N. 162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 2008

Ordinanza del 12 settembre 2008 emessa dalla  Commissione  tributaria
regionale per il Veneto sul  ricorso  proposto  da  Carturan  Filippo
contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Thiene ed altro. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle  imposte  -  Ricorso  in  appello
  proposto da contribuente  destinatario  di  cartella  di  pagamento
  priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullita'
  per  omessa  indicazione  del  responsabile  del  procedimento   di
  iscrizione  a  ruolo  e  del  procedimento  di   emissione   e   di
  notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilita'
  della detta sanzione di nullita' alle sole  cartelle  di  pagamento
  emesse  in  relazione  ai  ruoli  consegnati  agli   agenti   della
  riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza della
  ritenuta sanatoria delle cartelle di pagamento  relative  ai  ruoli
  consegnati prima del 1°  giugno  2008,  sotto  il  duplice  profilo
  dell'ingiustificata violazione del  principio  di  irretroattivita'
  della legge e dell'irrazionale esercizio di attribuzioni  riservate
  all'amministrazione  -  Asserita  disparita'  di  trattamento   dei
  contribuenti discriminati in ragione della  data  di  consegna  dei
  ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di azione
  e di difesa in giudizio del contribuente - Incidenza  sui  principi
  di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione
  - Denunciata violazione dei principi costituzionali in  materia  di
  giusto processo. 
- Legge 28 febbraio 2008,  n.  31,  art.  36,  comma  4-ter,  secondo
  periodo [recte: decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,  art.  36,
  comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge  di  conversione
  28 febbraio 2008, n. 31]. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. 
(GU n.24 del 17-6-2009 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso  in  appello  n.
1812/2007, proposto dal  signor  Filippo  Carturan,  rappresentato  e
difeso dall'avv. Vincenzo Stella, presso il cui studio in  Peraga  di
Vigonza (Padova), via Germania n. 19, domicilia elettivamente  giusta
delega in calce; 
    Contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Thiene, nella persona
del direttore pro tempore,  rappresentata  e  difesa  dal  funzionano
delegato; la societa' Equitalia Nomos, S.p.A., gia'  Riscossione  Uno
S.p.A., Concessionario del  servizio  nazionale  di  riscossione  dei
tributi per la provincia di Vicenza nella persona dell'amministratore
delegato dott. Antonio  Piras,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.
Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con domicilio eletto  presso  lo
studio dell'avv. Emanuela Grecu, in  Venezia  Mestre  (Venezia),  via
Brenta Vecchia n. 7, per la riforma  della  sentenza  n.  127/05/2007
della Commissione  tributaria  provinciale  di  Vicenza  in  data  21
novembre 2007; 
    Visto l'appello del signor Filippo Carturan; 
    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dell'Agenzia  delle
Entrate - Ufficio di Thiene e di Equitalia Nomos, S.p.A.; 
    Viste le memorie dell'appellante; 
    Visti gli atti tutti di causa; 
    Relatore alla pubblica udienza del 27 giugno 2008 il pres. Cesare
Lamberti e uditi l'avv. Stella per l'appellante,  la  dott.ssa  Scoti
per l'Agenzia delle Entrate  e  l'avv.  Roda'  per  Equitalia  Nomos,
S.p.A.; 
    Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto. 
                              F a t t o 
    1. - Con atti regolarmente  notificati  al  contribuente,  signor
Filippo Carturan, l'Agenzia  delle  Entrate  di  Tiene  contesto'  la
mancata dichiarazione di redditi posseduti all'estero  per  gli  anni
d'imposta  dal  2000  a  2004  per  l'ammontare  complessivo   di   €
566.860,71. I ricorsi  del  signor  Carturan  furono  respinti  dalla
Commissione tributaria provinciale di Vicenza con le sentenze n. 276,
277, 278, 279 e 280 del 2006. L'Amministrazione finanziaria  iscrisse
a ruolo le somme dovute a titolo provvisorio ai sensi  dell'art.  68,
comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992. In conformita'  al  ruolo,  n.
118/07 reso esecutivo il  29  gennaio  2007,  il  Concessionario  del
servizio nazionale di riscossione dei tributi  per  la  provincia  di
Vicenza, Riscossione Uno S.p.A., all'epoca  competente  all'esazione,
notifico' la cartella di pagamento n. 1242007000790063,  in  data  24
marzo 2007. 
    2. - La cartella  di  pagamento  fu  impugnata  alla  Commissione
tributaria provinciale  di  Vicenza  sia  per  difetto  di  requisiti
formali, perche' riferita  al  solo  anno  d'imposta  2002,  sia  per
illegittimita' sostanziale,  perche'  carente  della  sottoscrizione,
degli  atti  a  monte  del  procedimento   e   dell'indicazione   del
responsabile, come necessario  in  forza  della  legge  n.  212/2000,
statuto del contribuente, e della  legge  generale  sul  procedimento
amministrativo n. 241/1990, applicabile alla  cartella  di  pagamento
per  il  suo  contenuto  provvedimentale  affermato   dalla   Sezione
tributaria della Corte di cassazione nella  sentenza  n.  18415/2005.
Costituitosi il contraddittorio con l'Amministrazione  finanziaria  e
l'Agente delle riscossione, la Commissione tributaria provinciale  ha
rigettato il ricorso. 
    3. - E' ora adita la Commissione tributaria regionale di  Venezia
con rituale appello che riporta gli stessi vizi disattesi  nel  primo
grado, sostanziatisi, per un verso, nel difetto di motivazione  della
cartella  di  pagamento  e   nell'omessa   allegazione   degli   atti
d'imposizione e, per altro verso, nella omessa sottoscrizione e nella
omessa indicazione del responsabile del procedimento.  E'  costituita
in giudizio Equitalia Nomos S.p.A. con  atto  dell'11  gennaio  2008,
recante appello incidentale nei confronti della  omessa  declaratoria
del  proprio  difetto  di  legittimazione  passiva   per   l'inesatta
indicazione nella cartella del  solo  anno  d'imposta  2002,  essendo
l'eventuale   errore   da   ascrivere   alla   sola   Amministrazione
finanziaria. E' poi costituita l'Agenzia delle Entrate -  Ufficio  di
Vicenza, con atto del 4 febbraio 2008, che chiede la  conferma  della
sentenza impugnata. 
    4. - L'appellante deduce, in particolare, la violazione dell'art.
7 della  legge  n.  212/2000,  per  omessa  indicazione  dell'Ufficio
competente a rilasciare informazioni sull'atto e del responsabile del
procedimento di riscossione. Sia  pure  indicando  l'ufficio  che  ha
emesso il ruolo, la cartella di pagamento non  riporta  il  nome  del
soggetto  responsabile  del  procedimento  al  quale  rivolgersi  per
ottenere informazioni precise in merito all'atto notificato. 
    5. - Con memoria del 29 aprile  2008,  l'appellante  richiama  la
giurisprudenza del giudice territoriale (C.T.R. Venezia n. 61/2002) e
della Corte di cassazione (sez. I, n. 1923/1999)  sulla  legittimita'
della sostituzione, nei documenti meccanizzati, della firma autografa
con l'indicazione  a  stampa  del  responsabile  del  procedimento  e
riafferma la nullita' della cartella di pagamento  impugnata  perche'
del  tutto  priva  di  tale  indicazione.  Con   specifico   richiamo
all'obbligo di indicare il nominativo del responsabile nella cartella
di pagamento, l'appellante richiama quanto riportato nella  ordinanza
n. 377/2007 della Corte  costituzionale,  circa  la  finalita'  della
citata  indicazione  di  assicurare  la  trasparenza   dell'attivita'
amministrativa e solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, di conversione  del
decreto legge n. 248/2007 (c.d. Milleproroghe), nel quale e' disposta
la sanatoria delle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati
prima del 10 giugno 2008, privi dell'indicazione del responsabile del
procedimento. L'eccezione e' specificata, anche sotto l'aspetto della
rilevanza ai fini del decidere, nella memoria depositata il 29 maggio
2008. Equitalia Nomos S.p.A. e l'Agenzia delle entrate replicano  con
atti depositati rispettivamente il 3 e il 5 giugno 2008. 
                            D i r i t t o 
    1. - Secondo l'art. 36, comma 4-ter, della legge n.  31/2008,  di
conversione del decreto legge n. 248/2007, la cartella  di  pagamento
di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, deve contenere, a pena  di
nullita',  l'indicazione  del  responsabile   del   procedimento   di
iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione  della
stessa cartella. Tali disposizioni si applicano ai  ruoli  consegnati
agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Non  e'
causa  di  nullita'  la  mancata  indicazione  dei  responsabili  dei
procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli  consegnati
prima di tale data. 
    2.  -  Della  sanatoria  delle  cartelle  di  pagamento  mancanti
dell'indicazione del responsabile, contenuta nell'ultimo inciso della
norma, sopravvenuta nel corso  dell'appello  in  esame,  e'  eccepita
l'illegittimita' costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97  e
111 Cost. perche' sottrae irragionevolmente al contraddittorio  e  al
giusto processo l'esame della nullita' delle  cartelle  di  pagamento
emanate anteriormente al 1° giugno 2008. 
    3. - La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. 
    La  nullita'  per  omessa  indicazione   del   responsabile   del
procedimento e' oggetto del quarto motivo del  ricorso  introduttivo,
specificamente rigettato dalla sentenza e altrettanto  specificamente
riproposto in sede impugnatoria. La cartella, notificata il 24  marzo
2007, segue al ruolo recante il numero 2007/118  che  e'  stato  reso
esecutivo il 29 gennaio 2007 e pertanto nel periodo in cui  opera  la
sanatoria della nullita' disposta dall'art.  36,  comma  4-ter  della
legge n. 31/2008 per le cartelle  di  pagamento  emesse  sino  al  1°
giugno  2008,  mancanti   del   nominativo   del   responsabile   del
procedimento di iscrizione a ruolo e di  quello  di  emissione  e  di
notificazione.  La  sanatoria  comporta  inevitabilmente  il  rigetto
dell'appello in esame in relazione alla sopravvenuta infondatezza  ex
lege dell'eccezione di nullita' della cartella priva  del  nominativo
del responsabile del procedimento. 
    4. - L'attrazione da parte del legislatore di oggetti  o  materie
normalmente affidati all'azione  amministrativa,  con  l'adozione  di
c.d. leggi provvedimento (Corte cost., 21 luglio 1995,  n.  347)  non
estende la  propria  efficacia  alle  situazioni  gia'  regolate  con
provvedimenti   dall'amministrazione,   secondo   la   regola   della
irretroattivita' stabilita  dell'art.  11  delle  preleggi.  Rispetto
all'obbligo, introdotto dall'art. 36,  comma  4-ter  della  legge  n.
31/2008,  di  indicare  nella  cartella,  a  pena  di  nullita',   il
nominativo del responsabile del procedimento a decorrere  dalla  data
del 1° giugno 2008, la sanatoria, da parte dello stesso  legislatore,
delle nullita' delle cartelle emesse prima  di  tale  data  senza  la
citata indicazione viola il principio d'irretroattivita' della  legge
e rappresenta irragionevole esercizio di  attribuzioni  riservate  in
via esclusiva all'Amministrazione. 
    4.1. - Nel prescrivere che la cartella di pagamento  deve  essere
redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze, l'art. 25, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 ha istituito
una vera a propria riserva di potesta in favore  dell'Amministrazione
finanziaria che ha approvato, con d.m.  28  giugno  1999,  i  modelli
della cartella di pagamento e dell'avviso  di  intimazione  ai  sensi
degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973. 
    4.2.  -  All'Amministrazione  spetta  sia   di   conformare   per
l'avvenire  la  propria  azione  ai  nuovi  obblighi  provvedimentali
imposti dal legislatore, sia di regolare per il passato  gli  effetti
della propria attivita'  svolta  in  assenza  di  tali  obblighi,  in
applicazione della regola del  buon  andamento  e  dell'imparzialita'
stabilita dall'art. 97 Cost. che non puo'  essere  travalicata  dalla
sanatoria generalizzata dell'art. 36,  comma  4-ter  della  legge  n.
31/2008. 
    4.3. - Nei termini in cui e' stata introdotta, la sanatoria delle
cartelle  di  pagamento  prive  dell'indicazione  del   responsabile,
relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008,  non  consente
all'Amministrazione alcuna valutazione sull'esercizio dell'autotutela
e priva il giudice del  sindacato  che  gli  e'  proprio  sull'azione
amministrativa illegittima. 
    4.4. - La sottrazione generalizzata al sindacato  giurisdizionale
della legalita' della riscossione, qualora il giudice sia stato adito
dal contribuente prima dell'emanazione della sanatoria,  e'  difforme
dalla neutralita' della  funzione  legislativa  nei  confronti  della
funzione  giurisdizionale,   cui   devono   comunque   adeguarsi   le
leggi-provvedimento, a norma degli artt. 24 e 111 Cost. 
    5. - Cosi' come formulata neIl'art. 36, comma 4-ter  della  legge
n. 31/2008 la sanatoria presuppone l'assimilazione della cartella  di
pagamento  all'atto  amministrativo  e  l'esistenza  dell'obbligo  di
indicare il responsabile del procedimento a pena di nullita'. Implica
un'opzione interpretativa diversa dalle tendenze manifestatesi  nella
giurisprudenza sulla natura della cartella di pagamento e  sulla  sua
illegittimita', se priva dell'indicazione del responsabile. 
    5.1. - In disparte le opposte opinioni  dei  giudici  di  merito,
tributari e amministrativi, di  cui  e'  esauriente  compendio  negli
scritti   difensivi,   l'equiparazione   della   cartella    all'atto
amministrativo e' specificamente affermata, a quanto consta,  in  una
sola decisione del Giudice della legittimita',  peraltro  riguardante
carenza di motivazione e di istruttoria di una cartella non preceduta
da avviso di accertamento motivato (Cass., sez. trib.,  16  settembre
2005,  n.  18415).  L'obbligo  generalizzato  del  concessionario  di
indicare il responsabile del procedimento, e' ricondotto  da  codesta
Corte costituzionale, alla soggezione della cartella  alla  legge  n.
241/1990, modificata dalla legge n. 15/2005, applicabile  anche  alla
formazione della cartella di pagamento, in  quanto  risultato  di  un
procedimento, sia pure il piu' scarno ed elementare  ma  richiedente,
quanto meno, atti di notificazione e  di  pubblicita'  (Corte  cost.,
ord. 9 novembre n. 377). 
    5.2. - Nella legge generale sull'azione amministrativa,  l'omessa
indicazione del responsabile non e' causa di per se'  della  nullita'
del provvedimento ma la determina solo quando non  assicuri  «...  la
trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione  del
cittadino (anche ai  fini  di  eventuali  azioni  nei  confronti  del
responsabile)  e  la  garanzia  del  diritto  di  difesa,  che   sono
altrettanti aspetti del buon  andamento  e  dell'imparzialita'  della
pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma,  Cost.»
(Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377). 
    5.3. - Per le cartelle di pagamento emanate in relazione ai ruoli
antecedenti  al  1°  giugno  2008  e   delle   quali   sia   pendente
l'impugnazione, la sanatoria generalizzata introdotta  dall'art.  36,
comma 4-ter della legge n. 31/2008, si pone in netto contrasto con la
garanzia    della    tutela    giurisdizionale,    perche'    sottrae
indiscriminatamente  le  cartelle  di  pagamento  al  sindacato   del
giudice, al quale  spetta  di  accertare,  caso  per  caso,  la  loro
conformita' alla trasparenza e all'informazione attuate in concreto e
comprovate con le allegazioni del soggetto emittente, da valutare  in
contraddittorio nell'ambito del giusto processo. 
    6. - Tenuto conto dell'obbligo  disposto  dall'art.  7,  comma  2
della legge n. 212/2000 nei confronti degli atti dell'amministrazione
finanziaria  e  dei  concessionari  nella  riscossione  di   indicare
tassativamente  ...  «a)  l'ufficio  presso  il  quale  e'  possibile
ottenere  informazioni  complete  in  merito  all'atto  notificato  o
comunicato e il responsabile del procedimento ...»; l'art. 36,  comma
4-ter della legge n. 31/2008  nulla  innova  nell'ordinamento,  salvo
esplicitare, per il futuro, la sanzione della nullita' del  vizio  di
omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento e sanare
contemporaneamente il medesimo vizio  per  i  ruoli  consegnati  agli
agenti della riscossione in epoca  antecedente  al  l°  giugno  2008.
Oltre che palesemente illogica, la discriminante temporale e'  lesiva
del precetto di' uguaglianza  che,  come  piu'  volte  affermato  dal
giudice  delle  leggi,  non   consente   di   trattare   in   maniera
differenziata identiche situazioni oggettive (ex plurimis Corte cost.
22 giugno 1972, n. 120; Corte cost. 16 aprile 1985, n. 104). 
    6.1. - L'intervento del  legislatore  manca  poi  di  ragionevole
significato anche in relazione alle cartelle da emanare per  i  ruoli
successivi al 1°  giugno  2008,  non  essendo  certo  sufficiente  la
formale  indicazione  del  responsabile  per  sottrarre  la  cartella
dall'illegittimita',  che  comunque  persiste  e  va  dichiarata  dal
giudice,  allorche'  non  sia   sostanzialmente   ed   effettivamente
garantita la possibilita' del contribuente  di  interloquire  con  il
soggetto indicato quale  responsabile,  ad  onta  della  sua  formale
indicazione, facilmente realizzabile nei provvedimenti elettronici  e
«di massa». 
    6.2.  -  Anche  per  il  futuro,   l'obbligo   generalizzato   di
indicazione del responsabile dell'art. 36, comma 4-ter della legge n.
31/2008, non sottrae  l'operato  dell'amministrazione  e  dell'agente
della riscossione al doveroso  controllo  giurisdizionale  prescritto
dagli artt. 24 e  111  Cost.  La  garanzia  dell'interazione  fra  il
contribuente e il  responsabile  del  procedimento  non  puo'  essere
predicata in  astratto  con  la  sola  indicazione  del  responsabile
prescritta a pena di nullita', ma deve essere accertata in  concreto,
con l'esame da parte  del  giudice  dell'effettivo  procedimento  dal
quale ha tratto origine la cartella di pagamento e delle  allegazioni
delle parti sulle modalita'  di  realizzazione  della  trasparenza  e
della   garanzia   della   difesa   del   contribuente   dall'operato
dell'amministrazione. 
    7. - Il presente giudizio deve essere conclusivamente  sospeso  e
va disposto l'invio degli atti alla  Corte  costituzionale  affinche'
valuti la conformita' agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art.  36,
comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge
n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non e' causa di  nullita'
la  mancata  indicazione  dei  responsabili  dei  procedimenti  nelle
cartelle di' pagamento relative  a  ruoli  consegnati  prima  del  1°
giugno 2008. 
                              P. Q. M. 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale alla  stregua
degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art. 36,  comma  4-ter,  della
legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella
parte in cui  dispone  che  non  e'  causa  di  nullita'  la  mancata
indicazione dei  responsabili  dei  procedimenti  nelle  cartelle  di
pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008; 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Cosi' deciso in Venezia - Mestre, nella Camera di  consiglio  del
27 giugno 2008. 
                  Il Presidente estensore: Lamberti