N. 92 ORDINANZA 11 - 27 marzo 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza  e  assistenza  -  Dipendenti  pubblici  con   trattamento
  pensionistico a carico dello Stato - Prevista possibilita'  per  il
  lavoratore di chiedere, nella  gestione  previdenziale  in  cui  e'
  iscritto, la ricongiunzione delle posizioni  assicurative  maturate
  presso   le   forme   obbligatorie   di   previdenza   dei   liberi
  professionisti - Modalita' di ricongiunzione - Lamentata disparita'
  di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici -  Sottoposizione  a
  scrutinio  di  costituzionalita'  di  norma  inconferente  rispetto
  all'oggetto  delle  censure  -  Manifesta  inammissibilita'   della
  questione. 
- Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 1. 
- Costituzione, art. 3. 
Previdenza  e  assistenza  -  Dipendenti  pubblici  con   trattamento
  pensionistico a carico dello Stato - Disciplina delle modalita' per
  la ricongiunzione delle posizioni assicurative maturate  presso  le
  forme  obbligatorie  di  previdenza  dei  liberi  professionisti  -
  Applicazione, per la determinazione della riserva  matematica,  dei
  coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge
  n. 1338 del 1962 - Mancata previsione  -  Lamentata  disparita'  di
  trattamento  rispetto  ai  dipendenti  pubblici  -   Esclusione   -
  Manifesta infondatezza della questione. 
- Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 2. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.13 del 1-4-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,
  Giuseppe  TESAURO,  Paolo   Maria   NAPOLITANO,   Giuseppe   FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e  2  della
legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi ai fini  previdenziali  per  i  liberi  professionisti),
promosso con ordinanza del 2 luglio  2008  dalla  Corte  dei  conti -
sezione  giurisdizionale  d'appello  per  la  Regione  Siciliana  nel
giudizio vertente tra Cigna Maria Concetta e l'Istituto nazionale  di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP),
iscritta al n. 319 del registro ordinanze  2008  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  43, 1ª  serie   speciale,
dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2009  il  giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso  da  Cigna  Maria
Concetta contro l'Istituto nazionale di previdenza per  i  dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), la Corte dei conti -  Sezione
giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana ha  sollevato,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge  5  marzo  1990,  n.  45
(Norme  per  la  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi  ai  fini
previdenziali per i liberi professionisti), «nella parte in  cui  non
prevedono  che  a  tutti  i  dipendenti  pubblici   con   trattamento
pensionistico a  carico  degli  ordinamenti  dello  Stato,  degli  ex
istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e altri fondi o
casse, indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n.  177,  che
chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.  45,
siano applicati,  per  la  determinazione  della  riserva  matematica
prevista nel comma 2 dell'art. 2 della stessa legge,  i  coefficienti
contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge  n.  1338  del
1962, approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964»; 
        che la Corte rimettente espone che la ricorrente,  dipendente
pubblica  collocata  in  pensione,  ha  impugnato  il   provvedimento
dell'INPDAP con il quale e' stato determinato, applicando le  tabelle
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
19 febbraio 1981 (Sostituzione delle tabelle  per  il  calcolo  della
riserva matematica nei  trattamenti  di  pensione  dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  e  i  superstiti),  la
riserva matematica per la ricongiunzione dei periodi di contribuzione
da lei maturati presso la Cassa nazionale di previdenza architetti; 
        che il giudice unico delle pensioni ha respinto il ricorso  e
l'originaria ricorrente ha appellato tale decisione, riproponendo  le
domande e le questioni poste nel corso del giudizio di primo grado; 
        che il giudice a quo  deduce  che  l'art.  1  della  legge  7
febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi  dei
lavoratori ai  fini  previdenziali),  stabilisce  che  al  lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a  forme
obbligatorie di previdenza  sostitutive  dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori   dipendenti   gestita   dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale (INPS) o che abbiano dato luogo  all'esclusione  o
all'esonero da detta assicurazione, e' data facolta' di  chiedere  la
ricongiunzione di tutti  i  periodi  di  contribuzione  obbligatoria,
volontaria e figurativa presso le citate forme previdenziali mediante
l'iscrizione   nell'assicurazione   generale   obbligatoria   e    la
costituzione   in   quest'ultima   delle   corrispondenti   posizioni
assicurative; 
        che il giudice rimettente aggiunge che l'art. 2 della  stessa
legge n. 29 del 1979 prevede (al primo comma) che  la  ricongiunzione
possa essere chiesta presso la gestione nella quale l'istante risulti
iscritto al momento della domanda o presso altra gestione nella quale
abbia maturato almeno otto anni di contribuzione e (al secondo comma)
che, in questo caso, il lavoratore e' tenuto  al  versamento  di  una
somma pari al cinquanta per  cento  della  differenza  tra  l'importo
della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle  tabelle
di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338  (Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di  pensione  dell'assicurazione
obbligatoria per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti)  e
l'ammontare dei contributi trasferiti; 
        che il giudice a quo espone, poi, che l'art. 4 della legge  7
luglio 1980, n. 299 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  7  maggio  1980,  n.  153,   concernente   norme   per
l'attivita' gestionale e finanziaria degli  enti  locali  per  l'anno
1980), statuisce che a tutti i dipendenti  pubblici  con  trattamento
pensionistico a  carico  degli  ordinamenti  dello  Stato,  degli  ex
istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e  degli  altri
fondi o casse, indicati nell'art. 1 della legge 29  aprile  1976,  n.
177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico  alla  dinamica
delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di  quiescenza  del
personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
di previdenza), che chiedano la ricongiunzione ai sensi  della  legge
n. 29 del 1979, siano applicati, per la determinazione della  riserva
matematica prevista nel citato terzo comma dell'art. 2  della  stessa
legge, i coefficienti contenuti nelle  tabelle  di  cui  all'art.  13
della legge n. 1338 del 1962, approvate con il decreto  del  Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale 27 gennaio 1964 (Determinazione
delle tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art.
13 della legge  12  agosto  1962,  n.  1338,  ed  approvazione  delle
relative istruzioni); 
        che la Corte rimettente prosegue affermando che, con il  d.m.
19 febbraio 1981, sono state approvate nuove tabelle in  sostituzione
di quelle di cui al d.m. 27 gennaio  1964  e  che  la  giurisprudenza
contabile ha assunto un orientamento costante e univoco  (costituente
diritto vivente) secondo cui  il  rinvio  al  d.m.  27  gennaio  1964
contenuto nell'art. 4 della  legge  n.  299  del  1980  ha  carattere
statico, con conseguente applicazione delle  relative  tariffe,  piu'
favorevoli, ai dipendenti pubblici destinatari della legge n. 29  del
1979; 
        che il giudice a quo deduce che la  legge  n.  45  del  1990,
nell'introdurre la facolta'  di  chiedere  la  ricongiunzione,  nella
gestione di attuale afferenza, dei periodi di contribuzione  maturati
presso forme obbligatorie di previdenza per i  liberi  professionisti
cui il lavoratore, dipendente o  autonomo,  sia  stato  iscritto  nel
corso della sua vita lavorativa (art. 1), prevede (art. 2,  comma  2)
che la gestione presso la quale si effettua la  ricongiunzione  delle
posizioni  assicurative  pone  a  carico  del  richiedente  la  somma
risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in
base all'art. 13 della legge n. 1338  del  1962,  necessaria  per  la
copertura assicurativa relativa al periodo utile  considerato,  e  le
somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative; 
        che la Corte dei conti -  Sezione  giurisdizionale  d'appello
per la Regione Siciliana afferma che  le  citate  disposizioni  della
legge n. 45 del 1990 non contengono un rinvio espresso  alle  tabelle
di cui al d.m. del 27 gennaio 1964 e, percio', mentre  nel  caso  del
lavoratore dipendente, pubblico  o  privato,  che  sia  o  sia  stato
iscritto   a   forme   obbligatorie   di    previdenza    sostitutive
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS
o che abbiano  dato  luogo  all'esclusione  o  all'esonero  da  detta
assicurazione, la riserva matematica  e'  determinata  applicando  le
tabelle previste dal d.m. 27  gennaio  1964,  nel  diverso  caso  del
lavoratore che  sia  stato  iscritto  presso  forme  obbligatorie  di
previdenza per i liberi  professionisti,  la  riserva  matematica  e'
determinata applicando le meno favorevoli tabelle previste  dal  d.m.
19 febbraio 1981; 
        che, ad avviso della rimettente,  una  simile  diversita'  di
trattamento contrasta con l'art. 3  della  Costituzione,  perche'  la
riserva matematica e' volta a determinare la  copertura  assicurativa
relativa   al   periodo   utile   interessato   dall'operazione    di
trasferimento  dei  contributi  al  fine  della  liquidazione   della
pensione da parte dell'ente cessionario e, pertanto, non puo'  essere
diversa a  seconda  della  gestione  di  provenienza  del  dipendente
pubblico,  essendo  destinata,  a   parita'   di   condizioni,   alla
liquidazione del medesimo trattamento pensionistico  da  parte  dello
stesso ente; 
        che, con  riferimento  alla  rilevanza  della  questione,  il
giudice a quo deduce che, anche nel caso della  ricorrente,  l'INPDAP
ha calcolato l'onere della ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi
maturati  presso  la  Cassa  nazionale   di   previdenza   architetti
applicando le meno favorevoli tabelle previste dal d.m.  19  febbraio
1981 e, pertanto, mancando nell'art. 2 della legge n. 45 del 1990  il
rinvio alle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964,  l'appello  della
parte privata dovrebbe essere respinto; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata  manifestamente
inammissibile o infondata, perche' la condizione professionale  degli
architetti libero professionisti e' diversa da quella dei  lavoratori
dipendenti  e  le  differenze  tra  le  due   situazioni   lavorative
giustificano l'applicazione di parametri  di  calcolo  della  riserva
matematica diversi per ciascuna categoria. 
    Considerato che la Corte  dei  conti  -  Sezione  giurisdizionale
d'appello per la Regione Siciliana dubita, in riferimento all'art.  3
della Costituzione, della legittimita' costituzionale degli artt. 1 e
2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per  la  ricongiunzione  dei
periodi   assicurativi   ai   fini   previdenziali   per   i   liberi
professionisti); 
        che, in particolare, l'art. 1 della  legge  n.  45  del  1990
prevede la facolta' per il lavoratore dipendente o autonomo che abbia
maturato periodi assicurativi presso casse di previdenza  dei  liberi
professionisti di chiedere il ricongiungimento di tali periodi presso
la  gestione  previdenziale  nella  quale  e'  iscritto,  mentre   il
successivo art. 2 disciplina le modalita' della ricongiunzione  delle
posizioni assicurative, stabilendo,  tra  l'altro,  che  la  gestione
presso la quale essa si effettua pone a  carico  del  richiedente  la
somma  risultante  dalla  differenza  tra  la   riserva   matematica,
«determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto  1962,  n.
1338», necessaria per la copertura assicurativa relativa  al  periodo
utile considerato, e le somme trasferite dalle gestioni interessate; 
        che, ad avviso della rimettente, tali norme, nella  parte  in
cui  non  prevedono  che  ai  dipendenti  pubblici  con   trattamento
pensionistico a carico dello Stato che chiedano la ricongiunzione dei
periodi di contribuzione maturati presso  le  forme  obbligatorie  di
previdenza per i  liberi  professionisti,  siano  applicati,  per  la
determinazione della riserva  matematica,  i  coefficienti  contenuti
nelle tabelle di cui all'art.  13  della  legge  n.  1338  del  1962,
approvati con il d.m. 27 gennaio 1964, violerebbero l'art. 3 Cost.; 
        che, infatti, esse, comportando l'applicazione delle  tabelle
di cui al d.m. 19 febbraio 1981, sarebbero  fonte  di  disparita'  di
trattamento rispetto  ai  casi  in  cui  la  ricongiunzione  riguardi
periodi contributivi maturati presso gestioni  previdenziali  diverse
da quelle dei liberi professionisti,  nei  quali -  in  virtu'  della
costante giurisprudenza della Corte dei conti formatasi  sull'art.  4
della legge  7  luglio  1980,  n.  299 -  la  riserva  matematica  e'
determinata applicando le piu' favorevoli tabelle previste  dal  d.m.
27 gennaio 1964; 
        che la questione relativa all'art. 1 della legge  n.  45  del
1990 e' manifestamente inammissibile, perche' in questa norma non  e'
rinvenibile alcuna disposizione concernente i  criteri  da  applicare
per il calcolo della riserva matematica e dunque, con tale questione,
il giudice  a  quo  sottopone  a  scrutinio  una  norma  inconferente
rispetto all'oggetto delle proprie censure; 
        che la questione relativa all'art. 2 della legge  n.  45  del
1990 e', invece, manifestamente infondata; 
        che, infatti, questa Corte ha gia' affermato, da un lato, che
l'estensione  ai  liberi  professionisti   della   disciplina   della
ricongiunzione prevista per le altre categorie di lavoratori  non  e'
costituzionalmente imposta (sentenza n. 61 del 1999)  e,  dall'altro,
che e' legittima la previsione di  diversi  criteri  di  ripartizione
dell'onere economico della ricongiunzione (sentenze n. 61 del 1999  e
n. 184 del 1987) e cio' perche' le differenze tra le discipline delle
gestioni previdenziali delle varie categorie  di  lavoratori  rendono
eterogenee ed incomparabili le situazioni poste a raffronto; 
        che, per la stessa ragione, non contrasta con l'art. 3  Cost.
l'applicazione di  diversi  coefficienti  di  calcolo  della  riserva
matematica a seconda della gestione  di  provenienza  dei  contributi
oggetto della ricongiunzione. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                           Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    1) Dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990,  n.
45 (Norme per la ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi  ai  fini
previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della  Costituzione,  dalla  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale d'appello per la Regione  Siciliana  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2)  Dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45  del  1990,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dalla
medesima Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009. 
                      Il Presidente: Maddalena 
                       Il redattore: Mazzella 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 27 marzo 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola