N. 218 ORDINANZA 8 - 17 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle
  Commissioni  tributarie  delle  controversie  attinenti  il  canone
  comunale sulla  pubblicita'  (CIMP)  -  Denunciata  violazione  del
  divieto di istituire giudici straordinari o  speciali  -  Questione
  identica  ad  altra  gia'  dichiarata   non   fondata   -   Mancata
  prospettazione di nuovi profili di censura, diversi da quelli  gia'
  esaminati - Manifesta infondatezza della questione. 
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo  periodo,
  come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del  d.l.  30
  settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
  comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
- Costituzione, art. 102, secondo comma. 
(GU n.29 del 22-7-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE, 
Giudice: Ugo DE SIERVO, Paolo  MADDALENA,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  2,
secondo periodo, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
come  modificato  dall'art.  3-bis,  comma   1,   lettera   b),   del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203  (Misure  di   contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  promosso  dalla  Commissione
tributaria provinciale di Genova nel giudizio vertente tra la  s.n.c.
IMC di Pinna Fabrizio e Vezzosi Luigi ed il  Comune  di  Genova,  con
ordinanza depositata il 5 settembre  2008,  iscritta  al  n.  10  del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 10  giugno  2009  il  giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto che, con ordinanza depositata il 5  settembre  2008,  la
Commissione tributaria provinciale  di  Genova  -  nel  corso  di  un
giudizio riguardante l'impugnazione di una ingiunzione  di  pagamento
del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari  nel  Comune  di
Genova relativamente all'anno 2004 -  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art.  102,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione   di
legittimita' dell'art. 2,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta  nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato  dall'art.
3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni  urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n.  248  -,  nella
parte  in  cui  stabilisce  che  «Appartengono   alla   giurisdizione
tributaria [...] le controversie attinenti [...] il  canone  comunale
sulla pubblicita» previsto dall'art. 62 del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446; 
        che la Commissione tributaria rimettente premette,  in  punto
di fatto,  che:  a)  la  societa'  in  nome  collettivo  destinataria
dell'ingiunzione di pagamento, emessa dal  Comune  di  Genova,  aveva
impugnato tale atto davanti al Tribunale civile di Genova, il  quale,
con sentenza n. 1983 del 2007, aveva dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione; b) la medesima societa' aveva,  quindi,  riassunto  il
giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale  di  Genova,
chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia  dell'atto
impugnato  e  deducendo,  nel  merito,  di   non   avere   effettuato
l'installazione pubblicitaria menzionata nell'impugnata  ingiunzione,
di non avere mai avuto la disponibilita' dell'edificio sul quale  era
stata effettuata tale installazione, di non essere  proprietaria  del
materiale pubblicitario  e,  infine,  di  non  essere  «titolare  del
contratto pubblicitario» relativo all'installazione; c) il resistente
Comune aveva affermato che la cognizione della controversia rientrava
nella giurisdizione tributaria ed  aveva  richiesto  il  rigetto  del
ricorso, con riferimento sia all'istanza cautelare sia  alle  domande
di merito; 
        che il medesimo giudice rimettente, nell'esaminare  l'istanza
cautelare proposta dalla ricorrente, premette altresi', in  punto  di
diritto, che: a) la controversia portata al suo esame ha  ad  oggetto
il pagamento non dell'imposta sulla pubblicita' disciplinata dal capo
I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ma del canone per
l'installazione di mezzi pubblicitari  introdotto  dall'art.  62  del
d.lgs. n. 446 del 1997; b) in  forza  del  comma  1  di  quest'ultima
disposizione, i Comuni hanno la potesta' regolamentare «di  escludere
l'applicazione nel proprio  territorio  dell'imposta  comunale  sulla
pubblicita' di cui al capo I  del  decreto  legislativo  15  novembre
1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie  che  incidono
sull'arredo urbano o sull'ambiente  ad  un  regime  autorizzatorio  e
assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa»; c) tale
regola dell'alternativita' tra l'«imposta comunale sulla  pubblicita»
ed  il  «canone  per  l'installazione  dei  mezzi  pubblicitari»   e'
spiegabile solo con la diversa natura - rispettivamente, tributaria e
patrimoniale  -  dei  prelievi;  d)  pertanto,  il  predetto   canone
costituisce il corrispettivo, in base a tariffa,  dell'autorizzazione
all'installazione del  mezzo  pubblicitario  e  la  controversia  sul
medesimo canone ha natura non  tributaria,  ma  di  entrata  pubblica
patrimoniale;  e)  in  una  analoga  ipotesi  di   controversia   non
tributaria, la Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 2008,  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale,  per   violazione   del
secondo comma dell'art. 102  Cost.,  del  citato  art.  2,  comma  2,
secondo periodo, del  d.lgs.  n.  546  del  1992  -  come  modificato
dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del menzionato decreto-legge n.
