N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  aprile  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione  Lombardia  -  Modifiche  all'art.  44
  della  legge  regionale  n.  26  del  2003  -  Risorse  idriche   -
  Attribuzione alla competenza della Regione della verifica del piano
  d'ambito  approvato  dall'Autorita'  d'ambito,  ferme  restando  le
  competenze del Comitato per la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse
  idriche (Coviri) - Contrasto con gli artt. 149,  comma  6,  e  161,
  comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuiscono al
  Coviri la competenza di verifica del piano d'ambito -  Ricorso  del
  Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva  statale
  in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. 
- Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, art. 4,  comma
  1,  lett.  b),  modificativo  dell'art.  44  della  legge   Regione
  Lombardia 2003, n. 26. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e)  ed  s);  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lett. b). 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Lombardia  -  Risorse  idriche  -
  Previsione che la Giunta regionale verifichi il piano  d'ambito  in
  base ai criteri di cui all'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152 del
  2006, e detti, ove necessario, prescrizioni vincolanti -  Contrasto
  con gli artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lett. b), del d.lgs. n.
  152 del 2006, che attribuiscono al Coviri la competenza di verifica
  del piano d'ambito - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione
  della competenza esclusiva  statale  in  materia  di  tutela  della
  concorrenza e tutela dell'ambiente. 
- Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, art. 5,  comma
  4. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e)  ed  s);  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lett. b). 
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Sostituzione  degli  artt.
  48 e 51 della legge regionale n. 26 del 2003 -  Risorse  idriche  -
  Sistema tariffario d'ambito - Determinazione  della  tariffa  sulla
  base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale -  Contrasto
  con l'art. 154, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006  -  Ricorso
  del Governo -  Denunciata  violazione  della  competenza  esclusiva
  statale  in  materia  di  tutela   della   concorrenza   e   tutela
  dell'ambiente. 
- Legge della Regione Lombardia  29  gennaio  2009,  n.  1,  art.  5,
  sostitutivo dell'art. 48 della legge Regione Lombardia 2003, n. 26,
  e art. 8, sostitutivo  dell'art.  51  della  stessa  legge  Regione
  Lombardia. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e)  ed  s);  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, artt. 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4; d.P.R.
  14 maggio 2007, n. 90, art. 6. 
(GU n.20 del 20-5-2009 )
    Ricorso  per  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro Regione Lombardia, in persona del Presidente della  Giunta
regionale, per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
delle seguenti disposizioni: art. 4, comma 1, lett.  b),  art.  5  ed
art. 8, legge regionale Lombardia n. 1 del 29 gennaio 2009  Modifiche
alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui  alla
legge regionale 12 dicembre  2003,  n.  26  (Disciplina  dei  servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di  gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche) (B.U.R. n. 4 del 30 gennaio 2009). 
    Si osserva:  della  legge  regionale  non  e'  indicata  la  base
costituzionale; si deve pertanto procedere per ipotesi, per ritornare
sull'argomento quando la regione avra' dispiegato le proprie ragioni. 
    Si prendono pertanto in esame le possibili  basi  costituzionali,
per poi verificare se la potesta' legislativa,  nella  ipotesi  della
sua sussistenza, sia stata esercitata correttamente. 
    La legge regionale n. 1/2009 presenta profili  di  illegittimita'
costituzionale relativamente alle seguenti disposizioni: 
    1. - l'art. 4, comma 1,  lettera  b)  della  legge  Lombardia  n.
1/2009 aggiunge la lettera h-ter) all'art. 44 della  legge  regionale
n. 26/2003, attribuendo alla competenza della regione la verifica del
piano d'ambito approvato dall'Autorita', ferme restando le competenze
del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Coviri)
previste dall'art. 149,  comma  6,  del  d.lgs.  n.  152/2006.Art.  6
Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche d.P.R. 14 maggio
2007, n. 90 Regolamento per  il  riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  a  norma  dell'art.  29  del  d.l.  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. «1.
Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai
sensi dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e  ricostituito
dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da sette
membri,  scelti  tra  persone  di  elevata  qualificazione  giuridico
amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e  privato,
nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare. Tre dei  sette  membri  sono  designati  dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e  delle  province  autonome.
«2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge  i
seguenti compiti: 
    a) garantisce  l'efficienza,  l'efficacia  e  l'economicita'  del
servizio idrico integrato; 
    b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento
delle  tariffe  sulla  base  dei   criteri   fissati   dal   Comitato
interministeriale prezzi (CIP); 
    c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti; 
    d) definisce, d'intesa con le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano, i programmi di  attivita'  e  le  iniziative  da
porre in essere  a  garanzia  degli  interessi  degli  utenti,  anche
mediante  la  cooperazione  con  organi  di  garanzia   eventualmente
istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.». 
    Tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano
d'ambito alla Giunta  regionale,  risulta  in  contrasto  con  quanto
disposto dagli artt. 149, comma 6, e 161, comma  4,  lettera  b)  del
d.lgs.  n.  152/2006.  Queste   norme   statali,   poste   a   tutela
dell'ambiente e delle condizioni di concorrenzialita',  attribuiscono
al Coviri, la competenza di verifica del piano d'ambito. 
    La richiamata disposizione regionale risulta pertanto violare  la
competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e
tutela dell'ambiente di cui al'articolo 117, secondo  comma,  lettere
e) e s).Cost. 
        2. - l'art.5, comma 4, legge Lombardia n. 1/2009,  novellando
l'art. 48 della l.r. n. 26/2003,  assume  autonomo  rilievo  rispetto
agli altri commi del medesimo articolo sui  quali  si  tornera'  piu'
avanti, in quanto prevede che la Giunta regionale verifichi il  piano
in base ai criteri di  cui  all'art.  149,  comma  6  del  d.lgs.  n.
152/2006 e detti, ove necessario, prescrizioni vincolanti. 
    Tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano
d'ambito alla Giunta  regionale,  risulta  in  contrasto  con  quanto
disposto dagli artt. 149, comma 6 e 161,  comma  4,  lettera  b)  del
d.lgs n. 152/2006.Art. 149, comma 6,  d.lgs  n.  152/2006  «Il  piano
d'ambito  e'  trasmesso  entro  dieci  giorni   dalla   delibera   di
approvazione alla  regione  competente,  all'Autorita'  di  vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti e al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio. L'Autorita' di vigilanza  sulle  risorse
idriche e sui rifiuti puo' notificare all'Autorita'  d'ambito,  entro
novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi
od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni  concernenti:
il  programma   degli   interventi,   con   particolare   riferimento
all'adeguatezza  degli  investimenti  programmati  in  relazione   ai
livelli  minimi  di  servizio  individuati  quali   obiettivi   della
gestione; il piano  finanziario,  con  particolare  riferimento  alla
capacita'  dell'evoluzione  tariffaria  di   garantire   l'equilibrio
economico  finanziario  della  gestione,  anche  in  relazione   agli
investimenti programmati.». 
    Art. 161, comma 4, lett. b), d.lgs n. 152/2006: «4.  Il  Comitato
[Coviri], nell'ambito delle attivita' previste all'art. 6,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in
particolare: ... 
    a)  predispone  con  delibera  il  metodo   tariffario   per   la
determinazione, e lo trasmette  al  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, che lo adotta con  proprio  decreto
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici  ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli atti che regolano il rapporto  tra  le  Autorita'  d'ambito  e  i
gestori in particolare quando cio' sia  richiesto  dalle  ragionevoli
esigenze degli utenti; 
    c) predispone con delibera una o piu'  convenzioni  tipo  di  cui
all'art. 151, e la trasmette al Ministro  per  l'ambiente  e  per  la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con  proprio  decreto
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; 
    e)  definisce  i  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi  da
prestare, sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
consumatori; 
    f) controlla le modalita' di erogazione dei  servizi  richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche  al  fine  di  individuare  situazioni  di  criticita'   e   di
irregolarita' funzionali dei servizi idrici; 
    g) tutela e garantisce i  diritti  degli  utenti  emanando  linee
guida che indichino le misure idonee alfine di assicurare la  parita'
di  trattamento  degli  utenti,  garantire   la   continuita'   della
prestazione dei servizi e verificare  periodicamente  la  qualita'  e
l'efficacia delle prestazioni; 
    h) predispone periodicamente  rapporti  relativi  allo  stato  di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il  confronto  delle
prestazioni dei gestori; 
    i) esprime pareri in ordine a  problemi  specifici  attinenti  la
qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori,  su  richiesta  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
delle regioni, degli enti locali,  delle  Autorita'  d'ambito,  delle
associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio  idrico
integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma
il Comitato promuove studi e ricerche di settore; 
    l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato
dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. 
    Come sopra osservato, le richiamate norme statali, sono  poste  a
tutela dell'ambiente e delle  condizioni  di  concorrenzialita',  con
specifiche attribuzioni al Comitato di vigilanza. 
    La disposizione regionale risulta pertanto violare la  competenza
esclusiva statale in materia di tutela  della  concorrenza  e  tutela
dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere  e)  e  s),
Cost. 
        3.  -  gli  artt.  5  e  8,  legge   Lombardia   n.   1/2009,
rispettivamente, modificano gli  articoli  48  e  51  della  l.r.  n.
26/2003. 
        La novella apportata al comma  2,  lettera  e)  dell'art.  48
della l.r. n. 26/2003 afferma che: «L'Autorita' determina il  sistema
tariffario d'ambito in conformita' alle  prescrizioni  regionali  che
tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le  eventuali
variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e
soggetti svantaggiati». 
    La nuova formulazione dell'art. 51 della l.r. n. 26/2003  prevede
che  il  sistema  tariffario  sia   determinato   dall'Autorita'   in
conformita' alle prescrizioni regionali e  che  la  stessa  Autorita'
preveda indicazioni  per  la  riscossione  e  la  ripartizione  della
tariffa tra il soggetto erogatore e il gestore del servizio. 
    Le richiamate norme regionali, stabilendo che le tariffe suddette
debbano   essere   determinate   sulla   base   delle    prescrizioni
dell'amministrazione  regionale,  contrastano  con  quanto   disposto
dall'art. 154, commi 2 e 4 d.lgs.  n.  152/2006,D.lgs.  n.  152/2996,
art. 154. Tariffa del servizio idrico integrato. 
    2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  su
proposta dell'Autorita' di vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui
rifiuti,  tenuto  conto  della  necessita'  di  recuperare  i   costi
ambientali anche secondo il principio «chi inquina  paga»,  definisce
con decreto le  componenti  di  costo  per  la  determinazione  della
tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiego
dell'acqua. 
    4. L'Autorita' d'ambito, al fine della predisposizione del  Piano
finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera  c),  determina  la
tariffa di base, nell'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorita'  di  vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio.».  in  base  al  quale  con   decreto
ministeriale del Ministro dell'ambiente sono definite  le  componenti
di costo per la determinazione  della  tariffa  relativa  ai  servizi
idrici, mentre  l'Autorita'  d'ambito  e'  tenuta  a  determinare  la
tariffa di base, nell'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
richiamato   decreto   ministeriale,   comunicandola   al    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.  Inoltre,  il  combinato
disposto dell'art. 161, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.
152/2006, e dell'art. 6, d.P.R. 14 maggio 2007, n.  90,  prevede  che
sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale  prezzi
(CIP), il Coviri predisponga con delibera il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa di cui al citato art. 154.  Da  cio'  si
evince la  riserva  statale  sulla  determinazione  dei  criteri  per
l'individuazione della tariffa di  riferimento  del  servizio  idrico
integrato, che devono essere presi in  considerazioni  dall'AATO  nel
definire il sistema  tariffario.  Infatti,  la  determinazione  della
tariffa di riferimento, costituendo la base della tariffa determinata
dall'AATO, garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su
tutto il territorio nazionale, come segnalato dalla stessa  Autorita'
garante della concorrenza e del mercato,  ed  e'  riconducibile  alla
materia «tutela della concorrenza» (sent. Corte cost. n. 1/2008). 
    Pertanto, le disposizioni regionali in esame, contrastando con la
citata normativa statale, violano la competenza statale in materia di
tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera
e, Cost. in quanto la  definizione  della  tariffa  rientra  tra  gli
interventi finalizzati a  promuovere  la  c.d.  concorrenza  «per  il
mercato». 
    Le norme regionali impugnate violano altresi' l'art. 117, secondo
comma, lettera  s)  Cost.,  che  riserva  alla  competenza  esclusiva
statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate  norme  statali
di  riferimento  concernenti  la  determinazione  della  tariffa   di
riferimento  sono  volte  a   garantire   standard   quantitativi   e
qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformita'  su
tutto il territorio nazionale. 
    Per i motivi suesposti si promuove la questione  di  legittimita'
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi  dell'art.
127 Cost. 
(1) Art. 6 Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche d.P.R. 14
maggio 2007, n.  90  Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del d.l. 4  luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248. «1. Il Comitato di vigilanza  sull'uso  delle  risorse  idriche,
istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,  e
ricostituito dal decreto legislativo 8  novembre  2006,  n.  284,  e'
composto  da  sette   membri,   scelti   tra   persone   di   elevata
qualificazione giuridico amministrativa  e  tecnico  scientifica  nel
settore  pubblico  e  privato,  nominati  con  decreto  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette
membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome. «2. Il Comitato di vigilanza sull'uso  delle
risorse  idriche   svolge   i   seguenti   compiti:   a)   garantisce
l'efficienza,  l'efficacia  e  l'economicita'  del  servizio   idrico
integrato; b) assicura la  regolare  determinazione  ed  il  regolare
adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato
interministeriale   prezzi   (CIP);   c)   garantisce    la    tutela
dell'interesse degli utenti; d) definisce, d'intesa con le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita'
e le iniziative da porre in essere a garanzia degli  interessi  degli
utenti,  anche  mediante  la  cooperazione  con  organi  di  garanzia
eventualmente istituiti  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome
competenti.». 
(2) Art. 149, comma 6, d.lgs n. 152/2006 «Il piano d'ambito e'  trasmesso
entro dieci  giorni  dalla  delibera  di  approvazione  alla  regione
competente, all'Autorita' di vigilanza sulle risorse  idriche  e  sui
rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio.
L'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche  e  sui  rifiuti  puo'
notificare all'Autorita' d'ambito, entro  novanta  giorni  decorrenti
dal  ricevimento  del  piano,  i  propri  rilievi  od   osservazioni,
dettando, ove  necessario,  prescrizioni  concernenti:  il  programma
degli interventi, con particolare riferimento  all'adeguatezza  degli
investimenti programmati in relazione ai livelli minimi  di  servizio
individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con
particolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria  di
garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati.». Art. 161, comma  4,  lett.
b), d.lgs n. 152/2006: «4. Il Comitato  [Coviri],  nell'ambito  delle
attivita' previste all'art. 6, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  90,  in  particolare:  ...  a)
predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione, e
lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; b) verifica  la  corretta  redazione
del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi  e  prescrizioni
sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di  modificare
le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto  tra  le
Autorita' d'ambito  e  i  gestori  in  particolare  quando  cio'  sia
richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; c) predispone  con
delibera una o piu' convenzioni  tipo  di  cui  all'art.  151,  e  la
trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e
del mare, che la adotta con proprio  decreto  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano;  d)  emana  direttive  per   la
trasparenza della contabilita' delle gestioni e valuta i costi  delle
singole prestazioni; e) definisce i livelli minimi  di  qualita'  dei
servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le  associazioni
dei consumatori; f) controlla le modalita' di erogazione dei  servizi
richiedendo informazioni e documentazioni  ai  gestori  operanti  nel
settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticita'
e di  irregolarita'  funzionali  dei  servizi  idrici;  g)  tutela  e
garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che  indichino
le misure idonee alfine di assicurare la parita' di trattamento degli
utenti, garantire la continuita'  della  prestazione  dei  servizi  e
verificare   periodicamente   la   qualita'   e   l'efficacia   delle
prestazioni; h)  predispone  periodicamente  rapporti  relativi  allo
stato  di  organizzazione  dei  servizi  al  fine  di  consentire  il
confronto delle prestazioni dei gestori; i) esprime pareri in  ordine
a problemi specifici attinenti la qualita' dei servizi  e  la  tutela
dei consumatori, su richiesta del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli  enti  locali,
delle Autorita' d'ambito, delle associazioni  dei  consumatori  e  di
singoli utenti del servizio  idrico  integrato;  per  lo  svolgimento
delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi  e
ricerche di settore;  l)  predispone  annualmente  una  relazione  al
parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. 
(3) D.lgs. n. 152/2996, art. 154. Tariffa del servizio idrico  integrato.
2. Il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  su
proposta dell'Autorita' di vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui
rifiuti,  tenuto  conto  della  necessita'  di  recuperare  i   costi
ambientali anche secondo il principio «chi inquina  paga»,  definisce
con decreto le  componenti  di  costo  per  la  determinazione  della
tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiego
dell'acqua. 4. L'Autorita' d'ambito, al  fine  della  predisposizione
del Piano finanziario di cui  all'art.  149,  comma  1,  lettera  c),
determina la tariffa  di  base,  nell'osservanza  delle  disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola  all'Autorita'
di vigilanza sulle risorse idriche  e  sui  rifiuti  ed  al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.». 
                              P. Q. M. 
    Si  conclude  perche'  le  norme   impugnate   siano   dichiarate
costituzionalmente illegittime. 
    Si  produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio   dei
ministri in data 27 marzo 2009. 
        Roma, addi' 28 marzo 2009 
              L'Avvocato dello Stato: Francesco Lettera