N. 188 ORDINANZA 22 - 26 giugno 2009

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
 
Conflitto di attribuzione tra  poteri  dello  Stato  -  Deposito  del
  ricorso  e  dell'ordinanza  dichiarativa  della  ammissibilita'   -
  Termine perentorio di  venti  giorni  dall'ultima  notificazione  -
  Decorrenza dal momento in cui  ricorrente,  purche'  diligentemente
  attivatosi, ha avuto la prova delle eseguite notificazioni. 
- Norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale
  16 marzo 1956 e s.m., art. 26, comma 3. 
Parlamento - Immunita' parlamentari  -  Procedimento  penale  per  il
  reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa a carico di un
  parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della  Camera  dei
  deputati  -  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
  proposto dal Tribunale di Monza,  sezione  distaccata  di  Desio  -
  Deposito del ricorso e dell'ordinanza di  ammissibilita'  oltre  il
  termine  perentorio  di  venti   giorni   dalla   notificazione   -
  Ininfluenza   della   tardiva   restituzione   della   relata    di
  notificazione al ricorrente, non avendo questi adempiuto  all'onere
  di diligenza sussistente a suo carico in caso  di  notificazione  a
  mani proprie del destinatario - Improcedibilita' del ricorso. 
- Deliberazione della Camera dei deputati  12  settembre  2007  (doc.
  IV-ter, n. 5-A). 
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11  marzo  1953,  n.  87,
  art. 37, terzo comma; norme integrative per i giudizi davanti  alla
  Corte costituzionale 16 marzo 1956 e s.m., art. 26, comma 3. 
(GU n.26 del 1-7-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Paolo Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  12
settembre 2007, relativa alla insindacabilita',  ai  sensi  dell'art.
68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle   opinioni   espresse
dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti  dei  magistrati  Elvira
Castelluzzo e Angelica Di Giovanni, promosso dal Tribunale di  Monza,
sezione distaccata di Desio, con ricorso notificato  il  17  novembre
2008, depositato in cancelleria con plico spedito il 18 dicembre 2008
ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra  poteri  dello  Stato
2008, fase di merito; 
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; 
    Udito nella Camera di consiglio del 20  maggio  2009  il  giudice
relatore Franco Gallo; 
    Ritenuto che, con  ricorso  del  25  febbraio  2008,  la  sezione
distaccata  di  Desio  del  Tribunale  di  Monza,   in   composizione
monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra  poteri  dello
Stato nei confronti della Camera dei deputati,  in  riferimento  alla
deliberazione dell'Assemblea del 12 settembre 2007 (doc.  IV-ter,  n.
5-A), secondo la quale talune affermazioni rese dal deputato Vittorio
Sgarbi nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica  Di
Giovanni  concernono  opinioni   espresse   dal   medesimo   deputato
nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e  sono,  pertanto,
insindacabili  ai  sensi  dell'articolo  68,   primo   comma,   della
Costituzione; 
        che il giudice ricorrente premette, in punto di fatto, che il
deputato Sgarbi era stato tratto a giudizio davanti al Tribunale, per
rispondere del delitto di diffamazione continuata ed aggravata  (art.
595 del codice penale), per aver offeso, in alcuni articoli di stampa
pubblicati il 26 novembre ed il  4  dicembre  2002  e  contenenti  le
suddette affermazioni, l'onore e la reputazione  dei  sopra  indicati
magistrati,  quali  componenti  del  Collegio  che   aveva   disposto
l'arresto del senatore Lino Jannuzzi; 
        che per il medesimo ricorrente, in base  alla  giurisprudenza
della Corte costituzionale sui limiti della garanzia prevista  per  i
membri del Parlamento dall'art. 68 Cost., le  espressioni  utilizzate
dal deputato Sgarbi «non attengono alla sua funzione di membro  della
Camera e,  soprattutto,  non  sussiste  alcun  nesso  funzionale  tra
l'attivita'  parlamentare  esercitata  in  concreto  [...]   e   tale
manifestazione del pensiero extra moenia»; 
        che il ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti  per
l'applicazione dell'art. 68 Cost., chiede l'annullamento della citata
delibera di insindacabilita'; 
        che  il  conflitto  e'  stato  dichiarato   ammissibile   con
ordinanza n. 360  del  2008,  con  la  quale  e'  stata  disposta  la
notifica,  a  cura  del  ricorrente,  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio,  unitamente  alla  medesima  ordinanza,  alla  Camera   dei
deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione, con ulteriore  termine  di  venti  giorni
dalla data dell'ultima notificazione per il deposito  del  ricorso  e
dell'ordinanza  che  ha  ammesso   il   conflitto,   con   la   prova
dell'avvenuta notificazione; 
        che, ricevuta  in  data  4  novembre  2008  la  comunicazione
dell'ordinanza di ammissibilita' del conflitto, il Tribunale di Monza
ha notificato copia di  tale  provvedimento,  unitamente  al  ricorso
introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, in  persona  del
suo Presidente, a mani proprie, in data 17 novembre 2008; 
        che l'Ufficio Notifiche Esecuzioni e  Protesti  (UNEP)  della
Corte di appello di Roma  ha  restituito  al  suddetto  Tribunale  la
relata di notificazione mediante atto spedito l'11  dicembre  2008  e
pervenuto - come da timbro apposto su di esso - alla cancelleria  del
Tribunale il 17 dicembre successivo; 
        che il ricorrente ha depositato il ricorso e l'ordinanza, con
la prova dell'avvenuta notificazione, mediante plico postale  spedito
il 18 dicembre 2008 alla cancelleria della Corte costituzionale,  ove
e' pervenuto in data 22 dicembre 2008; 
        che si e' costituita in  giudizio  la  Camera  dei  deputati,
eccependo preliminarmente l'inammissibilita' del conflitto, stante la
mancata specificazione, nel ricorso,  del  provvedimento  giudiziario
cui si riferiscono le dichiarazioni ritenute lesive, vale a dire  del
provvedimento concernente l'arresto del senatore Jannuzzi,  cosi'  da
rendere  impossibile  l'esatta  identificazione  dell'oggetto   delle
dichiarazioni medesime; 
        che,  nel  merito,  la  Camera  chiede  che  il  ricorso  sia
dichiarato infondato,  perche':  1)  le  opinioni  in  contestazione,
riconducibili ad una forma di critica all'operato della  magistratura
nei rapporti con i titolari di cariche rappresentative e nell'uso dei
poteri coercitivi, hanno «a fondamento una valutazione  eminentemente
politica»; 2) tale «fondamento politico, sebbene non  possa  bastare,
di per se', ad imporre  l'applicazione  dell'art.  68  Cost.»,  rende
«probabile [...]  la  sussistenza  di  un  nesso  funzionale  tra  le
dichiarazioni rese extra moenia e gli atti tipici  di  funzione»;  3)
sussiste una connessione specifica tra le dichiarazioni incriminate e
l'attivita' parlamentare del deputato, consistente in  una  serie  di
atti parlamentari, precedenti alla vicenda  giudiziaria  e  relativi,
per un verso, alle «ritenute inefficienze, inadeguatezze e carenze di
una parte della magistratura» e, per altro verso, «all'uso,  ritenuto
errato   e   pregiudizievole,   dei   poteri   coercitivi   ad   essa
riconosciuti»; 4) dunque, le opinioni manifestate dal deputato Sgarbi
hanno palesato «all'esterno i contenuti di opinioni gia'  manifestate
nel recinto parlamentare, in pieno collegamento con [la] sfera  della
politica parlamentare»; 
        che, con successiva memoria depositata in  prossimita'  della
Camera di consiglio, la Camera  dei  deputati  ha  altresi'  eccepito
l'improcedibilita' del conflitto per inosservanza del termine per  il
deposito del ricorso, insistendo, comunque,  nelle  conclusioni  gia'
rassegnate. 
    Considerato che il Tribunale  di  Monza,  sezione  distaccata  di
Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri  dello  Stato
nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  in   riferimento   alla
deliberazione dell'Assemblea del 12 settembre 2007, secondo la  quale
le affermazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nei  confronti  dei
magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni, e contenute  in
alcuni articoli di stampa pubblicati il 26 novembre ed il 4  dicembre
2002,   concernono   opinioni   espresse   dal   medesimo    deputato
nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare; 
        che la Camera dei deputati ha eccepito l'improcedibilita' del
conflitto per l'inosservanza, da parte del  giudice  ricorrente,  del
termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione fissato,
dall'ordinanza n. 360 del 2008 che ha ammesso il  conflitto,  per  il
deposito - presso la cancelleria della  Corte  costituzionale  -  del
ricorso e dell'ordinanza, con la prova della loro notificazione; 
        che l'eccezione e' fondata; 
        che - al pari del termine per la notificazione del ricorso  e
della relativa ordinanza di ammissibilita'  -  il  termine  di  venti
giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 26, terzo comma,
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale (nel testo di cui alla deliberazione  16  marzo  1956)
per  il  deposito  presso  la  cancelleria  della  Corte  degli  atti
notificati ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena  di
decadenza, perche' da esso decorre l'intera  catena  degli  ulteriori
termini stabiliti per la  prosecuzione  del  giudizio,  con  la  fase
procedurale destinata a concludersi con la decisione  definitiva  sul
merito (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2005 e n.  172  del  2002  ed
ordinanze n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006); 
        che, poiche' tale deposito degli  atti  deve  avvenire  -  ai
sensi dello stesso art. 26, terzo comma, delle  norme  integrative  -
«con la prova delle notificazioni», il dies a  quo  della  decorrenza
del termine va ragionevolmente individuato  nel  momento  in  cui  il
ricorrente, se diligentemente attivatosi, ha avuto la  disponibilita'
della prova delle notificazioni; 
        che, nella specie, il Tribunale  ricorrente  ha  ricevuto  in
data   4   novembre   2008   la   comunicazione   dell'ordinanza   di
ammissibilita' del conflitto e, unitamente  al  ricorso  introduttivo
del giudizio, ne ha tempestivamente notificato copia alla Camera  dei
deputati in data 17 novembre 2008 (cioe' entro il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione, fissato nell'ordinanza stessa), ricevendo
in  restituzione  la  relata  di  notificazione,  con  atto   spedito
dall'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti (UNEP)  della  Corte  di
appello di Roma in data 11 dicembre 2008 e pervenuto il  17  dicembre
successivo - come da timbro apposto su di esso - alla cancelleria del
suddetto Tribunale; 
        che il Tribunale di Monza, con plico postale  spedito  il  18
dicembre 2008 e pervenuto alla cancelleria della Corte costituzionale
il 22 dicembre successivo, ha depositato gli atti notificati, con  la
prova della loro notificazione; 
        che pertanto,  mentre  il  ricorso  e  l'ordinanza  risultano
tempestivamente notificati il 17  novembre  2008,  il  loro  deposito
presso la cancelleria della Corte costituzionale, con la prova  della
notificazione, e' stato effettuato il  18  dicembre  2008,  oltre  la
scadenza  del  termine  di  venti  giorni  dalla  data   della   loro
notificazione; 
        che, in proposito, non esclude la tardivita' del deposito  la
circostanza  che  la  relata  della  notificazione  alla  Camera  dei
deputati sia stata  restituita  al  giudice  ricorrente  solo  il  17
dicembre 2008, quando il citato termine per il  deposito  degli  atti
notificati era gia' decorso; 
        che infatti, nel caso di specie, la  notificazione  e'  stata
effettuata dall'ufficiale giudiziario non gia' a mezzo  posta,  ma  a
mani proprie; 
        che, mentre nella notificazione a mezzo posta il notificante,
dopo aver consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da  notificare,
non ha particolari oneri di  diligenza,  dovendo  solo  attendere  la
restituzione  dell'avviso  postale  di  ricevimento  -   avviso   che
costituisce prova certa della data  sia  dell'avvenuta  consegna  del
plico al destinatario sia della comunicazione  di  tale  consegna  al
notificante -, nella notificazione a mani proprie,  invece,  sussiste
uno specifico onere di diligenza a carico del notificante; 
        che  infatti,  con  riguardo  a  tale  ultima  modalita'   di
notificazione,  questa  Corte  ha  gia'  affermato  che   l'ufficiale
giudiziario - pur  se  tenuto  ad  eseguire  la  notificazione  senza
indugio e comunque entro il termine prefissato dall'autorita' per gli
atti da essa richiesti  (art.  108,  secondo  comma,  del  d.P.R.  15
dicembre 1959, n. 1229) - non ha «l'obbligo di restituire gli atti al
richiedente nel domicilio o nella sede di questo»  (sentenza  n.  247
del 2004) e che «il notificante [...] deve diligentemente  attivarsi,
facendo in  modo  -  per  quanto  egli  puo'  controllare  -  che  il
procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli  atti
nella  sua  disponibilita',  nel   tempo   utile   per   il   rituale
proseguimento del processo» (sentenza n. 247 del 2004,  gia'  citata;
ordinanza n. 278 del 2004); 
        che dunque, con riferimento al ricorso proposto dal Tribunale
di Monza, non puo' procedersi allo svolgimento della fase  di  merito
del giudizio sul conflitto di attribuzione, non risultando rispettato
il termine perentorio per il deposito degli atti notificati presso la
cancelleria di questa Corte. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara improcedibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
fra poteri dello Stato  proposto  dal  Tribunale  di  Monza,  sezione
distaccata di Desio, nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  ed
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                         Il redattore: Gallo 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella