzionalita' anche delle norme strumentali ad esse, quali sono quelli che disciplinano i relativi controlli. In quel caso, la Corte sanziono' di illegittimita' costituzionale i controlli effettuati su spese fissate in base a parametri normativi sufficientemente precisi; nel nostro caso, invece, la situazione e' ancora piu' penalizzante per la regione, perche' i controlli vengono svolti su basi del tutto generiche e senza parametri normativi dettagliati. 5. - Per completezza, va segnalato che Regione Lombardia ha disciplinato, proprio sulla base delle competenze legislative ed amministrative ad essa attribuite dalla Costituzione, le modalita' con cui si effettuano controlli sulla gestione delle proprie risorse destinate agli enti strumentali dipendenti della regione stessa. Innanzitutto, il primo comma dell'art. 48 dello statuto entrato in vigore nel 2008 prevede che «Le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della regione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attivita' (...)». Altre norme dello statuto specificano alcune modalita' del controllo di tali enti (cfr. art. 14, in base al quale il Consiglio regionale valuta la rispondenza dell'attivita' degli enti strumentali agli obiettivi della programmazione economica, sociale, territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialita' ed economicita', e ai propri atti di indirizzo politico; cfr. art. 48, comma 3, secondo cui gli enti informano periodicamente il Consiglio regionale (...) secondo quanto stabilisce la legge che individua le modalita' con cui la Giunta trasmette al Consiglio un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti regionali; cfr. art. 18 che stabilisce che le Commissioni consiliari, per quanto di loro competenza, esercitano il funzionamento sul controllo degli enti strumentali). L'ordinamento e il controllo sull'ente strumentale della regione, sono, in altre parole, tra le espressioni massime dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni stesse. Sempre in attuazione delle competenze attribuite dalla Costituzione alla regione in materia di controllo sugli enti dipendenti, la legge regionale n. 34 del 1978 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla compatibilita' della regione) prevede, nella norma dedicata al «Controllo di gestione», (cfr. art. 73, comma 1, lettera b), che i singoli dirigenti di servizio predispongano entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto relativo all'esercizio precedente diretto a valutare l'andamento della gestione degli enti dipendenti e delle societa' a partecipazione regionale con cui il servizio ha avuto rapporti. Il terzo comma della norma citata prevede ancora che tali rapporti sono inviati al Presidente della Giunta «ai fini del controllo e della programmazione dell'attivita' e della spesa regionale, e della predisposizione dei rapporti che la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio». Sono infine le singole leggi regionali di istituzione degli enti strumentali (o i relativi provvedimenti amministrativi di attuazione) a definire in concreto le modalita' del controllo. Ad esempio, per quanto riguarda l'ARIFL - immediatamente interessata dai controlli di cui alla nota impugnata nel presente ricorso - l'art. 11 della legge regionale n. 22 del 2006 istituisce l'Agenzia, e demanda alla Giunta regionale la definizione del modello organizzativo del'Agenzia stessa. Ed e' proprio la deliberazione di Giunta n. VIII/3811 del 20 dicembre 2006 (cfr. all. n. 3) che ha stabilito che le funzioni di vigilanza e i controlli sull'Agenzia siano esercitati dalla Giunta regionale, la quale puo' accedere agli atti dell'Agenzia e impartire direttive in ordine all'esecuzione delle attivita' affidate all'Agenzia stessa. 6. - Ad ulteriore conferma del fatto che la pretesa del Ministero dell'economia e delle finanze di svolgere i controlli e le verifiche presso Regione Lombardia al fine di verificare la gestione delle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali e' chiaramente lesiva delle attribuzioni costituzionali della stessa Regione Lombardia, vi e' il fatto che tale pretesa non trova fondamento normativo. In particolare, le disposizione legislative richiamate nell'atto della Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non possono fondare la pretesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il riferimento all'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e' del tutto fuori luogo, posto che - come chiaramente si evince dalla lettura delle norma stessa - essa ha come oggetto l'esercizio del controllo da parte del Ministro dell'economia e delle finanze sulle oamministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono». Non e' evidentemente possibile interpretare tale norma come comprensiva anche di enti o aziende regionali. Anche il riferimento all'art. 3 della legge n. 1037 del 1939 non puo' fondare un potere ispettivo del MEF sugli enti regionali. La norma in questione risale ad un periodo (1939!) in cui l'ordinamento regionale era ben lungi dall'essere immaginato e qui si ragiona di competenze delle Regioni di rango costituzionale stabilite in epoca molto successiva a quella della legge citata. Per parte sua, l'art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 non consente certo l'esercizio di un potere di verifica generalizzato, come quello previsto dall'atto della Ragioneria generale dello Stato. Infatti, l'art. 60 autorizza il MEF a disporre visite ispettive presso le amministrazioni pubbliche «per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati», mentre nella nota della Ragioneria dello Stato si informa la regione di una complessiva «verifica amministrativo-contabile per verificare la gestione delle risorse finanziarie destinate agli Enti strumentali dipendenti». Quel che la Regione Lombardia lamenta non e' una violazione di legge, ne' una specifica modalita' di esercizio di un potere statale dalla legge disciplinato: ma e' un controllo lesivo della posizione e delle attribuzioni costituzionali della regione. 7. - Nella giurisprudenza costituzionale, vi sono almeno due precedenti utili a confermare la lesivita' dell'atto qui impugnato. Con le sentenze n. 228 del 1993 e n. 182 del 1997, la Corte costituzionale ha dichiarato infatti che non spetta allo Stato disporre accertamenti ispettivi nei confronti delle aziende provinciali per i servizi sanitari delle Province autonome di Bolzano e di Trento La lettera della Ragioneria generale indirizzata alla Regione Lombardia e' caratterizzata dagli stessi vizi rilevati dalle sentenze citate: sentenze, si noti, precedenti alla revisione del titolo V, parte II, della Costituzione (cfr. anche sentt. nn. 80 del 2007, 171 del 2005 e 371 del 2001). . S o s p e n s i v a Questa regione chiede che l'ecc.ma Corte adita, nelle more del presente giudizio voglia sospendere, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953, e dell'art. 26 delle norme integrative, e previa audizione di questa difesa, l'esecuzione dell'atto impugnato. Sussistono infatti le gravi ragioni di cui al citato art. 40: quanto al fumus boni iuris, le deduzioni effettuate nella parte in diritto del presente ricorso danno conto di come i controlli amministrativo-contabili sugli enti strumentali della regione disposti dal MEF ledano le attribuzioni costituzionalmente garantite alla regione stessa ex art. 117, comma 4 Cost.; 118 Cost., anche in relazione al riparto delle competenze amministrative delineato dall'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Quanto al periculum in mora, si evidenzia come, in assenza della sospensione degli effetti dell'atto, la nota impugnata (confermata, come si e' esposto nella parte in fatto, da comunicazioni del Ragioniere centrale dello Stato) consente di fatto ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica una continuativa e indiscriminata opera di verifica nei confronti della regione, al fine di valutare la gestione delle risorse finanziarie relativa a tutti gli Enti strumentali dipendenti della regione, con cio' producendo un concreto e non riparabile pregiudizio alle sfere di autonomia riconosciute dalla Costituzione a Regione Lombardia. Inoltre, come risulta dalla allegata nota in data 13 marzo 2009, l'attivita' ispettiva sta per essere ripresa e cio' conferma l'indispensabilita' della idonea cautela.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione, dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, disporre ed effettuare una verifica amministrativo-contabile presso Regione Lombardia per verificare la gestione delle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali dipendenti; e per l'effetto annullare l'atto indicato in epigrafe e tutti gli eventuali atti connessi e conseguenti. Milano - Roma, 16 marzo 2009 Prof. avv. Nicolo' Zanon - Avv. Pio Dario Vivone - Avv. Andrea Manzi