N. 195 ORDINANZA 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Anticipazione,
  da  parte  dell'Erario,  dell'onorario   del   consulente   tecnico
  d'ufficio  -  Mancata  previsione   -   Lamentata   disparita'   di
  trattamento rispetto alla liquidazione dei  compensi  previsti  per
  altri professionisti nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali -
  Asserita lesione del diritto di  difesa  -  Questione  identica  ad
  altra gia' dichiarata non fondata -  Manifesta  infondatezza  della
  questione. 
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.26 del 1-7-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Paolo Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), promosso dal Tribunale di Palermo, sul  ricorso  proposto
da M.R., con ordinanza del 27 maggio 2008, iscritta  al  n.  431  del
registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 20  maggio  2009  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 27 maggio
2008,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  131
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),  nella
parte in cui  non  prevede  l'anticipazione,  da  parte  dell'erario,
dell'onorario   dell'ausiliario   del   magistrato   «designato   per
l'esecuzione di accertamento tecnico preventivo richiesto da  persona
ammessa al patrocinio a spese dello Stato»; 
        che il rimettente e' chiamato a decidere sul ricorso proposto
da R.M. avverso il decreto con il quale, in  qualita'  di  consulente
tecnico di ufficio, gli sono stati liquidati gli onorari e  le  spese
per l'opera prestata nell'ambito del procedimento cautelare  promosso
da T.M.L., ammessa al patrocinio a spese dello Stato; 
        che, in particolare, l'impugnato provvedimento stabilisce che
le somme dovute al consulente sono poste a carico di  T.M.L.  con  la
clausola che, stante  l'ammissione  di  questa  ultima  al  beneficio
indicato, possono essere liquidate mediante la  loro  prenotazione  a
debito; 
        che  il   Tribunale,   dopo   aver   affermato   la   propria
legittimazione  a   sollevare   la   presente   questione,   riporta,
condividendone  i  contenuti,  le  motivazioni  poste  a   fondamento
dell'ordinanza del Tribunale di Trapani del 20 dicembre 2006  con  la
quale  e'  stato  sollevato  il  medesimo  dubbio   di   legittimita'
costituzionale; 
        che,  in  particolare,  il   rimettente   ritiene   che,   in
applicazione della disposizione censurata, sia possibile che  l'opera
svolta dal consulente tecnico di ufficio possa  essere  gratuita  nei
casi in cui risulti preclusa la possibilita' di recuperare l'onorario
dal soccombente, ove questi sia la stessa parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato; 
        che,  a  parere  del  Tribunale,  la  possibilita'   che   il
consulente di ufficio presti la sua opera a  titolo  gratuito  si  ha
anche nei casi come quello in esame, in quanto l'accertamento tecnico
preventivo  puo'  concludersi  senza  che  vi   sia   un   successivo
procedimento di merito al cui esito e' possibile  pronunciarsi  sulla
domanda e, quindi, porre a carico  del  soccombente  le  spese  della
consulenza; 
        che, sempre secondo il rimettente, la disposizione  censurata
determina una disparita' di trattamento, in quanto, nell'ambito della
disciplina del patrocinio a spese dello Stato, preclude al consulente
d'ufficio di ottenere l'anticipazione del proprio compenso  a  carico
dell'erario, prevista, invece, per  altre  figure  professionali  che
intervengono nell'ambito dei diversi procedimenti giurisdizionali; 
        che il Tribunale  ritiene  la  questione  «rilevante  per  la
decisione sul ricorso con  il  quale  viene  chiesta  la  sospensione
dell'esecutorieta'  del  decreto  di  pagamento  in  relazione   alla
condizione in esso contenuta; sospensione che, prevista dal  comma  3
dell'articolo 170, e' necessaria a far divenire effettivo il  diritto
al  compenso  con  l'immediato  pagamento  dello  stesso   da   parte
dell'Erario»; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione  sia  dichiarata  inammissibile  o,
comunque, infondata; 
        che, in  via  preliminare,  la  difesa  erariale  rileva  che
l'eccezione  di  incostituzionalita'  sollevata  dal   Tribunale   di
Trapani, cui il rimettente fa riferimento, e'  stata  dichiarata  non
fondata con la sentenza n. 287 del 2008 di questa Corte; 
        che, a parere dell'Avvocatura, il giudice a quo ha omesso  di
verificare  la  possibilita'  di  pervenire  ad  una  interpretazione
conforme a  Costituzione  della  disposizione  censurata,  chiedendo,
peraltro, alla Corte  un  intervento  manipolativo  al  di  fuori  da
qualsiasi  vincolo  costituzionale,   in   quanto   il   legislatore,
nell'esercizio della sua  discrezionalita',  e'  libero  di  adottare
differenti procedimenti volti alla liquidazione degli onorari e delle
spese dei  professionisti  che,  a  vario  titolo,  intervengono  nei
diversi procedimenti giurisdizionali; 
        che,  quanto  alla  presunta  lesione  dell'art.   24   della
Costituzione, la difesa erariale rileva che la Corte ha affermato che
il regolamento  delle  spese  processuali  non  incide  sulla  tutela
giurisdizionale del diritto di chi agisce o si  difende  in  giudizio
(ordinanza n. 446 del 2007); 
        che, infine, non vi sarebbe alcuna lesione dell'art. 3  della
Costituzione,  in  quanto  non   puo'   utilizzarsi   quale   tertium
comparationis una norma eccezionale rispetto al sistema normativo  e,
quindi, insuscettibile di estensione. 
    Considerato che il Tribunale di Palermo  dubita,  in  riferimento
agli  artt.  3  e   24   della   Costituzione,   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia), nella parte in cui non prevede  il  diritto  del
consulente tecnico d'ufficio di ottenere l'anticipazione  dei  propri
onorari a carico dell'erario; 
        che questa Corte,  con  la  sentenza  n.  287  del  2008,  ha
dichiarato non fondata identica questione, in quanto il  procedimento
di liquidazione previsto dall'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, da
un lato,  consente  al  consulente  tecnico  d'ufficio,  mediante  il
rimedio  residuale  della  prenotazione  a  debito,  di  ottenere  il
pagamento delle somme a lui dovute; dall'altro, non  pone  in  essere
alcuna disparita' di  trattamento  rispetto  ai  differenti  modi  di
liquidazione dei compensi previsti per gli altri  professionisti  che
intervengono  nei   procedimenti   civili   o   penali,   stante   la
eterogeneita' delle figure processuali e la  diversita'  dei  giudizi
messi a confronto; 
        che, infine, con la indicata sentenza si e'  anche  affermato
che la disposizione censurata non lede il  diritto  di  difesa  della
parte ammessa al patrocinio,  posto  che  l'art.  63  del  codice  di
procedura civile prevede l'obbligo del consulente di prestare il  suo
ufficio; 
        che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio  2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli  artt.
3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo  con  l'ordinanza
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Saulle 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella