N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2008
Ordinanza del 24 luglio 2008 emessa dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile promosso da AMIU S.p.A. - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana di Genova contro Prefetto di Genova. Circolazione stradale - Possesso dei documenti di circolazione e di guida - Obbligo del conducente di avere con se', tra gli altri documenti, la carta di circolazione - Previsione che la carta di circolazione possa essere sostituita, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, da fotocopia autenticata e sottoscritta dal proprietario - Omessa estensione, in riferimento a tutti i veicoli delle Aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali come definiti dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, della facolta' di tenere, a bordo dei detti veicoli, in luogo del previsto originale, fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario - Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento delle imprese di trasporto pubblico di cose rispetto alle imprese di trasporto pubblico di persone - Lesione della liberta' di iniziativa economica privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 180, comma 4, come integrato dall'art. 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 41.(GU n.14 del 8-4-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa, (iscritta al n. 610 c/RG 2006 del gia' ufficio di Voltri ora unificato in un unico ufficio genovese), promossa ex art. 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e artt. 22 e 22-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, con ricorso tempestivo, da avv. Paolo Momigliano legale rappresentante, pro tempore, della AMIU S.p.A. - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana di Genova, (di seguito AMIU) rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pugliese, nel cui studio in Genova, via XX Settembre, 8/16, e' elettivamente domiciliato, avverso al verbale di contestazione n. 700004422628 emesso in data 7 giugno 2003 dalla Polizia stradale di Savona per la violazione dell'art. 180, comma 7 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, con il quale gli era stata irrogata, quale proprietario responsabile in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 37,00 con l'obbligo di esibire ex art. 180, comma 8 dello stesso d.lgs. la carta di circolazione; Nella descrizione dei fatti l'AMIU sosteneva: che all'atto dell'accertamento, alla guida del veicolo AUTC targato AL777SD, di proprieta' dell'AMIU, si trovava il sig. Bencardino Massimo dipendente della predetta societa' indicato come responsabile in solido della sanzione; che a richiesta degli agenti accertatori il sig. Bencardino esibiva oltre alla propria patente di guida, fotocopia della carta di circolazione autenticata dal responsabile del servizio aziendale sig. Mauro Cerulli; che tuttavia gli agenti della Polizia stradale di Savona, non ritenendo idonea la fotocopia della carta di circolazione, sanzionavano il Bencardino per la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e redigevano il verbale indicato in premessa, procedendo alla contestazione immediata della violazione; che l'AMIU provvedeva prontamente, nei termini previsti, ad esibire l'originale della carta di circolazione. In via preliminare, la soc. AMIU sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180, comma 4 del predetto d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui consente per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente di tenere a bordo, in sostituzione dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario, senza estendere alle societa' come l'AMIU, avente le stesse caratteristiche per l'esercizio di un servizio pubblico essenziale, per la notevole mole di veicoli adibiti allo scopo sociale, per le medesime esigenze di gestione e controllo centralizzato dei veicoli e della loro manutenzione, per il grande numero di dipendenti adibiti alla guida, e per il pericolo di smarrimento dell'originale, che creerebbe gravi problemi all'efficacia e tempestivita' del servizio, nel caso di raccolta dei rifiuti urbani, cio' in contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Carta costituzionale. Nel ricorso la soc. AMIU faceva riferimento a precedenti relativi a sanzioni aventi lo stesso oggetto. In particolare in un primo caso, con ricorso all'ufficio del Giudie di pace di Genova, l'AMIU depositava gli atti di un procedimento identico a quello di cui qui si tratta. In tale procedimento, il Prefetto di Genova, in accoglimento degli stessi motivi qui esposti, riconoscendoli fondati, procedeva, in via di autotutela, all'archiviazione del relativo verbale ed il giudice definiva il giudizio, senza affrontare la sollevata questione di incostituzionalita', per la cessata materia del contendere. In un secondo caso un altro ricorso nanti al Giudice di pace di Genova Sestri Ponente, con la stessa eccezione preliminare e identici fatti, con incomprensibile incoerenza, in questa occasione, la Prefettura di Genova resisteva chiedendo il rigetto dell'opposizione e il ristoro delle spese del giudizio. Il procedimento veniva definito dal giudice di pace, che seppur riconoscendo validi i motivi di incostituzionalita' sollevati, ritenendo di non dover ricorrere al sindacato della Corte costituzionale, perche' a suo giudizio poco importante l'argomento, accoglieva in applicazione del buon senso, il ricorso e annullava il verbale opposto. In un terzo caso la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 776 del 14 novembre 2005 decidendo del gravame ad una sentenza del tribunale del lavoro, nella motivazione, analizzando in un diverso contesto, ma in relazione all'applicazione dell'art. 180, comma 4 laddove l'AMIU «prospettava una interpretazione corretta costituzionalmente della norma nella parte in cui consente la fotocopia della carta di circolazione per i mezzi di trasporto pubblico di persone e non quello di cose, richiamando il principio, piu' volte espressamente richiamato da Giudice delle leggi, ed in base al quale tra due interpretazioni possibili di una norma, deve essere accolta quella costituzionalmente corretta» osservava: «un dubbio di costituzionalita' (del comma 4 dell'art. 180 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) esiste perche' i due tipi di pubblico servizio differiscono tra di loro per un fattore estrinseco, cioe' il bene trasportato (persone o merci) ma per tutto il resto le situazioni con riferimento alla tipologia della natura dell'attivita' e dell'elevato numero di mezzi utilizzati, sono identiche onde dinanzi alla giustezza della tutela, differenziata rispetto alla situazione normale, che e' accordata nel caso di trasporto pubblico di persone, non appare retto da alcuna ragionevolezza il diverso trattamento usato per il trasporto dei rifiuti». Ritenendo in quel caso dubbia la diretta applicazione dell'interpretazione costituzionalmente corretta, anziche' la rimessione alla Corte costituzionale e ritenendo che l'argomento (l'oggetto della causa era il licenziamento di un dipendente che si era rifiutato di mettersi alla guida di un veicolo perche' al posto della carta di circolazione originale c'era a bordo la fotocopia autenticata) non era rilevante ai fini della definizione di quel processo, anche perche' il fatto era accaduto prima della modifica dell'art. 180, comma 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, definiva il giudizio senza prendere in esame la questione seppur esistente il fumus del contrasto costituzionale. Nella causa della quale qui si tratta, all'udienza di comparizione del 30 gennaio 2007 compariva il difensore della ricorrente AMIU che insisteva come in ricorso. Nessuno compariva per la Prefettura che non si era costituita ma aveva depositato gli atti e controdeduzioni dell'Organo accertatore che definiva giuridicamente insignificanti e pretestuose le argomentazioni dell'AMIU, ignorando cosi' qualsiasi deduzione in ordine al principale e pregiudiziale motivo di ricorso. Questo giudice riteneva la preliminare questione sollevata dall'AMIU meritevole di approfondimento ed al fine di ricorrere all'interpretazione autentica della novella introdotta dall'art. 3, comma 17, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv. con modif. in legge 1° agosto 2003, n. 214, sentita la direttrice della Biblioteca della Camera dei deputati, con apposita ordinanza, in data 1° marzo 2007 chiedeva ed otteneva l'invio degli atti parlamentari nel testo stenografico sia del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 che della legge di conversione l° agosto 2003, n. 214, successivamente il Prefetto di Genova con comparsa tardiva si costituiva invocando il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese. Dalla notevolissima mole degli atti relativi ai lavori preparatori della legge n. 214/2003 e dalla scheda di riepilogo costituita dai testi dei disegni di legge Camera e Senato e dai resoconti dell'esame della Commissione e in Aula presso i due rami del Parlamento non si e' potuto ricavare alcuna notizia relativa alla ratio che avrebbe dovuto motivare, almeno in sede di conversione, l'introduzione della integrazione e modifica dell'art. 180, comma 4, del disegno di legge, e della legge di conversione. Dal resoconto stenografico delle sedute non si evidenziano particolari motivazioni alle proposte di emendamento Tocci, Tuccillo, Pasetto, Lusetti che letti dai rispettivi proponenti sono stati approvati dal Parlamento senza alcuna discussione. Purtroppo i lavori preparatori esaminati riportano scarni riferimenti alla modifica legislativa qui in esame. Questo giudice e' convinto che le modifiche apportate siano uno dei pochi esempi di concreti provvedimenti normativi diretti all'opportuna e pragmatica risoluzione di problemi solo formali. Il Provvedimento introdotto con la legge 1° agosto 2003, n. 214 oltre ad essere coerente con la legge relativa all'autocertificazione cosi' scarsamente applicata, non solo e' opportuno e coerente con lo spirito della norma che l'ha adottata (Provvedimenti urgenti per la sicurezza della circolazione stradale) ma rappresenta un raro esempio di equa concretezza legislativa. Rientra nell'autonomia del legislatore la diversa disciplina di situazioni giuridiche di facolta' e diritti dei destinatari della norma. Tale autonomia ha il piu' grande limite nella coerenza con i principi costituzionali. La norma qui in esame introduce una singolare disciplina che pare autorizzare un «trattamento di maggior favore» in merito alla tenuta della carta di circolazione per le sole aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di persone, obbligando quelle di trasporto/smaltimento di rifiuti solidi urbani, come l'odierna ricorrente, e comunque tutte quelle aziende che, aventi le stesse problematiche, esercitano la prestazione di servizi essenziali. Una evidente identita' di ratio e di situazione di fatto sta alla base delle due realta' aziendali ora in esame. Detta identita' trova, peraltro, una diretta e palese conferma nella legislazione inerente lo sciopero nei servizi pubblici essenziali come definiti dall'art. 1 della legge n. 146/1990. Se la disciplina introdotta dal comma 4 dell'art. l80 intende facilitare la gestione dei mezzi di trasporto destinati ad un servizio pubblico essenziale sia per un miglior controllo e tempestivo utilizzo dei veicoli quando incombono le scadenze della revisione prevista dal d.m. 6 agosto 1998, n. 408; il pericolo di smarrimento del documento originale con il conseguente fermo del veicolo stesso sia pure per pochi giorni con ripercussioni limitative della libera circolazione di cittadini (art. 16 della C. cost.) per quanto ai veicoli destinati al trasporto delle persone, e per quanto ai recenti drammatici eventi, per la mancata o comunque rallentata raccolta dei rifiuti. Il provvedimento esimente dell'art. 180, comma 4 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 non arreca alcun pregiudizio al legittimo e doveroso controllo da parte della p.a. della correttezza dei dati costituenti le caratteristiche dei veicoli. Tale esigenza puo' ben essere soddisfatta dalla fotocopia autenticata dal responsabile del servizio o dal proprietario del veicolo che in tal modo assume la responsabilita' civile e penale del contenuto dell'omologo documento che puo' ben essere controllato con l'obbligo di esibizione previsto dallo stesso art. 180 comma 8 del piu' volte citato d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, senza che tale invito sia necessariamente preceduto dall'accertamento di un illecito. Tale sistema legislativo, di opportuno favore in ordine alla presenza o meno a bordo del veicolo della carta di circolazione, non puo' apoditticamente, a giudizio di questo giudice, applicarsi ai soli veicoli che trasportano le persone ma nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione esso va applicato a tutte le situazioni eguali, anche quelle che si riferiscono ad un servizio essenziale della raccolta dei rifiuti e non solo. Certamente occorre che le condizioni di pari dignita' e condizione di cui all'art. 3 della Carta costituzionale siano sostanzialmente eguali. La legge n. 146/1990 recita: «Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione. 2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2: a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; b) per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica (3) (4)». Non v'e' dubbio che la tutela di cui all'esimente accordata dall'art. 180, comma 4 ai veicoli per il trasporto pubblico delle persone va quindi applicata a tutte le aziende che esercitano i servizi essenziali sopra indicati quando le condizioni aziendali sono simili o eguali. Orbene l'AMIU di Genova ha un parco di veicoli speciali di oltre 1.000 unita' (come l'AMT Azienda pubblica di trasporto delle persone) Si trova a gestire quindi gli stessi problemi connessi alla programmazione giornaliera del lavoro e alle incombenze relative all'efficienza e al controllo dei mezzi. I conducenti dei veicoli dell'AMIU come quelli dell'AMAT (per restare all'esempio genovese) si alternano alla guida su almeno tre turni giornalieri e sarebbe ben strano che procedessero al cambio dandosi le consegne della documentazione di bordo il cui possibile smarrimento bloccherebbe il servizio del mezzo. L'autenticazione della carta di circolazione da parte del dirigente responsabile di una grande Azienda come l'AMIU consente un notevole affidamento di certezza comunque non meno di quella del dirigente della AMT e comunque sempre verificale con l'esibizione dell'originale. Nessun pregiudizio all'interesse collettivo e alla fede pubblica puo' derivare dall'estensione della facolta' de qua anche ai veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti anzi soltanto un vantaggio per la collettivita'. Come risultante dall'esame dei lavori preparatori la norma che si intende sottoporre alla verifica di costituzionalita', nasce da una serie di emendamenti, di identico contenuto, proposti dai deputati Tocci (3.68), Tuccillo, Pasetto e Lusetti (3.81). La linearita' e l'immediata percezione dell'utilita' di una simile modifica al codice della strada e' stata tale che detti emendamenti, proposti alla seduta del 9 luglio, sono stati oggetto di votazione favorevole alla successiva sessione del 15 luglio e poi confluiti nel testo definitivo della legge, senza necessita' di relazioni di presentazione o dibattiti in sede di approvazione ne' tanto meno di spiegarne la ratio. Tra l'altro, sempre i medesimi lavori preparatori (v. doc. 12, art. 6-bis prodotto da parte ricorrente), danno riscontro anche di un'ulteriore proposta di emendamento (Sardelli, Lezza, Lazzari - 6.03) relativa, questa volta, al primo comma dell'art. 180 c.d.s. Questa proposta prevedeva l'estensione generalizzata a tutti gli utenti della strada della possibilita' di utilizzare la fotocopia autenticata della carta di circolazione in luogo dell'originale del documento. Il testo del nuovo art. 180, primo comma, avrebbe dovuto, quindi, presentarsi nei seguenti termini: «Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se i seguenti documenti: a) la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo ovvero fotocopia, resa conforme all'originale dallo stesso soggetto proprietario, della carta di circolazione (...)». Detto emendamento non ha, evidentemente, avuto il medesimo sucesso di quelli precedentemente citati e non e', quindi, confluito nel testo votato quasi alla scadenza del termine, per la conversione in legge del d.l. In conclusione, con le modifiche apportata al quarto comma dell'art. 180 c.p.c. avrebbe dovuto essere creato uno strumento legislativo finalizzato a permettere a tutte le realta' aziendali aventi le caratteristiche sopra descritte (soprattutto quelle che gestiscono l'erogazione di pubblici servizi essenziali) di adottare sistemi centralizzati di gestione dei documenti che ne garantiscano la sicurezza di conservazione, un'agile e veloce consultazione nonche' una rapida possibilita' di prelievo per la consegna agli uffici competenti. E' pacifico, a questo punto, che tutte le esigenze che sono concorse a determinare la ratio dell'emendamento si manifestano anche nella realta' organizzativa di AMIU. Al fine di individuare le norme della Carta costituzionale che qui si assumono violate e che giustificano, la remissione al Giudice delle leggi. Il punto di riferimento principale e' sicuramente l'art. 3 Cost. nella sua duplice portata di principio di uguaglianza formale (primo comma) e sostanziale (secondo comma). Innanzitutto occorre sgombrare il campo da un primo possibile equivoco: detto principio non esaurisce la propria portata nell'esigenza che il godimento dei diritti fondamentali venga ugualmente assicurato a tutti. Si e', infatti, piu' volte evidenziato, in dottrina e in giurisprudenza, che esso e' un caposaldo dell'intero ordinamento, dal quale discende il sol limite generale della funzione legislativa; sicche' le leggi ordinarie, sia che riguardino «diritti inviolabili» sia che disciplinino altre fattispecie di qualsiasi genere, debbono classificare secondo ragionevolezza le varie situazioni e le varie categorie. Nel caso di specie e' prima di tutto la componente «ragionevolezza» ad essere mancante nella disposizione normativa sotto processo: perche' non e' ragionevole sottoporre ad una certa disciplina le aziende di trasporto pubblico di persone e ignorare che le medesime esigenze (sopra evidenziate, che hanno determinato l'adozione della modifica di legge) si riscontrano, senza eccezioni, nelle aziende di trasporto pubblico di cose, quale l'odierna ricorrente. Torniamo ad esaminare l'art. 3 Cost. nella sua duplice componente: quella formale, voluta dal primo comma, e' un'uguaglianza relativa cioe' preclusiva delle arbitrarie discriminazioni fra soggetti che si trovino in situazioni identiche o affini (come pure delle arbitrarie assimilazioni tra soggetti che si trovino in situazioni diverse). Gia' questo primo dato normativo costituirebbe parametro di riferimento necessario e sufficiente per questa remissione degli atti alla Corte costituzionale. Ma l'art. 3 viene in rilievo anche per la portata del suo secondo comma: l'uguaglianza formale e quella sostanziale sancita dal capoverso non stanno in antitesi reciproca; piuttosto «l'eguaglianza sostanziale si aggiunge a quella formale riempiendola di contenuti piu' ricchi» (Cerri). D'altronde la giurisprudenza costituzionale suole spingere il sindacato sulla ragionevolezza delle differenziazioni normative ben oltre i limiti del programma tracciato dal secondo comma. Se questo programma, come si e' detto, gia' da solo puo' fungere da parametro della legittimita' delle leggi, esso vale ancor di piu' in connessione con altre e piu' specifiche norme costituzionali, prima fra tutte, nel caso di specie, quella di cui all'art. 41 in relazione all'iniziativa economica privata. Imporre alle aziende di smaltimento rifiuti solidi urbani una normativa che incida pesantemente sulle modalita' organizzative aziendali di tenuta del parco automezzi con una disposizione rigida ed insuperabile (neppure attraverso la predisposizione di tante fotocopie autenticate quanti sono i circa 1.000 autoveicoli in uso!), significa dettare una disciplina che necessariamente incide sull'iniziativa economica e le modalita' operative di una componente importantissima dell'azienda (praticamente la quasi totalita' delle operazioni di smaltimento necessitano dell'utilizzo di detti automezzi!), appesantendone e complicandone la gestione operativa e quindi le modalita' con cui e' possibile dispiegare la propria normale attivita' produttiva, seppur esplicata, in forma di S.p.A., in quel particolare regime che e' costituito dall'erogazione di un pubblico servizio rivelatosi, come detto antea, di enorme drammatica attualita' nel nostro Paese. Quanto alla rilevanza della questione in ordine alla materia del contendere e' appena il caso di evidenziare che dalla decisione del Giudice delle leggi dipende l'esistenza o meno della violazione contestata e la eventuale invocata assoluzione del ricorrente nel procedimento in corso. A nulla rileva che in alcuni casi come quelli sopra citati in sede giurisdizionale spesso l'interpretazione costituzionalmente corretta faccia giustizia sostanziale perche' il contenzioso innescato dall'applicazione letterale della norma da parte degli agenti addetti all'accertamento delle violazioni al codice della strada e' ancor piu' oneroso ai fini della corretta gestione aziendale di realta' come quella dell'AMIU di Genova.
P. Q. M. Questo giudice ritenuto fondato il dubbio di incostituzionalita' dell'art. 180, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come introdotto dall'art. 3, comma 17 del d.l. 27 guigno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali come definiti dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la facolta' di tenere, a bordo dei veicoli, al posto del previsto originale, fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo; Vista la preliminare eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente avv. Paolo Momigliano legale rappresentante, pro tempore, della AMIU S.p.A. Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana di Genova, nella causa iscritta al n. 610 c /RG 2006 del gia' ufficio di Voltri ora unificato in un unico ufficio genovese; Visto l'art. 134 della Costituzione; Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio, ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la notifica di questa ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e ne ordina la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Genova, il 24 luglio 2008. Il giudice di pace: Paladino