N. 154 ORDINANZA 6 - 19 maggio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Istruzione - Norme della legge finanziaria  2008  -  Attribuzione  al
  Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
  dell'economia, previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  del
  potere di adottare atti di  indirizzo  per  determinare  finalita',
  criteri e metodi della sperimentazione di un modello  organizzativo
  volto ad innalzare la qualita' del  servizio  di  istruzione  e  ad
  accrescere efficienza ed efficacia  della  spesa  -  Ricorso  della
  Regione Veneto - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte  -
  Estinzione del processo. 
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi da 417 a 425. 
- Costituzione, artt. 5, 117, commi terzo e  sesto,  118,  119,  120;
  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  art.  11;  norme
  integrative per i giudizi dinanzi alla Corte  costituzionale,  art.
  25. 
(GU n.21 del 27-5-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi da 417
a 425, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -  legge
finanziaria  2008),  promosso  dalla  Regione  Veneto   con   ricorso
notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5  marzo
2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  aprile  2009  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Uditi  l'avvocato  Mario  Bertolissi  per  la  Regione  Veneto  e
l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio
dei ministri. 
    Ritenuto che la Regione Veneto,  con  ricorso  notificato  il  26
febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo, ha impugnato l'art.
2, commi da  417  a  425,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008), per contrasto  con  gli  artt.
117, 118 e 119 Cost., nonche' del principio di leale  collaborazione,
desumibile, in particolare, dagli  artt.  5  e  120,  secondo  comma,
Cost., e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); 
        che l'art. 2, comma 417, della legge n. 244 del 2007, prevede
che, «con atto di indirizzo del Ministro della  pubblica  istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  adottato
entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata  di  cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali),  sono
stabiliti finalita', criteri e metodi  della  sperimentazione  di  un
modello organizzativo volto a innalzare la qualita' del  servizio  di
istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa»; 
        che i commi da 418 a  425  del  suddetto  art.  2  fissano  i
contenuti dell'atto di indirizzo e le modalita' di  attuazione  della
sperimentazione del modello organizzativo; 
        che, ad avviso della ricorrente, le  disposizioni  impugnate,
investendo  la   materia   dell'istruzione,   oggetto   di   potesta'
legislativa concorrente, si porrebbero in contrasto con  l'art.  117,
terzo comma, Cost., in quanto la disciplina statale  non  si  sarebbe
limitata a  stabilire  i  principi  fondamentali  della  materia,  ma
avrebbe  introdotto  una  normativa  di  dettaglio,   prevedendo   un
intervento ministeriale in materia e istituendo un nuovo organismo di
coordinamento  e  di  controllo,  con  l'attribuzione   agli   uffici
regionali di funzioni di monitoraggio; 
        che si lamenta, altresi', la violazione dell'art. 117,  sesto
comma, Cost., poiche'  la  disciplina  impugnata  consentirebbe  allo
Stato di intervenire con atti normativi di  rango  sublegislativo  in
materia di potesta' legislativa concorrente; 
        che, secondo la Regione Veneto, le  disposizioni  in  oggetto
permetterebbero  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  di  intervenire  in  modo  incisivo  in  materia   di
organizzazione del servizio e dell'offerta scolastica, in assenza  di
esigenze di esercizio unitario  della  funzione  amministrativa,  con
conseguente violazione dell'art. 118 Cost.; la previsione dell'intesa
con la Conferenza  unificata,  inoltre,  non  sarebbe  sufficiente  a
salvaguardare  l'autonomia  legislativa   ed   amministrativa   della
Regione,  derivandone  la   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione; 
        che per la difesa  regionale,  infine,  risulterebbe  violato
anche l'art. 119 Cost., poiche' le norme impugnate avrebbero previsto
la distribuzione da parte dello Stato di finanziamenti a destinazione
vincolata in materia di potesta' legislativa concorrente; 
        che si e' costituito in giudizio il Presidente del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, sostenendo che le disposizioni impugnate vadano fatte risalire
alle  norme  generali  sull'istruzione  o,  quantomeno,  ai  principi
fondamentali  in  materia  di  istruzione,  sicche'   la   previsione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata sarebbe idonea ad evitare
la lesione delle competenze regionali; 
        che,  con  memoria  depositata  nell'imminenza   dell'udienza
pubblica, la Regione Veneto, dopo  aver  ribadito  le  argomentazioni
difensive contenute nel ricorso, ha  rilevato  che  la  finalita'  di
attuare una sperimentazione in alcune Regioni  individuate  dall'atto
di indirizzo ministeriale dimostra l'impossibilita' di  far  risalire
la   disciplina   legislativa   impugnata   alle   «norme    generali
sull'istruzione», «non essendo in alcun modo destinata ad  applicarsi
nell'intero territorio nazionale ed essendo del tutto disancorata  da
esigenze unitarie»; 
        che  anche  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
nell'imminenza   dell'udienza   pubblica,   ha   presentato   memoria
difensiva, sostenendo l'inammissibilita' del ricorso per sopravvenuto
difetto  di  interesse,  sul  rilievo  che  al  modello  sperimentale
contenuto nelle norme impugnate non e' stata data concreta attuazione
e che gli stessi obiettivi di qualita', efficienza ed  efficacia  del
sistema scolastico che perseguivano le norme  impugnate  della  legge
finanziaria 2008 sono stati disciplinati con le nuove disposizioni in
materia di istruzione contenute nell'art.  64  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica  e  la  perequazione  tributaria),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    Considerato che, con atto notificato al Presidente del  Consiglio
dei ministri il 14 aprile 2009 e depositato presso la cancelleria  di
questa Corte il successivo 16 aprile, la Regione Veneto ha dichiarato
di rinunciare al ricorso, costituendo la  sollecita  definizione  dei
contenziosi pendenti in materia di istruzione il presupposto  per  la
prosecuzione di un'articolata attivita' negoziale  in  corso  con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
        che   tale   rinuncia   e'   stata   formalmente    accettata
dall'Avvocatura generale dello Stato per  conto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con atto depositato presso la cancelleria  di
questa Corte in data 17 aprile 2009; 
        che, ai sensi dell'art. 25  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
seguita dall'accettazione della  controparte,  comporta  l'estinzione
del processo. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Cassese 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola