N. 89 ORDINANZA 11 - 27 marzo 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Sanzioni  amministrative  per  infrazioni  al
  codice della strada -  Emanazione  delle  ordinanze-ingiunzione  di
  pagamento - Attribuzione  della  relativa  competenza  al  prefetto
  anziche' al  presidente  della  giunta  regionale  -  Eccezione  di
  inammissibilita' per insufficiente descrizione della fattispecie  -
  Reiezione. 
- Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 1. 
- Costituzione, art. 76; legge 22 marzo 2001, n. 85. 
Circolazione stradale - Sanzioni  amministrative  per  infrazioni  al
  codice della strada -  Emanazione  delle  ordinanze-ingiunzione  di
  pagamento - Attribuzione  della  relativa  competenza  al  prefetto
  anziche' al  presidente  della  giunta  regionale  -  Eccezione  di
  inammissibilita' per erronea  ed  incompleta  individuazione  della
  norma censurata - Reiezione. 
- Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 1. 
- Costituzione, art. 76; legge 22 marzo 2001, n. 85. 
Circolazione stradale - Sanzioni  amministrative  per  infrazioni  al
  codice della strada -  Emanazione  delle  ordinanze-ingiunzione  di
  pagamento - Attribuzione  della  relativa  competenza  al  prefetto
  anziche' al presidente della giunta regionale - Denunciato  eccesso
  di delega - Evocazione di  parametro  non  conferente  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione. 
- Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 1. 
- Costituzione, art. 76; legge 22 marzo 2001, n. 85. 
(GU n.13 del 1-4-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1  della
legge  1°  agosto  2003,  n.   214   (Conversione   in   legge,   con
modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche  ed
integrazioni al codice della strada), che ha  inserito,  nell'art.  4
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche  ed  integrazioni
al codice della strada), il comma 1-quinquies,  che  ha  aggiunto  il
comma 1-bis all'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285 (Nuovo codice della strada), promosso  dal  Giudice  di  pace  di
Taranto nel procedimento civile vertente tra P. M. e la Prefettura di
Taranto con ordinanza del 24 marzo  2006,  iscritta  al  n.  273  del
registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2008; 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Ritenuto che il Giudice di pace di Taranto  -  nel  corso  di  un
procedimento  di  opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione  emessa  dal
Prefetto di Taranto a seguito del rigetto del ricorso  presentato  da
P. M. nei confronti di un verbale di contestazione in ordine  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria, relativa a  violazione  dell'art.
7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
codice della strada), perche' il conducente  del  veicolo  sanzionato
«sostava nonostante la segnaletica lo vietasse» - con  ordinanza  del
24 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1 della legge 1° agosto 2003, n.  214  (Conversione  in
legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2003,  n.  151,  recante
modifiche ed integrazioni al codice  della  strada),  per  violazione
dell'articolo 76 della Costituzione,  in  relazione  all'articolo  2,
comma 1, lettera d), della legge 22 marzo  2001,  n.  85  (Delega  al
Governo per la revisione del nuovo codice della strada), nella  parte
in cui, richiamandosi all'art. 4 del citato decreto-legge n. 151  del
2003,  ed  inserendo  in  detto  articolo   il   comma   1-quinquies,
attribuisce ancora al Prefetto, anziche' al Presidente  della  giunta
regionale, il potere di emanare ordinanze; 
        che il giudice a quo  rileva  che  con  la  citata  norma  di
delegazione, il Governo era stato  delegato  ad  emanare  un  decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive  del  nuovo
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni,  sulla  base,  fra  gli  altri,  del
criterio  direttivo  di  «stabilire  che  le   funzioni   ordinatorie
demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente  della  giunta
regionale o delle province  autonome,  fatte  salve  le  esigenze  di
ordine e sicurezza pubblica»; 
        che, sulla base di tali previsioni normative, venne emesso il
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e
correttive  del  nuovo  codice  della  strada),  integrato   con   il
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2003; 
        che il legislatore, nell'emanare detta legge n. 214 del 2003,
avrebbe, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, completamente
disatteso la legge di delegazione n.  85  del  2001,  continuando  ad
affidare al Prefetto, anziche' al Presidente della giunta  regionale,
il   potere    di    ordinanza    (nella    specie    di    emissione
dell'ordinanza-ingiunzione); 
        che  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   concludendo   per    la
inammissibilita'  o  la  infondatezza   della   questione,   per   la
insufficiente  descrizione  della  fattispecie  che  impedirebbe   la
valutazione della  rilevanza  della  questione  medesima,  e  per  la
erronea ed incompleta individuazione della norma censurata. 
    Considerato che il  Giudice  di  pace  di  Taranto  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 1°  agosto  2003,
n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.  27  giugno
2003, n. 151, recante  modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada), nella parte in cui,  richiamandosi  all'art.  4  del  citato
decreto-legge n. 151 del 2003, ed  inserendo  in  detto  articolo  il
comma  1-quinquies,  attribuisce  ancora  al  Prefetto,  anziche'  al
Presidente della giunta regionale, il potere  di  emanare  ordinanze,
per violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di  delega
in relazione al criterio direttivo indicato  nell'art.  2,  comma  1,
lettera d), della legge di delegazione 22 marzo 2001, n.  85  (Delega
al  Governo  per  la  revisione  del  nuovo  codice  della   strada),
concernente l'attribuzione delle funzioni  ordinatorie  demandate  ai
prefetti, al Presidente  della  giunta  regionale  o  delle  province
autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; 
        che non e' fondata l'eccezione di inammissibilita'  sollevata
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  sotto   il   profilo   della
insufficiente descrizione  della  fattispecie,  dal  momento  che  il
rimettente,  sia  pure  sinteticamente,   ricostruisce   la   stessa,
richiamando il ricorso di P. M. avverso il verbale  di  contestazione
concernente una infrazione al codice della strada,  e  riferendo  del
rigetto  dello  stesso,  con  conseguente  emissione,  da  parte  del
prefetto,  della  ordinanza-ingiunzione  di   pagamento,   con   cio'
consentendo la formulazione  di  un  giudizio  di  sussistenza  della
rilevanza della questione; 
        che,  parimenti,  non  sussiste   l'erronea   ed   incompleta
individuazione della norma censurata dedotta dalla  difesa  pubblica,
ove si  consideri  che  la  norma  oggetto  della  odierna  questione
riconosce in capo al prefetto quel potere che, secondo il rimettente,
la legge n. 85 del 2001 all'art. 2, comma 1,  lettera  d),  intendeva
sottrarre all'autorita' statale, imponendo  come  criterio  direttivo
cui si sarebbero dovuti uniformare i decreti legislativi  emanati  in
attuazione della delega contenuta nella legge stessa, che le funzioni
ordinatorie demandate ai prefetti venissero attribuite al  Presidente
della giunta regionale o delle  province  autonome,  fatte  salve  le
esigenze di ordine e sicurezza pubblica; 
        che la questione e', invece, manifestamente inammissibile per
avere il rimettente invocato, quale parametro costituzionale,  l'art.
76   Cost.,   che,   come   gia'   chiarito   dalla    giurisprudenza
costituzionale, ha riguardo  esclusivamente  ai  rapporti  tra  legge
delegante e legge delegata (ex plurimis: ordinanze n. 253  del  2005;
n. 294 e n. 159 del 2004), mentre nella specie e' censurata una norma
contenuta nella legge di conversione di un decreto  legge,  e  quindi
tale rapporto non viene in evidenza; 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara   manifestamente   inammissibile   la    questione    di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 1°  agosto  2003,
n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.  27  giugno
2003, n. 151, recante  modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada), sollevata, in riferimento all'art.  76  della  Costituzione,
dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                      Il redattore: Finocchiaro 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 27 marzo 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola