N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2008

Ordinanza del 3 dicembre 2008 emessa dal Giudice di pace  di  Trieste
nel procedimento civile promosso da M.D. contro Prefetto di Trieste. 
 
Circolazione  stradale  -  Infrazioni  al  codice  della   strada   -
  Comportamento in caso di  incidente  -  Obbligo  dell'utente  della
  strada,  in  caso  di  incidente  comunque  ricollegabile  al   suo
  comportamento, di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente  a
  coloro che, eventualmente, abbiano  subito  danno  alla  persona  -
  Sospensione della patente di guida da uno a tre anni in conseguenza
  della violazione dell'obbligo di fermarsi - Ricorso al  giudice  di
  pace avverso il provvedimento prefettizio applicativo  della  detta
  sanzione   amministrativa   accessoria   -   Omesso   bilanciamento
  legislativo del trattamento sanzionatorio con fondamentali  diritti
  del lavoratore - Incidenza su diritto fondamentale della persona  -
  Irragionevolezza  -  Violazione  del  divieto   costituzionale   di
  trattamenti sanzionatori contrari al senso di  umanita'  -  Lesione
  della tutela costituzionalmente garantita  al  lavoro  -  Incidenza
  sulla garanzia previdenziale. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  189,
  comma 6. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 27, 35 e 38. 
(GU n.16 del 22-4-2009 )
                         IL GIUDICE DI PACE 
    Cosi' premette: 
        Richiama il ricorso, iscritto sub RG  8542/2007  dell'ufficio
del giudice di pace in Trieste e proposto dal signor M.D., con l'avv.
Barbara Gottardo del Foro di Trieste avverso il Prefetto di Trieste -
Ufficio depenalizzazione, in reazione al provvedimento della predetta
autorita' che, su segnalazione della Questura di Trieste,  sospendeva
per 12 mesi l'uso della patente al predetto signor M.D., a seguito di
assunta violazione dell'art. 189,  comma  6  e  7  del  codice  della
strada. 
        L'applicazione del massimo della sanzione arrecava  de  piano
grave pregiudizio economico al ricorrente,  titolare  di  licenza  di
tassista con conseguente attivita' in Trieste. La detta  licenza  era
stata acquistata con contratto di cessione dtazienda di data 9 agosto
2006 al prezzo di € 62.000,00, con prestito  concesso  dall'Unicredit
Banca, prestito in corso di rimborso con ratei mensili  di  €  764,00
circa. 
        L'attivita' cosi' svolta costituiva l'unica fonte di  reddito
del ricorrente, con un compenso annuo di circa €  13.000,00,  dovendo
provvedere al  mantenimento  (€  300,00  circa  mensili)  del  figlio
naturale minore G.M., affidato alla madre e figlio nato more  uxorio,
e coabitando con la propria  madre  titolare  di  pensione  minima  e
quindi dovendo cosi' contribuire alle spese  domestiche.  Ne  seguiva
che la sospensione di 12 mesi dell'attivita' di tassista, impediva la
propria  attivita'  lavorativa  di  tassista  per  ben  12  mesi,  in
consapute situazioni di difficolta' oggettive nel trovare  oggi  come
oggi un lavoro adeguato, non consentendogli  una  forma  di  guadagno
adeguato non solo per i doverosi obblighi di mantenimento del  figlio
e delle spese domestiche sopra richiamate, e  impedendo  altresi'  di
rimborsare il finanziamento concesso dall'Unicredit. 
        Su queste basi, in attesa delle  decisioni  penali  che  solo
avrebbero configurato e sanzionato siffatta violazione, e  in  attesa
delle relative decisioni, si concedeva mera sospensiva, di  modo  che
ragionevolmente il signor M.D. potesse sostenere siffatte  situazioni
economiche. 
    A seguito  di  procedimento  penale  defmitivo  di  condanna,  la
sospensione  della  patente  riprendeva  vigore,  per  cui,  in  mera
relazione alla causa sub RG 8542/2007 di questo  Ufficio,  il  signor
M.D. con  l'avv.  Barbara  Gottardo  del  Foro  di  Trieste  chiedeva
rimettersi, con sospensiva,  alla  on.  le  Corte  costituzionale  la
fattispecie accessoria della sospensione della patente sulle seguenti
argomentazioni: a) nel provvedimento di  condanna  del  Tribunale  di
Trieste - 
    Sezione g.u.p. - di data 30 settembre 2008 veniva applicato,  tra
le altre, la sospensione della patente di guida per mesi  12,  ed  in
tale contesto la difesa del signor M.D., rilevava  nella  fattispecie
in esame, profili di incostituzionalita' della norma di cui  all'art.
189, comma 6, del codice della strada con riferimento agli  artt.  3,
35 e 38 della Carta costituzionale; b) ed  invero,  esso  M.,  e'  un
conducente di taxi, titolare di idonea licenza, per cui la patente di
guida va equiparata ad un qualsiasi  mezzo/strumento  di  lavoro;  c)
laddove la norma  del  codice  della  strada  all'art.  189  punisce,
altresi', le condotte (di omissione di soccorso)  in  modo  generico,
senza  operare  delle  opportune  differenze,  ne  consegue  la   sua
incompatibilita' con i  dettati  costituzionali  sanciti  all'art.  3
(principio di eguaglianza), agli artt. 35 e 38 (tutela  del  lavoro);
d) ove applicata, inoltre, ad esso M. tout court la sanzione  di  cui
all'art. 189, comma 6, del codice della strada, ne consegue che,  con
una modalita' del tutto automatica, la legge lo priva del diritto  al
lavoro  Costituzionalmente  garantito,  creando  una  situazione   di
disoccupazione involontaria, privandolo di ogni sostentamento per  le
proprie esigenze di vita e quelle della propria famiglia,  con  tutte
le evidenti negativita' esistenziali sopra  evidenziate;  e)  ma,  va
rilevato ineludibilmente come il legislatore  nulla  abbia  previsto,
sotto tale aspetto esistenziale, nella stesura  della  norma  di  cui
all'art. 189 del codice della strada, e si sia limitato a  sanzionare
indiscriminatamente tutti  e  proprio  cosi'  facendo  abbia  addotto
discriminazioni gravi come questa. 
    Cio' tutto premesso e riportato, esaminati gli atti, ascoltato il
difensore, il  ricorrente  ed  il  rappresentante  della  Prefettura,
osserva quanto appresso. 
    A) Il codice della strada in relazione all'art. 189 previsiona  e
disciplina le varie condotte a cui deve attenersi  il  conducente  in
caso di  incidente,  per  cui  si  e'  pervenuti  pure,  a  cura  del
legislatore, alla sostituzione  della  fattispecie  contravvenzionale
con quella delittuosa, con sanzioni accessorie tra cui la sospensione
della patente (da uno a tre anni). Si e' cosi'  persino  pervenuti  a
ritenere irrilevante la  circostanza  della  gravita'  o  meno  delle
lesioni riportate dai danneggiati o dal danneggiato, a tal punto  che
la condotta dolosa del  mancato  soccorso  non  va  a  pretermettersi
neppure se si  consideri  posteriormente  la  lievita'  dei  relativi
danni, tra cui l'accessoria sospensione della  patente  che  comunque
sia possa andare ad incidere sulla situazione economica  esistenziale
del condannato. 
    B) Se de piano l'art. 27 della Carta costituzionale  affermi  che
la responsabilita' penale e' personale, e' pur vero che le  pene  non
possono consistere in trattamenti contrari al  senso  di  umanita'  e
devono tendere alla rieducazione del condannato, avendo presente  che
nel caso de quo agitur  la  pena  inflitta  della  sospensione  della
patente e' in effetti sanzione amministrativa accessoria. 
    C) Peraltro, la Carta costituzionale, in punto diritto-dovere  al
lavoro, si esprime riconoscendo ai cittadini il  diritto  al  lavoro,
con quanto connesso  e  insito  in  punto  complessivo  sostentamento
esistenziale ed economico, per cui ogni cittadino e' titolare sia del
dovere  che  del  diritto  di  lavorare,  in  conformita'  alle   sue
possibilita' e alle sue scelte. 
    D) Nel rapporto tra il cittadino e il pubblico potere di  punire,
tanto piu' se trattasi  di  sanzione  amministrativa  accessoria,  le
modalita' applicative non possono ridursi a meri criteri retributivi,
tale da configurare il cittadino in una sorta di un mera  fattualita'
«contabile» sanzionatoria. Va costituzionalmente ponderato altresi' o
meglio accolto quale sia il concreto del vissuto  di  una  persona  e
delle persone in genere, con delle modalita' piu' accorte,  sensibili
ed umane nel prevenire/rieducare, nel rispetto delle sorti  oggettive
della persona e delle persone che hanno commesso un illecito: il dare
delle garanzie che permettano di produrre  la  migliore  integrazione
socio-economica. 
    E)  La  tutela-protezione  del  lavoratore,  sia  dipendente  che
autonomo,  e'  tesa   al   significato   costituzionale   dell'essere
lavoratore e cittadino del nostro stato,  un  cittadino  che  per  la
nostra Carta e' un cittadino operoso, figlio della nostro  status  di
essere titolari di una cittadinanza  sociale,  che  non  puo'  essere
repressa in modo tale che ultracitoque non potest  sussistere  rectum
ovvero il degrado dei diritti fondamentali da applicarsi  a  tutti  i
lavoratori come tali.  Tali  significative  espressioni  non  possono
essere condizionale da una mera repressione, togliendo al  cittadino,
come nel caso de quo, la possibilita' di lavorare a  seguito  di  una
mera sanzione accessoria-amministrativa,  ma  ponendo  piuttosto  una
repressione sanzionatoria, che in via equilibrata commisuri dei tempi
e delle modalita' tali da contemperare repressione con il diritto  al
lavoro. 
    F) Tale complessiva considerazione e' rafforzata dall'art.  2,  e
pure dall'art. 3, della Carta costituzionale, per cui, se pur in ogni
ordinamento come lo e'  indubbiamente  quello  italiano  sussista  il
primato della legge, non puo' obliterarsi nel dimettere  delle  norme
come la limitazione di un diritto  (la  sospensione  del  diritto  di
usare la patente) sia connessa alle esigenze di solidarieta' sociale,
come  il  permettere  di  lavorare  ed  esistere  dignitosamente.  In
sostanza e di forma anche per 1'art. 189, comma 6, del  codice  della
strada non  e'  impossibile  che  il  legislatore  addivenga  ad  una
equilibrata e flessibile disciplina, bilanciando diritti e doveri  in
punto sospensione della patente ed in relazione alla possibilita'  di
lavorare come ivi per un tassista, lavoratore autonomo, in cui  anche
12 mesi di  impossibilita'  ad  esercitare  la  sua  professione  ben
possono condurre a gravi danni. 
                              P. Q. M. 
    Reputa non costituzionalmente legittimo, ex surriportati articoli
nn. 2, 3, 27, 35 e 38 della Carta stituzionale l'art. 189,  comma  6,
del codice della strada,  ove  nella  sospensione  della  patente  il
legislatore non  abbia  tenuto  conto  dei  diritti  del  lavoratore,
sospendendo una patente, che serve a quest'ultimo per  esercitare  il
suo lavoro, e un tanto senza parametrare  e  modulare  tale  sanzione
accessoria amministrativa in modo attento a tale diritto fondamentale
di lavorare. 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina la notificazione del presente  provvedimento  -  sempre  a
cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ed alle parti in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
        Trieste, addi' 2 dicembre 2008 
                    Il giudice di pace: Pellarini