N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2009

Ordinanza del 27 febbraio 2009 emessa dalla Corte d'appello di Torino
nel  procedimento  civile  promosso  da  O.   M.   contro   Ministero
dell'economia e delle finanze ed altri. 
 
Straniero - Assegno sociale per invalidita' - Condizione  -  Possesso
  del permesso di soggiorno di durata non  inferiore  ad  un  anno  -
  Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. 
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19. 
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 14 della
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta'  fondamentali;  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione
  europea diritti dell'uomo, art. 1. 
(GU n.21 del 27-5-2009 )
                         LA CORTE D'APPELLO 
    Nella causa di lavoro iscritta al n. 975/2008 R.G.L. promossa  da
O. M., avv. Marzocchella, appellante; 
    Contro Ministero dell'economia e delle finanze, appellato cont. e
I.N.P.S. avv. Zecchini appellato e Regione Piemonte, appellata. 
    Premesso che, con ricorso depositato il 15 novembre 2007,  O.  M.
evoco' avanti il tribunale di Torino  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, l'I.N.P.S. e la Regione Piemonte e - Premesso di esser
cittadina romena dimorante in Italia munita di permesso di  soggiorno
di durata superiore all'anno sin dal 7 febbraio 2003; di essere stata
riconosciuta dalla Commissione di prima istanza in data  29  novembre
2004 «invalida con riduzione permanente della capacita' lavorativa in
misura superiore ai  2/3»,  in  base  ad  una  percentuale  accertata
dell'80%, in seguito aggravatasi sino al 90% (verbale del 19  gennaio
2006); di  essere  iscritta  alle  liste  speciali  del  collocamento
obbligatorio a decorrere dal 4 marzo 2005 -  lamento'  esserle  stato
negato l'assegno di invalidita' civile ex art. 13, legge n. 118/1971,
per non essere titolare della  carta  di  soggiorno,  come  richiesto
dall'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000; 
        che il tribunale con sentenza 16/18 aprile  2008  accolse  il
ricorso solamente a far data dal 1° gennaio 2007, data  dell'ingresso
a  tutti  gli  effetti  dello  Stato  rumeno   nella   U.E.,   invece
respingendolo per il periodo pregresso affermando che  legittimamente
il  legislatore  aveva  condizionato  il  diritto   dello   straniero
extracomunitario  ai  trattamenti  assistenziali   previsti   per   i
cittadini al possesso della carta  di  soggiorno  anziche'  del  solo
permesso  come  in  precedenza  stabilito  dall'art.  41,  d.lgs.  n.
286/1998; 
        che O. M.,  nella  predetta  qualita',  ha  proposto  appello
lamentando il contrasto di detta normativa con la Convenzione europea
dei diritti dell'uomo (CEDU); 
        che, nella contumacia del Ministero e della Regione Piemonte,
l'I.N.P.S. chiede respingersi l'appello; 
    Ritenuto che l'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n.  388
dispone: «Ai sensi dell'art. 41 del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, l'assegno  sociale  e  le  provvidenze  economiche  che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di servizi sociali sono concessi,  alle  condizioni  previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri  che  siano  titolari  di
carta di soggiorno;  per  le  altre  prestazioni  e  servizi  sociali
l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli
stranieri che siano almeno  titolari  di  permesso  di  soggiorno  di
durata non inferiore ad un anno ...»; 
        che la «carta di soggiorno» regolata dall'art.  9  d.lgs.  n.
286/1998, ora permesso di soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo come modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 3/2007,  richiede  per
il suo rilascio, tra l'altro, il «possesso, da almeno cinque anni, di
un permesso di soggiorno in corso di validita»; 
        che e' pacifico che  la  provvidenza  richiesta  in  causa  a
favore della signora O. (assegno di invalidita' civile)  rientra  tra
le «provvidenze economiche  che  costituiscono  diritti  soggettivi»,
anch'essa condizionata quindi al possesso della carta di soggiorno  e
non del solo permesso di soggiorno; 
        che il recente orientamento della Corte costituzionale e' nel
senso che «l'art. 117, primo comma Cost. condiziona l'esercizio della
potesta' legislativa dello Stato e delle regioni  al  rispetto  degli
obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla
convenzione europea dei diritti dell'uomo,  le  cui  norme  pertanto,
cosi' come interpretate dalla Corte europea  dei  diritti  dell'uomo,
costituiscono fonte integratrice del parametro  di  costituzionalita'
introdotto dall'art. 117, primo comma Cost., e la loro violazione  da
parte di una legge statale o regionale comporta che tale  legge  deve
essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, sempre  che
la norma della convenzione non risulti a sua volta in  contrasto  con
una norma costituzionale», (Corte cost. sentenze nn. 348 e 349/07); 
        che la CEDU ha reiteratamente affermato: 1) che tra i diritti
patrimoniali tutelati dall'art. 1 del protocollo addizionale  I  alla
convenzione per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  adottato  a
Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con legge  n.  848/1955,  si
intendono anche le prestazioni sociali, ivi comprese quelle  cui  non
corrisponde  il  versamento  di  contributi  (in   tal   senso,   con
riferimento all'assegno di invalidita' civile regolato dall'art.  13,
legge n. 188/71, sentenza 26 febbraio 1993 in  causa  Salesi/Italia);
2) che per tali diritti vige il divieto  di  discriminazione  di  cui
all'art. 14 della Convenzione (sentenza 30 settembre  2003  in  causa
Koua Poirrez/Francia nella  quale  si  stabilisce  il  principio  che
«l'assegno per minorati adulti previsto dalla  legislazione  francese
e' un diritto patrimoniale a sensi dell'art. 1  del  Protocollo  I  e
conseguenzialmente soggiace al  divieto  di  discriminazione  sancito
dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo»); 
        che pertanto non e' manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000
nella  parte  in  cui,  condizionando  il  diritto  dello   straniero
legalmente  soggiornante  sul  territorio  nazionale  alla  fruizione
dell'assegno  sociale  e  delle  altre  provvidenze  economiche   che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di  servizi  sociali  (e  tale  e'  certamente  l'assegno  di
invalidita' di cui all'art. 13, legge n. 118/1971) al requisito della
titolarita' della carta di soggiorno e, quindi, alla legale  presenza
sul  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque  anni,   pone   una
discriminazione nei confronti dello straniero rispetto al  cittadino,
in violazione degli artt. 14 della Convenzione ed  1  del  Protocollo
aggiuntivo sopra citato, cosi' come interpretati dalla Corte  stessa,
in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma  Cost.  che  condiziona
l'esercizio della  potesta'  legislativa  nazionale  e  regionale  al
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario  e  dagli
obblighi internazionali; 
        che  la  Corte  costituzionale  ha  peraltro   gia'   sancito
l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata, in  relazione
alle diverse provvidenze della indennita' di accompagnamento  di  cui
all'art. 1, legge n. 18/1980, con la sentenza n.  306/2008,  e  della
pensione di inabilita' di cui all'art. 12, legge n. 118/1971, con  la
sentenza n. 11/2009; 
        che la questione e' nel caso in  esame  rilevante  in  quanto
proprio il requisito del possesso della carta di soggiorno e' l'unico
ostacolo  all'accoglimento  della  domanda  relativa  all'assegno  di
invalidita', fino alla data del 1° luglio 2007; 
                              P. Q. M. 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000
in relazione all'art. 117, primo comma della Costituzione; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e
del Senato della Repubblica; 
    Sospende il giudizio in corso. 
        Cosi' deciso, all'udienza del 24 febbraio 2009. 
                       Il Presidente: Girolami