N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 giugno 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4  giugno  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale
  sulle attivita' produttive (IRAP) - Aliquota nella misura dello 0,9
  per cento anziche' nella misura dell'1,9 per cento  prevista  dalla
  norma statale, nei confronti dei soggetti che operano  nel  settore
  agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro  consorzi  -
  Proroga della riduzione medesima fino  alla  decorrenza  del  nuovo
  riparto delle potesta' legislative  dello  Stato  e  delle  Regioni
  inerenti alla disciplina  dell'imposta  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione   della   competenza   legislativa   statale
  esclusiva in materia di tributi statali, violazione della normativa
  statale, esorbitanza dai limiti statutari. 
- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 3,  comma
  2. 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. e),  e  119,  secondo
  comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt.  8
  e 9; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16. 
Ambiente - Norme della  Provincia  di  Trento  -  Risorse  idriche  -
  Servizio idrico integrato - Tariffa di depurazione  -  Attribuzione
  ad una deliberazione della Giunta provinciale della  determinazione
  dei criteri e delle modalita' di attuazione della tariffa  e  della
  disciplina delle  modalita'  di  rimborso  ai  Comuni  delle  somme
  corrisposte agli utenti - Contrasto con la  normativa  statale  che
  attribuisce le competenze medesime  al  Ministero  dell'ambiente  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa statale esclusiva in materia di ambiente  e  di  tutela
  della concorrenza, violazione della normativa statale,  esorbitanza
  dai limiti statutari. 
- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 56, comma
  1. 
- Costituzione,  art.  117,  secondo   comma,   lett.   e)   ed   s);
  decreto-legge  30  dicembre   2008,   n.   208,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, art.  8-sexies;
  d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, comma 3, e 162,  comma  4,
  lett. a); statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige,  art.
  8, nn. 5, 17 e 19. 
(GU n.26 del 1-7-2009 )
    Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e  presso
la stessa  domiciliato  in  Roma  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12,
ricorrente; 
    Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente
della  Provincia  in  carica,  intimata,  per  la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale: 
        a) dell'art. 3, secondo comma, della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2, pubblicata sul B.U.R.  n.
14 del 30 marzo 2009, recante «Disposizioni  per  l'assestamento  del
bilancio  annuale  2009  e  pluriennale  2009-2011  della   Provincia
autonoma di Trento», per violazione degli artt. 117,  secondo  comma,
lett. e), e 119, secondo comma, Cost.; 
        b)  dell'art.  56,  primo   comma,   della   medesima   legge
provinciale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed
s), Cost., in virtu' della deliberazione adottata dal  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'art. 31, terzo comma,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87, nella riunione del 21 maggio 2009. 
                              F a t t o 
    La Provincia autonoma di Trento ha emanato la  legge  provinciale
del 28 marzo 2009, n. 2, recante «Disposizioni per l'assestamento del
bilancio  annuale  2009  e  pluriennale  2009-2011  della   Provincia
autonoma  di  Trento»  (legge  finanziaria  di  assestamento   2009),
pubblicata sul B.U.R. del 30 marzo 2009, n. 14. 
    L'art. 3, comma 2, rubricato «Disposizioni in materia di aliquota
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive»,  prevede  che
«l'aliquota IRAP determinata secondo  quanto  disposto  dall'art.  6,
comma 2 della 1.p. n. 11/2001, e' prorogata per il periodo di imposta
in corso al primo  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  fissato
dall'art. 1, comma 43 della  legge  n.  244/2007,  e  delle  relative
proroghe previste con legge statale». 
    L'art. 6, comma 2 della l.p. n. 11/2001,  a  sua  volta,  prevede
l'applicazione dell'aliquota nella misura dello  0,9  per  cento  nei
confronti dei  soggetti  che  operano  nel  settore  agricolo,  delle
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, piuttosto che  nella
misura dell'1,9 per cento cosi' come previsto dall'art. 45, comma  1,
del d.lgs. n. 446/1997. 
    Pertanto, tale aliquota  non  solo  viene  ridotta  di  un  punto
percentuale rispetto a quanto previsto  dalla  normativa  statale  di
riferimento, ma viene  prorogata  anche  per  lo  stesso  periodo  di
imposta in corso al primo gennaio  dell'anno  2011,  ovvero  all'anno
successivo a quello fissato dall'art. 1,  comma  43  della  legge  n.
244/2007,  periodo  d'imposta  dal  quale  l'IRAP   dovrebbe   essere
definitivamente attratta nelle competenze regionali. 
    Il primo comma dell'art. 56, recante «Disposizioni in materia  di
tariffa di depurazione»,  dispone  poi  che  «la  Giunta  provinciale
determina con propria deliberazione i criteri e le modalita' per dare
attuazione alle finalita' dell'art.  8-sexies  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie  in  materia  di  risorse
idriche   e   di   protezione   dell'ambiente),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,  n.  13,  disciplinando
anche le modalita' di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli
utenti. Allo stesso modo la  provincia  puo'  procedere  per  i  casi
analoghi». 
    In conformita' con la deliberazione adottata  dal  Consiglio  dei
ministri nella riunione del 21 maggio u.s., con il  presente  ricorso
il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  promuove  questione  di
legittimita' costituzionale delle predette  disposizioni,  in  quanto
eccedono le competenze legislative della  Regione  e  si  pongono  in
contrasto: 
        a) quanto all'art. 3,  secondo  comma,  con  gli  artt.  117,
secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost.; 
        b) quanto all'art. 56, con l'art. 117, secondo  comma,  lett.
e) ed s), Cost., per le seguenti ragioni di 
                            D i r i t t o 
    Per quanto concerne le disposizioni in tema di I.R.A.P. contenute
nell'art. 3, comma 2, della legge in esame,  occorre  preliminarmente
evidenziare che la Provincia non ha alcuna competenza statutaria (ne'
esclusiva ne' integrativa) in materia tributaria,  in  guisa  che  la
legittimita' costituzionale della norma  deve  essere  valutata  alla
stregua delle regole sul riparto di funzioni legislative tra Stato  e
Regioni comunemente applicabili. Orbene,  la  riduzione  di  aliquota
prevista dal citato art. 3, secondo comma, della legge provinciale in
esame non e' conforme alla legislazione statale  di  riferimento,  la
quale consente alle regioni di variare in aumento o  in  diminuzione,
entro  il  limite  dello  0,92  per   cento,   soltanto   la   misura
dell'aliquota ordinaria, e non gia' la misura delle aliquote speciali
stabilite nei confronti di particolari categorie di soggetti passivi.
Ed invero, lo jus variandi riconosciuto alle  regioni  dall'art.  16,
comma 3, del d.lgs. n. 446/1997, riguarda  esclusivamente  l'aliquota
base stabilita dal comma 1 dello stesso articolo.  La  variazione  di
aliquote per particolari categorie di  soggetti  (tra  cui  rientrano
anche gli imprenditori del settore agricolo (ai quali si riferisce la
norma censurata)  e'  riservata  al  legislatore  statale,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/97, in  relazione  a  quanto
disposto dall'art. 45, comma 1, dello stesso decreto. 
    E' vero che il legislatore provinciale e' gia' intervenuto  negli
anni precedenti nella materia di cui sopra, riducendo l'aliquota  per
gli imprenditori che operano nel settore agricolo allo 0,9%, e che in
quella occasione il Governo non ha proposto questione di legittimita'
costituzionale;  ma  tale  circostanza   si   giustificava   perche',
all'epoca, non esisteva una disposizione statale  che  prevedesse  «a
regime» un'aliquota fissa per gli imprenditori  agricoli.  Infatti  a
quel  tempo  il  legislatore  statale  interveniva  anno  per   anno,
prevedendo di volta in volta una disciplina transitoria  particolare,
con riduzioni d'aliquota per questa categoria. In tale fase, anche  i
legislatori  provinciali  e  regionali  potevano,  nei  limiti  della
forbice stabilita dall'art. 16 del d.lgs. n. 446/1997, intervenire in
favore delle suddette categorie. 
    Questo regime e' stato tuttavia modificato dall'art. 2, comma  1,
della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009),  con  il  quale  il
legislatore statale ha  posto  fine  al  periodo  transitorio  ed  ha
determinato stabilmente, nella misura  dell'1,9%,  l'aliquota  per  i
soggetti che operano nel settore agricolo e loro consorzi. 
    A tal punto deve ritenersi preclusa al  legislatore  regionale  e
provinciale la potesta' di  derogare  a  tale  previsione  (adesso  a
regime)  dell'ordinamento  statale,  perche'  l'IRAP  e'   un'imposta
istituita e disciplinata con legge dello Stato. 
    Giova precisare, a tal riguardo, che  la  deroga  introdotta  dal
legislatore provinciale, al di  la'  e  al  di  fuori  delle  deroghe
consentite dalla legge statale, non puo' essere giustificata  per  il
fatto che il gettito dell'imposta e' devoluto  alle  regioni  o  alle
province autonome. 
    Come   ripetutamente   affermato   da   codesta   ecc.ma    Corte
costituzionale in numerose precedenti occasioni, devono  considerarsi
«tributi propri» delle Regioni i soli tributi autonomamente  da  esse
istituiti con leggi proprie, e non pure  quelli  che  -  pur  essendo
devoluti a loro favore - siano istituiti  e  disciplinati  con  legge
dello Stato (in tal senso, in via generale, Corte cost.,  26  gennaio
2004, n. 37; Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 29). 
    In base a  tale  presupposto  ed  alla  stregua  dei  criteri  di
coordinamento stabiliti dall'art. 119,  secondo  comma,  Cost.,  deve
ritenersi preclusa in via generale alle Regioni  la  possibilita'  di
incidere sulla disciplina sostanziale di queste ultime imposte, fatte
salve le sole  determinazioni  che  la  legge  statale  espressamente
attribuisca a quella regionale.  In  mancanza  di  deroghe  espresse,
dunque, la disciplina dei  tributi  statali  rientra  nella  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lett. e), Cost. (cfr., ex pluribus, Corte  cost.  21  dicembre
2007, n. 451; Corte cost., 14 dicembre 2006, nn.  412  e  413;  Corte
cost., 23 dicembre 2005, n. 455). 
    Questi principi sono stati ripetutamente affermati,  in  analoghe
controversie, con  specifico  riferimento  all'IRAP.  Codesta  ecc.ma
Corte ha infatti ripetutamente statuito che «l'istituzione  dell'IRAP
con legge statale e l'attribuzione alle regioni a statuto  ordinario,
destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo  attuativo,
rendono palese che  l'imposta  non  puo'  considerarsi  un  ''tributo
proprio della regione'', nel senso in cui oggi  tale  espressione  e'
adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., dovendosi intendere il
riferimento della norma ai soli tributi istituiti dalla  regione  con
legge propria» (Corte cost.,  14  dicembre  2004,  n.  381);  con  la
conseguenza che devono ritenersi incostituzionali,  perche'  invasive
della competenza esclusiva dello Stato in materia, le norme di  leggi
regionali  che  contengano  disposizioni  di  carattere   sostanziale
inerenti a tale imposta (Cfr. Corte cost. n. 193 del 2007, n. 155 del
2006, Corte cost., n. 431 e n. 241 del 2004; Corte cost., nn.  296  e
297 del 2003). 
    E' appena il caso di precisare che  -  al  fine  di  valutare  la
legittimita' costituzionale della norma provinciale in  esame  -  non
assumono rilevanza le previsioni dell'art.  1,  comma  43,  legge  24
dicembre  2007,  n.  244  (legge  finanziaria  2008),   secondo   cui
«l'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  assume  la
natura  di  tributo  proprio  della  Regione».  La  stessa  norma  ha
sottoposto infatti la «regionalizzazione» al termine del  1°  gennaio
2009 (termine poi prorogato al 1° gennaio 2010 dall'art. 42,  settimo
comma, del d.l. 3 dicembre 2008, n. 207, conv. in legge  dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14) ed ha espressamente fissato a tale  data  la
decorrenza del nuovo riparto delle potesta' legislative dello Stato e
delle regioni inerenti alla disciplina dell'imposta. 
    Le conclusioni sulla illegittimita'  della  norma  censurata  non
muterebbero  neppure  se  si   volesse   prescindere   dal   problema
dell'efficacia temporale dell'art. 1, comma 43, legge n. 244/2007,  e
si volesse valutare in via  generale  ed  astratta  la  questione  di
costituzionalita'  prospettata,  in  rapporto  alle   previsioni   di
quest'ultima disposizione. 
    Il predetto art. 1, comma 43, legge n. 244/2007 non  attribuisce,
a regime, una potesta' legislativa illimitata alle regioni in materia
di IRAP, ma precisa che tali enti «non  possono  modificare  la  base
imponibile» e possano «modificare  l'aliquota,  le  detrazioni  e  le
deduzioni» o «l'introdurre speciali agevolazioni», nel  rispetto  dei
«limiti stabiliti dalle leggi statali». Rimane dunque riservata  allo
Stato la potesta' di disciplinare la base imponibile e  sussiste  una
limitata potesta' legislativa regionale,  entro  i  limiti  stabiliti
dalla legge  statale,  nella  determinazione  delle  aliquote,  delle
detrazioni e delle deduzioni, nonche' di eventuali  agevolazioni.  Da
cio'  consegue  che  non  e'  consentito  attualmente  alle   Regioni
introdurre modificazioni alla misura delle aliquote, perche'  non  e'
stata  ancora  emanata  la  legge-cornice,  nel  cui  ambito   potra'
esplicarsi tale potere modificativo. 
    Per tutte queste ragioni  la  norma  provinciale  in  esame,  nel
ridurre di un punto percentuale l'aliquota per i soggetti che operano
nel settore agricolo, delle cooperative della  piccola  pesca  e  dei
loro consorzi e nel mantenere tale riduzione fino  al  primo  gennaio
dell'anno successivo a quello fissato dall'art.  1,  comma  43  della
legge n. 244/2007, eccede la competenza statutaria provinciale di cui
agli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia e si  pone  in  contrasto
con l'art. 16, d.lgs. n. 446/1997  e  conseguentemente  viola  l'art.
117, secondo comma, lett. e) della Costituzione in materia di sistema
tributario. 
    Parimenti  incostituzionale  deve   ritenersi   la   disposizione
dell'art. 56, primo comma, della legge provinciale,  che  rimette  ad
una deliberazione della  Giunta  provinciale  la  determinazione  dei
criteri e delle modalita' di attuazione dell'art. 8-sexies  del  d.1.
n. 208/2008 e la disciplina delle modalita'  di  rimborso  ai  comuni
delle somme corrisposte agli utenti. 
    Si premette che l'art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008,  convertito
nella legge n. 13/2009, dispone che gli oneri relativi alle attivita'
di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di
depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi  investimenti,  come
espressamente  individuati  e   programmati   dai   piani   d'ambito,
costituiscono una componente vincolata  della  tariffa  del  servizio
idrico integrato, che concorre alla determinazione del  corrispettivo
dovuto dall'utente. Tale componente e' dovuta al gestore dell'utenza. 
    Il secondo comma dispone inoltre che a decorrere dal  1°  ottobre
2009, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.  335
del 2008, i gestori del servizio idrico integrato  provvedono,  anche
in forma rateizzata ed entro il termine massimo di cinque anni,  alla
restituzione  della   quota   di   tariffa   non   dovuta,   riferita
all'esercizio del servizio di depurazione. 
    Il quarto comma prevede poi che, su proposta del Comitato per  la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri  decreti
i criteri ed i parametri per dare attuazione a  quanto  previsto  dal
secondo comma, che definisce le informazioni minime che devono essere
periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in  ordine  al
programma per la realizzazione,  il  completamento,  l'adeguamento  e
l'attivazione degli impianti di depurazione previsto  dal  rispettivo
Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e  le
relative forme di pubblicita', ivi inclusa l'indicazione  all'interno
delle bollette. 
    Il quarto  comma,  dunque,  demanda  espressamente  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i criteri ed i
parametri per la restituzione della quota di tariffa che risulta  non
dovuta, per effetto di quanto statuito da codesta  ecc.ma  Corte  con
sentenza n. 335 del 2008. 
    La competenza a dare attuazione alle previsioni del  primo  comma
del citato art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008 (e' cioe' a determinare
l'incidenza  dei  costi  di  progettazione  e  di   realizzazione   o
completamento  degli  impianti   di   depurazione   ai   fini   della
determinazione della  tariffa  del  servizio  idrico  integrato),  e'
invece disciplinata dalla norma  generale  contenuta  nell'art.  154,
terzo  comma,  del  d.lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  secondo  cui:
«l'Autorita' d'Ambito determina la tariffa di base»,  allo  scopo  di
predisporre il Piano finanziario di cui al precedente art. 149, primo
comma, lettera c), nell'osservanza del decreto con cui  il  Ministero
dell'ambiente definisce le componenti di costo. 
    La delibera dell'Autorita', a sua volta,  deve  tener  conto  del
«metodo  tariffario»  e  delle  modalita'  di  «revisione  periodica»
deliberati dal Comitato  per  la  vigilanza  dell'uso  delle  risorse
idriche ed adottato con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, sentita  la  conferenza  permanente
per i rapporti tra la Stato, le regioni e le  Provincie  autonome  di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 161, quarto comma,  lett.  a),
del d.lgs. n. 152/2006 cit. 
    In definitiva, dunque, la normativa generale prevede: 
        a) in primo luogo, l'adozione di un decreto ministeriale  per
l'individuazione  delle  componenti  del  servizio  (tra   cui   sono
ovviamente comprese quelle specificamente previste dall'art. 8-sexies
del d.l. n. 208/2008); 
        b) successivamente, in base ad esso, la determinazione  della
tariffa da parte della Autorita' di ambito, nel rispetto del  decreto
ministeriale che definisce il metodo tariffario, ai  sensi  dell'art.
162, quarto comma, lett. a), d.lgs.  n.  152/06,  e  che  costituisce
l'obbligatorio criterio di riferimento  per  le  deliberazioni  delle
diverse Autorita' d'ambito al fine di determinare la tariffa di base,
che e' a propria volta funzionale per la  predisposizione  del  piano
finanziario dell'attivita' di ciascun A.T.O. 
    La  legge  provinciale  in  esame,  nell'attribuire  alla  Giunta
provinciale la determinazione dei criteri e delle modalita' per  dare
attuazione alle finalita' dell'articolo 8-sexies, si pone  in  palese
contrasto con la normativa statale  sopra  esposta,  dalla  quale  si
evince la riserva statale sia sulla determinazione della  tariffa  di
riferimento del servizio idrico integrato, che  costituisce  la  base
della redazione del piano economico e  del  piano  finanziario  delle
A.A.T.O., sia sulla determinazione dei criteri  per  la  restituzione
della quota non dovuta ai sensi della sentenza di  codesta  Corte  n.
335 del 2008. 
    Non e' dubbio che la Provincia autonoma non  ha  la  potesta'  di
introdurre norme di legge in contrasto  con  quelle  della  normativa
statale nella materia in esame. Codesta ecc.ma  Corte  costituzionale
ha infatti stabilito che  «la  competenza  a  tutelare  l'ambiente  e
l'ecosistema nella sua interezza e' affidata in  via  esclusiva  allo
Stato dall'art. 117, comma secondo, lett. s)» e  che  «la  disciplina
unitaria di tutela del bene  complessivo  ambiente,  rimessa  in  via
esclusiva allo Stato, viene  a  prevalere  su  quella  dettata  dalle
regioni o dalle province autonome in materia di  competenza  propria,
che   riguardano   l'utilizzazione   dell'ambiente   quindi,    altri
interessi». 
    La norma  in  esame  rientra  nella  materia  ambientale  cui  fa
riferimento l'art. 117,  secondo  comma,  lett.  s),  Cost.,  perche'
dispone su un aspetto specifico della disciplina del servizio  idrico
integrato, che contempla tra le  componenti  strutturali  proprio  la
tutela  della  risorsa  idrica  secondo  criteri  di   sostenibilita'
ambientale, evidenziati nella  disciplina  contenuta  nel  d.lgs.  n.
152/2006. 
    Non sarebbe invece corretto ritenere che la norma afferisca  alla
materia dei servizi pubblici locali, ivi incluso il servizio  idrico,
ricompreso nella competenza legislativa delle  province  autonome  in
base al proprio Statuto ed alle relative norme di attuazione; e  cio'
in quanto tale competenza e' limitata  alla  «assunzione  diretta  di
servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende  speciali»  (art.
8, n.  19),  e  riguarda  dunque  questioni  diverse  da  quelle  che
costituiscono oggetto dell'intervento legislativo qui censurato. 
    Da cio' consegue, conclusivamente, che la  norma  provinciale  in
esame  eccede  le  competenze  attribuite  alle   province   autonome
dall'art.  8,  nn.  5,  17  e  19,  dello   Statuto   e,   disponendo
difformemente alla normativa statale su richiamata, volta a garantire
standards quantitativi e qualitativi della risorsa idrica uniformi su
tutto il territorio nazionale, si pone in contrasto con  l'art.  117,
secondo  comma,  lettera  s)  Cost.,  che  riserva  alla   competenza
esclusiva statale la materia dell'ambiente. 
    Peraltro la disposizione provinciale  in  esame  viola  anche  la
competenza statale in materia di tutela della concorrenza,  ponendosi
in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. Infatti,
la tariffa di riferimento garantisce uguali criteri di partecipazione
competitiva su tutto il  territorio  nazionale,  rientrando  tra  gli
interventi finalizzati a  promuovere  la  c.d.  concorrenza  «per  il
mercato» (sul punto cfr. Segnalazione AS446 Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato sulle  modalita'  di  determinazione  della
tariffa del servizio idrico integrato). 
    Analoghe disposizioni, contenute  nella  l.r.  Emilia-Romagna  n.
10/2008, sono state oggetto  di  delibera  di  impugnazione  adottata
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  del  28
agosto 2008. 
                              P. Q. M. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene di sollevare  la
questione di legittimita' costituzionale della legge  provinciale  in
esame,  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione,   e   confida
nell'accoglimento delle seguenti conclusioni. 
    Voglia l'ecc.ma Corte,  in  accoglimento  del  presente  ricorso,
dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 3,  secondo  comma,  della
legge della Provincia autonoma di Trento del 28  marzo  2009,  n.  2,
pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 30 marzo 2009, recante  «Disposizioni
per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale  2009-2011
della Provincia autonoma di Trento», per violazione degli artt.  117,
secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., e dell'art. 56,
primo  comma,  della  medesima  legge  provinciale,  per   violazione
dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed  s),  Cost.  Unitamente  al
presente ricorso, saranno depositati: 
        a) copia della legge della Provincia autonoma di  Trento  del
28 marzo 2009, n. 2, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 30  marzo  2009,
recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009  e
pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento»; 
        b) estratto  della  delibera  di  impugnazione  adottata  dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio 2009. 
          Roma, addi' 22 maggio 2009 
            L'Avvocato dello Stato: Alessandro De Stefano