203 del 2005 -, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono  alla
giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla  debenza
del canone per l'occupazione di  spazi  ed  aree  pubbliche  previsto
dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e
successive modificazioni»; 
        che su tali  premesse,  il  giudice  a  quo  afferma  la  non
manifesta infondatezza della questione, perche' la norma censurata  -
nell'attribuire  alla  giurisdizione   tributaria   le   controversie
attinenti al canone comunale sulla  pubblicita',  aventi  natura  non
tributaria - «fa  venire  meno  il  fondamento  costituzionale  della
giurisdizione del giudice tributario» e, pertanto, viola l'art.  102,
secondo comma, Cost.; 
        che, infine, per la  Commissione  tributaria  rimettente,  la
questione e'  rilevante,  perche'  la  decisione  sulla  controversia
oggetto di ricorso «postula che la stessa abbia natura  tributaria  e
che il relativo difetto e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
del processo, a norma dell'art. 3 d.l.vo 546/92»; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
giudizio ed ha chiesto che la sollevata  questione  venga  dichiarata
non fondata; 
        che secondo la difesa erariale, infatti, il  canone  previsto
dall'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997 (cosiddetto CIMP)  ha  natura
tributaria, perche' possiede tutti i connotati propri  delle  entrate
tributarie indicati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze  n.
64 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005); 
        che per la stessa difesa erariale, in  particolare,  il  CIMP
non solo ha  lo  stesso  presupposto  previsto  dalla  imposta  sulla
pubblicita' disciplinata dal capo I del d.lgs.  n.  507  del  1993  -
cioe' la diffusione di messaggi  pubblicitari  effettuata  attraverso
forme di comunicazione visive  od  acustiche  in  luoghi  pubblici  o
aperti al pubblico o che siano  da  tali  luoghi  percepibili  -,  ma
presenta un'accentuazione del carattere pubblicistico della  suddetta
imposta,  in  quanto  e'  dovuto  subordinatamente  al  rilascio   di
un'autorizzazione comunale ed il suo ammontare tiene conto, oltre che
della superficie e del tipo del mezzo pubblicitario, anche  di  altri
parametri, come la popolazione  residente,  i  flussi  turistici,  le
caratteristiche  urbanistiche  delle   diverse   zone   e   l'impatto
ambientale, cosi' da escludere la corrispettivita' tra  pagamento  da
parte del privato e prestazione resa dall'ente pubblico; 
        che nel caso del CIMP, pertanto  -  sempre  per  l'Avvocatura
dello Stato -,  non  v'e'  alcuna  concessione  al  privato  di  beni
pubblici ne' prestazione di servizi resa al singolo  interessato,  ma
solo un provvedimento autorizzatorio a  fronte  di  una  «prestazione
patrimoniale    imposta    caratterizzata    dall'attitudine     alla
partecipazione alle spese pubbliche, oltre  che,  in  misura  minore,
dalla   funzione   compensativa   per   l'impatto    ambientale    ed
architettonico che i mezzi pubblicitari sono destinati ad avere». 
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale  di  Genova
dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  2,
secondo periodo, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
come  modificato  dall'art.  3-bis,  comma   1,   lettera   b),   del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203  (Misure  di   contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui  dispone  che
«Appartengono alla giurisdizione  tributaria  [...]  le  controversie
attinenti  [...]  il  canone  comunale  sulla  pubblicita»,  previsto
dall'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
        che,  per  la  suddetta  Commissione  tributaria,  la   norma
denunciata viola  l'art.  102,  secondo  comma,  della  Costituzione,
perche', attribuendo espressamente alla cognizione delle  commissioni
tributarie controversie non  aventi  ad  oggetto  un  tributo,  quali
quelle relative al canone per l'installazione dei mezzi  pubblicitari
(CIMP),  «fa  venire  meno   il   fondamento   costituzionale   della
giurisdizione del giudice tributario»; 
        che questa Corte, con la sentenza n. 141 del  2009,  ha  gia'
dichiarato   non   fondata   identica   questione   di   legittimita'
costituzionale, rilevando che il suddetto CIMP costituisce  non  gia'
una entrata patrimoniale di diritto privato, ma  «una  mera  variante
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e conserva  la  qualifica  di
tributo  propria  di  quest'ultima»,  con  la  conseguenza  che   «le
controversie aventi ad oggetto la debenza del CIMP [...] hanno natura
tributaria e la loro attribuzione alla cognizione  delle  commissioni
tributarie [...] rispetta l'evocato» art. 102, secondo comma, Cost.; 
        che a tale conclusione  la  Corte  e'  giunta  in  base  alla
duplice considerazione che: a) la  disciplina  dell'imposta  comunale
sulla  pubblicita'  e  quella  del  CIMP  hanno  «forti   tratti   di
continuita»,  con  riferimento  sia  agli  elementi  strutturali  del
prelievo,  sia  ai  poteri  ed  obblighi  attinenti   al   controllo,
all'accertamento  ed  alle  sanzioni,  sia  all'insussistenza  di  un
rapporto sinallagmatico tra il soggetto tenuto  al  pagamento  ed  il
Comune;  b)  entrambi  i  suddetti  prelievi  presentano   tutte   le
caratteristiche richieste  dalla  giurisprudenza  costituzionale  per
essere qualificati come  «tributi»  (doverosita'  della  prestazione,
senza che sussista un rapporto sinallagmatico tra parti; collegamento
tra prestazione e pubblica spesa,  in  relazione  ad  un  presupposto
economicamente rilevante); 
        che il rimettente non ha prospettato argomentazioni e profili
diversi rispetto a quelli gia'  esaminati  da  questa  Corte  con  la
citata sentenza o  comunque  idonei  ad  indurre  ad  una  differente
pronuncia sulla sollevata questione di legittimita' costituzionale; 
        che,  pertanto,   la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  2,  secondo  periodo,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come  modificato
dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005,  n.
248 -, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo  comma,  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                         Il redattore: Gallo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola