N. 166 SENTENZA 18 - 29 maggio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Basilicata -  Procedura
  per  la  installazione  di  impianti  eolici  -  Previsione,   fino
  all'approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PIEAR),
  del divieto di autorizzazione degli impianti non conformi al  Piano
  Energetico  regionale  -   Denunciata   irragionevolezza,   nonche'
  violazione dei principi di liberta' di iniziativa  economica  e  di
  buon andamento della Pubblica Amministrazione - Asserita violazione
  dei principi fondamentali in materia  di  produzione,  trasporto  e
  distribuzione di energia - Erroneo presupposto interpretativo - Non
  fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, art. 3. 
- Costituzione, artt. 3, 41, primo comma, 97,  primo  comma,  e  117,
  terzo comma. 
Ambiente  (Tutela  dell')  -  Norme  della   Regione   Basilicata   -
  Installazione di impianti eolici - Procedure autorizzatorie in atto
  che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica
  -  Prevista  sottoposizione  alla  valutazione  di   sostenibilita'
  ambientale e paesaggistica  -  Eccezione  di  inammissibilita'  per
  difetto di rilevanza - Reiezione. 
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, art. 6 
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lett. s). 
Ambiente  (Tutela  dell')  -  Norme  della   Regione   Basilicata   -
  Installazione di impianti eolici - Procedure autorizzatorie in atto
  che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica
  -  Prevista  sottoposizione  alla  valutazione  di   sostenibilita'
  ambientale e paesaggistica - Violazione, in  assenza  dell'adozione
  delle linee guida della Conferenza unificata Stato-Regioni (di  cui
  all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n.  387/2003),  della  competenza
  statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, art. 6. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s). 
(GU n.22 del 3-6-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3  e  6  della
legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni  in
materia di energia), promossi dal Tribunale amministrativo  regionale
per la Basilicata con due ordinanze del 14  aprile  2008  e  con  una
ordinanza del 27 maggio 2008, rispettivamente iscritte  ai  nn.  203,
204 e 279 del registro ordinanze 2008  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 39, 1ª serie speciale,  dell'anno
2008. 
    Visti gli atti  di  costituzione  della  Bluvento  S.r.l.,  della
Energia Sud S.r.l., dell'A.P.E.R. - Associazione  Produttori  Energia
da Fonti Rinnovabili, della Fri-El S.p.a ed  altra  e  della  Regione
Basilicata; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  aprile  2009  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Uditi gli avvocati Francesco Saverio Bertolini  per  la  Bluvento
S.r.l., Mario Bucello per la Energia Sud  S.r.l.,  Simona  Viola  per
l'A.P.E.R. - Associazioni Produttori Energia  da  Fonti  Rinnovabili,
Angelo Clarizia, Valerio Di Gravio e Germana  Cassar  per  la  Fri-El
S.p.a. ed altra. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con
ordinanza emessa il 14  aprile  2008  (R.O.  n.  203  del  2008),  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma,  lettera
s), della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9
(Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui prevede  che
«Le procedure autorizzative in  atto  che  non  abbiano  concluso  il
procedimento  per  l'autorizzazione  unica   sono   sottoposte   alla
valutazione di  sostenibilita'  ambientale  e  paesaggistica  secondo
quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui  alla  delib.  G.R.  13
dicembre 2004, n. 2920». 
    Il giudizio principale ha ad oggetto il  ricorso  promosso  dalla
Bluvento S.r.l. contro la Regione Basilicata per l'annullamento della
delibera di Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre  2004  (Atto  di
indirizzo per il  corretto  inserimento  degli  impianti  eolici  sul
territorio regionale - Modifiche alla D.G.R. n. 1138  del  24  giugno
2002), richiamata nell'impugnato art. 6,  nonche'  dei  provvedimenti
emessi   dall'Ufficio   compatibilita'   ambientale   della   Regione
Basilicata con i quali si invitava  la  ricorrente  a  verificare  la
compatibilita'  dei  progetti  presentati  con  la   delibera   sopra
indicata. 
