N. 93 ORDINANZA 11 - 27 marzo 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione  esattoriale
  -   Esclusione   della   possibilita'   di   proporre   opposizione
  all'esecuzione ex  art.  615  c.p.c.  -  Lamentata  violazione  del
  principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Insufficiente
  descrizione  della   fattispecie   con   conseguente   carenza   di
  motivazione sulla  rilevanza  -  Manifesta  inammissibilita'  della
  questione. 
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.13 del 1-4-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 57 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),  promosso
con ordinanza del 24 giugno 2008 dal Giudice di  pace  di  Marcianise
nel procedimento civile vertente tra Maria Letizia e la  s.p.a.  Gest
Line - Gruppo Equitalia, iscritta al n. 372  del  registro  ordinanze
2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª
serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio dell'11  marzo  2009  il  giudice
relatore Franco Gallo; 
    Ritenuto che, con ordinanza del 24 giugno  2008  pronunciata  nel
corso di un giudizio civile vertente tra Maria Letizia  e  la  s.p.a.
Gest Line Gruppo Equitalia, il  Giudice  di  pace  di  Marcianise  ha
proposto, in riferimento agli articoli 3  e  24  della  Costituzione,
questione di legittimita' dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre  1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte  sul  reddito),
«nella parte in cui esclude la possibilita' di  proporre  opposizione
all'esecuzione  ex  art.  615  c.p.c.  in  materia   di   riscossione
esattoriale»; 
        che il  rimettente  si  limita  ad  affermare  che  la  norma
censurata si pone in contrasto con  gli  evocati  parametri,  perche'
«non permette al singolo cittadino di far valere le  proprie  ragioni
ed eccezioni in sede di opposizione all'esecuzione»; 
        che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata; 
        che la difesa erariale rileva: a) in punto di ammissibilita',
che il rimettente omette di descrivere la fattispecie al  suo  esame;
b) in punto di merito, che - a differenza di quanto sembra  sostenere
il giudice a quo - la  norma  censurata  non  esclude  del  tutto  la
proponibilita' dell'opposizione all'esecuzione da parte del  debitore
esecutato e lascia, quindi, spazio per un intervento giurisdizionale; 
        che, con memoria depositata il 20 febbraio  2009,  la  s.p.a.
Equitalia Polis (nuova denominazione della s.p.a. Gest Line -  Gruppo
Equitalia) si e' costituita fuori termine. 
    Considerato  che  il  rimettente  dubita,  in  riferimento   agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimita'  dell'art.  57
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla  riscossione
delle  imposte  sul  reddito),  «nella  parte  in  cui   esclude   la
possibilita' di  proporre  opposizione  all'esecuzione  ex  art.  615
c.p.c. in materia di riscossione esattoriale»; 
        che la questione e' manifestamente inammissibile, per  omessa
descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo; 
        che infatti il giudice a quo si limita ad affermare, in punto
di non manifesta infondatezza, che la norma censurata  «non  permette
al singolo cittadino di far valere le proprie ragioni ed eccezioni in
sede di opposizione all'esecuzione», senza fornire alcun  chiarimento
circa il caso sottoposto al suo esame  e  circa  la  rilevanza  della
questione; 
        che, secondo la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
l'insufficiente descrizione della  fattispecie  impedisce,  come  nel
caso di specie, di vagliare l'effettiva  applicabilita'  della  norma
denunciata al caso dedotto nel giudizio principale  e,  pertanto,  si
risolve  in  carente  motivazione  sulla  rilevanza  della  questione
sollevata, determinandone la manifesta inammissibilita' (ex plurimis,
ordinanze n. 35 del 2009, nn. 300 e 266 del 2008). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  57  del  d.P.R.  29  settembre
1973, n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
Costituzione, dal Giudice  di  pace  di  Marcianise  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                         Il redattore: Gallo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 27 marzo 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola