N. 215 SENTENZA 8 - 14 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Intervento tardivo in  giudizio  di  una  associazione  il  cui  atto
  costitutivo e' stato posto in essere dopo il  decorso  del  termine
  stabilito dalle Norme integrative - Circostanza che non esclude  la
  tardivita' - Inammissibilita' dell'intervento. 
- Norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale
  16 marzo 1956 e s.m., art. 4, comma 4. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Stabilizzazione del
  personale precario del servizio sanitario  regionale  -  Estensione
  dell'originaria previsione che limitava il beneficio  al  personale
  precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario
  regionale - Ricorso del Governo  -  Eccezione  di  inammissibilita'
  dedotta dalla Regione resistente assumendo che le  norme  censurate
  avrebbero   carattere   interpretativo   della   precedente   legge
  regionale, rispetto alla quale l'impugnazione risulterebbe  tardiva
  - Reiezione. 
- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, art. 1, commi  1
  e 4. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo  comma,  117,
  terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519, 526
  e 565, lettera c), punto 3; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3,
  comma 94. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Stabilizzazione del
  personale precario del servizio  sanitario  regionale  -  Modifiche
  all'originaria previsione che riferiva il  beneficio  al  personale
  precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario
  regionale - Prevista possibilita' di stabilizzazione per  tutto  il
  personale precario dipendente degli  enti  del  servizio  sanitario
  (tranne i dirigenti delle  strutture  complesse),  nonche'  per  il
  personale dirigenziale e di comparto che svolge  in  via  esclusiva
  attivita' di assistenza sanitaria in forza  di  contratti  a  tempo
  determinato stipulati con le Aziende  Ospedaliere  Universitarie  -
  Mancanza   di   garanzie   sufficienti   ad   assicurare   che   la
  trasformazione del rapporto di lavoro  riguardi  soltanto  soggetti
  selezionati ab origine mediante procedure di selezione  concorsuale
  - Irragionevole deroga alla regola generale del concorso  pubblico,
  influente   sulla   organizzazione   del   servizio   sanitario   -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori. 
- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, art. 1, commi  1
  e 4. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo  comma  (117,
  terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519, 526
  e 565, lettera c), punto 3; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3,
  comma 94). 
(GU n.29 del 22-7-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                               Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi  1
e 4, della  legge  della  Regione  Campania  14  aprile  2008,  n.  5
(Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008,  n.
1, concernenti norme per la stabilizzazione  del  personale  precario
del  servizio  sanitario  regionale),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno - 4 luglio
2008, depositato in cancelleria il 3 luglio 2008 ed iscritto al n. 33
del registro ricorsi 2008. 
    Visti l'atto  di  costituzione  della  Regione  Campania  nonche'
l'atto di intervento, fuori termine,  dell'associazione  «Federazione
dei precari della Regione Campania»; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  giugno  2009  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei ministri  e  l'avvocato  Vincenzo  Cocozza  per  la
Regione Campania. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato  il  27  giugno  2008  e  depositato  in  cancelleria   il
successivo 3 luglio, ha promosso - in riferimento  all'articolo  117,
terzo comma, ed agli articoli 3, primo comma, e  97,  primo  e  terzo
comma, della Costituzione - questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione  Campania  14
aprile 2008, n. 5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30
gennaio 2008, n. 1, concernenti  norme  per  la  stabilizzazione  del
personale precario del servizio sanitario regionale). 
    1.1. -  Preliminarmente,  il  ricorrente  illustra  il  contenuto
originario della norma modificata - l'art. 81, comma 1,  della  legge
della Regione Campania 30 gennaio 2008, n.  1  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania.
Legge finanziaria 2008) - e, pertanto, pone  in  evidenza  come  essa
consenta alla Regione Campania di promuovere «la trasformazione delle
posizioni di lavoro a tempo determinato, gia' ricoperte da  personale
precario dipendente non dirigente degli enti del  servizio  sanitario
regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo  indeterminato».
Si  deduce,  inoltre,  come  detta  norma  fosse  stata  emanata   in
attuazione dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), nonche'  alla  luce
delle precisazioni operate dall'art. 3,  comma  94,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato.   Legge   finanziaria   2008),
disposizioni, entrambe, che limitavano la prevista stabilizzazione al
personale non dirigenziale. 
    Cio'  premesso,  si  rileva  che,  per  effetto   dell'intervento
legislativo in contestazione, risulta essere stata estesa la  portata
del citato art. 81, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2008. 
    Si e', infatti, prevista - sottolinea il Presidente del Consiglio
dei ministri - «la  stabilizzazione  anche  del  personale  di  primo
livello dirigenziale che presti, o abbia prestato, servizio in  forza
di contratto di lavoro  a  tempo  determinato  presso  gli  enti  del
servizio sanitario regionale», ed esattamente «del personale precario
dei  ruoli  professionali  e   sanitari,   quali   medici,   biologi,
farmacisti, sociologi e psicologi» (tale sarebbe  l'effetto  prodotto
dal comma 1 del censurato art. 1 della legge reg.  n.  5  del  2008),
ovvero che abbia prestato servizio  «presso  le  Aziende  ospedaliere
universitarie della  Campania»  (tale  sarebbe  l'effetto  di  quanto
disposto dal comma 4 del medesimo art. 1). 
    1.2. - Reputa il ricorrente che i predetti commi 1 e 4  dell'art.
1 della  legge  reg.  della  Campania  n.  5  del  2008  contrastino,
innanzitutto, con l'art. 117, terzo comma,  Cost.  sotto  un  duplice
profilo. 
    1.2.1. -  Viene  dedotta,  in  primo  luogo,  la  violazione  dei
principi fondamentali della materia - oggetto di potesta' legislativa
concorrente  dello  Stato  e  delle  Regioni   -   costituita   dalla
armonizzazione dei bilanci pubblici e dal coordinamento della finanza
pubblica. 
    Si rammenta, infatti, come lo scopo dichiarato dell'art. 1, comma
565, della legge n. 296 del 2006 - in attuazione del quale la Regione
Campania aveva adottato la norma di legge  regionale  poi  modificata
dalle disposizioni oggetto dell'odierna impugnazione -  fosse  quello
di  «garantire  il  rispetto   degli   obblighi   comunitari   e   la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2007-2009», tra i quali (lettera c, punto 3) la possibilita'  per  le
Regioni «di trasformare le posizioni di lavoro dei dipendenti precari
del Servizio sanitario nel rispetto  dei  principi  desumibili  dalle
disposizioni di cui ai commi da 513 a 543» del  medesimo  art.  1  e,
segnatamente, di quelli enunciati dai commi da 519 a  526  che  hanno
circoscritto la prevista procedura di stabilizzazione  «al  personale
non dirigenziale». 
    Tanto dedotto in  via  preliminare,  e  non  senza  ulteriormente
sottolineare  come  analoga  previsione  sarebbe   quella   contenuta
nell'art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, il Presidente del
Consiglio dei ministri reputa che da tale insieme  di  norme  risulti
«estraibile»  il  principio   secondo   il   quale   «il   necessario
contemperamento tra  la  finalita'  di  progressivo  superamento  del
precariato e gli obiettivi di finanza pubblica»  imporrebbe  «di  far
ricorso alla procedura eccezionale di reclutamento  limitatamente  ad
una quota del personale, di categoria non dirigenziale». 
    Detto principio, in origine rispettato  dall'art.  81,  comma  1,
della legge della Campania n. 1 del 2008, sarebbe stato ora disatteso
per effetto delle modifiche apportate dalle norme impugnate, giacche'
le  stesse  hanno  esteso  «la  possibilita'  di  trasformazione  del
rapporto di lavoro anche al personale dirigenziale». 
    1.2.2. - Sempre in relazione al contrasto con l'art.  117,  terzo
comma, Cost. viene ipotizzata la violazione di principi  fondamentali
in materia di tutela della salute. 
    Si  assume,  difatti,  che  l'opzione  compiuta  dal  legislatore
statale di «circoscrivere al personale non dirigenziale le  procedure
di stabilizzazione» risponderebbe anche all'esigenza «di riservare la
selezione senza concorso a categorie professionali la  cui  attivita'
non coinvolge direttamente la  salute  dei  cittadini»,  costituendo,
invero, «declinazione» di un principio fondamentale di  tale  materia
quello secondo cui «il personale dei ruoli professionali e  sanitari,
quali medici, biologi, farmacisti, sociologi e psicologi, deve essere
selezionato attraverso rigorose procedure concorsuali, le quali  sole
possono garantire che la scelta cada sui soggetti  tecnicamente  piu'
idonei». 
    1.3. - Infine, viene ipotizzata la violazione anche  degli  artt.
3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost. 
    Il ricorrente, nel rilevare come la regola del concorso  pubblico
costituisca   il   «metodo   che,   per   l'accesso   alla   pubblica
amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti
piu'   capaci,   in   funzione   dell'efficienza    della    pubblica
amministrazione», pone in  evidenza  quel  costante  indirizzo  della
giurisprudenza costituzionale che riconosce carattere  eccezionale  e
non irragionevole alle deroghe ad  essa,  precisando  che  le  stesse
debbono rispondere a «peculiari straordinarie esigenze  di  interesse
pubblico» (sentenza n. 81  del  2006),  giacche'  diversamente  -  si
sottolinea nel ricorso, menzionando le sentenze n. 363 e n.  205  del
2006 - «la deroga si  risolverebbe  in  un  privilegio  a  favore  di
categorie piu' o meno ampie di persone». 
    Non escluso, pertanto, che - in via generale - la stabilizzazione
di    soggetti    gia'    da    tempo    inseriti,     precariamente,
nell'organizzazione  della  pubblica  amministrazione  possa   essere
funzionale  alle  esigenze  di  buon  andamento  della   stessa,   il
ricorrente  sottolinea   come   nelle   «procedure   eccezionali   di
reclutamento  del  personale  pubblico»   debba,   tuttavia,   essere
considerata «anche la meritevolezza di tutela dell'obiettivo  che  il
legislatore ha di mira, al fine di stabilirne  un  bilanciamento  con
l'interesse al miglior rendimento della pubblica amministrazione,  il
quale, in  astratto,  e'  certamente  meglio  tutelato  dal  pubblico
concorso», ponendosi esso quale «meccanismo di  selezione  tecnica  e
neutrale dei piu' capaci» (sono richiamate le  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 1 del 1999, n. 320 del 1997 e n. 1 del 1996). 
    Su tali basi, pertanto, il Presidente del Consiglio dei  ministri
conclude osservando che «il bilanciamento tra tali opposti interessi,
se puo' permettere  la  previsione  di  una  deroga  in  vista  della
necessita' di garantire la stabilita' del posto di lavoro a categorie
professionali che versano da anni in situazioni di  precariato  e  la
cui attivita' si caratterizza per la limitata specializzazione»,  non
permetterebbe,  invece,  «di  contraddire  la  regola  del   pubblico
concorso ove si tratti della  selezione  di  dipendenti  destinati  a
ruoli quantomai delicati, per la possibile ripercussione sulla salute
del cittadino», come «quelli sanitari». 
    2. - Con atto depositato in cancelleria il 25 luglio 2008  si  e'
costituita in giudizio la  Regione  Campania,  chiedendo  alla  Corte
costituzionale di dichiarare «improcedibile, inammissibile e comunque
infondato il ricorso» e «per l'effetto rigettarlo». 
    In  via  preliminare,  la  Regione  contesta  l'affermazione  del
ricorrente  secondo  cui  la  legge  finanziaria  statale  del   2007
consentiva  alle  Regioni  un  intervento  di   stabilizzazione   del
personale precario solo limitatamente al personale non dirigenziale. 
    Si rileva, infatti, che ai sensi del punto  3,  lettera  c),  del
comma 565 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 risulta consentito,
tra gli altri, anche al Servizio sanitario  nazionale  di  verificare
«la possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte
da personale precario in  posizioni  di  lavoro  dipendente  a  tempo
indeterminato» e cio', comunque, «nell'ambito degli indirizzi fissati
dalle Regioni nella loro autonomia»  (sebbene  per  il  conseguimento
degli obiettivi di contenimento  della  spesa  pubblica  previsti  da
quella stessa norma), giacche' esse «possono» - e non devono  -  «far
riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi
da 513 a 543» del medesimo art. 1 della legge suddetta. 
    Orbene, la norma in questione, oltre a riferirsi «genericamente a
personale dipendente, senza individuarne la qualifica» (e dunque  non
escludendo  quello  dirigenziale),  configurerebbe  il  ricorso  alla
disciplina di cui ai commi da 513 a 543 del  predetto  art.  1  della
finanziaria per il 2007 «come solo facoltativo, stante l'utilizzo del
termine  "possono"»,   anche   perche'   tali   commi   «recano   una
regolamentazione riferita al personale statale» soltanto. 
    Analoga previsione - assume sempre la Regione  -  sarebbe  quella
posta anche dall'art. 3, comma 94, della successiva legge n. 244  del
2007. 
    Ne', d'altra parte, potrebbe  essere  diversamente,  prosegue  la
Regione Campania, giacche' «le norme  che  fissano  vincoli  puntuali
relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle  Regioni  e  degli
enti locali non costituiscono principi fondamentali di  coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e
ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita  dall'art.
119 Cost.» (e' citata la sentenza della Corte costituzionale  n.  417
del 2005). 
    Ne conseguirebbe, quindi, la non fondatezza, innanzitutto,  della
prima censura proposta dal ricorrente ai sensi dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., in quanto il legislatore statale  puo'  «legittimamente
imporre, agli enti dotati di autonomia costituzionalmente  garantita,
vincoli alle politiche di bilancio in generale, ma non puo'  limitare
la scelta politica della Regione in ordine alle modalita'  attraverso
le quali realizzare l'obiettivo fissato dalla legge dello Stato». 
    Del pari, non fondate si presenterebbero  -  secondo  la  Regione
Campania - le altre censure contenute nel ricorso statale. 
    Quanto,  infatti,  alla   asserita   violazione   del   principio
fondamentale che, in materia di tutela della  salute,  imporrebbe  di
«riservare la selezione senza concorso a categorie  professionali  la
cui attivita' non coinvolge direttamente la salute dei cittadini», la
constatazione  che  tale  principio  opera,  al  piu',  per  le  sole
amministrazioni statali, non  essendo  lo  stesso  previsto  «per  le
amministrazioni non statali», priverebbe «alla radice  di  fondatezza
la specifica doglianza». 
    Infine, e non senza ulteriormente osservare  che  ove  l'esigenza
della stabilizzazione dei precari fosse riferita  -  come  ipotizzato
dal Presidente del Consiglio dei ministri -  al  solo  personale  non
dirigenziale sarebbe una simile scelta  del  legislatore,  semmai,  a
dover  essere  tacciata  di  irragionevolezza,  quanto  alla  dedotta
violazione dell'art. 97 Cost., la Regione Campania sottolinea come il
terzo  comma  di  detto  articolo  consenta  deroghe   al   principio
dell'accesso  nei  ruoli  della  pubblica  amministrazione   mediante
concorso,  «laddove  ricorrano  situazioni   che   non   le   rendano
irragionevoli». 
    3. - E' intervenuta in giudizio l'associazione  «Federazione  dei
precari della Regione Campania», depositando, presso  la  cancelleria
della Corte, il proprio atto di  intervento  il  27  aprile  2009,  e
quindi  oltre  il  termine  di  venti  giorni  -   decorrente   dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso che ha  introdotto
il presente giudizio, pubblicazione  avvenuta  il  6  agosto  2008  -
previsto dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
    3.1. - In limine la predetta  associazione  evidenzia  di  essere
«ente esponenziale  degli  interessi  dei  (perche'  costituita  dai)
soggetti immediatamente coinvolti, nell'ambito territoriale  campano,
nelle  procedure  di  stabilizzazione  del  personale  precario   del
servizio sanitario regionale». 
    Tanto premesso, essa  si  dice  «consapevole  degli  orientamenti
giurisprudenziali»   della   Corte   costituzionale   che   escludono
l'ammissibilita'  di  «interventi   nei   giudizi   di   legittimita'
costituzionale  di  soggetti  diversi  dai  titolari  delle  potesta'
legislative in considerazione» (sono citate le sentenze  n.  405  del
2008 e n. 469 del  2005).  Nondimeno,  pone  in  evidenza  come  tali
assunti non  varrebbero  «per  le  ipotesi  in  cui  il  giudizio  di
legittimita' e' l'unica sede per tutelare la posizione» fatta  valere
dall'interveniente, e particolarmente  quando  -  come  nel  caso  di
specie - «l'interesse specifico» ad  esso  riferibile  «si  esaurisce
nella conservazione  delle  disposizioni  impugnate»,  giacche'  esse
«garantiscono il bene della vita» (nell'ipotesi in esame  quello  del
lavoro) che rischia di essere «del tutto vanificato dall'accoglimento
del ricorso in via principale». 
    Sulla base di tali rilievi - e non senza evidenziare che un favor
verso  l'intervento   di   terzi   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale in via principale sarebbe  ricavabile  dal  testo  del
citato art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla  Corte   costituzionale,   come   risultante,   a   dire   della
interveniente,   all'esito   delle   modificazioni   apportate    con
deliberazione  del  Presidente  della  Corte  del  7   ottobre   2008
(modificazioni, peraltro, che essa  stessa  reputa  non  applicabili,
ratione temporis, al presente giudizio) -  la  suddetta  associazione
chiede il riconoscimento della ammissibilita' del proprio intervento. 
    Ad ulteriore sostegno di  tale  richiesta  essa  deduce  come  il
proprio atto costitutivo sia stato posto in  essere  soltanto  il  17
settembre 2008 e registrato il  successivo  25  settembre,  e  dunque
quando ormai risultava decorso il termine di  venti  giorni  previsto
per il tempestivo intervento in giudizio. 
    3.2. - Nel merito, l'associazione  interveniente  deduce  la  non
fondatezza della questione proposta. 
    4.-  Nell'imminenza  dell'udienza  pubblica  di  discussione   ha
depositato una memoria anche la Regione Campania, insistendo  per  le
conclusioni gia' formulate. 
    La Regione,  peraltro,  eccepisce  anche  l'inammissibilita'  del
ricorso,  in  base  al  rilievo  che  gia'  alla  stregua  del  testo
originario dell'art. 81 delle legge reg. n. 1 del 2008 sarebbe  stato
evidente «che la volonta' del legislatore regionale era nel senso  di
escludere dal beneficio» (consistente nella prevista stabilizzazione)
«solo il personale dirigenziale di strutture complesse». 
    Ne conseguirebbe,  pertanto,  che  costituendo  quelle  censurate
norme di interpretazione  autentica,  l'impugnativa  statale  avrebbe
dovuto indirizzarsi avverso il suddetto art. 81, donde  il  carattere
tardivo del proposto ricorso. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha  proposto  -  in
riferimento all'articolo 117, terzo comma, ed agli articoli 3,  primo
comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione -  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge
della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5  (Modifiche  all'articolo
81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per
la stabilizzazione del  personale  precario  del  servizio  sanitario
regionale). 
    1.1. - Deduce il  ricorrente  che  le  impugnate  disposizioni  -
modificando quanto originariamente previsto dall'art. 81 della  legge
della Regione Campania 30 gennaio 2008, n.  1  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania.
Legge finanziaria 2008) - hanno, rispettivamente, stabilito,  che  la
Regione promuova «la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo
determinato, gia' ricoperte da  personale  precario  dipendente,  con
esclusione dei dirigenti  di  strutture  complesse,  degli  enti  del
servizio sanitario regionale, in posizioni  di  lavoro  dipendente  a
tempo  indeterminato»,  estendendo  questa  previsione   «anche   nei
confronti del personale dirigenziale e di comparto che svolge in  via
esclusiva attivita' di assistenza sanitaria in forza di  contratti  a
tempo determinato stipulati con le Aziende Ospedaliere  Universitarie
-AOU- della Campania». 
    In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri si duole
del fatto che, a fronte di una iniziale previsione - quella contenuta
nel testo originario del  citato  art.  81  della  legge  finanziaria
regionale per il  2008  -  che  limitava  tale  trasformazione  delle
posizioni di  lavoro  al  solo  «personale  precario  dipendente  non
dirigente degli enti del servizio sanitario  regionale»,  la  duplice
estensione operata dalle norme impugnate  (la  prima,  in  favore  di
tutto il  personale  precario  dipendente  degli  enti  del  servizio
sanitario, con  la  sola  eccezione  dei  dirigenti  delle  strutture
complesse, la seconda, a beneficio anche del personale dirigenziale e
di comparto che svolge  in  via  esclusiva  attivita'  di  assistenza
sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con  le
Aziende Ospedaliere Universitarie), violerebbe gli invocati parametri
costituzionali. 
    1.2. - E' ipotizzata, in primo  luogo,  la  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
    Si  assume,  infatti,  che  la  Regione,  nell'intervenire  nella
materia   -   di   competenza   concorrente   -   costituita    dalla
"armonizzazione dei bilanci pubblici e  coordinamento  della  finanza
pubblica e  del  sistema  tributario",  pur  dichiarando  di  operare
«nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma  565,  lettera
c), punto 3, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  297»  (norma  che
consente alle Regioni di verificare «la possibilita'  di  trasformare
le posizioni di  lavoro  gia'  ricoperte  da  personale  precario  in
posizioni di lavoro dipendente a tempo  indeterminato»,  ma  comunque
facendo «riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui
ai commi da 513 a 543» del medesimo art. 1), non si sarebbe  attenuta
al principio fondamentale ricavabile dai commi da 513 a  543  (ed  in
particolare da 519 a 526) del citato art. 1 della legge  n.  297  del
2006. Sarebbe stato, infatti, disatteso il principio  che  limita  il
ricorso alla stabilizzazione  al  solo  personale  non  dirigenziale,
specificamente  ribadito  dall'art.  3,  comma  94,  dalla  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria  2008),  secondo
cui  le  amministrazioni   pubbliche   «predispongono,   sentite   le
organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione  triennale
dei fabbisogni  per  gli  anni  2008,  2009  e  2010,  piani  per  la
progressiva stabilizzazione» di «personale non dirigenziale». 
    In termini analoghi e' formulata  anche  l'ulteriore  censura  di
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e cioe' ipotizzando che
le norme impugnate contrastino con quel principio fondamentale  della
materia "tutela  della  salute",  che  imporrebbe  «di  riservare  la
selezione senza concorso a categorie professionali la  cui  attivita'
non coinvolge direttamente  la  salute  dei  cittadini».  Si  assume,
infatti, che «il personale dei ruoli professionali e sanitari,  quali
medici, biologi, farmacisti, sociologi  e  psicologi»  (vale  a  dire
quello  interessato  dall'intervento  posto  in  essere  dalla  legge
impugnata) dovrebbe «essere selezionato attraverso rigorose procedure
concorsuali, le quali sole possono garantire che la scelta  cada  sui
soggetti tecnicamente piu' idonei». 
    Infine, e' dedotta la violazione degli artt. 3,  primo  comma,  e
97, primo e terzo comma, Cost., giacche' la prevista  stabilizzazione
dei dirigenti degli enti del Servizio sanitario  regionale  (e  delle
Aziende Ospedaliere Universitarie della Campania)  introdurrebbe  una
deroga,  priva  di  razionale  giustificazione,  al   principio   che
individua nel pubblico concorso la  forma  generale  e  ordinaria  di
reclutamento per le pubbliche amministrazioni. 
    2. - La Regione Campania, costituitasi in  giudizio,  ha  chiesto
che la questione proposta sia  dichiarata  inammissibile  ovvero  non
fondata. 
    Quanto, in particolare, al primo profilo, la Regione deduce  che,
gia' alla stregua del  testo  originario  dell'art.  81  delle  legge
regionale n. 1 del 2008, sarebbe stato evidente «che la volonta'  del
legislatore regionale era  nel  senso  di  escludere  dal  beneficio»
(consistente  nella  prevista  stabilizzazione)  «solo  il  personale
dirigenziale di strutture complesse». 
    Ne conseguirebbe  che,  costituendo  quelle  impugnate  norme  di
interpretazione  autentica,  il  ricorso   statale   avrebbe   dovuto
indirizzarsi avverso il suddetto art.  81,  donde  il  suo  carattere
tardivo. 
    Nel merito, si contesta la ricorrenza di ciascuno dei profili  di
censura dedotti dal ricorrente. 
    3.   -   In   via    preliminare,    deve    essere    dichiarata
l'inammissibilita'  dell'intervento  in  giudizio   dell'associazione
«Federazione dei precari della Regione Campania». 
    Tale intervento e' stato effettuato  oltre  il  termine  previsto
dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale, donde la sua inammissibilita' (da  ultimo,
sentenza n. 250 del 2008). 
    Ne' in senso contrario puo' addursi il  rilievo  -  fatto  valere
dall'interveniente  -   che   l'atto   costitutivo   della   predetta
associazione sia stato  posto  in  essere  il  17  settembre  2008  e
registrato il successivo 25 settembre, giacche' attribuire rilievo ad
una simile circostanza significherebbe, in sostanza,  rimettere  alla
disponibilita' degli stessi soggetti intervenienti  l'osservanza  del
termine previsto dalla richiamata disposizione. 
    4. - Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione
di inammissibilita' del ricorso sollevata dalla Regione Campania. 
    Le norme impugnate  -  diversamente  da  quanto  sostenuto  dalla
Regione   -   hanno   chiaramente   carattere   innovativo   e    non
interpretativo, come reso evidente dal fatto che  la  suddetta  legge
regionale n. 5 del 2008 reca il  titolo  «Modifiche  all'articolo  81
della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la
stabilizzazione  del  personale  precario  del   servizio   sanitario
regionale», ed il suo articolo 1 fa espressamente riferimento ad  una
"sostituzione" e non ad una "interpretazione" del testo del  predetto
articolo 81. 
    5. - Nel merito, la questione e' fondata,  con  riferimento  alla
dedotta violazione degli artt. 3, primo comma, e 97,  primo  e  terzo
comma, Cost., con conseguente assorbimento  delle  altre  censure  di
costituzionalita'. 
    6. - Al riguardo, e' necessario, anzitutto, ricostruire il quadro
normativo di  riferimento  nel  quale  si  inseriscono  le  impugnate
disposizioni. 
    In tale prospettiva, occorre  partire  dalla  considerazione  che
costituisce regola generale, desumibile dall'art. 15,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23  ottobre  1992,  n.  421»,  quella  secondo  cui  alla  «dirigenza
sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli  ed  esami,
disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  10
dicembre 1997, n. 483» (Regolamento recante la disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). 
    A sua volta, l'art 2, comma 4, della legge 29 dicembre  2000,  n.
401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario)
stabilisce che «si applicano  anche  al  comparto  della  sanita»  le
«disposizioni di  cui  all'articolo  28  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo  10  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387» (come poi trasfuso nell'art.  28
del  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,   recante   «Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»); disposizioni  in  virtu'  delle  quali  l'«accesso  alla
qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali,  anche
ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici  avviene
esclusivamente a seguito di concorso per esami». 
    Tanto premesso,  deve  osservarsi  che,  sebbene  il  legislatore
statale abbia previsto la possibilita' di dare  vita  a  contratti  a
tempo determinato con  riferimento  alla  dirigenza  sanitaria  (art.
15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992), il sistema e'  caratterizzato
non  soltanto  dall'individuazione  del   concorso   come   modalita'
ordinaria  di  accesso  alla  dirigenza  sanitaria,  ma  anche  dalla
previsione  secondo  cui  «il  dirigente  e'  sottoposto  a  verifica
triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, e'
sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico» (art. 15, comma
5, del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992). 
    7. - L'intervento legislativo della Regione Campania si  pone  in
controtendenza, dunque, rispetto ad un sistema che richiede non  solo
procedure concorsuali di selezione dei dirigenti, ma anche  strumenti
di verifica del loro operato. 
    Con le impugnate disposizioni, infatti, si  e'  esteso  anche  ai
dirigenti delle  strutture  sanitarie  (salvo  quelle  complesse)  la
possibilita' di ottenere la trasformazione delle posizioni di  lavoro
a tempo determinato, gia' ricoperte da personale precario  dipendente
degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni  di  lavoro
dipendente a tempo indeterminato,  senza  individuare  presupposti  e
criteri di selezione concorsuali. 
    Ha affermato, pero', questa Corte che, pure in regime di  impiego
pubblico privatizzato,  «il  collocamento  in  ruolo  costituisce  la
modalita' attraverso  la  quale  si  realizza  l'inserimento  stabile
dell'impiegato in un posto della  pianta  organica  di  una  pubblica
amministrazione, cosicche' la garanzia del concorso pubblico non puo'
che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un  rapporto
contrattuale» in una posizione di ruolo (sentenza n. 205 del 2004). 
    Vero e', peraltro, che la citata sentenza - come ha rammentato la
Regione  Campania  nei  suoi   scritti   difensivi   -   reputa   non
incompatibile con  l'art.  97  Cost.  «la  previsione  per  legge  di
condizioni di  accesso  intese  a  consentire  il  consolidamento  di
pregresse    esperienze    lavorative    maturate    nella     stessa
amministrazione», purche' «l'accesso  al  suddetto  rapporto  non  di
ruolo  non  sia  a  sua  volta  avvenuto   mediante   una   procedura
concorsuale». 
    In tal senso, tuttavia, non puo' invocarsi nel caso di  specie  -
come invece assume la difesa regionale - il disposto del comma 2  del
medesimo art. 81 della legge regionale n. 1 del  2008,  che,  per  un
verso, stabilisce che la prevista stabilizzazione  riguardi  soltanto
«coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni (...)  purche'
assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge» e,  per  altro  verso,  che  alle  «iniziative  di
stabilizzazione del personale assunto a  tempo  determinato  mediante
procedure  diverse  si  provvede  previo  espletamento  di  procedure
selettive definite dall'assessore regionale alla sanita». 
    Difatti, tale norma non offre sufficienti garanzie per assicurare
che la  disposta  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  riguardi
soltanto soggetti che siano stati  selezionati  ab  origine  mediante
procedure  concorsuali  preordinate  al  conferimento   di   funzioni
dirigenziali di primo livello, ancorche'  senza  il  requisito  della
stabilita' del rapporto. Inoltre,  la  disposizione  stessa,  facendo
espressamente salva l'ipotesi di assunzioni  «previste  da  norme  di
legge», contempla, ai fini della stabilizzazione  del  personale  non
assunto   mediante   concorso,    «procedure    selettive    definite
dall'assessore regionale alla sanita» che - per la loro genericita' -
non sono assimilabili a quella del concorso pubblico. 
    Ne consegue la necessita'  di  fare  applicazione,  nel  caso  di
specie, di quanto affermato  da  questa  Corte  nello  scrutinare  la
legittimita'  costituzionale  di  una  disposizione  della  Provincia
autonoma  di  Bolzano  che  consentiva  alla  Giunta  provinciale  di
immettere stabilmente, nei ruoli  dell'amministrazione,  i  dirigenti
che  la  stessa  Giunta  aveva  assunto  a  tempo  determinato  senza
concorso. Deve, dunque, ribadirsi che per assicurare «la  generalita'
della regola del  concorso  pubblico  disposta  dall'art.  97  Cost.,
l'area delle eccezioni» va «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n.
363 del 2006). 
    Nel caso in esame, tuttavia, «non sono delimitati  i  presupposti
per  l'esercizio  del  potere  di   assunzione»,   non   essendo   la
«costituzione del rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  (...)
subordinata  all'accertamento  di  specifiche  necessita'  funzionali
dell'amministrazione»,  ne'  risultano,  in  particolare,   «previste
procedure imparziali e obiettive di verifica  dell'attivita'  svolta,
per la valutazione di idoneita' ad altri incarichi  dirigenziali,  in
grado di garantire la selezione dei migliori» (sentenza  n.  363  del
2006). 
    Questi  principi   debbono   essere,   vieppiu',   ribaditi   con
riferimento alla posizione dei dirigenti sanitari, stante  l'indubbio
rilievo che presenta l'osservanza della regola della  loro  selezione
concorsuale per la migliore organizzazione del servizio sanitario. 
    Ha sottolineato, infatti, questa Corte «la stretta inerenza»  che
le  norme  relative  alla   dirigenza   sanitaria   «presentano   con
l'organizzazione del servizio sanitario regionale e,  in  definitiva,
con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza,
essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici  aspetti,  dalla
capacita', dalla professionalita' e dall'impegno di tutti i  sanitari
addetti ai servizi» preordinati alla tutela della salute degli utenti
del servizio sanitario (sentenza n. 181 del 2006). 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  inammissibile  l'intervento   nel   presente   giudizio
dell'associazione «Federazione dei precari della Regione Campania»; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1
e 4, della  legge  della  Regione  Campania  14  aprile  2008,  n.  5
(Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008,  n.
1, concernenti norme per la stabilizzazione  del  personale  precario
del servizio sanitario regionale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Quaranta 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il il 14 luglio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola