N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2009

Ordinanza del 27 aprile 2009 emessa dal Console d'Italia  di  Spalato
nel procedimento relativo a P. A.. 
 
Capacita' giuridica e  di  agire  -  Amministrazione  di  sostegno  -
  Istanza di  nomina  dell'amministratore  di  sostegno  proposta  al
  proprio  consolato  da  cittadina  italiana  residente   all'estero
  nell'interesse del marito  -  Funzioni  e  poteri,  in  materia  di
  tutela, curatela, assistenza ed  affiliazione,  nei  confronti  dei
  cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti
  all'estero - Competenza del console in funzione di giudice tutelare
  - Omessa previsione  della  competenza  consolare,  ai  fini  della
  nomina di un amministratore di sostegno, in materia di tutela della
  persona  che,  per  effetto  di  una  infermita'  ovvero   di   una
  menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche
  parziale  o  temporanea,  di  provvedere  ai  propri  interessi   -
  Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento  tra  i
  soggetti contemplati dall'art. 404 cod. civ. e le  altre  categorie
  di cittadini italiani residenti all'estero bisognevoli di tutela  -
  Lesione  del  diritto  di  azione  -   Incidenza   sulla   garanzia
  costituzionale del  giudice  naturale  precostituito  per  legge  -
  Violazione del diritto alla salute. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  200,
  art. 34. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 32. 
(GU n.34 del 26-8-2009 )
                         IL CONSOLE D'ITALIA 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Premesso che la Signora S. K., cittadina italiana, nata a Spalato
il 6 ottobre 1979, residente a Spalato in via  Marina  Getaldica,  n.
33, ha avanzato istanza  al  Console  d'Italia  a  Spalato  affinche'
intervenga, nella sua qualita' di Giudice Tutelare, nei confronti del
marito sig. P. A., nato a Covertry (Regno Unito di Gran Bretagna)  il
5 ottobre 1970, recentemente trasferitosi in Croazia per stare vicino
alla moglie e alla figlia. 
    In detta istanza la signora S. chiede un intervento di tutela per
il marito e la nomina, a tal fine, di un amministratore  di  sostegno
che possa assistere il marito nell'ordinaria amministrazione. Precisa
che: 
        a) il marito non e' autosufficiente e come tale e' gia' stato
riconosciuto dal Tribunale di Cagliari dopo un, iniziale procedimento
di  interdizione  conclusosi  poi  con  la  decisione,  proposta  dal
pubblico  ministero,  che  era  sufficiente  l'affrancamento  di   un
amministratore di sostegno alla cui nomina aveva  poi  provveduto  il
giudice tutelare; 
        b) l'amministratore di sostegno nominato,  essendo  residente
in Sardegna, non puo'  piu'  adesso  svolgere  proficuamente  il  suo
ruolo, dopo il trasferimento del marito in Croazia; 
        c) il marito ha necessita' di una tutela  in  Croazia  e  che
tale tutela  potrebbe  concretizzarsi  con  la  nomina  di  un  nuovo
amministratore di sostegno stabilmente residente in detto Paese. 
    La richiesta in epigrafe, per sistematicita', dovrebbe  rientrare
nella fattispecie dell'articolo 34 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.  200
- Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. 
    Tale articolo prevede: «il capo di  ufficio  consolare  di  prima
categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti,
emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione  le  funzioni
ed i poteri,  in  materia  di  tutela,  di  curatela,  di  assistenza
pubblica e privata nonche' di affiliazione, che le leggi dello  stato
attribuiscono al  giudice  tutelare.  Il  tutore,  il  protutore,  il
curatore e il curatore speciale nominati in virtu' dei poteri di  cui
al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi
che la persona sottoposta  alla  tutela  o  alla  curatela  abbia  in
Italia, previa autorizzazione del  giudice  tutelare  competente  per
territorio. Essi cessano dallo ufficio dal  giorno  in  cui  e'  loro
notificata la nomina, rispettivamente, d'un nuovo tutore,  protutore,
curatore o curatore speciale, tanto se la sostituzione  venga  decisa
dall'autorita' consolare quanto se, in caso di rientro del  minore  o
incapace in Italia, essa  venga  decisa  dalla  competente  autorita'
nazionale.  A  tal  fine,  e'  considerata   competente   l'autorita'
giudiziaria del  luogo  di  residenza  del  minore  o  dell'incapace.
L'accettazione  degli  uffici  di  cui   al   precedente   comma   e'
obbligatoria per i cittadini residenti nella circoscrizione, salvo  i
casi di dispensa previsti dalla legislazione nazionale». 
    Stando alla lettera della norma, e' evidente  che  la  competenza
consolare e' solo nei  confronti  dei  minorenni,  degli  interdetti,
degli  emancipati  e  degli  inabilitati.  Non  e'  prevista  invece,
irragionevolmente, la competenza del console  come  giudice  tutelare
nei confronti della «persona  che,  per  effetto  di  una  infermita'
ovvero  di  una  menomazione  fisica  o  psichica,  si  trova   nella
impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai  propri
interessi» ai fini della nomina  di  un  amministratore  di  sostegno
(rif.: articolo 404  -  amministrazione  di  sostegno  -  del  codice
civile, introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6). 
    L'irragionevolezza e'  dovuta  al  fatto  che  tale  persona,  in
termini di bisogno di tutela si potrebbe collocare in  una  posizione
intermedia tra l'emancipato e l'interdetto, ove si consideri che  per
tali persone e' invece prevista la competenza del console in qualita'
di giudice tutelare. 
    Tale mancanza di previsione normativa nell'articolo 34 del d.P.R.
5  gennaio  1967,  n.   200   sembra   comportare   un   profilo   di
incostituzionalita' rispetto: 
    a) all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui solo  ad
alcuni  cittadini  italiani  all'estero  bisognevoli  di   tutela   -
ovverossia quelli che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 404
del codice civile - non permette di rivolgersi al console in qualita'
di giudice tutelare; o se tale possibilita' fosse comunque desumibile
in modo interpretativo, non  consente  al  console,  in  qualita'  di
giudice tutelare, di intervenire nei loro confronti con la nomina  di
un amministratore di sostegno - non permettendo cosi' agli stessi  di
usufruire di tale istituto. In definitiva essi dovrebbero  utilizzare
il procedimento per ottenere l'inabilitazione e la successiva  nomina
di un curatore da parte del console come giudice tutelare; 
    b) all'articolo 24 della Costituzione, nella  parte  in  cui  non
permette ad  alcuni  cittadini  italiani  all'estero  bisognevoli  di
tutela - ovverossia quelli che rientrano  nella  fattispecie  di  cui
all'art. 404 del codice civile - di agire agevolmente in giudizio per
la tutela dei  propri  diritti  e  interessi  legittimi,  davanti  al
console in qualita' di giudice tutelare per ottenere la nomina di  un
amministratore di sostegno. Si pensi ad esempio alle  difficolta'  di
un ricorso al giudice tutelare in Italia da  parte  di  un  cittadino
all'estero in localita' ultra continente (ad esempio in Australia); 
    c)  all'articolo  25  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
distoglie  dal  giudice  naturale  precostituito  per  legge   alcuni
cittadini italiani all'estero  bisognevoli  di  tutela  -  ovverossia
quelli che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 404 del codice
civile - ove lo stesso giudice e' invece chiaramente individuato  nel
console per altri cittadini italiani all'estero bisognevoli di tutela
e rientranti nelle categorie  dei  minori,  degli  emancipati,  degli
inabilitati e degli interdetti. Anche cosi' per l'individuazione  del
giudice  naturale  viene  in  evidenza  la  suddetta   disparita'   e
difficolta' a sfavore dei suddetti cittadini italiani all'estero; 
    d) all'art. 32 della Costituzione in relazione al caso  specifico
del signor Picciau che, impossibilitato ad ottenere un amministratore
di sostegno in Croazia, si trova cosi' di  conseguenza  ad  avere  un
vulnus al suo diritto alla salute, date  le  sue  personali  precarie
condizioni mentali e di capacita' di autogestione. 
    In effetti con l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n.
6 «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del  codice  civile  del
capo 1, relativo all'istituzione dell'amministrazione di  sostegno  e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e  429  del
codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonche'
relative  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e  finali»,   il
legislatore ha omesso, «o verosimilmente dimenticato», di  modificare
integrandolo, ai fini del necessario  coordinamento,  l'art.  34  del
d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200  «disposizioni  sulle  funzioni  e  sui
poteri consolari». 
    Si appaleserebbe cosi', in modo  evidente,  l'incostituzionalita'
di  tale  articolo  di  legge  nella  parte  in  cui  non  prevede  -
nell'ambito della competenza  del  console  in  qualita'  di  giudice
tutelare per  i  casi  bisognevoli  di  una  forma  di  tutela  -  la
possibilita' per lo stesso console di  servirsi  dello  strumento  di
nomina di un amministratore di sostegno anche per tutelare i soggetti
che rientrano nella riferita fattispecie dell'articolo 404 del codice
civile, e che, ovviamente, non siano  stai  dichiarati  interdetti  o
inabilitati dal tribunale italiano. 
    Questo  giudice  tutelare  ritenendosi  in  primis  competente  a
ricevere ed esaminare la richiesta di tutela, cosi'  come  rivoltagli
nel caso di specie, ha accertato prima la necessita' di tutela  e  ha
esaminato poi la possibilita' di  addivenire  in  via  interpretativa
alla soluzione del problema in questione. 
    Avrebbe potuto decidere, infatti, di poter provvedere alla nomina
di un amministratore di sostegno, cosi' come richiesto, basandosi sul
principio che la competenza generale di tutela di cui all'articolo 34
del d.P.R. n. 200/1967 assorbe, ratione materiae, anche quello  dello
stadio di infermita' di natura parziale e/o temporanea come nel  caso
sottoposto. 
    Cio'  avrebbe  necessariamente   comportato   un   conflitto   di
competenza  con  il  giudice   tutelare   in   Italia   difficilmente
risolvibile in via interpretativa stante la  mancanza  di  previsione
denunciata nell'articolo 34 del d.P.R. n. 200/1967. 
    Per altro, anche la nomina di  un  curatore  provvisorio  avrebbe
comportato  la  richiesta  di  apertura   di   un   procedimento   di
inabilitazione  e  dunque  di  uno  strumento  piu'  invasivo   della
personalita'   rispetto   allo   strumento   dalla   nomina   di   un
amministratore di sostegno. Nella  considerazione  che  proprio  tale
strumento,  a  seguito   di   un   procedimento,   era   stato   gia'
effettivamente scelto dal Tribunale di Cagliari dopo aver valutato ed
escluso  la  necessita'  di   ricorrere   ad   una   interdizione   o
inabilitazione. 
    La rilevanza della questione risiede  nella  circostanza  che  il
giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimita'. Infatti solo  la  trasposizione  nel
caso concreto del giudizio di legittimita' costituzionale permettera'
a questo giudice tutelare di decidere se potra' o  meno  definire  la
questione decretando la nomina di un amministratore di sostegno. 
    Inoltre, e' opportuno sottolinearlo, la questione  e'  rilevante,
nella  generalita'  ed  astrattezza  della   norma   giuridica,   non
investendo solo il caso in  oggetto.  Infatti,  sono  moltissimi  gli
italiani all'estero che pur avendone la  necessita',  spesso  anziani
con malattie senili, non possono usufruire di  un  amministratore  di
sostegno. Ne' generalmente viene attivata  da  parte  dei  parenti  o
d'ufficio, servendosi delle Rappresentanze consolari  e  diplomatiche
italiane, il  procedimento  giurisdizionale  per  l'inabilitazione  o
l'interdizione attraverso i Tribunali italiani. 
                              P. Q. M. 
    Questo giudice tutelare, visto l'art. 23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87, e visto anche l'art. 62 del d.P.R. n. 200/1967, ritenuta
la rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  sopra  illustrate,  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Nelle more dell'esame da parte della Corte costituzionale, questo
giudice tutelare sospende l'esame del caso finalizzato alla nomina in
Croazia dell'amministratore di sostegno. 
    Ritiene comunque necessaria e improcrastinabile la tutela per  il
caso in  oggetto  in  Croazia  e  ritiene  dovuto  ricorrere  in  via
eccezionale alla norma speciale ed eccezionale  costituita  dall'art.
61 del d.P.R. n. 200/1967. Pertanto, visto anche l'art. 34  e  l'art.
62 del d.P.R. n. 200/67, ha provveduto ad  emanare  un  provvedimento
urgente temporaneo, ricorrendo all'art. 361 e 424 del codice  civile,
nominando la moglie S. K. curatore  provvisorio  del  marito  A.  P.,
senza avvio del procedimento  di  inabilitazione.  Cio'  anche  nella
considerazione   che   in   numerose   sentenze   la   stessa   Corte
costituzionale si e' espressa nel senso che il  giudice  nell'operare
la ricognizione del  contenuto  normativo  della  disposizione,  deve
sempre e costantemente essere guidato dall'esigenza di  rispetto  dei
precetti  costituzionali  e  quindi,  ove  un'interpretazione  appaia
confliggente con alcuno di essi, e' tenuto, soprattutto  in  mancanza
di diritto vivente,  ad  adottare  letture  alternative  maggiormente
aderenti al parametro costituzionale altrimenti  vulnerato  (sentenza
Corte cost. n. 149 del 1994). 
    Dispone che, a cura della segreteria del Consolato,  la  presente
ordinanza sia notificata alla parte in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento e al Tribunale di Cagliari. 
           Il giudice tutelare - Console d'Italia: Vaccaro