N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 maggio 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  maggio  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Unione europea - Norme della Regione  Liguria  -  Istituzione  Gruppo
  Europeo  di  Cooperazione  Territoriale  (GECT)  Euroregione   Alpi
  Mediterraneo, comprendente  le  Regioni  Liguria,  Piemonte,  Valle
  d'Aosta, Provence-Alpes-Côte d'Azur  e  Rhône-Alpes,  con  sede  in
  Francia e disciplina  in  base  al  diritto  francese  -  Lamentata
  adesione con legge della Regione Liguria  prima  della  conclusione
  del procedimento  mediante  il  quale  il  Governo  avrebbe  dovuto
  autorizzare la partecipazione di un membro  potenziale  al  GECT  -
  Assenza di sospensione  degli  effetti  in  attesa  della  prevista
  autorizzazione - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione  del
  principio di leale collaborazione, di ragionevolezza, imparzialita'
  e buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1. 
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118; regolamento CE 5 luglio 2006, n.
  1082/2006; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 6, comma 2. 
Unione europea - Norme della Regione  Liguria  -  Istituzione  Gruppo
  Europeo  di  Cooperazione  Territoriale  (GECT)  Euroregione   Alpi
  Mediterraneo, comprendente  le  Regioni  Liguria,  Piemonte,  Valle
  d'Aosta, Provence-Alpes-Côte d'Azur  e  Rhône-Alpes,  con  sede  in
  Francia e disciplina  in  base  al  diritto  francese  -  Obiettivo
  dichiarato di rafforzare i legami politici,  economici,  sociali  e
  culturali - Contrasto  con  il  regolamento  CE  n.  1082/2006  che
  prescrive  gli  obiettivi  dell'agevolazione  e  promozione   della
  cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della  coesione
  economica e sociale - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione
  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
- Legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, art.  1,  comma
  1. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; regolamento CE 5 luglio  2006,
  n. 1082/2006, artt. 1, par. 2, 6, punto 1, e 7, par. 2. 
Unione europea - Norme della Regione  Liguria  -  Istituzione  Gruppo
  Europeo  di  Cooperazione  Territoriale  (GECT)  Euroregione   Alpi
  Mediterraneo, comprendente  le  Regioni  Liguria,  Piemonte,  Valle
  d'Aosta, Provence-Alpes-Côte d'Azur  e  Rhône-Alpes,  con  sede  in
  Francia e disciplina in base al diritto francese - Attribuzione  al
  GECT dei compiti della «promozione degli interessi dell'Euroregione
  presso gli Stati e le istituzioni europee»  e  della  «adesione  ad
  organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT»  -
  Contrasto  con  il  Regolamento  CE  n.  1082/2006  che  limita  le
  attivita' del GECT alla «attuazione  di  programmi  o  progetti  di
  cooperazione territoriale cofinanziati dalla  Comunita»  -  Ricorso
  del  Governo  -  Denunciata  violazione   dei   vincoli   derivanti
  dall'ordinamento comunitario. 
- Legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, art.  2,  comma
  2, lett. b) e d), e allegato A, art. 7, punti 2) e 4). 
- Costituzione, art. 117, primo comma; regolamento CE 5 luglio  2006,
  n. 1082/2006, art. 7. 
(GU n.22 del 3-6-2009 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del  Presidente  in  carica
per l'impugnazione della legge regionale della Liguria n.  1  del  16
febbraio 2009, pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Liguria n. 4 del 25 febbraio 2009, recante  «Istituzione  del  Gruppo
Europeo di Cooperazione territoriale (GECT),  denominato  Euroregione
Alpi Mediterraneo». 
    La legge regionale della Liguria n. 1 del 2009 e'  stata  emanata
con la dichiarata finalita' (cfr. art. 1) di favorire una  «strategia
congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune  nei
confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i  legami,
politici, economici sociali e culturali delle rispettive popolazioni»
tra la Regione Liguria e le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Provence
- Alpes - Cote d'Azur e Rhone-Alpes. 
    A tal fine, l'art.  2  della  legge  stabilisce  che  la  Regione
Liguria partecipa alla costituzione, ai sensi del Regolamento  CE  n.
1082/2006, di un Gruppo Europeo di Cooperazione  Territoriale  (GECT)
denominato «Euroregione Alpi Mediterraneo», attraverso la stipula  di
una Convenzione e di uno Statuto, allegati alla legge regionale,  che
ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento. 
    Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede in  Francia  ed  e'
disciplinato dal diritto francese. 
    La legge regionale e' illegittima per i seguenti motivi. 
1) In relazione agli artt. 117 e 118 della  Costituzione,  violazione
del principio di leale collaborazione. Violazione dell'art. 97  della
Costituzione. 
    Il regolamento CE n. 1082/2006 (in prosieguo, per  brevita':  «il
regolamento») ha introdotto nell'ordinamento  comunitario  l'istituto
del GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, costituito sul
territorio della Comunita'  da  Stati  membri,  Autorita'  regionali,
Autorita' locali o organismi  di  diritto  pubblico  appartenenti  ad
almeno due Stati membri (art. 3). 
    Il GECT ha personalita' giuridica, secondo la legislazione  dello
Stato membro nel quale si stabilisce la sede sociale (art. 2). 
    L'obiettivo  del  GECT  e'  di   facilitare   e   promuovere   la
cooperazione transfrontaliera e la cooperazione  territoriale  tra  i
suoi membri, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica  e
sociale (art. 1). 
    L'art. 4, paragrafo 2, del regolamento stabilisce  il  dovere  di
notifica allo Stato, da parte dei potenziali membri,  dell'intenzione
di costituire o partecipare al GECT, insieme alla trasmissione  della
copia della Convenzione e dello Statuto. La notifica si sostanzia  in
una richiesta di autorizzazione, in quanto lo Stato  membro,  «tenuto
conto della sua struttura costituzionale», decidera' se autorizzare o
meno la costituzione o partecipazione al GECT, entro tre  mesi  dalla
ricezione  della  domanda  di  autorizzazione.  Lo  Stato  membro  e'
chiamato altresi' a designare le autorita' competenti a  ricevere  le
notifiche e i documenti. 
    In data 27 gennaio 2009, la Regione  Liguria  ha  provveduto,  in
quest'ottica, a notificare al Dipartimento affari  regionali  la  sua
partecipazione, trasmettendo lo schema di Statuto e  Convenzione  del
GECT Euroregione Alpi Mediterraneo. 
    Tale comunicazione e' stata  effettuata  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 2, della legge n. 131/2003, applicabile,  per  analogia,  nelle
more dell'approvazione delle disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento, previste dal suo art. 16, il quale  stabilisce  che  gli
Stati membri adottano «le disposizioni  che  reputano  opportune  per
assicurare l'effettiva applicazione» del regolamento. 
    Sulla natura della fonte comunitaria derivata, merita evidenziare
che la sezione consultiva per gli atti  normativi  del  Consiglio  di
Stato, con il parere n. 3665/2007 reso nell'Adunanza  del  9  ottobre
2007, nell'esprimersi negativamente  su  uno  schema  di  regolamento
governativo da emanare ai sensi dell'art.  17,  comma  1,  lett.  a),
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  teso  a  dare  attuazione  al
regolamento, ha ritenuto inadeguata, al fine del recepimento del GECT
nell'ordinamento interno, una fonte di rango secondario, individuando
nel  regolamento  comunitario  un  tertium   genus   tra   le   fonti
comunitarie, intermedio rispetto ai regolamenti ed alle direttive. 
    Questa  lettura  sembra  avvalorata   dalla   natura   largamente
discrezionale del recepimento, confermata - oltre che  dalla  formula
utilizzata dal legislatore comunitario nel citato art. 16, par.  1  -
dall'interpretazione imposta dal quindicesimo «considerando» premesso
al regolamento, secondo il quale «(l) e condizioni della cooperazione
territoriale dovrebbero essere create conformemente al  principio  di
sussidiarieta' sancito nell'art. 5 del trattato. In  conformita'  del
principio di proporzionalita', enunciato nello  stesso  articolo,  il
presente regolamento non va al di la' di  quanto  necessario  per  il
raggiungimento dei suoi  obiettivi,  il  ricorso  al  GECT  rimanendo
facoltativo, nel  rispetto  dell'ordine  costituzionale  di  ciascuno
Stato membro» (enfasi nostra). 
    Sembra, quindi, che con il regolamento il legislatore comunitario
si sia  limitato  ad  individuare  un  corpus  di  norme  armonizzate
applicabili ai GECT, rimettendo il  resto  della  regolazione  -  ivi
compresa la possibilita' del ricorso al GECT -  alla  responsabilita'
degli Stati membri. 
    In adesione al richiamato  parere  del  Consiglio  di  Stato,  le
disposizioni di attuazione del regolamento sono  state  inserite  nel
disegno di legge comunitaria 2008, approvato  in  prima  lettura  dal
Senato il 17 marzo 2009 (artt. 40, 41 e 42) e, al momento in  cui  si
redige il presente atto, in corso di esame alla Camera dei deputati. 
    Nelle more del perfezionamento della procedura autorizzatoria, in
seno alla quale si e' inserita la citata notifica preventiva  del  27
gennaio 2009, la regione ha, pero', approvato la legge in esame,  con
l'allegato A, composto dalla Convenzione e dallo  Statuto  del  GECT,
che costituisce parte integrante della legge stessa. 
    Cosi' facendo, ed  in  particolare  disciplinando  con  legge  la
partecipazione  alla   costituzione   del   GECT   Euroregione   Alpi
Mediterraneo prima della conclusione  del  procedimento  mediante  il
quale il Governo avrebbe dovuto autorizzare la partecipazione  di  un
membro potenziale al GECT, la Regione Liguria ha violato il principio
di leale collaborazione, che deve presiedere in tutti i rapporti  che
intercorrono tra Stato e regioni, di cui agli artt. 117 e  118  della
Costituzione ed ha, altresi', violato i principio di  ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di  cui
all'art. 97 della Costituzione, in relazione al citato art. 16,  par.
1, del Regolamento, che, come detto, prevede  che  gli  Stati  membri
adottino  le  disposizioni  che  reputano  opportune  per  assicurare
l'effettiva applicazione del regolamento stesso. 
    Peraltro,  la  legge  non   contiene   alcuna   disposizione   di
sospensione degli effetti in attesa della prevista autorizzazione, in
quanto  l'art.  4  della  legge  regionale  prevede   solo   che   la
partecipazione  della  Regione  Liguria  al  «GECT  Euroregione  Alpi
Mediterraneo» debba  intendersi  «perfezionata  a  conclusione  delle
procedure statali di approvazione  previste  dal  regolamento  CE  n.
1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio». 
2) In  relazione  all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,
violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    L'art. 1, comma 1, della legge regionale, nel quale sono indicati
tra gli obiettivi della Regione Liguria e  delle  altre  regioni  ivi
indicate, in conformita' all'art. 6, punto 1  della  Convenzione,  il
rafforzamento dei «legami politici, economici, sociali e  culturali»,
amplia le competenze assegnate al GECT dal regolamento. 
    Infatti gli artt. 1,  par.  2,  e  7,  par.  2,  del  regolamento
limitano gli obiettivi e i compiti affidati al  GECT«all'agevolazione
e  alla  promozione  della  cooperazione  territoriale  ai  fini  del
rafforzamento della coesione economica e sociale». 
    Ne scaturisce la evidente violazione dell'art. 117, primo  comma,
della Costituzione, in virtu' del quale la  potesta'  legislativa  e'
esercitata  dalle  Regioni  nel  rispetto   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario. 
3) In  relazione  all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,
violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    Per le medesime ragioni e' parimenti censurabile l'art. 2,  comma
2, lettere b) e d), che, come previsto dall'art. 7,  punti  2)  e  4)
della Convenzione, prevedono rispettivamente tra i compiti  del  GECT
la «promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le
istituzioni europee» e 1'«adesione ad organismi, associazioni e  reti
conformi agli obiettivi del GECT», in contrasto con i citato  art.  7
del Regolamento CE, che limita le attivita' del GECT alla «attuazione
di programmi o progetti  di  cooperazione  territoriale  cofinanziati
dalla Comunita». 
                              P. Q. M. 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' della legge regionale  della
Liguria n. 1 del 16 febbraio 2009. 
        Roma, addi' 24 aprile 2009 
              L'Avvocato dello Stato: Sergio Fiorentino