N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2009
Ordinanza del 27 febbraio 2009 emessa dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile promosso da O. M. contro Ministero dell'economia e delle finanze ed altri. Straniero - Assegno sociale per invalidita' - Condizione - Possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19. - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo, art. 1.(GU n.21 del 27-5-2009 )
LA CORTE D'APPELLO Nella causa di lavoro iscritta al n. 975/2008 R.G.L. promossa da O. M., avv. Marzocchella, appellante; Contro Ministero dell'economia e delle finanze, appellato cont. e I.N.P.S. avv. Zecchini appellato e Regione Piemonte, appellata. Premesso che, con ricorso depositato il 15 novembre 2007, O. M. evoco' avanti il tribunale di Torino il Ministero dell'economia e delle finanze, l'I.N.P.S. e la Regione Piemonte e - Premesso di esser cittadina romena dimorante in Italia munita di permesso di soggiorno di durata superiore all'anno sin dal 7 febbraio 2003; di essere stata riconosciuta dalla Commissione di prima istanza in data 29 novembre 2004 «invalida con riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura superiore ai 2/3», in base ad una percentuale accertata dell'80%, in seguito aggravatasi sino al 90% (verbale del 19 gennaio 2006); di essere iscritta alle liste speciali del collocamento obbligatorio a decorrere dal 4 marzo 2005 - lamento' esserle stato negato l'assegno di invalidita' civile ex art. 13, legge n. 118/1971, per non essere titolare della carta di soggiorno, come richiesto dall'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000; che il tribunale con sentenza 16/18 aprile 2008 accolse il ricorso solamente a far data dal 1° gennaio 2007, data dell'ingresso a tutti gli effetti dello Stato rumeno nella U.E., invece respingendolo per il periodo pregresso affermando che legittimamente il legislatore aveva condizionato il diritto dello straniero extracomunitario ai trattamenti assistenziali previsti per i cittadini al possesso della carta di soggiorno anziche' del solo permesso come in precedenza stabilito dall'art. 41, d.lgs. n. 286/1998; che O. M., nella predetta qualita', ha proposto appello lamentando il contrasto di detta normativa con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU); che, nella contumacia del Ministero e della Regione Piemonte, l'I.N.P.S. chiede respingersi l'appello; Ritenuto che l'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone: «Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ...»; che la «carta di soggiorno» regolata dall'art. 9 d.lgs. n. 286/1998, ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo come modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 3/2007, richiede per il suo rilascio, tra l'altro, il «possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita»; che e' pacifico che la provvidenza richiesta in causa a favore della signora O. (assegno di invalidita' civile) rientra tra le «provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi», anch'essa condizionata quindi al possesso della carta di soggiorno e non del solo permesso di soggiorno; che il recente orientamento della Corte costituzionale e' nel senso che «l'art. 117, primo comma Cost. condiziona l'esercizio della potesta' legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme pertanto, cosi' come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalita' introdotto dall'art. 117, primo comma Cost., e la loro violazione da parte di una legge statale o regionale comporta che tale legge deve essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, sempre che la norma della convenzione non risulti a sua volta in contrasto con una norma costituzionale», (Corte cost. sentenze nn. 348 e 349/07); che la CEDU ha reiteratamente affermato: 1) che tra i diritti patrimoniali tutelati dall'art. 1 del protocollo addizionale I alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo adottato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con legge n. 848/1955, si intendono anche le prestazioni sociali, ivi comprese quelle cui non corrisponde il versamento di contributi (in tal senso, con riferimento all'assegno di invalidita' civile regolato dall'art. 13, legge n. 188/71, sentenza 26 febbraio 1993 in causa Salesi/Italia); 2) che per tali diritti vige il divieto di discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione (sentenza 30 settembre 2003 in causa Koua Poirrez/Francia nella quale si stabilisce il principio che «l'assegno per minorati adulti previsto dalla legislazione francese e' un diritto patrimoniale a sensi dell'art. 1 del Protocollo I e conseguenzialmente soggiace al divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo»); che pertanto non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000 nella parte in cui, condizionando il diritto dello straniero legalmente soggiornante sul territorio nazionale alla fruizione dell'assegno sociale e delle altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali (e tale e' certamente l'assegno di invalidita' di cui all'art. 13, legge n. 118/1971) al requisito della titolarita' della carta di soggiorno e, quindi, alla legale presenza sul territorio dello Stato da almeno cinque anni, pone una discriminazione nei confronti dello straniero rispetto al cittadino, in violazione degli artt. 14 della Convenzione ed 1 del Protocollo aggiuntivo sopra citato, cosi' come interpretati dalla Corte stessa, in riferimento all'art. 117, primo comma Cost. che condiziona l'esercizio della potesta' legislativa nazionale e regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; che la Corte costituzionale ha peraltro gia' sancito l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata, in relazione alle diverse provvidenze della indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con la sentenza n. 306/2008, e della pensione di inabilita' di cui all'art. 12, legge n. 118/1971, con la sentenza n. 11/2009; che la questione e' nel caso in esame rilevante in quanto proprio il requisito del possesso della carta di soggiorno e' l'unico ostacolo all'accoglimento della domanda relativa all'assegno di invalidita', fino alla data del 1° luglio 2007;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000 in relazione all'art. 117, primo comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso, all'udienza del 24 febbraio 2009. Il Presidente: Girolami