N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2008

Ordinanza del 24 luglio 2008 emessa dal Giudice di pace di Genova nel
procedimento civile promosso da AMIU S.p.A. - Azienda Multiservizi  e
d'Igiene Urbana di Genova contro Prefetto di Genova. 
 
Circolazione stradale - Possesso dei documenti di circolazione  e  di
  guida - Obbligo del conducente di avere  con  se',  tra  gli  altri
  documenti, la carta di circolazione - Previsione che  la  carta  di
  circolazione possa essere  sostituita,  per  i  veicoli  adibiti  a
  servizio pubblico di trasporto di persone, da fotocopia autenticata
  e sottoscritta dal proprietario - Omessa estensione, in riferimento
  a tutti i veicoli delle Aziende  pubbliche  fornitrici  di  servizi
  essenziali come definiti dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.
  146, della facolta' di tenere, a bordo dei detti veicoli, in  luogo
  del previsto  originale,  fotocopia  della  carta  di  circolazione
  autenticata dal proprietario -  Irragionevolezza  -  Ingiustificata
  disparita' di trattamento delle imprese di  trasporto  pubblico  di
  cose rispetto alle imprese  di  trasporto  pubblico  di  persone  -
  Lesione della liberta' di iniziativa economica privata. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  180,
  comma 4, come integrato dall'art. 3, comma 17, del decreto-legge 27
  giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge  1°
  agosto 2003, n. 214. 
- Costituzione, artt. 3 e 41. 
(GU n.14 del 8-4-2009 )
                         IL GIUDICE DI PACE 
    Nella causa, (iscritta al n. 610 c/RG 2006 del  gia'  ufficio  di
Voltri ora unificato in un unico ufficio genovese), promossa ex  art.
204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e artt. 22 e 22-bis, legge  24
novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, con ricorso tempestivo,
da avv. Paolo Momigliano legale rappresentante,  pro  tempore,  della
AMIU S.p.A. - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana di  Genova,  (di
seguito AMIU) rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pugliese,  nel
cui studio in  Genova,  via  XX  Settembre,  8/16,  e'  elettivamente
domiciliato, avverso al  verbale  di  contestazione  n.  700004422628
emesso in data 7 giugno 2003 dalla Polizia stradale di Savona per  la
violazione dell'art. 180, comma 7 del d.lgs 30 aprile 1992,  n.  285,
con il quale gli era stata irrogata, quale proprietario  responsabile
in solido, la sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  €  37,00  con
l'obbligo di esibire ex art. 180,  comma 8  dello  stesso  d.lgs.  la
carta di circolazione; 
    Nella descrizione dei fatti l'AMIU sosteneva: 
        che all'atto dell'accertamento, alla guida del  veicolo  AUTC
targato  AL777SD,  di  proprieta'  dell'AMIU,  si  trovava  il   sig.
Bencardino Massimo dipendente della predetta societa'  indicato  come
responsabile in solido della sanzione; 
        che a richiesta degli agenti accertatori il  sig.  Bencardino
esibiva oltre alla propria patente di guida, fotocopia della carta di
circolazione autenticata dal responsabile del servizio aziendale sig.
Mauro Cerulli; 
        che tuttavia gli agenti della Polizia stradale di Savona, non
ritenendo  idonea  la  fotocopia   della   carta   di   circolazione,
sanzionavano il Bencardino per la violazione dell'art. 180, commi 1 e
7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e redigevano il verbale  indicato
in  premessa,   procedendo   alla   contestazione   immediata   della
violazione; 
        che l'AMIU provvedeva prontamente, nei termini  previsti,  ad
esibire l'originale della carta di circolazione. 
    In  via  preliminare,  la  soc.  AMIU  sollevava   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  180,  comma  4  del  predetto
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte  in  cui  consente  per  i
veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto  di  persone  e  per
quelli adibiti a locazione senza conducente di  tenere  a  bordo,  in
sostituzione   dell'originale,   una   fotocopia   della   carta   di
circolazione  autenticata  dal  proprietario,  senza  estendere  alle
societa'  come  l'AMIU,  avente   le   stesse   caratteristiche   per
l'esercizio di un servizio pubblico essenziale, per la notevole  mole
di veicoli adibiti allo scopo sociale, per le  medesime  esigenze  di
gestione  e  controllo  centralizzato  dei  veicoli  e   della   loro
manutenzione, per il grande numero di dipendenti adibiti alla  guida,
e per il pericolo di smarrimento dell'originale, che creerebbe  gravi
problemi all'efficacia e tempestivita'  del  servizio,  nel  caso  di
raccolta dei rifiuti urbani, cio' in contrasto con  il  principio  di
cui all'art. 3 della Carta costituzionale. 
    Nel ricorso la soc. AMIU faceva riferimento a precedenti relativi
a sanzioni aventi lo stesso oggetto. 
    In particolare in un primo  caso,  con  ricorso  all'ufficio  del
Giudie  di  pace  di  Genova,  l'AMIU  depositava  gli  atti  di   un
procedimento identico  a  quello  di  cui  qui  si  tratta.  In  tale
procedimento, il Prefetto di Genova,  in  accoglimento  degli  stessi
motivi qui esposti, riconoscendoli  fondati,  procedeva,  in  via  di
autotutela, all'archiviazione del  relativo  verbale  ed  il  giudice
definiva il giudizio, senza  affrontare  la  sollevata  questione  di
incostituzionalita', per la cessata materia del contendere. 
    In un secondo caso un altro ricorso nanti al Giudice di  pace  di
Genova Sestri Ponente, con la stessa eccezione preliminare e identici
fatti,  con  incomprensibile  incoerenza,  in  questa  occasione,  la
Prefettura di Genova resisteva chiedendo il rigetto  dell'opposizione
e il  ristoro  delle  spese  del  giudizio.  Il  procedimento  veniva
definito dal giudice di pace, che seppur riconoscendo validi i motivi
di incostituzionalita' sollevati, ritenendo di non dover ricorrere al
sindacato della Corte costituzionale, perche'  a  suo  giudizio  poco
importante l'argomento, accoglieva in applicazione del buon senso, il
ricorso e annullava il verbale opposto. 
    In un terzo caso la Corte d'appello di  Genova,  in  funzione  di
giudice del  lavoro,  con  sentenza  n.  776  del  14  novembre  2005
decidendo del gravame ad una sentenza del tribunale del lavoro, nella
motivazione, analizzando in un  diverso  contesto,  ma  in  relazione
all'applicazione dell'art. 180, comma 4 laddove  l'AMIU  «prospettava
una interpretazione corretta  costituzionalmente  della  norma  nella
parte in cui consente la fotocopia della carta di circolazione per  i
mezzi di  trasporto  pubblico  di  persone  e  non  quello  di  cose,
richiamando il principio,  piu'  volte  espressamente  richiamato  da
Giudice delle leggi, ed in base  al  quale  tra  due  interpretazioni
possibili di una norma, deve essere accolta quella costituzionalmente
corretta» osservava: «un dubbio di  costituzionalita'  (del  comma  4
dell'art. 180 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) esiste perche' i due
tipi di pubblico servizio differiscono tra di  loro  per  un  fattore
estrinseco, cioe' il bene trasportato (persone o merci) ma per  tutto
il resto le situazioni con riferimento alla  tipologia  della  natura
dell'attivita'  e  dell'elevato  numero  di  mezzi  utilizzati,  sono
identiche onde dinanzi alla  giustezza  della  tutela,  differenziata
rispetto alla situazione  normale,  che  e'  accordata  nel  caso  di
trasporto  pubblico  di  persone,  non   appare   retto   da   alcuna
ragionevolezza il diverso trattamento  usato  per  il  trasporto  dei
rifiuti». Ritenendo in  quel  caso  dubbia  la  diretta  applicazione
dell'interpretazione   costituzionalmente   corretta,   anziche'   la
rimessione alla Corte  costituzionale  e  ritenendo  che  l'argomento
(l'oggetto della causa era il licenziamento di un dipendente  che  si
era rifiutato di mettersi alla guida di un veicolo perche'  al  posto
della carta di circolazione originale  c'era  a  bordo  la  fotocopia
autenticata) non era rilevante ai  fini  della  definizione  di  quel
processo, anche perche' il fatto era accaduto  prima  della  modifica
dell'art. 180, comma 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, definiva il
giudizio senza prendere in esame la  questione  seppur  esistente  il
fumus del contrasto costituzionale. 
    Nella  causa  della  quale  qui   si   tratta,   all'udienza   di
comparizione  del  30  gennaio  2007  compariva  il  difensore  della
ricorrente AMIU che insisteva come in ricorso. Nessuno compariva  per
la Prefettura che non si era costituita ma aveva depositato gli  atti
e controdeduzioni dell'Organo accertatore che definiva giuridicamente
insignificanti e pretestuose le argomentazioni  dell'AMIU,  ignorando
cosi' qualsiasi deduzione in ordine  al  principale  e  pregiudiziale
motivo di ricorso. 
    Questo  giudice  riteneva  la  preliminare  questione   sollevata
dall'AMIU meritevole di  approfondimento  ed  al  fine  di  ricorrere
all'interpretazione  autentica  della  novella  introdotta  dall'art.
3, comma 17, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151,  conv.  con  modif.  in
legge 1° agosto 2003, n. 214, sentita la direttrice della  Biblioteca
della Camera dei deputati, con apposita ordinanza, in data  1°  marzo
2007 chiedeva ed otteneva l'invio degli atti parlamentari  nel  testo
stenografico sia del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 che della  legge  di
conversione l° agosto 2003, n. 214, successivamente  il  Prefetto  di
Genova con comparsa tardiva si costituiva invocando  il  rigetto  del
ricorso e la condanna della ricorrente alle spese. 
    Dalla  notevolissima  mole  degli   atti   relativi   ai   lavori
preparatori della legge n.  214/2003  e  dalla  scheda  di  riepilogo
costituita dai testi dei disegni di  legge  Camera  e  Senato  e  dai
resoconti dell'esame della Commissione e in Aula presso  i  due  rami
del Parlamento non si e' potuto ricavare alcuna notizia relativa alla
ratio che avrebbe dovuto motivare, almeno  in  sede  di  conversione,
l'introduzione della integrazione e modifica dell'art. 180, comma  4,
del disegno di legge, e della legge  di  conversione.  Dal  resoconto
stenografico delle sedute non si evidenziano particolari  motivazioni
alle proposte di emendamento Tocci, Tuccillo,  Pasetto,  Lusetti  che
letti dai rispettivi proponenti sono stati approvati  dal  Parlamento
senza alcuna discussione. Purtroppo i  lavori  preparatori  esaminati
riportano scarni riferimenti alla modifica legislativa qui in  esame.
Questo giudice e' convinto che le modifiche apportate siano  uno  dei
pochi   esempi   di   concreti   provvedimenti   normativi    diretti
all'opportuna e pragmatica risoluzione di problemi solo  formali.  Il
Provvedimento introdotto con la legge 1° agosto 2003, n. 214 oltre ad
essere coerente con la legge  relativa  all'autocertificazione  cosi'
scarsamente applicata, non  solo  e'  opportuno  e  coerente  con  lo
spirito della norma che l'ha adottata (Provvedimenti urgenti  per  la
sicurezza della circolazione stradale) ma rappresenta un raro esempio
di  equa  concretezza   legislativa.   Rientra   nell'autonomia   del
legislatore  la  diversa  disciplina  di  situazioni  giuridiche   di
facolta' e diritti dei destinatari della norma. Tale autonomia ha  il
piu' grande limite nella coerenza con i principi  costituzionali.  La
norma qui in  esame  introduce  una  singolare  disciplina  che  pare
autorizzare un «trattamento di maggior favore» in merito alla  tenuta
della carta di circolazione per le sole aziende esercenti il servizio
di   trasporto   pubblico   di   persone,   obbligando   quelle    di
trasporto/smaltimento  di  rifiuti  solidi  urbani,  come   l'odierna
ricorrente, e comunque tutte quelle aziende  che,  aventi  le  stesse
problematiche, esercitano la prestazione di servizi essenziali. 
    Una evidente identita' di ratio e di situazione di fatto sta alla
base delle due realta' aziendali ora in esame. 
    Detta identita' trova, peraltro, una diretta  e  palese  conferma
nella  legislazione  inerente  lo  sciopero  nei   servizi   pubblici
essenziali come definiti dall'art. 1 della legge n. 146/1990. 
    Se la disciplina introdotta dal comma  4  dell'art.  l80  intende
facilitare la  gestione  dei  mezzi  di  trasporto  destinati  ad  un
servizio  pubblico  essenziale  sia  per  un  miglior   controllo   e
tempestivo utilizzo dei veicoli quando incombono  le  scadenze  della
revisione prevista dal d.m. 6 agosto 1998, n.  408;  il  pericolo  di
smarrimento del documento originale  con  il  conseguente  fermo  del
veicolo stesso sia pure per pochi giorni con ripercussioni limitative
della libera circolazione di cittadini (art. 16 della C.  cost.)  per
quanto ai veicoli destinati al trasporto delle persone, e per  quanto
ai recenti drammatici eventi, per la mancata  o  comunque  rallentata
raccolta dei rifiuti. Il provvedimento esimente dell'art. 180,  comma
4 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 non arreca  alcun  pregiudizio  al
legittimo e doveroso controllo da parte della p.a. della  correttezza
dei dati costituenti le caratteristiche dei  veicoli.  Tale  esigenza
puo'  ben  essere  soddisfatta  dalla   fotocopia   autenticata   dal
responsabile del servizio o dal proprietario del veicolo che  in  tal
modo  assume  la  responsabilita'  civile  e  penale  del   contenuto
dell'omologo documento che puo' ben essere controllato con  l'obbligo
di esibizione previsto dallo stesso art. 180 comma 8 del  piu'  volte
citato d.lgs. 30 aprile 1992, n.  285,  senza  che  tale  invito  sia
necessariamente preceduto  dall'accertamento  di  un  illecito.  Tale
sistema legislativo, di opportuno favore in ordine  alla  presenza  o
meno a bordo del  veicolo  della  carta  di  circolazione,  non  puo'
apoditticamente, a giudizio di questo  giudice,  applicarsi  ai  soli
veicoli che trasportano le persone ma nel rispetto del  principio  di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione esso va applicato  a
tutte le situazioni eguali, anche quelle che  si  riferiscono  ad  un
servizio essenziale della raccolta dei rifiuti e non solo. Certamente
occorre che le condizioni  di  pari  dignita'  e  condizione  di  cui
all'art. 3 della Carta costituzionale siano sostanzialmente eguali. 
    La legge n. 146/1990 recita: «Ai fini della presente  legge  sono
considerati  servizi  pubblici  essenziali,  indipendentemente  dalla
natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di
concessione o mediante  convenzione,  quelli  volti  a  garantire  il
godimento dei diritti  della  persona,  costituzionalmente  tutelati,
alla vita,  alla  salute,  alla  liberta'  ed  alla  sicurezza,  alla
liberta'  di  circolazione,  all'assistenza  e  previdenza   sociale,
all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione. 
    2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero
con  il  godimento  dei  diritti  della  persona,  costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le  regole  da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l'effettivita', nel  loro  contenuto  essenziale,  dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle  prestazioni  individuate  come  indispensabili  ai
sensi dell'art. 2: 
        a) per quanto concerne la tutela della  vita,  della  salute,
della liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente  e  del
patrimonio  storico-artistico:  la  sanita';  l'igiene  pubblica;  la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani  e
di quelli speciali, tossici e nocivi;  le  dogane,  limitatamente  al
controllo su animali e su merci deperibili;  l'approvvigionamento  di
energie, prodotti  energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  prima
necessita', nonche'  la  gestione  e  la  manutenzione  dei  relativi
impianti limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli  stessi;
l'amministrazione della  giustizia,  con  particolare  riferimento  a
provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale  ed  a  quelli
cautelari ed urgenti, nonche' ai  processi  penali  con  imputati  in
stato  di  detenzione;  i  servizi  di  protezione  ambientale  e  di
vigilanza sui beni culturali; 
        b)  per  quanto  concerne  la  tutela   della   liberta'   di
circolazione:   i   trasporti   pubblici   urbani   ed    extraurbani
autoferrotranviari,  ferroviari,   aerei,   aeroportuali   e   quelli
marittimi limitatamente al collegamento con le isole; 
        c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza  sociale,
nonche' gli emolumenti retributivi o comunque  quanto  economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a
diritti della persona  costituzionalmente  garantiti:  i  servizi  di
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario; 
        d) per quanto riguarda l'istruzione:  l'istruzione  pubblica,
con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita'
dei servizi degli asili nido, delle scuole  materne  e  delle  scuole
elementari, nonche' lo svolgimento  degli  scrutini  finali  e  degli
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione; 
        e) per quanto  riguarda  la  liberta'  di  comunicazione:  le
poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica
(3) (4)». 
    Non v'e' dubbio che  la  tutela  di  cui  all'esimente  accordata
dall'art. 180, comma 4 ai veicoli per  il  trasporto  pubblico  delle
persone va quindi applicata a  tutte  le  aziende  che  esercitano  i
servizi essenziali sopra indicati quando le condizioni aziendali sono
simili o eguali. 
    Orbene l'AMIU di Genova ha un parco di veicoli speciali di  oltre
1.000 unita' (come l'AMT Azienda pubblica di trasporto delle persone)
Si  trova  a  gestire  quindi  gli  stessi  problemi  connessi   alla
programmazione giornaliera del  lavoro  e  alle  incombenze  relative
all'efficienza e al controllo dei mezzi.  I  conducenti  dei  veicoli
dell'AMIU come quelli dell'AMAT (per restare all'esempio genovese) si
alternano alla guida su almeno tre turni giornalieri  e  sarebbe  ben
strano  che  procedessero  al  cambio  dandosi  le   consegne   della
documentazione di bordo il cui possibile smarrimento bloccherebbe  il
servizio del mezzo. L'autenticazione della carta di  circolazione  da
parte del dirigente responsabile di una grande  Azienda  come  l'AMIU
consente un notevole affidamento di certezza  comunque  non  meno  di
quella del dirigente della  AMT  e  comunque  sempre  verificale  con
l'esibizione   dell'originale.   Nessun   pregiudizio   all'interesse
collettivo e alla fede pubblica puo' derivare  dall'estensione  della
facolta' de qua anche ai veicoli destinati alla raccolta dei  rifiuti
anzi soltanto un vantaggio per la collettivita'. 
    Come risultante dall'esame dei lavori preparatori la norma che si
intende sottoporre alla verifica di costituzionalita', nasce  da  una
serie di emendamenti, di identico contenuto,  proposti  dai  deputati
Tocci (3.68), Tuccillo, Pasetto e Lusetti (3.81). 
    La linearita'  e  l'immediata  percezione  dell'utilita'  di  una
simile modifica al codice  della  strada  e'  stata  tale  che  detti
emendamenti, proposti alla seduta del 9 luglio, sono stati oggetto di
votazione favorevole alla successiva sessione del  15  luglio  e  poi
confluiti nel testo  definitivo  della  legge,  senza  necessita'  di
relazioni di presentazione o dibattiti in sede  di  approvazione  ne'
tanto meno di spiegarne la ratio. 
    Tra l'altro, sempre i medesimi lavori preparatori  (v.  doc.  12,
art. 6-bis prodotto da parte ricorrente), danno  riscontro  anche  di
un'ulteriore proposta  di  emendamento  (Sardelli,  Lezza,  Lazzari -
6.03) relativa, questa volta, al primo  comma  dell'art.  180  c.d.s.
Questa proposta prevedeva  l'estensione  generalizzata  a  tutti  gli
utenti della strada della possibilita'  di  utilizzare  la  fotocopia
autenticata della carta di circolazione in luogo  dell'originale  del
documento. 
    Il testo del nuovo art. 180, primo comma, avrebbe dovuto, quindi,
presentarsi nei seguenti termini: 
        «Per poter circolare con veicoli a motore il conducente  deve
avere con se i seguenti documenti: a) la carta di circolazione  o  il
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo ovvero
fotocopia,  resa  conforme  all'originale   dallo   stesso   soggetto
proprietario, della carta di circolazione (...)». 
    Detto  emendamento  non  ha,  evidentemente,  avuto  il  medesimo
sucesso di quelli precedentemente citati e non e', quindi,  confluito
nel testo votato quasi alla scadenza del termine, per la  conversione
in legge del d.l. 
    In conclusione,  con  le  modifiche  apportata  al  quarto  comma
dell'art. 180 c.p.c.  avrebbe  dovuto  essere  creato  uno  strumento
legislativo finalizzato a permettere a  tutte  le  realta'  aziendali
aventi le caratteristiche sopra  descritte  (soprattutto  quelle  che
gestiscono l'erogazione di pubblici servizi essenziali)  di  adottare
sistemi centralizzati di gestione dei documenti che  ne  garantiscano
la  sicurezza  di  conservazione,  un'agile  e  veloce  consultazione
nonche' una rapida possibilita' di  prelievo  per  la  consegna  agli
uffici competenti. 
    E' pacifico, a questo punto,  che  tutte  le  esigenze  che  sono
concorse a determinare la ratio dell'emendamento si manifestano anche
nella realta' organizzativa di AMIU. 
    Al fine di individuare le norme della  Carta  costituzionale  che
qui si assumono violate e che giustificano, la remissione al  Giudice
delle leggi. 
    Il punto di riferimento principale e' sicuramente l'art. 3  Cost.
nella sua duplice portata di principio di uguaglianza formale  (primo
comma) e sostanziale (secondo comma). 
    Innanzitutto occorre sgombrare il campo  da  un  primo  possibile
equivoco:  detto  principio  non   esaurisce   la   propria   portata
nell'esigenza  che  il  godimento  dei  diritti  fondamentali   venga
ugualmente  assicurato  a  tutti.  Si   e',   infatti,   piu'   volte
evidenziato,  in  dottrina  e  in  giurisprudenza,  che  esso  e'  un
caposaldo dell'intero ordinamento, dal quale discende il  sol  limite
generale della funzione legislativa; sicche' le leggi ordinarie,  sia
che riguardino  «diritti  inviolabili»  sia  che  disciplinino  altre
fattispecie  di  qualsiasi  genere,  debbono   classificare   secondo
ragionevolezza le varie situazioni e le varie categorie. 
    Nel  caso  di  specie   e'   prima   di   tutto   la   componente
«ragionevolezza» ad  essere  mancante  nella  disposizione  normativa
sotto processo: perche' non e' ragionevole sottoporre  ad  una  certa
disciplina le aziende di trasporto pubblico di persone e ignorare che
le  medesime  esigenze  (sopra  evidenziate,  che  hanno  determinato
l'adozione della modifica di legge) si riscontrano, senza  eccezioni,
nelle  aziende  di  trasporto  pubblico  di  cose,  quale   l'odierna
ricorrente. 
    Torniamo  ad  esaminare  l'art.  3  Cost.   nella   sua   duplice
componente: quella formale, voluta dal primo comma, e' un'uguaglianza
relativa  cioe'  preclusiva  delle  arbitrarie  discriminazioni   fra
soggetti che si trovino in situazioni identiche o affini  (come  pure
delle  arbitrarie  assimilazioni  tra  soggetti  che  si  trovino  in
situazioni diverse). 
    Gia' questo  primo  dato  normativo  costituirebbe  parametro  di
riferimento necessario e sufficiente per questa remissione degli atti
alla Corte costituzionale. 
    Ma l'art. 3 viene in rilievo anche per la portata del suo secondo
comma:  l'uguaglianza  formale  e  quella  sostanziale  sancita   dal
capoverso non stanno in antitesi reciproca; piuttosto  «l'eguaglianza
sostanziale si aggiunge a quella formale  riempiendola  di  contenuti
piu' ricchi» (Cerri). 
    D'altronde la giurisprudenza  costituzionale  suole  spingere  il
sindacato sulla ragionevolezza delle differenziazioni  normative  ben
oltre i limiti del programma tracciato dal secondo comma. 
    Se questo programma, come si e' detto, gia' da solo puo'  fungere
da parametro della legittimita' delle leggi, esso vale ancor di  piu'
in connessione con altre  e  piu'  specifiche  norme  costituzionali,
prima fra tutte, nel caso di specie, quella di  cui  all'art.  41  in
relazione all'iniziativa economica privata. 
    Imporre alle aziende di smaltimento  rifiuti  solidi  urbani  una
normativa  che  incida  pesantemente  sulle  modalita'  organizzative
aziendali di tenuta del parco automezzi con una  disposizione  rigida
ed insuperabile  (neppure  attraverso  la  predisposizione  di  tante
fotocopie autenticate quanti sono i circa 1.000 autoveicoli in uso!),
significa  dettare  una   disciplina   che   necessariamente   incide
sull'iniziativa economica e le modalita' operative di una  componente
importantissima dell'azienda (praticamente la quasi  totalita'  delle
operazioni  di  smaltimento  necessitano   dell'utilizzo   di   detti
automezzi!), appesantendone e complicandone la gestione  operativa  e
quindi le modalita'  con  cui  e'  possibile  dispiegare  la  propria
normale attivita' produttiva, seppur esplicata, in forma  di  S.p.A.,
in quel particolare regime che e' costituito  dall'erogazione  di  un
pubblico servizio rivelatosi, come detto antea, di enorme  drammatica
attualita' nel nostro Paese. 
    Quanto alla rilevanza della questione in ordine alla materia  del
contendere e' appena il caso di evidenziare che dalla  decisione  del
Giudice delle leggi  dipende  l'esistenza  o  meno  della  violazione
contestata e la eventuale invocata  assoluzione  del  ricorrente  nel
procedimento in corso. A nulla rileva che in alcuni casi come  quelli
sopra  citati  in  sede  giurisdizionale   spesso   l'interpretazione
costituzionalmente corretta faccia giustizia sostanziale  perche'  il
contenzioso innescato  dall'applicazione  letterale  della  norma  da
parte degli  agenti  addetti  all'accertamento  delle  violazioni  al
codice della strada e' ancor piu'  oneroso  ai  fini  della  corretta
gestione aziendale di realta' come quella dell'AMIU di Genova. 
                              P. Q. M. 
    Questo giudice ritenuto fondato il dubbio di  incostituzionalita'
dell'art. 180, comma 4, del d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285  (codice
della strada), come introdotto dall'art. 3,  comma  17  del  d.l.  27
guigno 2003, n. 151, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1°
agosto 2003, n. 214, per contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,
nella parte in cui non  estende  a  tutti  i  veicoli  delle  aziende
pubbliche fornitrici di servizi essenziali come definiti dall'art.  1
della legge 12 giugno 1990, n. 146, la facolta' di  tenere,  a  bordo
dei veicoli, al posto del previsto originale, fotocopia  della  carta
di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo; 
    Vista la preliminare eccezione di  incostituzionalita'  sollevata
dal ricorrente  avv.  Paolo  Momigliano  legale  rappresentante,  pro
tempore, della AMIU S.p.A. Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana  di
Genova, nella causa iscritta al n. 610 c /RG 2006 del gia' ufficio di
Voltri ora unificato in un unico ufficio genovese; 
    Visto l'art. 134 della Costituzione; 
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Sospende il giudizio, ed ordina  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina la notifica di questa ordinanza, a cura della cancelleria,
al Presidente del Consiglio dei ministri e ne ordina la comunicazione
ai  Presidenti  della  Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della
Repubblica. 
        Cosi' deciso in Genova, il 24 luglio 2008. 
                    Il giudice di pace: Paladino