    In particolare, il rimettente riferisce che gli atti  oggetto  di
impugnativa erano  stati  emessi  a  seguito  delle  istanze  che  la
societa' ricorrente aveva presentato al fine di ottenere la  verifica
del rispetto della legge della Regione Basilicata 14  dicembre  1998,
n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per
la tutela dell'ambiente) relativamente a vari progetti concernenti la
realizzazione di diverse centrali eoliche. 
    1.1. - In punto di rilevanza, il rimettente ritiene che l'art.  6
censurato, nel richiamare la delibera di Giunta regionale n. 2920 del
13 dicembre 2004, ha operato un rinvio recettizio alla stessa, con la
conseguenza che un'eventuale pronuncia di annullamento  della  citata
delibera non avrebbe effetto sul giudizio a quo. 
    Il  Tribunale  osserva,  poi,  che  il  tenore   testuale   della
disposizione impugnata depone per la sua  efficacia  retroattiva;  di
talche' essa si applica a tutte le procedure  autorizzative  che,  al
momento dell'entrata in vigore della legge n. 9 del 2007, non si sono
concluse  con  il  rilascio   dell'autorizzazione   richiesta   dalla
ricorrente, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 (Attuazione della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili  nel  mercato  interno  dell'elettricita'),  o  che  sono
oggetto di giudizio amministrativo. 
    1.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
giudice a quo osserva che l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato la salvaguardia dell'ambiente che,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale, «precede e comunque costituisce un limite alla tutela
degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza  concorrente
delle  regioni  in  materia  di   governo   del   territorio   e   di
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» (sentenza n. 367 del
2007). 
    In applicazione di tali principi il rimettente  rileva  che,  con
riferimento alla individuazione dei siti destinati  all'installazione
di impianti eolici, le diverse competenze legislative sopra  indicate
trovano, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 10,  del  d.lgs.
n. 387  del  2003,  il  loro  momento  di  composizione  in  sede  di
Conferenza unificata, alla  quale  viene  attribuito  il  compito  di
approvare le linee guida volte ad assicurare un corretto  inserimento
nel paesaggio dei suddetti impianti. 
    Sulla base di tali considerazioni il  Tribunale  ritiene  che  la
disposizione censurata, nel richiamare l'atto di indirizzo  approvato
nel dicembre 2004, violi l'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, in quanto in assenza delle linee guida nazionali  sopra
cennate, le Regioni non possono adottare criteri generali volti  alla
individuazione dei siti ove e' vietata  l'installazione  di  impianti
eolici. 
    Il rimettente ritiene, poi, che la modifica dell'art.  12,  comma
10, del d.lgs. n. 387 del 2003, intervenuta  ad  opera  dell'art.  2,
comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  (legge  finanziaria
2008), non ha avuto l'effetto di legittimare  l'intervento  regionale
oggetto di censura, ma di impegnare le Regioni, una volta adottate le
linee guida da parte della Conferenza unificata, ad adeguare entro un
termine perentorio le rispettive discipline a queste ultime. 
    1.3.  -  Il  collegio  dubita,  poi,  della   ragionevolezza   di
specifiche disposizioni contenute nell'atto  di  indirizzo  regionale
richiamato dall'art. 6 censurato e, in  particolare,  di  quelle  che
estendono il divieto di installazione degli impianti eolici  fino  ad
una fascia esterna di 5 km  per  i  Siti  di  Importanza  Comunitaria
(S.I.C.) e di 10 km per le Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.). 
    Tale previsione, infatti, estenderebbe  la  tutela  prevista  per
particolari territori connotati da elevata valenza  paesaggistica  ad
aree  ad  essi  esterne  prive  di  analoghe   caratteristiche,   con
l'ulteriore conseguenza di rendere quasi impossibile  l'installazione
di impianti eolici nella Regione Basilicata, stante la  sua  limitata
estensione. 
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Basilicata chiedendo
che la Corte dichiari la questione infondata. 
    Quanto alla presunta violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, la Regione rileva che la disposizione
impugnata trova la sua legittimazione proprio nell'art. 12, comma 10,
del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, nel prevedere  che  le  Regioni
hanno  novanta  giorni  di  tempo  per  adeguarsi  alle  linee  guida
nazionali  determinate  dalla  Conferenza  unificata,   consente   al
legislatore regionale di  adottare,  in  assenza  di  queste  ultime,
criteri  volti  all'individuazione  delle  aree  dove  collocare  gli
impianti eolici. 
    La Regione osserva, poi,  che  la  delibera  n.  2920  del  2004,
richiamata  dall'art.  6  censurato,  nel  disciplinare  il  corretto
inserimento degli impianti eolici sul proprio territorio, si limita a
dare attuazione ai principi previsti dalla legge regionale n. 47  del
1998, per le procedure di valutazione e sostenibilita'  ambientale  e
paesaggistica relative ai progetti che potenzialmente  possono  avere
rilevante incidenza ambientale. 
    Quanto alla presunta violazione dell'art. 3  della  Costituzione,
la Regione rileva che le disposizioni oggetto di  tale  censura  sono
espressione di discrezionalita' tecnica del legislatore e,  pertanto,
estranee allo scrutinio di costituzionalita'. 
    3. - Si e'  costituita  la  societa'  Bluvento  S.r.l.  chiedendo
l'accoglimento  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
sollevata dal Tribunale rimettente  con  motivazioni  sostanzialmente
coincidenti con quelle contenute nell'ordinanza di rimessione. 
    4. - In prossimita' dell'udienza la societa' Bluvento  S.r.l.  ha
depositato una memoria insistendo per l'accoglimento della questione. 
    La parte privata ritiene che la disposizione regionale oggetto di
scrutinio si pone in contrasto sia con  gli  obblighi  derivanti  dal
Protocollo di Kyoto allegato alla  Convenzione-quadro  delle  Nazioni
Unite  sui  cambiamenti  climatici,  firmata   l'11   dicembre   1997
(ratificato e reso esecutivo con legge 1º giugno 2002, n.  120),  sia
con quelli previsti da numerose direttive comunitarie  che  impongono
all'Italia di adottare le opportune iniziative legislative volte alla
salvaguardia ambientale. 
    La Bluvento S.r.l. rileva, poi, che l'art 6  censurato  viola  il
principio secondo il quale in materia ambientale le Regioni hanno una
competenza  indiretta  che  si   esplica   solo   in   funzione   del
rafforzamento dei limiti  di  tutela  gia'  fissati  dal  legislatore
nazionale. 
    5. - Nel corso di un altro procedimento  promosso  dalla  Energia
Sud S.r.l., con l'intervento dell'A.P.E.R. - Associazione  Produttori
Energia da  Fonti  Rinnovabili,  contro  la  Regione  Basilicata,  il
Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata,  con  ordinanza
del 14 aprile 2008, ha sollevato questione identica  a  quella  sopra
riportata (R.O. n. 204 del 2008). 
    Oggetto del giudizio principale e' la richiesta  di  annullamento
della delibera di Giunta regionale n.  2920  del  13  dicembre  2004,
richiamata dall'art. 6 censurato, nonche' del  provvedimento  con  il
quale l'ufficio compatibilita' ambientale della Regione Basilicata ha
comunicato al ricorrente che il suo progetto per la realizzazione  di
un parco eolico non sarebbe stato approvato in  quanto  in  contrasto
con la citata delibera. 
    In particolare, il Tribunale riferisce  che,  in  pendenza  della
richiesta  di  autorizzazione  all'ampliamento  del  suddetto   parco
eolico, la Regione ha emanato la  delibera  oggetto  di  impugnazione
che, nell'imporre  amplissime  fasce  di  rispetto,  ha  impedito  il
rilascio del provvedimento richiesto, cosi' per  come  risulta  dalla
nota del 20 luglio 2005 dell'Ufficio Compatibilita' Ambientale  della
Regione Basilicata, anch'essa oggetto di impugnativa. 
