N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2007

Ordinanza del 13 dicembre 2007  emessa  dal  Tribunale  di  Roma  nel
procedimento civile promosso da  Fondazione  Enasarco  contro  Scotti
Luciano ed altra. 
 
Contratto, atto e negozio giuridico - Disciplina delle  locazioni  di
  immobili  urbani  -  Locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo  -
  Successione nel contratto in caso di  cessazione  volontaria  della
  convivenza more uxorio  -  Diritto  del  convivente  rimasto  nella
  detenzione  dell'immobile  di  succedere  al  conduttore   che   si
  trasferisca altrove - Mancata previsione quando non  vi  sia  prole
  naturale  nel  nucleo  coabitante  -  Violazione  del  fondamentale
  diritto all'abitazione -  Lesione  del  principio  di  uguaglianza,
  sotto il profilo del deteriore trattamento riservato al  convivente
  more uxorio in mancanza di prole naturale. 
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, comma quarto [recte: art. 6]. 
- Costituzione, artt. 2 e 3. 
(GU n.28 del 15-7-2009 )
                            IL TRIBUNALE 
    A scioglimento della riserva. 
    Premesso: la controversia verte sulla domanda di risoluzione  per
inadempimento di contratto di locazione abitativa dall'Ente  locatore
proposta nei confronti del conduttore Scotti Luciano e della  «terza»
occupante l'immobile locato Casano Maria Teresa  .  L'Enasarco  muove
allo   Scotti   addebito   per   essersi    da    tempo    trasferito
dall'appartamento in Roma alla via P.  Mascagni  n.  2,  oggetto  del
contratto, trasferendone il godimento alla  Casano.  I  convenuti  si
sono costituiti per  opporsi  alla  domanda  e  la  Casano  rivendica
diritto a succedere nel contratto al proprio  ex  convivente  Luciano
Scotti.  Le  risultanze  acquisite  hanno  evidenziato  le   seguenti
circostanze di fatto.  Lo  Scotti  e'  da  molti  anni  titolare  del
rapporto locativo per l'appartamento di via Mascagni, nel quale prese
ad bitare sin dal 1957, anche se il contratto e' stato rinnovato  con
decorrenza 1° luglio 2003; nel corso  del  rapporto  aveva  stabilito
convivenza more uxorio con la  Casano,  con  la  quale  ha  coabitato
nell'immobile locato dal 1988; di recente, dal novembre 2003,  i  due
si sarebbero  concordemente  separati  sia  pure  con  la  dichiarata
intenzione di volersi riunire, una volta superati problemi di salute;
lo Scotti si e' allontanato dall'appartamento. 
    Osserva: nell'attuale quadro normativo il diritto  vantato  dalla
Casano a succedere nel contratto di  locazione  -  che  ripetutamente
afferma di aver sollecitato alla Fondazione  locatrice  -  non  trova
riconoscimento. L'art. 6 della legge n. 39  luglio  1978,  n.  392  -
tuttora vigente in  quanto  non  abrogato  dalla  nuova  legge  sulle
locazioni abitative  n.  431  del  30  dicembre  1998  -  per  quanto
ampiamente rimaneggiato dagli interventi della Corte  costituzionale,
tutti in direzione dell'ampliamento della sfera dei successibili, non
prevede la successione del convivente nel caso di allontanamento  del
predetto per separazione «di fatto» in assenza di  prole  naturale  -
parte sin qui  ritenuta  necessaria  dell'aggregato coabitante  quoad
successionem. Appare allora rilevante e non manifestamente  infondata
la  seguente  questione  di  legittimita'  costituzionale,  sollevata
d'ufficio e fatta propria dalla convenuta:  se  l'art.  6,  comma  4,
legge n. 392/1978 sia o meno in contrasto con gli artt. 3 e  2  della
Costituzione  in  quanto  in  caso  di  cessazione  volontaria  della
convivenza condiziona la successione del convivente nel contratto  di
locazione abitativa  alla  presenza  di  prole  naturale  nel  nucleo
coabitante. 
    E'  evidente  la   rilevanza   della   questione   in   relazione
all'accoglimento od al  rigetto  della  domanda  di  risoluzione  del
contratto proposta dall'Enasarco. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, osserva  questo  giudice:
la sola ragione che sembra  giustificare  la  decisione  dei  giudici
della legge: sentenza additiva della Corte n. 404 del 7 aprile  1988,
dalla quale deriva il vigente comma IV dell'art.  6  in  discussione,
sembra legata al fatto che il Tribunale di Firenze, remittente, aveva
sollevato il dubbio  di  incostituzionalita'  la fattispecie  che  si
qualificava per la presenza nel nucleo abitativo  di  prole  naturale
dei conviventi. 
    Non  sembra,  in  altre  parole,  a   questo   giudice   che   la
qualificazione - certamente significativa - della presenza di figli -
possa essere ragionevolmente assunta come  condizionante  il  diritto
del  convivente  rimasto  ad  abitare  l'immobile  locato  a  seguito
dell'allontanamento del compagno  nel  caso  di  accertata  pregressa
coabitazione   more  uxorio  e  di  concorde   decisione   circa   la
continuazione del contratto per la residua sua durata a beneficio  di
quello dei due rimasto ad abitare l'immobile. Venute  meno,  come  si
puo' convenire essere venute meno, le ragioni  che,  in  una  diversa
sensibilita' etica e di costume, privilegiarono, anche nel campo  che
ora ne occupa, la famiglia legittima rispetto a quella naturale;  una
volta estesa  anche  a  terzi  estranei  alla  famiglia,  secondo  il
concetto  tradizionale  dell'istituto,  la  protezione  del   diritto
fondamentale all'abitazione: non solo  eredi  non  parenti  ma  anche
parenti di qualsiasi grado ed affini - introdotti fra i  successibili
dall'art, 6, primo comma, con un significativo  ampliamento  rispetto
alla legge n. 351 del 12 agosto 1974  -  la  residua  esclusione  del
convivente   more   uxorio,   tuttora   operante,    risulta    ormai
caratterizzata da irragionevole disparita' e determina violazione del
diritto fondamentale all'abitazione nei confronti di persona non meno
di altri legittimata da un vincolo affettivo di coabitazione. 
                              P. Q. M. 
    Visti gli artt.134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  6,  quarto  comma,  legge  27
luglio 1978, n. 392 in quanto, in caso di cessazione volontaria della
convivenza condizionando la successione nel  contratto  di  locazione
del  convivente,  rimasto  ad  abitare  nell'immobile  locato,   alla
presenza nel nucleo coabitante di prole naturale appare  contrastante
con gli artt. 3 e 2 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale; 
    Ordina che a cura della cancelleria la presente  ordinanza  venga
notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica ed alle parti. 
        Roma, addi' 13 dicembre 2007 
                        Il giudice: Tarantino