N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2009

Ordinanza del 14 febbraio 2009 emessa dal  G.i.p.  del  Tribunale  di
Trapani nel procedimento penale a carico di Ruisi Salvatore. 
 
Misure  di  prevenzione  -  Inosservanza  degli  obblighi   e   delle
  prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il
  divieto di  soggiorno  -  Previsione  della  possibilita'  per  gli
  ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'arresto
  anche fuori dei  casi  di  flagranza  -  Indicazione  numerica  dei
  parametri costituzionali evocati. 
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma terzo. 
- Costituzione, artt. 3 e 19. 
(GU n.20 del 20-5-2009 )
                            Il TRIBUNALE 
    Sciogliendo la riserva in  ordine  alla  richiesta  di  convalida
dell'arresto in flagranza e di  contestuale  applicazione  di  misura
cautelare depositata dal p.m. in data 12  febbraio  2009  nell'ambito
del procedimento sopra  indicato,  volta  a  ottenere  l'applicazione
della misura cautelare della custodia in  carcere  nei  confronti  di
Ruisi Salvatore nato ad Alcamo il 7 ottobre 1985 attualmente in stato
di arresto, detenuto presso la Casa  circondariale  San  Giuliano  di
Trapani, difeso di fiducia dall'avv. Baldassare Lauria, indagato  per
i reati di cui al foglio allegato; 
    Esaminati gli atti di cui al fascicolo, sentiti  il  difensore  e
l'indagato, ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Rilevato che la P.G. ha effettuato l'arresto al di fuori di  caso
di flagranza, sul semplice  presupposto  della  denuncia  di  piccoli
fatti estorsivi consumati in ambito familiare, ai sensi dell'art. 9.3
della legge n. 1423 del 1956; 
        che, in effetti, secondo il diritto vivente (cfr. Cass., sez.
1, sentenza n.39909 del l8 ottobre 2007; n. 384 del 1965  Rv.  99534,
n. 9356 del 1981 Rv. 150615, n. 1888 del 1996 Rv.  203804,  n.  32915
del 2004 Rv. 229077) «Colui che commette un delitto (nella specie, un
furto) durante il periodo in cui e' soggetto a sorveglianza  speciale
deve rispondere anche del reato di violazione della  prescrizione  di
vivere onestamente e di rispettare le  leggi  ex  art.  9,  legge  27
dicembre 1956, n. 1423»; 
        che, in una simile prospettiva, sarebbe consentito  l'arresto
fuori dai casi di flagranza di  qualsiasi  sorvegliata  speciale  con
obbligo di soggiorno, anche a fronte della commissione di delitti  di
modesta gravita', ed al  di  fuori  dalla  conclamata  situazione  di
colpevolezza costituita dalla flagranza di reato; 
        che  cio'  costituisce   palese   violazione   dei   principi
costituzionali posti dagli artt. 3 e 19, potendosi operare  l'arresto
fuori dai casi di flagranza del sorvegliato speciale con  obbligo  di
soggiorno indiscriminatamente  al  di  fuori  dai  casi  di  urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, e per la violazione di  precetti
penali che non consentirebbe l'arresto in flagranza. 
                              P. Q. M. 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
agli artt. 3 e 19 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956
nella parte in cui  consente  l'arresto  al  di  fuori  dai  casi  di
flagranza del reato per violazioni del precetto di vivere onestamente
e rispettare le  leggi,  imposto  con  misura  di  prevenzione  della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 
    Sospende  il  giudizio  di  convalida   e   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Manda  alla  cancelleria   per   i   prescritti   adempimenti   e
comunicazioni, anche ai sensi dell'art. 94 disp. att. 
        Cosi' deciso in Trapani, il 13 febbraio 2009. 
           Il giudice per le indagini preliminari: Grillo