N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 maggio 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 maggio  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Comuni,  province  e  citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Ledro  mediante  la
  fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei  Comuni  della
  Valle di  Ledro  -  Gestione  transitoria  del  nuovo  Comune  fino
  all'elezione degli  organi  comunali  -  Attribuzione  agli  organi
  dell'Unione dei Comuni della Valle di Ledro, che  sostituiscono  il
  sindaco, la giunta e il consiglio comunale dei Comuni interessati -
  Lamentata  incidenza  su  compiti  e  funzioni  dei  sindaci  quali
  Ufficiali di Governo, disciplinati  dalla  legislazione  statale  -
  Contrasto  con  lo  Statuto  speciale  che  prevede  la  nomina  di
  commissari straordinari «quando le  amministrazioni  non  siano  in
  grado per qualsiasi motivo di funzionare» - Ricorso del  Governo  -
  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa   esclusiva
  statale nelle  materie  dell'ordine  pubblico  e  sicurezza,  della
  cittadinanza, dello stato civile  e  anagrafe,  della  legislazione
  elettorale, esorbitanza dalla competenza statutaria della Regione e
  violazione dello statuto. 
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 13 marzo 2009, n.  1,  art.
  6. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h), i) e  p);  statuto
  della Regione Trentino-Alto Adige, art. 54, n. 5). 
(GU n.24 del 17-6-2009 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del  Presidente
della regione  pro-tempore  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 6 della l.r. 13 marzo 2009, n. 1, pubblicata
nel B.U.R. n. 13 del 24 marzo 2009, recante l'istituzione del  Comune
di Ledro mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione
dei Comuni della Valle di Ledro, come da delibera del  Consiglio  dei
ministri in data 21 maggio 2009 e sulla base  di  quanto  specificato
nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. 
    Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 13 del 24 marzo 2009  e'  stata
pubblicata  la  legge  regionale  13  marzo  2009,   n.   1   recante
«Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni
che hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valle di Ledro». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nella
disposizione contenuta nell'art. 6 e pertanto  propone  questione  di
legittimita' costituzionale per violazione dell'art.  117,  comma  2,
lettere h), i), p) e dell'art. 54, n. 5) dello Statuto  speciale,  ai
sensi dell'art. 127, primo comma Cost., per i seguenti 
                             M o t i v i 
    La legge della Regione Trentino-Alto Adige del 13 marzo 2009,  n.
1 e' volta alla costituzione, dal l°  gennaio  2010,  del  comune  di
Ledro, che raccoglie,  per  fusione,  i  comuni  trentini  che  hanno
costituito l'Unione dei comuni della Valle  di  Ledro  sorta  per  la
gestione associata di una pluralita' di funzioni e servizi comunali. 
    L'Unione  e'  stata  istituita  per  promuovere  la   progressiva
integrazione dei comuni che la costituiscono mediante la  fusione  in
un  unico  comune,  sulla  base  della  volonta'   delle   rispettive
popolazioni. Cio' ha comportato il trasferimento a favore dell'Unione
di una pluralita' di compiti e funzioni comunali e la  concentrazione
presso la stessa di tutti gli uffici  comunali,  i  quali  hanno  poi
operato sia per l'Unione (relativamente alle attivita' trasferite dai
comuni) sia per i comuni associati (per  le  funzioni  conservate  ai
comuni stessi) creando un'unica struttura organizzativa. 
    Tuttavia,  la  legge  in  esame  presenta  vizi  di  legittimita'
costituzionale in riferimento all'articolo 6 del Capo  II  il  quale,
dettando norme transitorie, prevede che, a decorrere dal  1°  gennaio
2010 e fino all'elezione degli organi  comunali,  alla  gestione  del
nuovo comune provvedono gli organi dell'Unione dei comuni della Valle
di Ledro, «intendendosi sostituiti  al  sindaco,  alla  giunta  e  al
consiglio comunale rispettivamente il  Presidente,  la  Giunta  e  il
Consiglio dell'Unione». 
    Si rileva che, sebbene la regione abbia competenza  esclusiva  in
materia  di  «ordinamento  degli  enti  locali   e   delle   relative
circoscrizioni», ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  punto  3)  dello
Statuto di autonomia, l'attribuzione di  poteri  extra  ordinem  agli
organi dell'Unione incide su compiti  e  funzioni  che  riguardano  i
sindaci quali Ufficiali di Governo, sia in materia di ordine pubblico
e sicurezza, sia in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafe,
nonche' in materia di legislazione elettorale Ai sensi  dell'art.  54
del d.lgs. 18 agosto  2000  n.  267  «Attribuzioni  del  sindaco  nei
servizi di competenza statale»: «1. Il sindaco, quale  ufficiale  del
Governo, sovrintende: a)  all'emanazione  degli  atti  che  gli  sono
attribuiti dalla legge e dai  regolamenti  in  materia  di  ordine  e
sicurezza pubblica; b) allo svolgimento  delle  funzioni  affidategli
dalla  legge  in  materia  di  pubblica  sicurezza   e   di   polizia
giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa  interessare  la
sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  informandone  preventivamente   il
prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione  della  polizia
locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito  delle  direttive
di coordinamento  impartite  dal  Ministro  dell'interno -  Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza. 3. Il sindaco, quale  ufficiale  del
Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta  dei  registri  di  stato
civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli  dalle  leggi
in materia elettorale, di  leva  militare  e  di  statistica.  4.  Il
sindaco, quale  ufficiale  del  Governo,  adotta  con  atto  motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare  gravi
pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.
I  provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono  preventivamente
comunicati al prefetto anche  ai  fini  della  predisposizione  degli
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. Con decreto
del Ministro dell'interno e' disciplinato  l'ambito  di  applicazione
delle disposizioni di cui ai commi l e 4 anche con  riferimento  alle
definizioni relative  alla  incolumita'  pubblica  e  alla  sicurezza
urbana. 5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi  dei
commi 1 e 4 comportino  conseguenze  sull'ordinata  convivenza  delle
popolazioni dei comuni  contigui  o  limitrofi,  il  prefetto  indice
un'apposita  conferenza  alla  quale   prendono   parte   i   sindaci
interessati,  il  presidente  della  provincia  e,  qualora  ritenuto
opportuno,  soggetti  pubblici  e  privati  dell'ambito  territoriale
interessato  dall'intervento.  5-bis.   Il   sindaco   segnala   alle
competenti  autorita',  giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza,   la
condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell'Unione europea, per la  eventuale  adozione  di
provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio  dello
Stato. 6. In casi di  emergenza,  connessi  con  il  traffico  o  con
l'inquinamento atmosferico o  acustico,  ovvero  quando  a  causa  di
circostanze  straordinarie  si  verifichino  particolari   necessita'
dell'utenza o  per  motivi  di  sicurezza  urbana,  il  sindaco  puo'
modificare  gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei   pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle  amministrazioni  interessate,  gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici  localizzati  nel
territorio, adottando i provvedimenti  di  cui  al  comma  4.  7.  Se
l'ordinanza adottata ai sensi  del  comma  4  e'  rivolta  a  persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco
puo'  provvedere  d'ufficio  a   spese   degli   interessati,   senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano  incorsi.  8.
Chi sostituisce il sindaco esercita  anche  le  funzioni  di  cui  al
presente articolo. 9. Nell'ambito delle funzioni di cui  al  presente
articolo, il  prefetto  puo'  disporre  ispezioni  per  accertare  il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione
di dati e notizie interessanti altri servizi di  carattere  generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14,
il  sindaco,  previa  comunicazione  al   prefetto,   puo'   delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente  del  consiglio
circoscrizionale;  ove   non   siano   costituiti   gli   organi   di
decentramento comunale, il sindaco puo'  conferire  la  delega  a  un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei  quartieri  e
nelle frazioni. 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e  4,  nel
caso di inerzia del sindaco o del suo delegato  nell'esercizio  delle
funzioni previste dal comma 10,  il  prefetto  puo'  intervenire  con
proprio provvedimento. 12. Il  Ministro  dell'interno  puo'  adottare
atti  di  indirizzo  per  l'esercizio  delle  funzioni  previste  dal
presente articolo da parte del sindaco,  attribuite  alla  competenza
esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere h), i)  e
p) della Costituizione. 
    Tali funzioni sono esercitate dagli organi legittimamente  eletti
oppure, in loro  sostituzione,  dagli  organi  straordinari  previsti
dalla  normativa  vigente  (su  quest'ultimo  punto  si  tornera'  in
seguito);  in  altro  modo,  tutti  gli  atti  posti  in  essere  dal
Presidente dell'Unione, in sostituzione del sindaco, quale  ufficiale
di Governo, possono essere considerati nulli o annullabili. 
    Pertanto la disposizione contenuta nell'articolo 6 della l. r. n.
1/2009 risulta eccedere la competenza  statutaria  della  Regione  in
quanto,  con  la  sua  ampia  formulazione,  devolve  al   Presidente
dell'Unione  anche  le  funzioni  di  Ufficiale  di  Governo  che  la
legislazione dello Stato attribuisce ai  sindaci,  per  questa  parte
invadendo una competenza statale che non  e'  stata  attribuita  alla
regione neanche da norme di attuazione. 
    La Regione Trentino-Alto Adige non puo' invocare la  clausola  di
favore per la maggiore autonomia che le viene riconosciuta  dall'art.
10 della legge cost. n. 3/2001. Infatti, sebbene il legislatore della
regione ad autonomia speciale possa disciplinare  le  funzioni  degli
enti locali anche in modo differenziato rispetto alla  corrispondente
normativa statale, in base alla competenza in materia di «ordinamento
degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (articolo 4, comma
1, punto 3 dello  Statuto)  esso  non  puo'  tuttavia  derogare  alle
competenze che i sindaci esercitano, quali ufficiali di Governo,  sia
in materia  di  ordine  pubblico  e  sicurezza,  sia  in  materia  di
cittadinanza,  stato  civile  e  anagrafe,  nonche'  in  materia   di
legislazione elettorale e che rientrano  nella  competenza  esclusiva
dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere h), i)
e  p)  della  Costituzione.  Sulla  carica  di  sindaco  confluiscono
funzioni attinenti sia alle competenze  del  comune,  quale  ente  di
autonomia locale, che dello  Stato,  nell'esercizio  delle  quali  il
sindaco agisce come ufficiale del Governo (art. 54 del d.lgs. n.  267
del 2000; cfr. Corte cost. 5 luglio 1991, ud. del 19 giugno 1991,  n.
310),  queste  ultime  non  disciplinabili,  ne'   derogabili   dalla
legislazione regionale. 
    La censurata disposizione attribuisce al Presidente  dell'Unione,
ossia ad un organo  diverso  dal  sindaco,  (anche)  le  funzioni  di
ufficiale di Governo dal 1° gennaio 2010 e  fino  all'elezione  degli
organi del nuovo Comune di Ledro. 
    Per i suesposti motivi  si  ritiene  che  l'art.  6  della  legge
regionale n. 1/2009, nella parte in cui  non  esclude  dalla  propria
sfera di applicazione la disciplina delle funzioni  di  ufficiale  di
Governo attribuite  ai  sindaci  dalla  legislazione  statale,  debba
essere dichiarato incostituzionale. 
    Vi e' poi un profilo di doglianza  che  attiene  alla  violazione
dello Statuto speciale. 
    Infatti,  l'articolo  54  dello  Statuto  speciale,  al  n.   5),
attribuisce  alla  Giunta  provinciale  la   nomina   di   commissari
straordinari, «quando le  amministrazioni  non  siano  in  grado  per
qualsiasi motivo di funzionare». 
    Pertanto, dovrebbe applicarsi tale articolo e non gia'  procedere
all'attribuzione di compiti e funzioni statali a Presidente, Giunta e
Consiglio dell'Unione, come altresi'  confermato  dal  d.p.  reg.  1°
febbraio 2005 n. 3/L, recante: «Approvazione del  testo  unico  delle
leggi regionali sull'ordinamento dei comuni  della  Regione  Autonoma
Trentino-Alto Adige», il quale prevede espressamente all'articolo  83
che, in caso di scioglimento e  sospensione  dei  consigli  comunali,
quando non possa essere assicurato  il  normale  funzionamento  degli
organi e dei servizi del  comune,  la  giunta  provinciale,  in  base
all'articolo 54 dello Statuto di autonomia, provvede alla  nomina  di
un  Commissario  che  esercita  le  funzioni  di  sindaco,  giunta  e
consiglio. 
    L'art. 6 della l. r. n. 1/2009, quindi, nel demandare agli organi
dell'Unione dei comuni la  gestione  del  comune  di  Ledro,  dal  1°
gennaio 2010 fino all'elezione del sindaco e del consiglio del  nuovo
comune, viola l'art. 54, n. 5 dello statuto speciale che  prevede  la
nomina di un commissario, da parte della Giunta provinciale, nei casi
nei  quali  non  sia  possibile  assicurare  il  normale  e  regolare
funzionamento delle amministrazioni comunali «per qualsiasi motivo». 
(1) Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267  «Attribuzioni
del sindaco nei servizi di competenza statale»: «1. Il sindaco, quale
ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti  che
gli sono attribuiti dalla legge  e  dai  regolamenti  in  materia  di
ordine e sicurezza  pubblica;  b)  allo  svolgimento  delle  funzioni
affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa  interessare  la
sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  informandone  preventivamente   il
prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione  della  polizia
locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito  delle  direttive
di coordinamento  impartite  dal  Ministro  dell'interno -  Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza. 3. Il sindaco, quale  ufficiale  del
Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta  dei  registri  di  stato
civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli  dalle  leggi
in materia elettorale, di  leva  militare  e  di  statistica.  4.  Il
sindaco, quale  ufficiale  del  Governo,  adotta  con  atto  motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare  gravi
pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.
I  provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono  preventivamente
comunicati al prefetto anche  ai  fini  della  predisposizione  degli
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. Con decreto
del Ministro dell'interno e' disciplinato  l'ambito  di  applicazione
delle disposizioni di cui ai commi l e 4 anche con  riferimento  alle
definizioni relative  alla  incolumita'  pubblica  e  alla  sicurezza
urbana. 5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi  dei
commi 1 e 4 comportino  conseguenze  sull'ordinata  convivenza  delle
popolazioni dei comuni  contigui  o  limitrofi,  il  prefetto  indice
un'apposita  conferenza  alla  quale   prendono   parte   i   sindaci
interessati,  il  presidente  della  provincia  e,  qualora  ritenuto
opportuno,  soggetti  pubblici  e  privati  dell'ambito  territoriale
interessato  dall'intervento.  5-bis.   Il   sindaco   segnala   alle
competenti  autorita',  giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza,   la
condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell'Unione europea, per la  eventuale  adozione  di
provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio  dello
Stato. 6. In casi di  emergenza,  connessi  con  il  traffico  o  con
l'inquinamento atmosferico o  acustico,  ovvero  quando  a  causa  di
circostanze  straordinarie  si  verifichino  particolari   necessita'
dell'utenza o  per  motivi  di  sicurezza  urbana,  il  sindaco  puo'
modificare  gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei   pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle  amministrazioni  interessate,  gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici  localizzati  nel
territorio, adottando i provvedimenti  di  cui  al  comma  4.  7.  Se
l'ordinanza adottata ai sensi  del  comma  4  e'  rivolta  a  persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco
puo'  provvedere  d'ufficio  a   spese   degli   interessati,   senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano  incorsi.  8.
Chi sostituisce il sindaco esercita  anche  le  funzioni  di  cui  al
presente articolo. 9. Nell'ambito delle funzioni di cui  al  presente
articolo, il  prefetto  puo'  disporre  ispezioni  per  accertare  il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione
di dati e notizie interessanti altri servizi di  carattere  generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14,
il  sindaco,  previa  comunicazione  al   prefetto,   puo'   delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente  del  consiglio
circoscrizionale;  ove   non   siano   costituiti   gli   organi   di
decentramento comunale, il sindaco puo'  conferire  la  delega  a  un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei  quartieri  e
nelle frazioni. 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e  4,  nel
caso di inerzia del sindaco o del suo delegato  nell'esercizio  delle
funzioni previste dal comma 10,  il  prefetto  puo'  intervenire  con
proprio provvedimento. 12. Il  Ministro  dell'interno  puo'  adottare
atti  di  indirizzo  per  l'esercizio  delle  funzioni  previste  dal
presente articolo da parte del sindaco 
                              P. Q. M. 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare  costituzionalmente  illegittimo  l'art.  6  della   legge
regionale 13 marzo 2009, n. 1, per i motivi illustrati  nel  presente
ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2009  con
l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni. 
        Roma, addi' 22 maggio 2009. 
               L'Avvocato dello Stato: Fabrizio Fedeli