N. 119 ORDINANZA 20 - 24 aprile 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse -  Tassa  automobilistica  -  Obbligo  del  pagamento
  annuale    anticipato,    in    un'unica    soluzione,     anziche'
  proporzionalmente ai mesi di  possesso  del  veicolo  -  Denunciata
  violazione del principio di eguaglianza -  Richiesta  di  pronuncia
  additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato -  Intervento
  non  consentito  alla  Corte  -  Manifesta  inammissibilita'  della
  questione. 
- D.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1983, n. 53), art. 5. 
- Costituzione art. 3. 
(GU n.17 del 29-4-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI ; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   5   del
decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953   (Misure   in   materia
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge  28  febbraio
1983, n. 53 (Conversione in legge,  con  modificazioni,  del  decreto
legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante  misure  urgenti  in  materia
tributaria), promosso dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Oristano nel procedimento vertente  tra  Cicu  Gabriele  e  l'Agenzia
delle entrate, Ufficio di Oristano, ed altra  con  ordinanza  del  13
novembre 2007, iscritta al n.  396  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio del 1°  aprile  2009  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 13 novembre 2007, la  Commissione
tributaria  provinciale  di  Oristano,  su  ricorso  proposto  da  un
contribuente contro l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Oristano, per
l'annullamento dell'atto di accertamento  con  il  quale  gli  veniva
contestato l'omesso versamento della tassa automobilistica dovuta per
l'anno  2002,  ha  sollevato,  in  riferimento   all'art.   3   della
Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5
del decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953  (Misure  in  materia
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge  28  febbraio
1983, n. 53; 
        che  la  Commissione  tributaria  rimettente   dubita   della
legittimita' costituzionale della norma citata  nella  parte  in  cui
stabilisce il pagamento in  «riferimento  ai  periodi  annuali  fissi
d'imposta, con scadenza nell'ultimo  giorno  del  mese  iniziale  del
periodo annuale d'imposta»; 
        che, in fatto, il rimettente premette che il  ricorrente  nel
giudizio a quo  contesta  la  fondatezza  dell'atto,  di  cui  chiede
l'annullamento  per  essere  venuto  meno   il   presupposto   stesso
dell'imposta, individuato, dall'art. 5 del decreto-legge 30  dicembre
1982, n. 953, nel possesso dell'automobile, provando di aver dismesso
l'autoveicolo -  in  relazione  al  quale  gli  viene  richiesto   il
pagamento  della  tassa  automobilistica  per   l'anno   2002 -   per
successiva demolizione dello stesso in data  13  febbraio  2002,  con
conseguente radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) in
data 28 febbraio; 
        che, accertato, sulla base della documentazione prodotta,  il
venir  meno  del  presupposto   dell'imposta   (cioe'   il   possesso
dell'autovettura  gia'  dal  13  febbraio   2002),   la   Commissione
tributaria osserva come il pagamento della tassa,  per  l'anno  2002,
sarebbe comunque dovuto avvenire entro il 31 gennaio 2002; 
        che, avendo il ricorrente - sempre secondo  la  ricostruzione
della Commissione tributaria - omesso il versamento dovuto, l'Ufficio
finanziario gli richiedeva il  pagamento  dell'intero  importo  della
tassa automobilistica per l'anno 2002 (in  base,  appunto,  a  quanto
stabilito dalla norma censurata), oltre naturalmente ad  interessi  e
sanzioni conseguenti; 
        che, in diritto, il rimettente ritiene di dover risolvere  la
controversia applicando la norma censurata, con conseguente rilevanza
della questione di legittimita' costituzionale; 
        che la norma  impugnata,  prosegue  il  giudice  a  quo,  pur
prevedendo,  come  gia'  accennato,  il  pagamento  della  tassa   di
circolazione in un'unica  soluzione  per  periodi  fissi  anticipati,
potrebbe non essere in contrasto  con  «un  criterio  di  ragionevole
discrezionalita»  ove  fosse  «possibile  il   rimborso   di   quanto
anticipato e non dovuto»; 
        che, viceversa, al rimettente  appare  insuperabile  il  dato
testuale della norma, la' dove fa  riferimento  «ai  periodi  annuali
fissi d'imposta, con scadenza nell'ultimo giorno  del  mese  iniziale
del periodo annuale d'imposta»; 
        che,  infatti,   la   doppia   caratteristica   del   periodo
d'imposta - fisso e annuale - oltre ad individuarne l'arco temporale,
ne stabilisce anche l'unitarieta', cosi' da  impedire,  in  relazione
alla medesima obbligazione tributaria, al contribuente di  provvedere
a versamenti frazionati  e/o  all'ente  impositore  di  «procedere  a
riscossione in relazione a periodi inferiori  all'anno  e  nei  quali
solo si sia verificato il presupposto impositivo»; 
        che, a parere della Commissione,  la  norma  censurata  viola
l'art. 3 Cost.,  in  quanto  introduce  nell'ordinamento  una  doppia
irragionevole disparita' di trattamento; 
        che tale disparita' di trattamento si  concretizzerebbe,  per
un verso, in una  discriminazione  tra  contribuenti  che  vengano  a
trovarsi nell'identica situazione (caratterizzata dal venir meno  del
presupposto impositivo del possesso  dell'autoveicolo),  riconoscendo
rilevanza giuridica a tale evento  solo  ove  si  verifichi  in  data
antecedente alla scadenza del termine per il pagamento; 
        che, per altro verso,  la  norma  censurata  riserverebbe  un
identico trattamento a contribuenti che si trovano in  posizioni  non
uguali, poiche' la stessa prevede la debenza del tributo,  in  eguale
misura, sia da coloro che possiedano l'autoveicolo per l'intero anno,
sia  da  coloro  che  lo  abbiano  posseduto  per  periodi  inferiori
all'anno; 
        che  nel  giudizio  non  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Oristano
dubita,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,   della
legittimita'  costituzionale,  dell'art.  5  del   decreto-legge   30
dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  in  quanto  la
norma censurata,  obbligando  al  pagamento  annuale  anticipato,  in
«riferimento  ai  periodi  annuali  fissi  d'imposta,  con   scadenza
nell'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale  d'imposta»,
in un'unica soluzione, e non  prevedendo  che  l'imposta  stessa  sia
dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si e' protratto  il
possesso del veicolo, si porrebbe in contrasto con  il  principio  di
eguaglianza; 
        che dall'ordinanza  di  rimessione  risulta  che  il  periodo
annuale di imposta cui  si  riferisce  l'accertamento  impugnato  nel
giudizio a quo e' quello avente decorrenza dal mese di gennaio 2002; 
        che,  dall'ordinanza  stessa,   risulta   altresi'   che   il
ricorrente  ha  perduto  il  possesso  dell'autovettura  in  data  13
febbraio 2002; 
        che, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 953 del  1982,
i proprietari del veicolo sono tenuti al pagamento  della  cosiddetta
tassa automobilistica entro la scadenza  del  termine  stabilito  con
decreto del Ministro delle finanze; 
        che, a tale data, individuabile, nel caso di specie,  nel  31
gennaio 2002, il  ricorrente  risultava  essere  ancora  proprietario
dell'autoveicolo  e,  pertanto,  tenuto  al  pagamento  per  l'intero
periodo di imposta; 
        che la norma viene censurata nella parte in  cui,  stabilendo
che il pagamento avvenga in «periodi  annuali  fissi  d'imposta,  con
scadenza nell'ultimo giorno del mese  iniziale  del  periodo  annuale
d'imposta», ingenererebbe una irragionevole disparita' di trattamento
tra  contribuenti  che   si   trovino   nella   stessa   situazione -
caratterizzata  dal   venir   meno   del   presupposto   impositivo -
riconoscendo ad esso  rilevanza  giuridica  solo  ove  lo  stesso  si
verifichi in data  antecedente  alla  scadenza  del  termine  per  il
pagamento; 
        che,  ancora,  secondo  il  rimettente,   la   stessa   norma
determinerebbe un'ulteriore irragionevolezza, riservando un  identico
trattamento a contribuenti che si trovano in  posizioni  non  uguali,
prevedendo la debenza del tributo, in eguale misura,  sia  da  coloro
che possiedano l'autoveicolo per l'intero anno, sia da coloro che  lo
abbiano posseduto per periodi inferiori all'anno; 
        che, in sostanza, la Commissione  tributaria  provinciale  di
Oristano dubita della legittimita'  costituzionale  della  norma  la'
dove essa - imponendo l'obbligo del pagamento anticipato in  un'unica
soluzione, anziche' commisurato ai mesi di possesso del veicolo - non
consente  al  contribuente  di  effettuare  versamenti  frazionati  e
all'ente impositore di procedere a  riscossioni  con  riferimento  ai
soli periodi dell'anno  in  cui  si  sia  verificato  il  presupposto
impositivo, dato dal possesso del veicolo; 
        che, sulla base di quanto  fin  qui  dedotto,  il  rimettente
chiede a questa Corte, per ricondurre a  legittimita'  costituzionale
la normativa  censurata,  un  intervento  additivo  a  contenuto  non
costituzionalmente   obbligato,    in    materia    riservata    alla
discrezionalita' del legislatore, non  consentito  al  giudice  delle
leggi (in tal senso, ex plurimis, ordinanze n. 177 e n. 116 del  2008
); 
        che, dunque, la questione, cosi' come proposta,  deve  essere
dichiarata manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
1982,  n.  953  (Misure  in  materia  tributaria),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.  53  (Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953,
recante  misure  urgenti  in  materia  tributaria),   sollevata,   in
riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dalla   Commissione
tributaria provinciale di Oristano con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                      Il redattore: Napolitano 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 24 aprile 2009. 
               Il direttore della canelleria: Di Paola