N. 155 ORDINANZA 6 - 19 maggio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale -  Reato  di  guida  in  stato  di  ebbrezza  -
  Attribuzione  della  competenza  al   tribunale   in   composizione
  monocratica - Denunciata violazione del  principio  di  eguaglianza
  rispetto  al  reato  della  guida  sotto  l'effetto   di   sostanze
  stupefacenti, di competenza del  giudice  di  pace  -  Sopravvenuto
  mutamento del  quadro  normativo  -  Inapplicabilita'  della  nuova
  disciplina processuale alla fattispecie di cui al giudizio a quo  -
  Necessita' di restituire gli atti al rimettente - Esclusione. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  186,
  comma 2, come sostituito dall'art. 5 del d.l. 27  giugno  2003,  n.
  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.
  214. 
- Costituzione, art. 3. 
Circolazione stradale -  Reato  di  guida  in  stato  di  ebbrezza  -
  Attribuzione  della  competenza  al   tribunale   in   composizione
  monocratica - Denunciata violazione del  principio  di  eguaglianza
  rispetto  al  reato  della  guida  sotto  l'effetto   di   sostanze
  stupefacenti,  di  competenza  del  giudice  di  pace   -   Petitum
  indeterminato   e   mancata   verifica   della   possibilita'    di
  un'interpretazione   conforme   a    Costituzione    -    Manifesta
  inammissibilita' della questione. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  186,
  comma 2, come sostituito dall'art. 5 del d.l. 27  giugno  2003,  n.
  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.
  214. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.21 del 27-5-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186 del  codice
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), come sostituito dall'art.  5  del  decreto-legge  27  giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
2003, n. 214 (Modifiche ed  integrazioni  al  codice  della  strada),
promosso dal Giudice per le indagini  preliminari  del  Tribunale  di
Torino nel procedimento penale a carico di P.P. con ordinanza  del  9
giugno 2006, iscritta  al  n.  438  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  3, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 22  aprile  2009  il  giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che con ordinanza del 9 giugno 2006, il Giudice  per  le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha  sollevato,  in
riferimento  all'articolo  3   della   Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo  30
aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice  della  strada)  -  come  sostituito
dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2003,  n.  214  (Modifiche  ed
integrazioni al codice della strada); 
        che, riferisce il rimettente, P.P. e' stato citato a  seguito
di opposizione a decreto penale di condanna, emesso per il  reato  di
cui all'art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992,  accertato  in
data 31 gennaio 2004 e ascrittogli per avere circolato alla guida  di
un veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso  di  sostanze
alcoliche; 
        che, secondo il giudice a quo, la norma censurata, stabilendo
al  primo  comma  la  competenza  del  Tribunale,   con   conseguente
preclusione all'accesso all'oblazione (gli artt. 162  e  162-bis  del
codice penale  prevedono  la  possibilita'  di  oblazionare  le  sole
contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, ovvero con  la  pena
alternativa   dell'arresto    o    dell'ammenda),    determina    una
ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni  identiche,  a
tutto vantaggio  di  chi  sia  incorso  nella  violazione,  di  egual
contenuto e disvalore, prevista dall'art.  187,  commi  7  e  8,  del
medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (relativa  alla  guida  in  stato  di
alterazione psico-fisica,  per  uso  di  sostanze  stupefacenti),  di
contro ammessa all'oblazione, stante la competenza  ratione  materiae
del giudice di pace; 
        che quanto alla non manifesta infondatezza  della  questione,
il giudice a quo osserva che, nell'ambito del codice della strada, le
disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 avevano in precedenza sempre
costituito  un  sistema  unitario,  attenendo  allo  stesso  tipo  di
comportamento illecito,  cioe'  la  guida  in  stato  di  alterazione
psico-fisica indotta dall'uso di sostanze «attive», quali l'alcool  o
gli stupefacenti, ed erano, quindi, in tal senso, entrambe preposte a
garantire la sicurezza della circolazione stradale; 
        che  successivamente,  con  la  normativa  istitutiva   della
competenza penale del giudice di pace, le contravvenzioni di cui agli
artt. 186 e 187 del codice della strada sono state attribuite a  tale
organo giudicante e sottoposte a regime sanzionatorio differenziato; 
        che tale «nuovo regime» e' stato modificato ulteriormente dal
d.l. n. 151 del 2003, convertito dalla legge n. 214 del 2003, che  ha
conferito ai predetti reati  una  maggiore  efficacia  sanzionatoria,
attraverso il ripristino delle originarie sanzioni penali (arresto  e
ammenda, da applicarsi congiuntamente); 
        che da tale scelta avrebbe dovuto  discendere,  quale  logico
corollario, l'attribuzione della competenza  al  giudice  togato  per
entrambe le fattispecie, anche in considerazione  della  peculiarita'
del procedimento penale in materia, caratterizzato  da  significative
difficolta' di accertamento dei fatti; 
        che, secondo  il  rimettente,  nell'intervento  del  2003  il
legislatore, collocando la disposizione attributiva della  competenza
all'interno del solo  art.  186  del  codice  della  strada,  avrebbe
legittimato l'interpretazione in base alla  quale  sarebbe  prevista,
per il futuro, una diversa ripartizione della competenza; 
        che tale ripartizione della competenza determinerebbe diversi
dubbi di  illegittimita'  costituzionale,  perche'  irragionevolmente
sottrarrebbe  al  Tribunale  la  fattispecie  (guida  in   stato   di
alterazione  da  sostanze  psicotrope)  in   astratto   piu'   grave,
determinando al contempo una ingiustificata disparita' di trattamento
in relazione a due fattispecie omogenee; 
        che, intervenuto nel giudizio, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha
eccepito  l'inammissibilita'   o,   comunque   l'infondatezza   della
questione, avvertendo che, successivamente al deposito dell'ordinanza
di rimessione, l'asserita disparita' di trattamento e'  venuta  meno,
per effetto della legge 20 ottobre 2007, n. 160 (di  conversione  del
d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative
del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione), la quale ha devoluto espressamente  al  Tribunale,  in
composizione monocratica, la competenza  a  conoscere  del  reato  di
guida sotto l'effetto di sostanze  stupefacenti,  cosi'  escludendolo
dall'oblazione al pari del reato di guida in stato di ebbrezza; 
        che l'interventore ha pure auspicato  la  restituzione  degli
atti al giudice rimettente, per  ius  superveniens  costituito  dalla
normativa del 2007. 
    Considerato che il giudice monocratico del  Tribunale  di  Torino
dubita,  in  riferimento  all'art.   3   Cost.   della   legittimita'
costituzionale dell'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  come  sostituito
dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.  151  (Modifiche  ed
integrazioni al codice della strada), convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in  cui  prevede  una
competenza differenziata per il  reato  di  guida  sotto  l'influenza
dell'alcool,  nonostante  l'omogeneita'  di  questa  fattispecie  con
l'altra,  di  guida  sotto  l'influenza  di  sostanze   stupefacenti,
disciplinata  dall'art.  187,  e  successive   modificazioni,   della
medesima legge n. 285 del 1992; 
        che, successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione
e' entrata in vigore la legge 2 ottobre 2007, n. 160, di  conversione
del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del
codice della strada per incrementare i  livelli  di  sicurezza  nella
circolazione) la quale ha  devoluto  al  Tribunale,  in  composizione
monocratica, anche la competenza a conoscere del reato di guida sotto
l'effetto    di    sostanze    stupefacenti,    escluso,    pertanto,
dall'oblazione, al pari del reato di guida in stato di  ebbrezza  per
uso di bevande alcoliche; 
        che,  peraltro,  contrariamente  a  quanto  sostenuto   dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri  nell'atto  di  intervento,  la
nuova disciplina processuale e' inapplicabile alla  fattispecie,  per
effetto del principio tempus regit  actum,  in  base  al  quale,  per
stabilire la competenza a  giudicare  in  ordine  ad  un  determinato
reato, ha rilievo il tempus  commissi  delicti,  oppure  la  data  di
promovimento dell'azione penale da parte del P.M.; 
        che, pertanto, non si deve  disporre  la  restituzione  degli
atti al rimettente; 
        che, in ogni caso, l'ordinanza di rimessione si  caratterizza
per l'indeterminatezza del petitum (da ultimo, ordinanze nn. 35 e 279
del 2007), non essendo chiaro quale sia l'intervento richiesto tra  i
due astrattamente ipotizzabili, e  tra  loro  diametralmente  opposti
(cfr. ordinanza n. 54 del 2008); 
        che il rimettente non  fornisce  inoltre  alcuna  motivazione
sulle  ragioni  che  lo   inducono   a   scartare   l'interpretazione
alternativa - che pure era stata  espressa  dalla  giurisprudenza  di
legittimita' - secondo cui il riferimento all'art. 186, comma 2,  del
codice della strada, contenuto nel comma 7  del  novellato  art.  187
riguarda,  nell'intenzione  del  legislatore,  sia   il   trattamento
sanzionatorio, sia la disciplina sulla competenza; 
        che, in tal modo, il rimettente si e'  sottratto  all'obbligo
di  interpretare  la  norma,  ove  possibile,  in  senso  conforme  a
Costituzione (si vedano, in tal senso, con riferimento a  fattispecie
identica, le ordinanze nn. 133 e 47 del 2007); 
        che  dunque,  la   questione,   cosi'   come   proposta,   e'
manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  186,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  come
sostituito dall'art. 5 del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n.  151
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2003,  n.  214
(Modifiche ed integrazioni al codice  della  strada),  sollevata,  in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione,  dal  Giudice  per  le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Torino,  con   l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Mazzella 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola