N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2007
Ordinanza del 13 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Fondazione Enasarco contro Scotti Luciano ed altra. Contratto, atto e negozio giuridico - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Locazione di immobili ad uso abitativo - Successione nel contratto in caso di cessazione volontaria della convivenza more uxorio - Diritto del convivente rimasto nella detenzione dell'immobile di succedere al conduttore che si trasferisca altrove - Mancata previsione quando non vi sia prole naturale nel nucleo coabitante - Violazione del fondamentale diritto all'abitazione - Lesione del principio di uguaglianza, sotto il profilo del deteriore trattamento riservato al convivente more uxorio in mancanza di prole naturale. - Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, comma quarto [recte: art. 6]. - Costituzione, artt. 2 e 3.(GU n.28 del 15-7-2009 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva. Premesso: la controversia verte sulla domanda di risoluzione per inadempimento di contratto di locazione abitativa dall'Ente locatore proposta nei confronti del conduttore Scotti Luciano e della «terza» occupante l'immobile locato Casano Maria Teresa . L'Enasarco muove allo Scotti addebito per essersi da tempo trasferito dall'appartamento in Roma alla via P. Mascagni n. 2, oggetto del contratto, trasferendone il godimento alla Casano. I convenuti si sono costituiti per opporsi alla domanda e la Casano rivendica diritto a succedere nel contratto al proprio ex convivente Luciano Scotti. Le risultanze acquisite hanno evidenziato le seguenti circostanze di fatto. Lo Scotti e' da molti anni titolare del rapporto locativo per l'appartamento di via Mascagni, nel quale prese ad bitare sin dal 1957, anche se il contratto e' stato rinnovato con decorrenza 1° luglio 2003; nel corso del rapporto aveva stabilito convivenza more uxorio con la Casano, con la quale ha coabitato nell'immobile locato dal 1988; di recente, dal novembre 2003, i due si sarebbero concordemente separati sia pure con la dichiarata intenzione di volersi riunire, una volta superati problemi di salute; lo Scotti si e' allontanato dall'appartamento. Osserva: nell'attuale quadro normativo il diritto vantato dalla Casano a succedere nel contratto di locazione - che ripetutamente afferma di aver sollecitato alla Fondazione locatrice - non trova riconoscimento. L'art. 6 della legge n. 39 luglio 1978, n. 392 - tuttora vigente in quanto non abrogato dalla nuova legge sulle locazioni abitative n. 431 del 30 dicembre 1998 - per quanto ampiamente rimaneggiato dagli interventi della Corte costituzionale, tutti in direzione dell'ampliamento della sfera dei successibili, non prevede la successione del convivente nel caso di allontanamento del predetto per separazione «di fatto» in assenza di prole naturale - parte sin qui ritenuta necessaria dell'aggregato coabitante quoad successionem. Appare allora rilevante e non manifestamente infondata la seguente questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio e fatta propria dalla convenuta: se l'art. 6, comma 4, legge n. 392/1978 sia o meno in contrasto con gli artt. 3 e 2 della Costituzione in quanto in caso di cessazione volontaria della convivenza condiziona la successione del convivente nel contratto di locazione abitativa alla presenza di prole naturale nel nucleo coabitante. E' evidente la rilevanza della questione in relazione all'accoglimento od al rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dall'Enasarco. Quanto alla non manifesta infondatezza, osserva questo giudice: la sola ragione che sembra giustificare la decisione dei giudici della legge: sentenza additiva della Corte n. 404 del 7 aprile 1988, dalla quale deriva il vigente comma IV dell'art. 6 in discussione, sembra legata al fatto che il Tribunale di Firenze, remittente, aveva sollevato il dubbio di incostituzionalita' la fattispecie che si qualificava per la presenza nel nucleo abitativo di prole naturale dei conviventi. Non sembra, in altre parole, a questo giudice che la qualificazione - certamente significativa - della presenza di figli - possa essere ragionevolmente assunta come condizionante il diritto del convivente rimasto ad abitare l'immobile locato a seguito dell'allontanamento del compagno nel caso di accertata pregressa coabitazione more uxorio e di concorde decisione circa la continuazione del contratto per la residua sua durata a beneficio di quello dei due rimasto ad abitare l'immobile. Venute meno, come si puo' convenire essere venute meno, le ragioni che, in una diversa sensibilita' etica e di costume, privilegiarono, anche nel campo che ora ne occupa, la famiglia legittima rispetto a quella naturale; una volta estesa anche a terzi estranei alla famiglia, secondo il concetto tradizionale dell'istituto, la protezione del diritto fondamentale all'abitazione: non solo eredi non parenti ma anche parenti di qualsiasi grado ed affini - introdotti fra i successibili dall'art, 6, primo comma, con un significativo ampliamento rispetto alla legge n. 351 del 12 agosto 1974 - la residua esclusione del convivente more uxorio, tuttora operante, risulta ormai caratterizzata da irragionevole disparita' e determina violazione del diritto fondamentale all'abitazione nei confronti di persona non meno di altri legittimata da un vincolo affettivo di coabitazione.
P. Q. M. Visti gli artt.134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quarto comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 in quanto, in caso di cessazione volontaria della convivenza condizionando la successione nel contratto di locazione del convivente, rimasto ad abitare nell'immobile locato, alla presenza nel nucleo coabitante di prole naturale appare contrastante con gli artt. 3 e 2 della Costituzione; Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti. Roma, addi' 13 dicembre 2007 Il giudice: Tarantino