N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 giugno 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l' 8  giugno  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica
  - Cessione di software libero  -  Prevista  inapplicabilita'  delle
  norme statali sulla protezione del  diritto  d'autore  e  di  altri
  diritti  connessi  al  suo  esercizio  -  Lamentata   deroga   alle
  fattispecie  di  reato  per  il   contrasto   al   fenomeno   della
  contraffazione di software  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione della competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  in
  materia di ordinamento civile e penale. 
- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, art. 1, comma 3. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l);  legge  22  aprile
  1941, n. 633, art. 171-bis,  come  sostituito  dall'art.  13  della
  legge 18 agosto 2000, n. 248. 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica
  - Diritto per chiunque di sviluppare, pubblicare  e  utilizzare  un
  software originale compatibile con gli standard di comunicazione  e
  formati di un altro software, anche proprietario - Lamentata deroga
  alla disciplina statale del  diritto  d'autore  sui  programmi  per
  elaboratori, adottata in  attuazione  della  disciplina  europea  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento  civile
  e penale. 
- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, art. 3. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l);  legge  22  aprile
  1941, n. 633,  artt.  64-bis  e  ss.,  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni; direttiva 91/250/CE del 14 maggio 1991. 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica
  - Disponibilita' in capo  alla  Regione  del  codice  sorgente  dei
  programmi  per  elaboratore  elettronico,   con   possibilita'   di
  intervenire sul codice sorgente medesimo e modificarlo -  Lamentata
  deroga alla disciplina statale del diritto d'autore  sui  programmi
  per elaboratori, adottata in attuazione della disciplina europea  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento  civile
  e penale. 
- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, art. 6, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l);  legge  22  aprile
  1941, n. 633,  artt.  64-bis  e  ss.,  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni; direttiva 91/250/CE del 14 maggio 1991. 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica
  - Utilizzo da parte della Regione di  software  a  codice  sorgente
  aperto  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione   della
  competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia  di  tutela
  della concorrenza. 
- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, artt. 6, commi  1
  e 2, 4, comma 1, e 5, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). 
(GU n.29 del 22-7-2009 )
    Ricorso per il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ex  lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai  fini  del
presente atto; 
    Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta
pro tempore, per la declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale
della legge della regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009, pubblicata
nel B.U.R. n. 13 del 2 aprile 2009,  recante  «Norme  in  materia  di
pluralismo informatico, sull'adozione e la  diffusione  del  software
libero e sulla portabilita' dei documenti informatici nella  pubblica
amministrazione». La presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata
decisa dal Consiglio dei ministri del 21 maggio 2009 come da estratto
del relativo verbale che si deposita unitamente  alla  relazione  del
Ministro proponente. 
    Con la legge n. 9 del  26  marzo  2009,  che  consta  di  tredici
articoli,  la  Regione  Piemonte  ha  dettato  norme  in  materia  di
pluralismo informatico. 
    La suddetta normativa,  secondo  le  intenzioni  del  legislatore
regionale, e'  finalizzata  a  favorire  il  pluralismo  informatico,
garantire l'accesso e la liberta' di scelta  nella  realizzazione  di
piattaforme  informatiche  ed  a  favorire  l'eliminazione  di   ogni
barriera dovuta all'uso di standard non aperti. 
    La Regione Piemonte, in particolare, con  la  predetta  normativa
tende ad incentivare la diffusione e lo sviluppo del software  libero
in considerazione delle sue positive ricadute  sullo  sviluppo  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  e,   nel   contempo,   persegue
l'obiettivo  della  massima   divulgazione   dei   propri   programmi
informatici sviluppati come software libero. 
    Cio' detto, la legge regionale in  esame  «Norme  in  materia  di
pluralismo informatico, sull'adozione e la  diffusione  del  software
libero e sulla portabilita' dei documenti informatici nella  pubblica
amministrazione», presenta profili di illegittimita' costituzionale. 
    Talune disposizioni, infatti, sono censurabili sotto  il  profilo
della legittimita' costituzionale in  quanto  violano  la  competenza
statale in materia di tutela della concorrenza di cui  all'art.  117,
comma 2, lettera e) Cost., nonche' la tutela  del  diritto  d'autore,
incidendo  sulla  competenza  esclusiva   statale   in   materia   di
ordinamento civile e penale, ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera 1) Cost. 
    In particolare, il comma 3 dell'art. 1 prevede che alla  cessione
di software libero non si applichino le disposizioni di cui  all'art.
171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633  (protezione  del  diritto
d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo  esercizio),  come
sostituito dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248. 
    Al riguardo,  si  fa  presente  che  il  software  c.d.  «libero»
costituisce anch'esso un opera dell'ingegno ed e', pertanto,  oggetto
di diritti d'autore esattamente come qualsivoglia altro programma per
elaboratore. La previsione quindi di deroga alle fattispecie di reato
per il  contrasto  al  fenomeno  della  contraffazione  di  software,
disciplinate dalle norme statali  succitate,  travalica  la  potesta'
legislativa  regionale,  invadendo  la  sfera   di   competenza   del
legislatore nazionale, in deroga alla vigente disciplina penale della
materia. 
    Analoghi problemi sorgono in relazione all'art. 3 che prevede per
«chiunque il  diritto  di  sviluppare,  pubblicare  e  utilizzare  un
software originale compatibile con gli standard  di  comunicazione  e
formati di un altro software, anche proprietario».  Anche  in  questo
caso la disposizione interviene sulla materia del  diritto  d'autore,
derogando la disciplina  gia'  dettata  per  tutti  i  programmi  per
elaboratori degli artt. 64-bis e ss. della legge 22 aprile  1941,  n.
633 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione,  peraltro,
della disciplina europea in materia (Direttiva CE 91/250). 
    Inoltre, il primo comma dell'art. 6 nello stabilire, poi, che «la
regione utilizza, nella propria attivita', programmi per  elaboratore
elettronico  dei  quali  detiene  il  codice  sorgente»  e  che   «la
disponibilita'  del  codice  sorgente  consente   alla   regione   di
modificare i programmi per elaboratore in modo  da  poterli  adattare
alle proprie esigenze», appare anch'esso  viziato  sotto  il  profilo
della legittimita' costituzionale, gia' rilevato in  precedenza,  con
il travalicamento della potesta' legislativa regionale nei  confronti
della disciplina nazionale del diritto d'autore, in  quanto  consente
ad una Amministrazione che ha  la  materiale  detenzione  del  codice
sorgente di intervenire sul codice sorgente  medesimo,  modificandolo
secondo le proprie esigenze. 
    Infine, in relazione all'art. 6, commi 1 e 2, e art. 4, comma  1,
in cui si prevede l'utilizzo da parte della regione di programmi  per
elaboratore a sorgente aperto alla diffusione di  documenti  soggetti
all'obbligo di pubblicita' e con riferimento all'art. 5, comma 1, che
prevede l'utilizzo di programmi per elaboratore a sorgente aperto per
il trattamento dei dati personali o di quei dati la cui diffusione  a
terzi non autorizzati puo' comportare  pregiudizio  per  la  pubblica
sicurezza,  si  osserva  che   questi   appaiono   costituzionalmente
illegittimi in quanto invasivi del  principio  di  concorrenza,  come
elaborato  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia   della
Comunita' europea e recepito nel nostro ordinamento nella materia dei
contratti pubblici con il Codice dei contratti. 
    Risulta escluso infatti che possa  ricondursi  nell'ambito  delle
materie afferenti alla potesta' esclusiva o concorrente delle regioni
il potere di normare in modo autonomo, imponendo alle amministrazioni
locali  l'acquisto  di  software  esclusivamente  a  codice  sorgente
aperto, considerando che siffatte disposizioni verrebbero a collidere
con  quanto  disposto  dall'art.  117,  comma  2,  lettera  e)  della
Costituzione, ai sensi del  quale  la  materia  della  «tutela  della
concorrenza»  rientra  nella  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato. 
    Cio'   nell'esigenza   di   evitare   che   la   differenziazione
territoriale della disciplina dei vari mercati  e  settori  economici
determini un  regolamentazione  anticoncorrenziale,  con  conseguenze
negative per l'economia nazionale (cfr. sentenza Corte costituzionale
n. 14/2004). 
                              P. Q. M. 
    Si chiede che, ai sensi dell'art.  127  della  Costituzione,  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della  Regione
Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009, pubblicata nel B.U.R. n.  13  del  2
aprile 2009, recante «Norme in  materia  di  pluralismo  informatico,
sull'adozione  e  la  diffusione  del   software   libero   e   sulla
portabilita'    dei    documenti    informatici    nella     pubblica
amministrazione»,  con   consequenziali   provvedimenti   in   ordine
all'intera legge per violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lett.
e) e lettera 1) della Costituzione. 
        Roma, addi' 26 maggio 2009 
             L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma