N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2008
Ordinanza del 3 dicembre 2008 emessa dal Giudice di pace di Trieste nel procedimento civile promosso da M.D. contro Prefetto di Trieste. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Comportamento in caso di incidente - Obbligo dell'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona - Sospensione della patente di guida da uno a tre anni in conseguenza della violazione dell'obbligo di fermarsi - Ricorso al giudice di pace avverso il provvedimento prefettizio applicativo della detta sanzione amministrativa accessoria - Omesso bilanciamento legislativo del trattamento sanzionatorio con fondamentali diritti del lavoratore - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Irragionevolezza - Violazione del divieto costituzionale di trattamenti sanzionatori contrari al senso di umanita' - Lesione della tutela costituzionalmente garantita al lavoro - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 189, comma 6. - Costituzione, artt. 2, 3, 27, 35 e 38.(GU n.16 del 22-4-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Cosi' premette: Richiama il ricorso, iscritto sub RG 8542/2007 dell'ufficio del giudice di pace in Trieste e proposto dal signor M.D., con l'avv. Barbara Gottardo del Foro di Trieste avverso il Prefetto di Trieste - Ufficio depenalizzazione, in reazione al provvedimento della predetta autorita' che, su segnalazione della Questura di Trieste, sospendeva per 12 mesi l'uso della patente al predetto signor M.D., a seguito di assunta violazione dell'art. 189, comma 6 e 7 del codice della strada. L'applicazione del massimo della sanzione arrecava de piano grave pregiudizio economico al ricorrente, titolare di licenza di tassista con conseguente attivita' in Trieste. La detta licenza era stata acquistata con contratto di cessione dtazienda di data 9 agosto 2006 al prezzo di € 62.000,00, con prestito concesso dall'Unicredit Banca, prestito in corso di rimborso con ratei mensili di € 764,00 circa. L'attivita' cosi' svolta costituiva l'unica fonte di reddito del ricorrente, con un compenso annuo di circa € 13.000,00, dovendo provvedere al mantenimento (€ 300,00 circa mensili) del figlio naturale minore G.M., affidato alla madre e figlio nato more uxorio, e coabitando con la propria madre titolare di pensione minima e quindi dovendo cosi' contribuire alle spese domestiche. Ne seguiva che la sospensione di 12 mesi dell'attivita' di tassista, impediva la propria attivita' lavorativa di tassista per ben 12 mesi, in consapute situazioni di difficolta' oggettive nel trovare oggi come oggi un lavoro adeguato, non consentendogli una forma di guadagno adeguato non solo per i doverosi obblighi di mantenimento del figlio e delle spese domestiche sopra richiamate, e impedendo altresi' di rimborsare il finanziamento concesso dall'Unicredit. Su queste basi, in attesa delle decisioni penali che solo avrebbero configurato e sanzionato siffatta violazione, e in attesa delle relative decisioni, si concedeva mera sospensiva, di modo che ragionevolmente il signor M.D. potesse sostenere siffatte situazioni economiche. A seguito di procedimento penale defmitivo di condanna, la sospensione della patente riprendeva vigore, per cui, in mera relazione alla causa sub RG 8542/2007 di questo Ufficio, il signor M.D. con l'avv. Barbara Gottardo del Foro di Trieste chiedeva rimettersi, con sospensiva, alla on. le Corte costituzionale la fattispecie accessoria della sospensione della patente sulle seguenti argomentazioni: a) nel provvedimento di condanna del Tribunale di Trieste - Sezione g.u.p. - di data 30 settembre 2008 veniva applicato, tra le altre, la sospensione della patente di guida per mesi 12, ed in tale contesto la difesa del signor M.D., rilevava nella fattispecie in esame, profili di incostituzionalita' della norma di cui all'art. 189, comma 6, del codice della strada con riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Carta costituzionale; b) ed invero, esso M., e' un conducente di taxi, titolare di idonea licenza, per cui la patente di guida va equiparata ad un qualsiasi mezzo/strumento di lavoro; c) laddove la norma del codice della strada all'art. 189 punisce, altresi', le condotte (di omissione di soccorso) in modo generico, senza operare delle opportune differenze, ne consegue la sua incompatibilita' con i dettati costituzionali sanciti all'art. 3 (principio di eguaglianza), agli artt. 35 e 38 (tutela del lavoro); d) ove applicata, inoltre, ad esso M. tout court la sanzione di cui all'art. 189, comma 6, del codice della strada, ne consegue che, con una modalita' del tutto automatica, la legge lo priva del diritto al lavoro Costituzionalmente garantito, creando una situazione di disoccupazione involontaria, privandolo di ogni sostentamento per le proprie esigenze di vita e quelle della propria famiglia, con tutte le evidenti negativita' esistenziali sopra evidenziate; e) ma, va rilevato ineludibilmente come il legislatore nulla abbia previsto, sotto tale aspetto esistenziale, nella stesura della norma di cui all'art. 189 del codice della strada, e si sia limitato a sanzionare indiscriminatamente tutti e proprio cosi' facendo abbia addotto discriminazioni gravi come questa. Cio' tutto premesso e riportato, esaminati gli atti, ascoltato il difensore, il ricorrente ed il rappresentante della Prefettura, osserva quanto appresso. A) Il codice della strada in relazione all'art. 189 previsiona e disciplina le varie condotte a cui deve attenersi il conducente in caso di incidente, per cui si e' pervenuti pure, a cura del legislatore, alla sostituzione della fattispecie contravvenzionale con quella delittuosa, con sanzioni accessorie tra cui la sospensione della patente (da uno a tre anni). Si e' cosi' persino pervenuti a ritenere irrilevante la circostanza della gravita' o meno delle lesioni riportate dai danneggiati o dal danneggiato, a tal punto che la condotta dolosa del mancato soccorso non va a pretermettersi neppure se si consideri posteriormente la lievita' dei relativi danni, tra cui l'accessoria sospensione della patente che comunque sia possa andare ad incidere sulla situazione economica esistenziale del condannato. B) Se de piano l'art. 27 della Carta costituzionale affermi che la responsabilita' penale e' personale, e' pur vero che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato, avendo presente che nel caso de quo agitur la pena inflitta della sospensione della patente e' in effetti sanzione amministrativa accessoria. C) Peraltro, la Carta costituzionale, in punto diritto-dovere al lavoro, si esprime riconoscendo ai cittadini il diritto al lavoro, con quanto connesso e insito in punto complessivo sostentamento esistenziale ed economico, per cui ogni cittadino e' titolare sia del dovere che del diritto di lavorare, in conformita' alle sue possibilita' e alle sue scelte. D) Nel rapporto tra il cittadino e il pubblico potere di punire, tanto piu' se trattasi di sanzione amministrativa accessoria, le modalita' applicative non possono ridursi a meri criteri retributivi, tale da configurare il cittadino in una sorta di un mera fattualita' «contabile» sanzionatoria. Va costituzionalmente ponderato altresi' o meglio accolto quale sia il concreto del vissuto di una persona e delle persone in genere, con delle modalita' piu' accorte, sensibili ed umane nel prevenire/rieducare, nel rispetto delle sorti oggettive della persona e delle persone che hanno commesso un illecito: il dare delle garanzie che permettano di produrre la migliore integrazione socio-economica. E) La tutela-protezione del lavoratore, sia dipendente che autonomo, e' tesa al significato costituzionale dell'essere lavoratore e cittadino del nostro stato, un cittadino che per la nostra Carta e' un cittadino operoso, figlio della nostro status di essere titolari di una cittadinanza sociale, che non puo' essere repressa in modo tale che ultracitoque non potest sussistere rectum ovvero il degrado dei diritti fondamentali da applicarsi a tutti i lavoratori come tali. Tali significative espressioni non possono essere condizionale da una mera repressione, togliendo al cittadino, come nel caso de quo, la possibilita' di lavorare a seguito di una mera sanzione accessoria-amministrativa, ma ponendo piuttosto una repressione sanzionatoria, che in via equilibrata commisuri dei tempi e delle modalita' tali da contemperare repressione con il diritto al lavoro. F) Tale complessiva considerazione e' rafforzata dall'art. 2, e pure dall'art. 3, della Carta costituzionale, per cui, se pur in ogni ordinamento come lo e' indubbiamente quello italiano sussista il primato della legge, non puo' obliterarsi nel dimettere delle norme come la limitazione di un diritto (la sospensione del diritto di usare la patente) sia connessa alle esigenze di solidarieta' sociale, come il permettere di lavorare ed esistere dignitosamente. In sostanza e di forma anche per 1'art. 189, comma 6, del codice della strada non e' impossibile che il legislatore addivenga ad una equilibrata e flessibile disciplina, bilanciando diritti e doveri in punto sospensione della patente ed in relazione alla possibilita' di lavorare come ivi per un tassista, lavoratore autonomo, in cui anche 12 mesi di impossibilita' ad esercitare la sua professione ben possono condurre a gravi danni.
P. Q. M. Reputa non costituzionalmente legittimo, ex surriportati articoli nn. 2, 3, 27, 35 e 38 della Carta stituzionale l'art. 189, comma 6, del codice della strada, ove nella sospensione della patente il legislatore non abbia tenuto conto dei diritti del lavoratore, sospendendo una patente, che serve a quest'ultimo per esercitare il suo lavoro, e un tanto senza parametrare e modulare tale sanzione accessoria amministrativa in modo attento a tale diritto fondamentale di lavorare. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Trieste, addi' 2 dicembre 2008 Il giudice di pace: Pellarini