N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2008

Ordinanza del 31 ottobre 2008 emessa dal Tribunale di La  Spezia  sul
reclamo proposto da T.M.E. Termomeccanica Ecologia  S.p.A.  ed  altri
contro Veolia Servizi Ambientali S.p.A. ed altri. 
 
Procedimento  civile  -  Normativa   regolatrice   del   procedimento
  cautelare uniforme -  Accertamento  tecnico  preventivo  -  Reclamo
  avverso rigetto dell'istanza proposta in  funzione  del  successivo
  esercizio di azioni devolute alla cognizione di collegio  arbitrale
  (in specie, domanda di accertamento negativo e di risarcimento  del
  danno) - Omessa estensione ai procedimenti di istruzione preventiva
  dell'art.  669-quinquies  cod.  proc.  civ.   che,   in   caso   di
  controversia oggetto di clausola compromissoria  o  compromessa  in
  arbitri, ovvero di pendenza del giudizio arbitrale, attribuisce  la
  cognizione della domanda cautelare al  giudice  che  sarebbe  stato
  competente  a   conoscere   del   merito   -   Irragionevolezza   -
  Ingiustificata disparita' di trattamento, con particolare  riguardo
  alla differente disciplina adottata per  la  fattispecie,  ritenuta
  normativamente assimilabile, del sequestro giudiziario ex art. 670,
  n. 2, cod. proc. civ. - Incidenza sul diritto di difesa. 
- Codice di procedura civile, art. 669-quaterdecies. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.21 del 27-5-2009 )
                            IL TRIBUNALE 
    Nella causa pendente tra T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologica
(in prosieguo TME); Termomeccanica S.p.A. (in prosieguo TM); Sviluppo
Investimenti Energia ed Ecologia S.r.l. (in prosieguo SIEE) e  Veolia
Servizi Ambientali S.p.A. (in prosieguo VSA); Veolia  Proprete'  s.a.
(in prosieguo VP); T.E.V. S.p.A. Termo Energia Versilia (in prosieguo
TEV); Vercelli  Energia  S.r.l.  (in  prosieguo  VE)  nonche'  Veolia
Servizi Ambientali Tecnitalia S.p.A. (in prosieguo VSAT); 
    Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20
ottobre 2008, 
                            O s s e r v a 
    Il reclamo avverso il provvedimento di reiezione dell'istanza  di
accertamento tecnico preventivo e' ammissibile. 
    Cio' in ragione detta  dichiarata  illegittimita'  costituzionale
degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., netta  parte  in  cui  non
prevedevano  la   reclamabilita'   del   provvedimento   di   rigetto
dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di  prova  di  cui
agli artt. 692 e 696 c.p.c. (cfr. Corte cost. sent. 144/08). 
    L'eccezione d'incompetenza, reiterata  dalle  societa'  reclamate
per il caso di ritenuta ammissibitita' del reclamo, e' inammissibile. 
    Nelle cause relative ai  diritti  di  obbligazione,  infatti,  il
convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio ha  l'onere  di
contestare nel primo atto difensivo la competenza del  giudice  adito
con riferimento a ciascuno dei concorrenti  criteri  di  collegamento
previsto dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. indicando, specificamente,  a
pena di inefficacia dell'eccezione, quale e' il giudice  che  ritiene
competente in relazione ai criteri  medesimi  (cfr.  Cass.  10532/97,
Cass. 8224/99, Cass. 6893/01, Cass. 3111/02 e Cass. 5572/05). 
    Nella fattispecie simile indicazione e' mancata. 
    Inoltre, l'indicazione del foro ritenuto competente da parte  del
convenuto che eccepisce l'incompetenza  per  territorio  del  giudice
adito  e'  imposta  dall'art.  38,  comma  2,  c.p.c.   in   funzione
dell'eventuale adesione dell'attore (cfr.  Cass.  17399/07),  con  la
conseguenza che - peraltro, in mancanza di norma  che  - diversamente
disponga  -  la  necessita'  dell'indicazione  a  fini  di  efficacia
dell'eccezione sussiste anche nell'ambito dei giudizi cautetari. 
    Cio' premesso, occorre ricordare come la vicenda di cui  e'  oggi
investito il Collegio tragga origine dal contratto stipulato tra TME,
TM, VSA e VP in forza del quale VSA acquistava da TME azioni pari  al
75% del capitale sociale di TMT  Tecnitalia  S.p.A.  (successivamente
VSAT) - attraverso  di  essa  acquisendo  anche  il  controllo  delle
societa' TEV  e  VE  -,  con  perfezionamento  al  momento  del  c.d.
«closing». 
    Con missiva del 30 giugno 2008  VSA  lamentava,  con  riferimento
agli impianti inceneritori di TEV, VSAT e VE, che prima  del  closing
essi erano stati gestiti in  violazione  della  normativa  dettata  a
tutela dell'ambiente, mediante  alterazione  del  c.d.  «software  di
monitoraggio delle emissioni» in  modo  da  far  risultare  un  minor
livello di emissioni di monossido di carbonio nell'atmosfera. 
    Deducendo la violazione del contratto e l'ingenerarsi di notevoli
danni  per  le  controllate  VSAT,  TEV  e  VE,  chiedeva  di  essere
indennizzata. 
    A  fronte  di  simile  prospettiva,  le  odierne  reclamanti,  in
funzione dette azioni di accertamento negativo del diritto vantato da
VSA e di risarcimento del danno, anche  di  immagine,  nei  confronti
delle  odierne  reclamate,  considerata  l'urgenza  derivante   dalla
potenziale  incidenza  sugli  impianti  degli  interventi   che   VSA
dichiarava di voler effettuare all'asserito fine di ovviare ai  vizi,
chiedevano che fosse espletato accertamento tecnico preventivo  volto
alla verifica, al momento del «closing» ed in epoca successiva, della
qualita' e dello stato degli impianti,  della  loro  funzionalita'  e
modalita'  di  pregresso  ed  attuale  esercizio,   con   particolare
riferimento al livello di emissioni  di  monossido  di  carbonio,  al
«software  di  monitoraggio  delle  emissioni»   ed   alle   relative
registrazioni. 
    Il Presidente del tribunale, giudice di prime cure, ha  rigettato
la   richiesta   dette   odierne   reclamanti    in    considerazione
dell'eccezione  di  arbitrato  sollevata   dalla   resistenti,   oggi
reclamate,  in  relazione  alla  clausola  compromissoria   contenuta
nell'art. 16 del contratto,  ritenendo  che  l'art.  669-quaterdecies
c.p.c. escluda la  possibilita'  di  instaurare  un  procedimento  di
istruzione  preventiva  in  ipotesi  di  controversia  -   quali   le
proponende - compromessa in arbitri. 
    Ebbene,  l'ampiezza  della  clausola  compromissoria  (Tutte   le
controversie risultanti da o in riferimento a questo Accordo  saranno
definitivamente risolte alla luce delle  Regole  di  Arbitrato  della
Camera  Internazionale  di  Commercio  da  tre  arbitri  nominati  in
conformita'   con   tali   regole)   fa   ritenere   che   quantomeno
t'accertamento negativo e la domanda di danno nei  confronti  di  VSA
(contraente) ed eventualmente di VSAT (terzo favorito  dall'art.  8.1
del  contratto,  come  tale  potenzialmente  assoggettato  all'intera
disciplina  contrattuale,  clausola  arbitrale  inclusa:  cfr.  Cass.
13474/00 e Cass. 2384/97) rientrino nella  cognizione  devoluta  agli
arbitri. 
    Con riferimento atta controversia cosi' connotata - lasciando  in
disparte quella relativa atta pretesa di danno vantata nei  confronti
delle altre  societa'  controllate  che  non  hanno  preso  parte  al
contratto  contenente  la  clausola  compromissoria  -  la  questione
dell'esperibilita' dell'accertamento tecnico preventivo -  dotato  di
natura  cautelare,  come  meglio  diremo  in  prosieguo   -   davanti
all'autorita' giudiziaria ordinaria si pone ed induce questo Collegio
a    dubitare    della    legittimita'    costituzionale    dell'art.
669-quaterdecies c.p.c. 
    Esso prevede che le disposizioni della  sez.  I  (rubricata  «dei
procedimenti cautelari in generale») del capo III del  libro  IV  del
codice  di  rito  si  applichino  ai  provvedimenti  previsti   nelle
successive sezioni II, III e V del medesimo capo III del Libro  IV  e
che l'art. 669-septies  si  applichi  altresi'  ai  provvedimenti  di
istruzione preventiva previsti dalla sezione IV del medesimo capo. 
    Il tenore letterale della disposizione esclude  che,  al  di  la'
dell'eccezione  rappresentata  dall'art.   669-septies   c.p.c.,   la
disciplina «dei procedimenti  cautelari  in  generale»  possa  essere
applicata all'accertamento tecnico preventivo. 
    Nello stesso senso depongono i lavori preparatori: «Si tratta  di
una norma [l'art. 669-quaterdecies n.d.r.] di coordinamento  tendente
sostanzialmente  a  stabilire  che  le  disposizioni  della  presente
sezione  si  applicano  a  tutti  i  provvedimenti  cautelari,  fatta
eccezione per i provvedimenti di istruzione preventiva, per  i  quali
si  applica  soltanto   l'art.   669-septies.   Questo   perche'   il
provvedimento di istruzione preventiva, pur avendo natura  cautelare,
non e' collegato al giudizio di merito e non possiamo  istituire  per
questo tipo di provvedimento lo stesso regime adottato per gli altri»
(Senato della Repubblica, X Legislatura, II Commissione,  Seduta  del
14 dicembre 1989, pp. 27 - 28 del resoconto stenografico). 
    La  conclusione  e'  infine  avvalorata  dal   rilievo   che   il
legislatore, che pur di recente ha nuovamente messo mano alla sezione
I del capo III del libro IV,  non  ha  inteso  intervenire  sull'art.
669-quaterdecies c.p.c. 
    Si puo' senz'altro affermare, quindi, che la  disciplina  di  cui
agli  art.  669-bis  e  segg.  c.p.c.  -  con  esclusione   dell'art.
669-septies - non si applica all'accertamento tecnico preventivo. 
    Ne consegue che, con riferimento ad esso,  non  puo'  operare  la
previsione dell'art. 669-quinquies (rubricato «competenza in caso  di
clausola compromissoria, di compromesso o di  pendenza  del  giudizio
arbitrale»), secondo cui, se la controversia e' oggetto  di  clausola
compromissoria o e' compromessa in arbitri, anche non rituali,  o  se
e' pendente il giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al
giudice che sarebbe competente a conoscere il merito. 
    Con specifico riguardo a quest'ultima disposizione, appare  utile
ricordare come prima della novella  del  2005,  che  ha  aggiunto  la
locuzione «anche non rituali», si escludesse la tutela  cautelare  in
presenza  di  arbitrato  irrituale  (cfr.  Cass.  12225/95  e   Cass.
6757/93). Il legislatore, con il richiamato intervento, vi  ha  posto
rimedio, ma non  ha  inteso  rimuovere  l'ostacolo  all'esperibilita'
dell'accertamento   tecnico    preventivo    davanti    all'autorita'
giudiziaria ordinaria nel caso di  compromissione  in  arbitri  della
controversia. 
    Opposta conclusione non si  puo'  raggiungere  applicando  l'art.
669-quinquies  c.p.c.  in  via  analogica,  atteso  che  il   ricorso
all'analogia postula una lacuna normativa che, alla  luce  di  quanto
fin qui detto, netta fattispecie non e' configurabile. 
    Ne'  soccorre  un'interpretazione  costituzionalmente   orientata
dell'art. 669-quinquies c.p.c., che cozzerebbe inevitabilmente con il
dettato  del   successivo   art.   669-quaterdecies   c.p.c.   e   ne
significherebbe la, quantomeno parziale, abrogazione. 
    Ne',  infine,  la  conclusione  ammissiva  puo'  fondarsi   sulla
valorizzazione  del   riferimento   dell'art.   669-quaterdecies   ai
«provvedimenti» e non ai «procedimenti». 
    Cio' si spiega alta stregua dell'opzione del  legislatore  -  che
gode di ampli margini di  scelta  nella  regolazione  degli  istituti
processuali (cfr. Corte cost. sentt.  144/08  cit.  e  237/07)  -  di
disciplinare con gli artt. 669-bis e  segg.  c.p.c.  il  procedimento
cautelare   in   maniera   uniforme,    disegnandone    un    modello
tendenzialmente unico, per poi sancirne la portata applicativa,  atta
stregua della disposizione che chiude la sezione I, ai singoli «tipi»
di provvedimento cautelare previsti nelle successive sezioni II,  III
e V, con esclusione - alla luce di quanto in precedenza argomentato -
del «tipo» contemplato dall'art. 696 c.p.c., incluso nella sezione IV
(in tal senso pare esprimersi Cass. 4940/96, in motivazione). 
    Cio' non toglie, tuttavia, che la disciplina del processo non  si
sottrae allo scrutinio di  ragionevolezza  (cfr.  Corte  cost.  sent.
144/08 cit. ed ord. 128/99) ed al vaglio di  costituzionalita'  sotto
altri profili. 
    Ed  allora  si  evidenzia  che,  pur  non   essendo   applicabile
all'accertamento tecnico preventivo l'art. 669-quinquies c. p.c.: 
        esso e' strumento di tutela cautelare (cfr. Corte cost. sent.
144/08 cit., Cass. 4120/74 e Cass. 4940/96 cit., in  motivazione)  al
pari di tutti quelli contemplati nelle sezioni II, III e V  del  capo
III del libro IV del codice di procedura civile, con  riferimento  ai
quali la predetta disposizione opera; 
        in  particolare,  nel  caso  di  compromesso  in  arbitri  e'
consentito il ricorso all'a.g.o. ex art. 670,  n.  2,  c.p.c.  -  per
ottenere  il  sequestro  di  libri,  registri,  documenti,   modelli,
campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di
prova - mentre  non  si  puo'  formulare  istanza  art.  696  c.p.c.,
nonostante la funzione cautelare probatoria comune  ad  entrambi  gli
strumenti; 
        in quanto provvedimento cautelare, non e'  concedibile  dagli
arbitri ex  art.  818  c.p.c.,  a  fortiori  nel  caso  di  arbitrato
irrituale; 
        l'alterazione dello stato dei luoghi ed in generale  di  cio'
che si  vuole  sottoporre  ad  accertamento  tecnico  puo'  provocare
pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante  intende  far
valere. 
    Le considerazioni che precedono fanno dubitare detta legittimita'
costituzionale dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. con riferimento agli
artt. 3 (netta misura in cui determina un'irragionevole disparita' di
trattamento rispetto agli altri provvedimenti cautelari, segnatamente
ex art. 670, n. 2, c.p.c.) e 24 (in considerazione del  rapporto  che
lega il diritto di assolvere l'onus probandi con la garanzia  di  cui
alla disposizione in considerazione: cfr. Corte cost. sentt.  471/90,
257/96, 46/97 e 144/08 cit.) della Costituzione. 
    Si chiarisce ulteriormente  e  sinteticamente  che  la  questione
prospettata e' rilevante nel caso di specie in  quanto,  superate  le
eccezioni d'inammissibilita' del reclamo e d'incompetenza,  l'istanza
di a.t.p., rigettata dal giudice di prime cure proprio alla luce  del
dettato della disposizione della cui legittimita'  costituzionale  si
dubita, non potrebbe essere accolta quantomeno con  riferimento  alla
domanda di  accertamento  negativo  ed  alla  domanda  di  danno  nei
confronti  di  VSA  (contraente)  ed  eventualmente  di  VSAT  (terzo
favorito dall'art. 8.1 del contratto),  in  quanto  rientranti  nella
cognizione devoluta agli arbitri. 
                              P. Q. M. 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  669-quaterdecies  c.p.c.  con
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte  in  cui,  escludendo
l'applicazione delle disposizioni delta sezione I del  capo  III  del
libro IV del codice di procedura  civile  -  segnatamente,  dell'art.
669-quinquies c.p.c. - 
    ai provvedimenti di cui alla sezione IV, impedisce,  in  caso  di
clausola compromissoria, di compromesso o  di  pendenza  di  giudizio
arbitrale, la proposizione  della  domanda  di  accertamento  tecnico
preventivo al giudice competente a conoscere del merito; 
    Sospende il processo; 
    Dispone  l'immediata  trasmissione  del  fascicolo   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della
Camera dei deputati. 
        La Spezia, addi' 30 ottobre 2006 
                         Il Presidente: Mori 
                                        Il giudice estensore: Conaemi