N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2009
Ordinanza del 24 aprile 2009 emessa dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile promosso da Coop. Liguria s.c.c. contro Comune di Genova. Commercio - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle vendite promozionali - Divieto di effettuare vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi - Ritenuto contrasto con la disciplina statale che consente le attivita' commerciali senza l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti - Ricorso avverso ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione pecuniaria per la violazione del divieto stabilito dalla normativa regionale - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di fissazione, nell'interesse dei consumatori finali, di un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale. - Legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1, art. 113. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e m).(GU n.34 del 26-8-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emessa la seguente ordinanza. Con verbale di accertamento e contestazione in data 4 gennaio 2008 n. 280231034, il Comune di Genova, Comando Polizia Municipale, contestava alla Coop Liguria s.c.c., in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante, la violazione del T.U. in materia di Commercio della Regione Liguria, legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. Gli agenti verbalizzanti deducevano che presso l'Ipermercato «Ipercoop» della ricorrente, sito in Genova Via Romairone 10, era in corso una vendita promozionale in periodo vietato. Tale vendita riguardava, oltre prodotti tessili per la casa, prodotti multimediali, articoli da cucina e pneumatici di ogni genere. Con ordinanza dirigenziale n. 393, in data 9 maggio 2008, il Comune di Genova, respinte le difese dalla stessa svolte, ingiungeva alla Coop Liguria il pagamento di una sanzione di € 885,33, incluse spese di notifica di € 10,33. Contro detta ordinanza la Coop Liguria proponeva opposizione ex legge n. 689/1981 al Giudice di pace di Genova chiedendone in via principale l'annullamento e in via subordinata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando questione di legittimita' costituzionale dell'art. 113 della legge regionale Liguria n. 1/2007 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione. A scioglimento della riserva, formulata in data 27 marzo 2009, questo giudice ritiene rilevante, ai fini della decisione del ricorso, e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata, per i seguenti motivi. La disciplina delle vendite promozionali rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e dell'accesso all'acquisto di beni di consumo di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione. Le vendite promozionali, infatti, vengono previste allo scopo di garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e un regolare funzionamento del mercato, nonche' al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e di servizi. Tale materia non puo' ricadere nell'ambito della potesta' legislativa delle regioni. La normativa regionale in esame detta una disciplina difforme da quella nazionale e prevede restrizioni specifiche all'effettuazione di vendite promozionali, in evidente contrasto con la disciplina nazionale di cui all'art. 3, decreto-legge 4 luglio 2006 convertito in legge n. 248/2006 (c.d. legge Bersani) che ha eliminato le limitazioni temporali, quantitative e procedurali relative alle vendite promozionali. L'unica limitazione possibile, secondo la disciplina nazionale, concerne la fissazione di un termine antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale le vendite promozionali, aventi ad oggetto prodotti destinati ad essere posti in saldo, non possono essere effettuate. L'art. 113, secondo comma, della l.r. Liguria n. 1/2007, dispone che «non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione e saldi». Tale norma, quindi, prevede che nessun tipo di vendita promozionale, sia di prodotti stagionali, sia di prodotti non stagionali, puo' essere effettuata nel periodo antecedente le vendite di fine stagione. Conseguentemente la Regione Liguria, nell'emanare la norma in oggetto di contestazione, non ha tenuto conto delle modifiche apportate alla disciplina del commercio dall'art. 3, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (legge Bersani) e ha violato i principi costituzionali della tutela della concorrenza e dell'accessibilita' all'acquisto dei prodotti di consumo sul territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione in relazione ai quali la competenza legislativa dello Stato e' esclusiva. L'unica limitazione ammissibile concerne la fissazione di un periodo antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione nel quale le vendite promozionali, aventi ad oggetto prodotti destinati ad essere posti in saldo, non possono essere effettuate. Cio' per evidenti ragioni. Le Regioni avrebbero dovuto adeguarsi all'intervento legislativo della legge Bersani, rimuovendo i vincoli precedentemente previsti per le vendite promozionali, svincolando quest'ultime dalle vendite di fine stagione, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge stessa che prevedeva l'adeguamento dell'ordinamento regionale entro il 1° gennaio 2007.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Coop Liguria s.c.c. in merito all'art. 113, l.r. Liguria n. 1/2007, per contrasto con l'art. 117, secondo comma lettere e) ed m) della Costituzione, in riferimento al decreto-legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006; Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che la presente ordinanza sia trasmessa alle parti in causa, al Presidente della Giunta regionale della Liguria, al Presidente del Consiglio regionale della Liguria. Genova, addi' 22 aprile 2009 Il giudice: Parlato