    5.1.  -  Il  rimettente,  dopo  aver  respinto   l'eccezione   di
sopravvenuta carenza di interesse al ricorso sollevata  dalla  difesa
regionale, in punto di rilevanza osserva che l'art.  6  censurato  si
applica a tutte le procedure autorizzative per le quali  non  risulta
rilasciata l'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs.  n.  387  del
2003 o sono oggetto di giudizio amministrativo. 
    5.2. - In punto di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene che l'art. 6 della legge n. 9 del 2007 si pone  in  contrasto
con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
proponendo le medesime censure contenute nell'ordinanza  iscritta  al
R.O. n. 203 del 2008. 
    In  particolare,  quanto  alla  violazione  dell'art.   3   della
Costituzione, il Tribunale ritiene  che  sarebbero  irragionevoli  le
disposizioni  contenute  nell'atto  di  indirizzo  richiamato   dalla
disposizione  censurata  che  estendono,  in  assenza  dei  necessari
presupposti, la tutela prevista per le aree della  Rete  Natura  2000
(aree S.I.C. e Z.P.S.), a fasce di territorio di 5 o 10  km  ad  esse
esterne,  cosi'  da  rendere  anche  quest'ultime  incompatibili  con
l'installazione degli impianti eolici. 
    Quanto  all'art.  117,   secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione, il giudice a quo osserva che l'adozione da parte  della
Regione degli indirizzi  per  il  corretto  inserimento  di  impianti
eolici nel paesaggio, in assenza delle  linee  guida  adottate  dalla
Conferenza unificata, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 10,
del d.lgs. n. 387 del 2003,  comporta  la  lesione  della  competenza
dello Stato in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. 
    6. - Si e' costituita in giudizio la Regione Basilicata chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. 
    6.1. - In via preliminare, la Regione rileva che, diversamente da
quanto ritenuto dal remittente, la nota del 20 luglio  2005,  inviata
dalla Regione alla societa' ricorrente, non ha determinato  l'arresto
definitivo del procedimento di VIA,  cosi'  per  come  risulta  dalla
successiva nota dell'8 novembre  2005,  di  talche'  non  vi  sarebbe
interesse al ricorso nel giudizio principale. 
    6.2. - Nel merito la Regione,  quanto  alla  presunta  violazione
dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della   Costituzione,
ritiene,  cosi'  come  nel  precedente  atto  di  costituzione,   che
l'intervento legislativo regionale  in  questione  trovi  la  propria
legittimazione proprio nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387  del
2003 che, nel prevedere il termine di novanta giorni entro  il  quale
le  regioni  possono  adeguarsi  alle  linee  guida  adottate   dalla
Conferenza unificata, consente a queste ultime, in  assenza  di  tali
principi,  l'adozione,  proprio  al  fine  di  perseguire  la  tutela
ambientale, di  criteri  volti  all'individuazione  delle  aree  dove
collocare gli impianti eolici. 
    Quanto alla presunta violazione dell'art. 3  della  Costituzione,
la Regione osserva che l'individuazione di fasce di rispetto poste al
di fuori delle aree SIC e  ZPS  e'  espressione  di  discrezionalita'
tecnica e, pertanto, esente da scrutinio di costituzionalita'. 
    7. -  Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Energia  Sud  S.r.l.,
ricorrente  nel  giudizio  principale,  chiedendo,  con   motivazioni
sostanzialmente  identiche  a  quelle  riportate  nell'ordinanza   di
rimessione, l'accoglimento della relativa questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    7.1. - In prossimita'  dell'udienza  la  Energia  Sud  S.r.l.  ha
depositato una memoria con la quale ha precisato quanto sostenuto nel
proprio atto di costituzione rilevando che, secondo quanto  affermato
dalla  giurisprudenza  costituzionale,  lo   Stato   e   le   Regioni
concorrono,   nei   limiti   delle   rispettive   competenze,    alla
realizzazione della tutela  ambientale,  con  il  limite  che  queste
ultime possono prevedere una  autonoma  disciplina  in  materia  solo
quando lo Stato ha gia' fissato i limiti della cennata  tutela,  cosa
che nel caso di  specie  non  sarebbe  avvenuta,  stante  la  mancata
adozione delle linee guida nazionali previste dall'art. 12 del d.lgs.
n. 387 del 2003. 
    8. -  Si  e'  costituita  in  giudizio  l'A.P.E.R -  Associazione
Produttori Energia da  Fonti  Rinnovabili,  parte  interveniente  nel
giudizio principale,  chiedendo  l'accoglimento  della  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata dal giudice a quo. 
    In particolare, l'A.P.E.R. osserva che l'adozione, da parte delle
Regioni, nelle more  dell'approvazione  delle  linee  guida  previste
dall'art. 12 del d.lgs. n. 387  del  2003,  di  una  disciplina  come
quella oggetto di censura,  provoca  l'impossibilita'  di  realizzare
impianti eolici in un determinato territorio. 
    9. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con
ordinanza del 27 maggio 2008 (R.O. n. 279 del 2008), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo  comma,  e  117,
terzo  comma,   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge della  Regione  Basilicata  26
aprile  2007,  n.  9,  nella  parte  in   cui   prevede   che   «Fino
all'approvazione del PIEAR, non  e'  consentita  l'autorizzazione  di
tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano  conformi
alle  procedure  e  alle  valutazioni  di  cui  al  Piano  Energetico
regionale della Basilicata approvato con delib. C.R. 26 giugno  2001,
n. 220». 
    Il giudizio principale ha ad oggetto il  ricorso  proposto  dalla
Fri-El S.p.a. contro la Regione Basilicata,  per  l'accertamento  del
silenzio assenso formatosi sulla sua istanza  volta  ad  ottenere  il
rilascio dell'autorizzazione ex art.  12  d.lgs.  n.  387  del  2003,
nonche' per l'annullamento della delibera della Giunta  regionale  n.
605 del 4 maggio del 2007, con la  quale  la  Regione  ha  negato  il
rilascio della suddetta autorizzazione. 
    Il  rimettente  riferisce  che  l'amministrazione  regionale   ha
motivato l'impugnato diniego con la  circostanza,  da  un  lato,  che
l'insieme degli impianti eolici in funzione e di  quelli  autorizzati
superava il limite (di 128 MW a tutto il  2010)  previsto  dal  Piano
Energetico regionale richiamato dall'art.  3  censurato;  dall'altro,
che  i  procedimenti  non  ancora  conclusi  con  il  rilascio  della
autorizzazione unica, come quello in esame, devono essere  sottoposti
alle  prescrizioni  di  cui  all'atto  di  indirizzo  richiamato  dal
successivo art. 6. 
    9.1. - Cosi' descritta la fattispecie sottoposta al suo esame, il
rimettente ritiene che l'art. 3, nel rendere vincolanti le previsioni
programmatiche contenute nel richiamato Piano  energetico  regionale,
impedisce l'accoglimento del ricorso. 
    Il Tribunale precisa, poi, di non potere sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 6 in quanto, sebbene esso venga
richiamato nel provvedimento impugnato, da quanto dedotto dalle parti
e da quanto si evince dalla documentazione acquisita nel giudizio, il
sito prescelto per la costruzione del Parco eolico  non  rientra  tra
quelli che la delibera  della  G.R.  n.  2920  del  2004,  richiamata
dall'art. 6, individua tra quelli incompatibili per l'insediamento di
impianti eolici. 
    9.2. - Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale
osserva che, per effetto dell'art. 3,  fino  all'adozione  del  nuovo
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale  Regionale  (PIEAR)  possono
essere autorizzati solo gli impianti che rispettano  le  prescrizioni
di cui al Piano Energetico regionale, approvato con delibera C.R.  n.
220 del 26 giugno 2001, il quale, nel prevedere fino al  31  dicembre
2010 limiti di crescita delle  potenze  degli  impianti  eolici  gia'
ampiamente   superati,   impedisce   la   realizzazione   di    nuove
installazioni. 
    Tale  disciplina  determinerebbe  la  sospensione  sine  die  dei
procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione  per  nuovi  impianti
eolici,  assumendo  sul  punto  rilevanza  la  circostanza   che   la
disposizione censurata non prevede il termine entro il quale il nuovo
PIEAR deve essere approvato. 
    Consegue  da  cio',  a  parere  del  rimettente,  la   violazione
dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387  del  2003  con  conseguente
lesione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto  la
Corte ha  affermato  che  i  suddetti  procedimenti  rientrano  nella
materia  della  produzione,  trasporto  e   distribuzione   nazionale
dell'energia e che il termine di centottanta giorni, previsto per  la
loro conclusione dall'art. 12, costituisce un principio  fondamentale
della suddetta materia (sentenza n. 364 del 2006). 
    Sempre  a  parere  del  rimettente,  la  disposizione   censurata
violerebbe l'art. 41 della Costituzione, in quanto la  sospensione  a
tempo  indeterminato  del  rilascio  delle  autorizzazioni  in  esame
impedisce alle imprese operanti nel settore  dell'energia  eolica  lo
svolgimento della relativa attivita'. 
    Infine, l'art. 3 della legge n. 9 del 2007 violerebbe  anche  gli
artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto in modo irragionevole  non
prescrive alcuna misura di  salvaguardia  per  quelle  istanze,  come
quella oggetto del giudizio principale, che si trovavano in uno stato
di avanzata istruttoria senza, peraltro, prevedere  una  comparazione
tra  gli  interessi  pubblici   sottesi   al   maggior   sfruttamento
dell'energia derivante da fonti  rinnovabili  e  quelli  contrapposti
della salvaguardia del paesaggio. 
    10. - Si e' costituita in giudizio la Fri-El  S.p.a.,  ricorrente
nel giudizio principale, chiedendo  con  motivazioni  sostanzialmente
coincidenti  con  quelle   del   rimettente,   l'accoglimento   della
questione. 
    In particolare, la parte  privata,  ritiene  che  l'art.  3,  nel
richiamare  i  valori,  gia'  superati,  di  produzione  di   energia
alternativa previsti dal  Piano  energetico  regionale,  si  pone  in
contrasto   con   le   norme   nazionali   e   internazionali   volte
all'incentivazione  dell'attivita'  economica   nel   settore   della
produzione di energia alternativa. 
    11. - In prossimita' dell'udienza la Fri-El S.p.a. ha  depositato
una memoria con la quale  ha  ribadito  le  argomentazioni  contenute
nell'atto di costituzione. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata  con
tre  distinte  ordinanze  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge della Regione Basilicata
26 aprile 2007, n.  9  (Disposizioni  in  materia  di  energia),  per
violazione degli artt. 3, 41, primo comma, 97,  primo  comma  e  117,
secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione. 
    2.  -  Le  tre  ordinanze  di  rimessione   propongono   analoghe
questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere  definiti
con un'unica decisione. 
    3. - Con una prima ordinanza (R.O. n. 279 del 2008) il  Tribunale
ritiene che l'art. 3 della legge della Regione Basilicata  n.  9  del
2007, nella parte in  cui  prevede  che  «Fino  all'approvazione  del
PIEAR, non e' consentita l'autorizzazione di tutti gli  impianti  che
non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure  e  alle
valutazioni di cui al Piano  energetico  regionale  della  Basilicata
approvato con delib. C.R. 26 giugno 2001, n. 220», violi l'art.  117,
terzo comma, della  Costituzione  e,  in  particolare,  il  principio
fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo  29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), secondo il  quale
il procedimento per il rilascio delle  suddette  autorizzazioni  deve
concludersi entro centottanta giorni. 
    Il rimettente giunge a tale conclusione sul  presupposto  che  il
Piano energetico regionale richiamato dall'art. 3, nel prevedere fino
al 31 dicembre 2010 limiti di crescita delle potenze  degli  impianti
eolici gia' superati, comporta la sospensione sine  die  di  tutti  i
procedimenti volti  al  rilascio  di  ulteriori  autorizzazioni  fino
all'approvazione  del  Piano  di  Indirizzo   Energetico   Ambientale
Regionale (PIEAR), per il quale la disposizione censurata non  indica
il termine di adozione. 
    Tale  diposizione,   oltre   a   violare   l'indicato   parametro
costituzionale, contrasterebbe anche con gli artt. 3, 41 e  97  della
Costituzione, in quanto, in modo irragionevole, non  prevede  nessuna
misura di salvaguardia per i procedimenti gia' avviati e, quindi, una
adeguata ponderazione degli interessi pubblici ad  essi  sottostanti,
con conseguente  lesione  dei  diritti  delle  imprese  operanti  nel
settore dell'energia eolica. 
    Oggetto del giudizio principale e'  la  domanda  di  annullamento
della delibera della Giunta regionale n. 605 del 4 maggio  del  2007,
con la quale la Regione ha negato  alla  societa'  ricorrente,  anche
sulla base della  previsione  contenuta  nel  censurato  art.  3,  il
rilascio della autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387  del
2003. 
    Si e'  costituita  la  Fri-El  S.p.a.,  ricorrente  nel  giudizio
principale, chiedendo, con  motivazioni  sostanzialmente  coincidenti
con quelle espresse dal rimettente,  l'accoglimento  della  sollevata
questione di legittimita' costituzionale. 
    4. - La questione non e' fondata. 
    Il giudice a quo muove da un  presupposto  interpretativo  errato
secondo il quale l'art. 3 comporterebbe la sospensione sine  die  dei
procedimenti   volti   ad   ottenere   l'autorizzazione   unica   per
l'installazione di impianti eolici prevista dall'art. 12  del  d.lgs.
n. 387 del 2003. 
    In  realta',  la  disposizione  censurata  non   provoca   alcuna
sospensione dei suddetti procedimenti, ma si  limita  ad  indicare  i
presupposti  che  legittimano  l'amministrazione  a   rilasciare   il
provvedimento autorizzativo e che, se non rispettati,  comportano  il
rigetto della relativa istanza. 
    Risulta,  altresi',  erroneo   ritenere   che   la   disposizione
censurata, non indicando  il  termine  entro  il  quale  deve  essere
adottato il PIEAR, determina un blocco senza termine e  generalizzato
al rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 del  d.lgs.  n.  387  del
2003, in quanto l'amministrazione  sarebbe  libera  di  approvare  il
suddetto Piano in ogni tempo. 
    Sul  punto  e'  sufficiente  osservare  che   anche   agli   atti
amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, com'e'
quello richiamato dalla disposizione censurata,  sono  applicabili  i
principi generali di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso  ai  documenti  amministrativi)  e,  in  particolare,  quelli
contemplati  dall'art.  2,  comma  2,  che   impone   alla   pubblica
amministrazione di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo,
per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso  deve
essere  concluso,  applicandosi,  nel  caso  in   cui   manchi   tale
indicazione, quello previsto dal successivo comma 3 (sentenze n.  176
del 2004 e n. 355 del 2002). 
    5. - Con due distinte ordinanze (R.O. nn. 203 e 204 del 2008)  il
Tribunale amministrativo regionale per la  Basilicata  ritiene,  poi,
che l'art. 6 della legge della Regione  Basilicata  n.  9  del  2007,
nella parte in cui prevede che «Le procedure  autorizzative  in  atto
che non abbiano concluso il procedimento per  l'autorizzazione  unica
sono sottoposte  alla  valutazione  di  sostenibilita'  ambientale  e
paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo  di  cui
alla delibera G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920», violi gli  artt.  3  e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    La disposizione censurata, nel  richiamare  la  delibera  con  la
quale vengono fissati  i  criteri  per  il  corretto  inserimento  di
impianti eolici nel paesaggio, lederebbe la competenza dello Stato in
materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, in quanto  non  sono
state ancora adottate, ex art. 12, comma 10, del d.lgs.  n.  387  del
2003, le relative linee guida da parte della Conferenza unificata. 
    L'art. 6 violerebbe, poi, l'art. 3 della Costituzione, in  quanto
le disposizioni contenute nell'atto di indirizzo da  esso  richiamato
estendono,  in  assenza  dei  necessari  presupposti,  la  protezione
prevista per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per le Zone  di
Protezione Speciale (ZPS) alle fasce di territorio di 5 o  10  km  ad
essi esterne, cosi' rendendo impossibile la realizzazione di impianti
eolici nell'ambito della Regione Basilicata. 
    I rimettenti sono  investiti  della  impugnativa  della  delibera
richiamata  dall'art  6,  nonche'  di  ulteriori  atti  relativi   ai
procedimenti  promossi   dai   ricorrenti   al   fine   di   ottenere
l'autorizzazione alla installazione di diversi impianti eolici. 
    Si sono costituite la Bluvento S.r.l. e la  Energia  Sud  S.r.l.,
ricorrenti nei giudizi a quibus,  nonche'  l'A.P.E.R. -  Associazione
Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, parte interveniente  in  uno
dei suddetti giudizi, chiedendo, con motivazioni pressoche' identiche
a quelle  espresse  dai  rimettenti,  l'accoglimento  delle  relative
questioni. 
    In entrambi i giudizi si e' costituita, con atti  sostanzialmente
uguali, la Regione Basilicata chiedendo  che  la  Corte  dichiari  le
questioni inammissibili o infondate. 
    In particolare, nel giudizio sollevato con l'ordinanza n. 204 del
2008, la Regione ritiene  che  la  questione  sia  inammissibile  per
difetto di rilevanza, in quanto  il  procedimento  di  autorizzazione
attivato dal ricorrente non si sarebbe concluso. 
    5.1. - In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di
inammissibilita'  sollevata  dalla  Regione,  avendo  il   rimettente
fornito una adeguata e condivisibile motivazione in ordine al rigetto
della stessa nel corso del giudizio principale. 
    6. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede  che  «In
Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento  di  cui
al  comma  3»,   relativo   al   rilascio   dell'autorizzazione   per
l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
    Tale disposizione e' da ritenersi  espressione  della  competenza
statale in materia  di  tutela  dell'ambiente,  in  quanto,  inserita
nell'ambito della disciplina relativa ai procedimenti sopra  cennati,
ha quale precipua finalita' quella di proteggere il paesaggio. 
    Il legislatore, infatti, oltre a prevedere il coinvolgimento  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali, ha espressamente sancito,  nella
medesima norma, che le linee guida «sono volte,  in  particolare,  ad
assicurare un corretto  inserimento  degli  impianti,  con  specifico
riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». 
    La  prevalenza  della  tutela  paesaggistica   perseguita   dalla
disposizione in esame, non esclude che essa, in quanto inserita nella
piu'   ampia   disciplina   di   semplificazione   delle    procedure
autorizzative  all'installazione  di  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili, incida anche su altre materie  (produzione  trasporto  e
distribuzione di energia, governo  del  territorio)  attribuite  alla
competenza concorrente. 
    La  presenza  delle  indicate  diverse   competenze   legislative
giustifica il richiamo alla Conferenza  unificata,  ma  non  consente
alle Regioni, proprio in considerazione del preminente  interesse  di
tutela  ambientale  perseguito   dalla   disposizione   statale,   di
provvedere  autonomamente  alla  individuazione  di  criteri  per  il
corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti
di  energia  alternativa,  cosa  che  e'  avvenuta  per  effetto  del
richiamo, operato dall'art. 6 all'atto  di  indirizzo,  di  cui  alla
delibera della Giunta  regionale  13  dicembre  2004,  n.  2920,  con
conseguente violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della
legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni  in
materia di energia); 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata n.  9
del 2007, sollevata dal Tribunale amministrativo per  la  Basilicata,
in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117,
terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Saulle 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 29 maggio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola