N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 2006
Ordinanza del 29 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Paduraru Ioan ed altro. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto a fattispecie piu' gravi - Contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale - Violazione del principio di colpevolezza - Elusione di precedente giudicato della Corte costituzionale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies. - Costituzione, artt. 3, 10, primo comma, 13, 27 e 136.(GU n.15 del 15-4-2009 )
IL TRIBUNALE Rilevato che si procede alla convalida dell'arresto di Paduraru Ioan e Petreanu Cristian entrambi nati in Romania rispettivamente il 7 gennaio 1978 e il 10 aprile 1969, per lo stesso delitto p.p. dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e che la norma in contestazione, nonche' la norma collegata di cui al comma 5-quinquies, che impone obbligatoriamente l'arresto del cittadino extracomunitario in caso di inottemperanza all'ordine di espulsione, si pongono in palese contrasto con gli artt. 3, 10, 13, 27, 136 Costituzione in quanto in forza del loro disposto viene astrattamente ad essere assoggettato alla misura eccezionale dell'arresto obbligatorio un soggetto che, per molteplici motivi riconducibili alla mancanza di documenti personali, idonei mezzi finanziari, capacita' di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, non si trova generalmente nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente all'ordine di espulsione, determinandosi cosi', in modo assolutamente aprioristico e indiscriminato, una inammissibile menomazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione e di inviolabilita' della liberta' personale. Rilevato altresi', per quanto concerne l'art. 136 Costituzione, che la normativa anzidetta risulta avere sostanzialmente eluso, se non apertamente violato, il precedente giudicato della Corte costituzionale che aveva dichiarato la illegittimita' di identico congegno normativo, essendosi di fatto raggiunto tale risultato mediante la surrettizia trasformazione della precedente fattispecie contravvenzionale (su cui era intervenuta la pronuncia di incostituzionalita'), nella attuale previsione delittuosa che tuttavia non trova razionale giustificazione, quanto a rigore del trattamento sanzionatorio, nell'equo contemperamento del bene giuridico tutelato dalla norma, con il bene supremo della liberta' e della sicurezza personale. Rilevato, a tal riguardo, come appaia ragionevolmente plausibile affermare che, in mancanza di un effettivo trasferimento dello straniero fuori del territorio dello stato italiano ad opera dell'autorita', e a fronte della impossibilita' pratica da parte dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo Paese, non puo' oggettivamente pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievole. Rilevato che d'altra parte, il fatto in se' della fuoriuscita dal territorio dello Stato, se da un lato potrebbe soddisfare astrattamente il contenuto del provvedimento di espulsione, dall'altra esporrebbe in modo irrazionale e ingiustificato lo straniero ad altre conseguenze personali e giuridiche perfino piu' gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza clandestina in Italia, in quanto non potendo raggiungere in condizioni di sicurezza il proprio Paese, questi si troverebbe per lo piu' costretto a optare per altre soluzioni costituite dal necessario e contestuale ingresso nel territorio di altro Stato, appartenente o meno all'Unione europea, finendo cosi' con il dovere accettare il rischio, certamente inesigibile, di subire altre ripercussione legali in danno della sua liberta'. Rilevato che il trattamento sanzionatorio attualmente riservato allo straniero che non ottempera l'ordine di espulsione si pone in palese contraddizione con gli obblighi giuridici di tutela delle persone vittime del traffico internazionale di esseri umani assunti dall'Italia in virtu' delle convenzioni e dei protocolli delle Nazioni Unite efficaci e riconosciuti nel nostro ordinamento e comportanti la necessita' di predispone in favore di tale categoria di persone, gli strumenti operativi idonei a rendere effettivo e reale il diritto al rimpatrio in quanto individui cui deve essere riconosciuto lo status giuridico di persone offese da condotte qualificabili come crimina iuris gentium contro l'umanita' (v. convenzione contro la criminalita' organizzata transnazionale approvata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e relativi protocolli per la repressione del contrabbando di migranti e del traffico di esseri umani). Rilevato che sotto quest'ultimo profilo la normativa in questione risulta inficiata da vizio di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 10, primo comma Cost. Rilevato infine che, per quanto concerne i profili di incompatibilita' con il fondamentale principio di cui all'art. 3 Cost., la normativa di cui all'art. 14, comma 5-ter e quinquies, d.lgs. n. 286/1998, realizza il risultato di una indebita e arbitraria disparita' di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali invece, malgrado la loro obiettiva maggiore gravita', l'arresto e' reso solamente facoltativo in base ai principi generali dettati da codice di procedura penale.
P. Q. M. Ritenuta la non manifesta inammissibilita' e infondatezza, per i motivi anzidetti, delle questioni sollevate e ritenuta altresi' la loro rilevanza nel presente procedimento per gli effetti favorevoli che deriverebbero, in capo all'indagato, dall'accoglimento delle questioni medesime. Dispone la sospensione del presente procedimento di convalida e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulle questioni sollevate. Ordina l'immediata liberazione e scarcerazione di Paduraru Ioan nato in Romania il 7 gennaio 1978 e di Petreanu Cristian nato in Romania il 10 aprile 1969 se non detenuti per altra causa, risultando allo stato carente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione del delitto contestato, apparendo non sufficientemente supportata la tesi accusatoria inerente alla effettiva possibilita' da parte degli stranieri di adempiere utilmente ed efficacemente l'ordine di espulsione, e non sussistendo alcuna delle misure cautelari richieste dalla legge. Rigetta la richiesta di applicazione di qualsiasi misura cautelare non sussistendo alcuna delle esigenze cautelari richieste dalla legge, e apparendo anzi l'esecuzione del chiesto provvedimento del tutto incompatibile con l'obbligo giuridico gravante sugli indagati di lasciare il territorio dello Stato, in conformita' alle decisioni dell'autorita' competente. Manda la cancelleria per tutti gli adempimenti relativi alla instaurazione del relativo giudizio dinanzi la Corte costituzionale a sensi delle vigenti disposizioni. Agrigento, addi' 29 giugno 2006 Il giudice: Genna