N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2009

Ordinanza del 24 aprile 2009 emessa dal Giudice di pace di Genova nel
procedimento civile promosso da Coop. Liguria s.c.c. contro Comune di
Genova. 
 
Commercio - Norme della Regione Liguria -  Disciplina  delle  vendite
  promozionali -  Divieto  di  effettuare  vendite  promozionali  nei
  quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o  saldi  -
  Ritenuto contrasto  con  la  disciplina  statale  che  consente  le
  attivita'  commerciali  senza   l'ottenimento   di   autorizzazioni
  preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
  svolgimento  di  vendite  promozionali  di   prodotti,   effettuate
  all'interno degli esercizi  commerciali,  tranne  che  nei  periodi
  immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per  i  medesimi
  prodotti - Ricorso avverso  ordinanza  ingiunzione  applicativa  di
  sanzione pecuniaria per la violazione del divieto  stabilito  dalla
  normativa  regionale  -  Denunciata  violazione  della   competenza
  legislativa  statale  esclusiva  in   materia   di   tutela   della
  concorrenza e di fissazione, nell'interesse dei consumatori finali,
  di un livello minimo ed uniforme di  condizioni  di  accessibilita'
  all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale. 
- Legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1, art. 113. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e m). 
(GU n.34 del 26-8-2009 )
                         IL GIUDICE DI PACE 
    Ha emessa la seguente ordinanza. 
    Con verbale di accertamento e contestazione  in  data  4  gennaio
2008 n. 280231034, il Comune di Genova, Comando  Polizia  Municipale,
contestava alla Coop Liguria s.c.c., in persona del  suo  procuratore
speciale e legale rappresentante, la violazione del T.U.  in  materia
di Commercio della Regione Liguria, legge regionale 2  gennaio  2007,
n. 1. 
    Gli agenti  verbalizzanti  deducevano  che  presso  l'Ipermercato
«Ipercoop» della ricorrente, sito in Genova Via Romairone 10, era  in
corso una vendita promozionale in periodo vietato. 
    Tale vendita riguardava, oltre  prodotti  tessili  per  la  casa,
prodotti multimediali,  articoli  da  cucina  e  pneumatici  di  ogni
genere. 
    Con ordinanza dirigenziale n. 393, in  data  9  maggio  2008,  il
Comune di Genova, respinte le difese dalla stessa svolte,  ingiungeva
alla Coop Liguria il pagamento di una sanzione di €  885,33,  incluse
spese di notifica di € 10,33. 
    Contro detta ordinanza la Coop Liguria proponeva  opposizione  ex
legge n. 689/1981 al Giudice di pace di  Genova  chiedendone  in  via
principale l'annullamento e in via subordinata  la  rimessione  degli
atti alla Corte costituzionale, sollevando questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 113 della legge regionale Liguria n.  1/2007
per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed  m)  della
Costituzione. A scioglimento della  riserva,  formulata  in  data  27
marzo 2009, questo giudice ritiene rilevante, ai fini della decisione
del  ricorso,  e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di
costituzionalita' sollevata, per i seguenti motivi. 
    La disciplina  delle  vendite  promozionali  rientra  nell'ambito
della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di  tutela
della concorrenza e dell'accesso all'acquisto di beni di  consumo  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione. 
    Le vendite promozionali, infatti, vengono previste allo scopo  di
garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di  pari
opportunita' e un regolare funzionamento del mercato, nonche' al fine
di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e  uniforme  di
condizioni di acquisto di prodotti e di servizi. 
    Tale  materia  non  puo'  ricadere  nell'ambito  della   potesta'
legislativa delle regioni. 
    La normativa regionale in esame detta una disciplina difforme  da
quella nazionale e prevede restrizioni  specifiche  all'effettuazione
di vendite promozionali, in  evidente  contrasto  con  la  disciplina
nazionale di cui all'art. 3, decreto-legge 4 luglio  2006  convertito
in legge n.  248/2006  (c.d.  legge  Bersani)  che  ha  eliminato  le
limitazioni  temporali,  quantitative  e  procedurali  relative  alle
vendite  promozionali.  L'unica  limitazione  possibile,  secondo  la
disciplina  nazionale,  concerne  la   fissazione   di   un   termine
antecedente a quello di svolgimento delle vendite di  fine  stagione,
durante il quale le vendite promozionali, aventi ad oggetto  prodotti
destinati ad essere posti in saldo, non possono essere effettuate. 
    L'art. 113, secondo comma, della l.r. Liguria n. 1/2007,  dispone
che «non possono essere effettuate vendite promozionali nei  quaranta
giorni antecedenti le vendite di fine stagione e saldi». Tale  norma,
quindi, prevede che nessun  tipo  di  vendita  promozionale,  sia  di
prodotti stagionali, sia di  prodotti  non  stagionali,  puo'  essere
effettuata nel periodo antecedente le vendite di fine stagione. 
    Conseguentemente la Regione Liguria,  nell'emanare  la  norma  in
oggetto  di  contestazione,  non  ha  tenuto  conto  delle  modifiche
apportate alla disciplina del commercio dall'art. 3, decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4  agosto  2006,  n.  248
(legge Bersani) e ha violato i principi costituzionali  della  tutela
della concorrenza e dell'accessibilita' all'acquisto dei prodotti  di
consumo sul territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma,
lettere e)  ed  m)  della  Costituzione  in  relazione  ai  quali  la
competenza legislativa dello Stato e' esclusiva. 
    L'unica limitazione ammissibile  concerne  la  fissazione  di  un
periodo antecedente a quello di svolgimento  delle  vendite  di  fine
stagione  nel  quale  le  vendite  promozionali,  aventi  ad  oggetto
prodotti destinati ad essere  posti  in  saldo,  non  possono  essere
effettuate. Cio' per evidenti ragioni. Le  Regioni  avrebbero  dovuto
adeguarsi all'intervento legislativo della legge Bersani,  rimuovendo
i vincoli  precedentemente  previsti  per  le  vendite  promozionali,
svincolando  quest'ultime  dalle  vendite  di  fine  stagione,   come
previsto dall'art. 3, comma  4,  della  legge  stessa  che  prevedeva
l'adeguamento dell'ordinamento regionale entro il 1° gennaio 2007. 
                              P. Q. M. 
    Visto l'art. 23, legge  cost.  11  marzo  1953,  n.  1,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale sollevata dalla Coop Liguria s.c.c. in merito all'art.
113, l.r. Liguria n. 1/2007, per contrasto con  l'art.  117,  secondo
comma  lettere  e)  ed  m)  della  Costituzione,  in  riferimento  al
decreto-legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006; 
    Sospende  il   giudizio   e   rimette   gli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone altresi' che la presente  ordinanza  sia  trasmessa  alle
parti in causa, al Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,
al Presidente del Consiglio regionale della Liguria. 
        Genova, addi' 22 aprile 2009 
                         Il giudice: Parlato