N. 221 ORDINANZA 8 - 17 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento -
  di iscrizione a ruolo, - Mancata indicazione del  responsabile  del
  procedimento  di  emissione  e  di  notificazione  della  stessa  -
  Sanzione di nullita' applicabile  solo  ai  ruoli  consegnati  agli
  agenti a  decorrere  dal  1°  giugno  2008  -  Ritenuta  violazione
  dell'art. 53 Cost. -  Prospettazione  generica  della  questione  -
  Manifesta inammissibilita'. 
- D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito,  con  modificazioni,  in
  legge 28 febbraio 2008, n. 31), art. 36, comma 4-ter. 
- Costituzione, art. 53. 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella  di  pagamento
  - di iscrizione a ruolo, - Mancata indicazione del responsabile del
  procedimento  di  emissione  e  di  notificazione  della  stessa  -
  Sanzione di nullita' applicabile  solo  ai  ruoli  consegnati  agli
  agenti a  decorrere  dal  1°  giugno  2008  -  Ritenuta  violazione
  dell'art. 136 Cost. - Prospettazione  generica  della  questione  -
  Manifesta inammissibilita'. 
- D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito,  con  modificazioni,  in
  legge 28 febbraio 2008, n. 31), art. 36, comma 4-ter. 
- Costituzione, art. 136. 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento -
  di iscrizione a ruolo, - Mancata indicazione del  responsabile  del
  procedimento  di  emissione  e  di  notificazione  della  stessa  -
  Sanzione di nullita' applicabile  solo  ai  ruoli  consegnati  agli
  agenti a decorrere dal 1° giugno 2008  -  Asserita  violazione  dei
  principi di ragionevolezza e di uguaglianza, del  giusto  processo,
  di certezza del diritto e parita' delle parti, di buon andamento  e
  di imparzialita' della pubblica amministrazione, nonche' violazione
  del diritto di difesa - Questioni gia' dichiarate non  fondate  con
  sentenza n. 58 del 2009 - Manifesta infondatezza. 
- D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito,  con  modificazioni,  in
  legge 28 febbraio 2008, n. 31), art. 36, comma 4-ter. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. 
(GU n.29 del 22-7-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter,
del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248  (Proroga  di  termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
febbraio 2008, n. 31, promossi dalla Commissione tributaria regionale
di Venezia con ordinanza del 12  settembre  2008,  dalla  Commissione
tributaria provinciale di Bari con  ordinanza  del  17  luglio  2008,
dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con  ordinanza  del
10 giugno 2008 e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto
con ordinanza del 28 luglio 2008,  rispettivamente  iscritte  ai  nn.
415, 416 e 439 del registro ordinanze 2008 ed al n.  5  del  registro
ordinanze  2009,  e  pubblicate  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica nn. 53 e 54, 1a serie speciale, dell'anno 2008 e nn.  3  e
4, 1a serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di costituzione  di  Equitalia  Polis  S.p.A.,  di
Equitalia E.TR. S.p.A., e di Equitalia Gerit S.p.A. nonche' gli  atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 24  giugno  2009  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia,  con
ordinanza pronunciata il 3 giugno 2008 e depositata il  12  settembre
2008 (r.o. n. 415 del 2008), ha sollevato questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter,  del  decreto-legge  31
dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative  e  disposizioni   urgenti   in   materia   finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
per contrasto con gli articoli 3, 53, 97 e 111 della Costituzione; 
        che la disposizione censurata stabilisce  quanto  segue:  «la
cartella  di  pagamento  di  cui  all'articolo  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, contiene, altresi', a pena di nullita',  l'indicazione
del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e  di  quello
di  emissione  e  di  notificazione   della   stessa   cartella.   Le
disposizioni di cui al  periodo  precedente  si  applicano  ai  ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere  dal  1°  giugno
2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti  nelle
cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale  data
non e' causa di nullita' delle stesse»; 
        che  la  Commissione  tributaria  rimettente  riferisce   che
l'appellante  nel  giudizio  principale  chiede,  in  riforma   della
sentenza della  Commissione  tributaria  provinciale  di  Padova,  la
declaratoria di nullita' di una cartella di pagamento emessa nei suoi
confronti dall'Agenzia delle  entrate,  in  quanto  notificata  fuori
termine  e  priva  della  sottoscrizione  e  della  indicazione   del
responsabile del  procedimento,  nonche',  in  via  subordinata,  per
carenza  di  motivazione  e  mancata   allegazione   del   ruolo   di
riferimento; 
        che  il  Collegio  rimettente,   dopo   aver   rigettato   la
preliminare eccezione di decadenza per  la  notifica  della  cartella
esattoriale, ha sollevato  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'
costituzionale della disposizione censurata, considerandola rilevante
e non manifestamente infondata; 
        che ad avviso del giudice a quo  la  disposizione  censurata,
sanando retroattivamente  la  nullita'  per  omessa  indicazione  del
responsabile delle cartelle emesse anteriormente alla sua entrata  in
vigore, compresa, quindi, quella oggetto di impugnazione nel giudizio
principale,  «appare  rilevante  per  una  corretta  definizione  del
giudizio»; 
        che,  in  ordine  alla   non   manifesta   infondatezza,   la
Commissione  tributaria  rimettente  ritiene,  innanzitutto,  che  la
disposizione censurata si ponga in contrasto «con i principi generali
e con le norme costituzionali espressamente richiamate»  dalla  legge
27 luglio del 2000, n. 212 (Disposizioni in materia  di  statuto  dei
diritti del contribuente), e cioe' con gli artt.  3,  53,  97  e  111
Cost.,  di  cui  le  disposizioni  dello  statuto  del   contribuente
costituiscono attuazione; 
        che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la  norma  impugnata
violerebbe inoltre «il principio di uguaglianza dei cittadini di  cui
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, penalizzando coloro  che  hanno
ricevuto le cartelle esattoriali prima del 1° giugno 2008»; 
        che il Collegio rimettente ritiene che la norma censurata  si
ponga, altresi', in contrasto con l'art. 97 Cost. «che  coerentemente
con il principio di uguaglianza [...] stabilisce che le  disposizioni
di legge debbono garantire  oltre  al  buon  andamento  dei  pubblici
uffici, anche la imparzialita' degli stessi»; 
        che,  infine,  ad   avviso   del   giudice   rimettente,   la
disposizione impugnata viola  l'art.  111  Cost.,  atteso  che  essa,
esplicando  retroattivamente  i  propri  effetti  nei  giudizi   gia'
pendenti relativi all'impugnazione di cartelle emesse  prima  del  1°
giugno 2008, esclude con riferimento ad essi «ogni garanzia di tutela
giurisdizionale» e «garantisce unicamente gli interessi di una  parte
processuale (Pubblica amministrazione) [...]  violando  il  principio
del giusto processo e i principi di certezza del  diritto  e  parita'
delle parti»; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
venga dichiarata non fondata; 
        che si e' costituita nel giudizio costituzionale la  societa'
Equitalia Polis S.p.A., parte  resistente  nel  giudizio  principale,
insistendo affinche' la questione di legittimita' costituzionale  sia
dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata; 
        che  la  Commissione  tributaria  provinciale  di  Bari,  con
ordinanza pronunciata il 3 luglio 2008 e depositata il 17 luglio  del
2008 (r.o. n. 416 del 2008), ha sollevato questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248  del  2007,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  31  del  2008,  per
violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; 
        che la Commissione rimettente riferisce che i ricorrenti  nel
giudizio principale hanno impugnato una cartella di pagamento, emessa
da  Equitalia  S.p.A.  a  seguito  di  iscrizione  a  ruolo  disposta
dall'ufficio  di  Bari  dell'Agenzia  delle  entrate   e   consegnata
all'agente  della  riscossione  anteriormente  al  10  giugno   2008,
eccependo, «fra l'altro», in via pregiudiziale, l'omessa  indicazione
del responsabile del procedimento; 
        che,  ad  avviso  del  Collegio  a  quo,  la   pronuncia   di
annullamento della cartella di pagamento impugnata  risulta  preclusa
dalla norma censurata,  la  quale  esclude  la  nullita'  per  omessa
indicazione  del  responsabile  delle  cartelle  relative   a   ruoli
consegnati all'agente della riscossione anteriormente  al  1°  giugno
2008, abrogando quindi con effetto ex tunc l'art. 7, comma  2,  della
legge n. 212 del 2000 e sanando retroattivamente  la  nullita'  delle
cartelle di pagamento emesse in violazione di tale disposizione; 
        che la Commissione tributaria rimettente ritiene la questione
di legittimita'  costituzionale  della  norma  censurata,  oltre  che
rilevante, in quanto «soltanto se fondata potrebbe essere accolta  la
domanda  pregiudiziale  di  annullamento  della  impugnata   cartella
esattoriale», anche non manifestamente  infondata,  atteso  che  essa
violerebbe innanzitutto i principi di ragionevolezza  ed  eguaglianza
di cui all'art.  3  Cost.,  in  considerazione  della  disparita'  di
trattamento  non  solo   fra   i   contribuenti   destinatari   della
notificazione di cartelle di pagamento in data anteriore o successiva
al 1° giugno 2008, «ma altresi' e soprattutto fra i contribuenti  che
nel corso del periodo 2000-2008 siano o meno riusciti ad ottenere  la
definitiva declaratoria giudiziale  di  nullita'  delle  cartelle  di
pagamento loro notificate»; 
        che, inoltre, secondo il giudice a quo,  la  norma  censurata
violerebbe il diritto di difesa sancito dall'art. 24  Cost.,  facendo
venir  meno  l'obbligo,   originariamente   previsto,   della   piena
informazione del cittadino; 
        che,  infine,  ad  avviso   del   Collegio   rimettente,   la
disposizione censurata si porrebbe in contrasto  con  i  principi  di
buon andamento ed imparzialita' di cui all'art.  97  Cost.,  i  quali
impongono che  il  contribuente  sia  posto  in  grado  di  conoscere
l'autore dell'atto impositivo; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
venga dichiarata non fondata; 
        che si e' costituita in giudizio la societa' Equitalia  Polis
S.p.A., controparte nel giudizio principale, insistendo affinche'  la
questione di legittimita' costituzionale sia dichiarata inammissibile
o, comunque, non fondata; 
        che la  Commissione  tributaria  regionale  di  Venezia,  con
ordinanza pronunciata l'11 marzo 2008 e depositata il 10 giugno  2008
(r.o. n. 439  del  2008),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248  del  2007,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  31  del  2008,  per
violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; 
        che la Commissione rimettente riferisce che  l'Agenzia  delle
entrate, appellante nel giudizio principale, ha  chiesto  la  riforma
della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale  di
Venezia ha dichiarato nulle due cartelle di pagamento, notificate  il
23  maggio  2005,  prive  dell'indicazione   del   responsabile   del
procedimento e della sua sottoscrizione, deducendo che tali omissioni
non comportano la nullita' della cartella; 
        che  secondo  il  Collegio   rimettente   e'   di   «centrale
rilevanza», ai fini del giudizio a quo, la questione degli  «elementi
e delle indicazioni che devono integrare il contenuto della  cartella
esattoriale  affinche'  la  stessa  possa  considerarsi   validamente
emessa»  e  delle  «conseguenze  che,   sul   piano   sostanziale   e
processuale, debbano derivare dall'omissione dei detti elementi»; 
        che la Commissione tributaria rimettente ritiene in proposito
che, in una situazione di incertezza interpretativa,  e'  intervenuta
la  disposizione  impugnata,  la  quale,  mentre   formulerebbe   «un
principio di  massima  chiarezza  nel  confermare  l'indicazione  del
responsabile  del  procedimento  come  requisito  essenziale  la  cui
mancanza  comporta  la  nullita'  della  cartella»,  dall'altro  lato
irragionevolmente circoscriverebbe l'operativita' della  sanzione  ad
un determinato ambito temporale, di fatto sanando per il  passato  la
medesima omissione; 
        che, in punto di  non  manifesta  infondatezza,  il  Collegio
rimettente  ritiene  che  la  disposizione  censurata  si  ponga   in
contrasto, innanzitutto, con l'art. 3 Cost., perche'  introduce  «una
tangibile  discriminazione  tra  soggetti  che,   pur   versando   in
situazioni giuridico-tributarie identiche, potranno o meno far valere
la nullita' dell'atto inficiato  dalla  medesima  omissione  solo  in
relazione  ad  un  dato  temporale  che  non  ha   alcun   fondamento
logico-giuridico»; 
        che, inoltre, la norma impugnata, ad  avviso  del  giudice  a
quo,  violerebbe  l'art.  24  Cost.  e  il  diritto  di  difesa   del
contribuente, «per il quale l'atto, sebbene viziato, viene ad operare
regolarmente ogni effetto»; 
        che, infine, la Commissione tributaria rimettente censura  la
disposizione anche per contrasto con l'art. 97 Cost., avendo la norma
una «portata manifestamente  discriminatoria»  che  non  puo'  essere
giustificata in base a «ragioni contingenti di  una  o  alcune  delle
parti che potrebbero risentire gli effetti dei principi affermati sul
piano legislativo»; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
venga dichiarata non fondata; 
        che si e' costituita in giudizio la societa' Equitalia  Polis
S.p.A.,   insistendo   affinche'   la   questione   di   legittimita'
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata; 
        che la Commissione tributaria provinciale  di  Grosseto,  con
ordinanza pronunciata il 16 giugno 2008 e  depositata  il  28  luglio
2008 (r.o. n. 5 del 2009), ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248  del  2007,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  31  del  2008,  per
violazione degli artt. 3, 97, 111 e 136 Cost.; 
        che la  Commissione  rimettente  riferisce  che  la  societa'
ricorrente nel giudizio  principale  ha  impugnato  una  cartella  di
pagamento emessa nei suoi confronti, chiedendone «la dichiarazione di
nullita' e/o inesistenza, di illegittimita', lamentando tra  l'altro,
ed  in  primis,  la  mancata   indicazione   del   responsabile   del
procedimento»; 
        che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva  che  la
«applicabilita'  retroattiva»  della  disposizione   censurata   alle
cartelle esattoriali emesse «porterebbe ad un rigetto  del  ricorso»,
mentre   la   sua   eventuale   dichiarazione    di    illegittimita'
costituzionale  «determinerebbe  l'applicazione  della   disposizione
contenuta nell'art.  7  dello  Statuto  del  contribuente  [...]  con
conseguente accoglimento del ricorso»; 
        che, in ordine alla non manifesta infondatezza,  il  Collegio
rimettente muove dall'assunto che l'intervento  del  legislatore  sia
«dichiaratamente e inutilmente di  parte»,  in  quanto  ispirato  «da
ragioni di cassa» e teso «a garantire  gli  interessi  di  una  delle
parti  in  causa»,  che,  per  giunta,  nel  caso   di   specie,   e'
difficilmente distinguibile dal legislatore stesso; 
        che tutto cio' determinerebbe, secondo il giudice a  quo,  un
contrasto con l'art. 111  Cost.,  che  presuppone  una  posizione  di
parita' delle parti nel processo, con l'art.  97  Cost.,  che  impone
alla pubblica  amministrazione,  anche  quando  e'  parte  in  causa,
l'obbligo di essere e di apparire imparziale, nonche' con gli artt. 3
e 136 Cost.; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
venga dichiarata inammissibile, perche' sostanzialmente non  motivata
e  priva  dell'indicazione  delle  norme  costituzionali  di  cui  si
denuncia la violazione e, comunque, non fondata; 
        che si e' costituita in giudizio la societa' Equitalia  Polis
S.p.A.,   insistendo   affinche'   la   questione   di   legittimita'
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata; 
        che, con riferimento ai giudizi di cui al r.o. n.  415  e  n.
439 del 2008, la societa' Equitalia Polis S.p.A ha depositato memoria
in data 29 maggio 2009, richiamando i contenuti della sentenza n.  58
del 2009, con la quale questa Corte  ha  dichiarato  non  fondata  la
questione di legittimita' costituzionale  della  norma  censurata,  e
insistendo affinche' la  questione  venga  dichiarata  manifestamente
inammissibile, per difetto assoluto di rilevanza,  o,  in  subordine,
manifestamente infondata. 
    Considerato che, con quattro distinte ordinanze,  la  Commissione
tributaria regionale di Venezia (r.o. n. 415 del 2008 e  n.  439  del
2008), la Commissione tributaria provinciale di Bari (r.o. n. 416 del
2008) e la Commissione tributaria provinciale di Grosseto (r.o. n.  5
del 2009) hanno sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248 (Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31,  che  stabilisce
quanto segue: «la cartella di pagamento di cui  all'articolo  25  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni, contiene, altresi',  a  pena  di  nullita',
l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo
e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le
disposizioni di cui al  periodo  precedente  si  applicano  ai  ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere  dal  1°  giugno
2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti  nelle
cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale  data
non e' causa di nullita' delle stesse»; 
        che le Commissioni tributarie  rimettenti  ritengono  che  la
disposizione censurata,  nel  sanare  retroattivamente  il  vizio  di
nullita', per omessa indicazione del responsabile  del  procedimento,
delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati  agli  agenti
della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore, si  ponga
in contrasto con i seguenti parametri costituzionali:  art.  3  Cost.
(r.o. nn. 415, 416 e 439 del 2008), art. 24 Cost. (r.o. nn. 416 e 439
del 2008), art. 53 Cost. (r.o. n. 415 del 2008), art. 97 Cost.  (r.o.
nn. 415, 416 e 439 del 2008 e r.o. n. 5 del  2009),  art.  111  Cost.
(r.o. n. 415 del 2008 e n. 5 del 2009), art. 136 Cost. (r.o. n. 5 del
2009); 
        che deve essere  preliminarmente  disposta  la  riunione  dei
giudizi, in quanto concernenti la medesima disposizione e relativi  a
parametri in parte coincidenti; 
        che  le  questioni  sollevate  dalla  Commissione  tributaria
regionale di Venezia, con riferimento  all'art.  53  Cost.,  e  dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Grosseto,  con  riferimento
all'art.  136  Cost.,   devono   essere   dichiarate   manifestamente
inammissibili,  perche'  non  argomentate  e,   quindi,   del   tutto
generiche; 
        che sulle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  della
disposizione censurata, con riferimento a tutti gli  altri  parametri
richiamati dalle Commissioni tributarie rimettenti, questa  Corte  si
e' gia' pronunciata con la sentenza n. 58 del 2009; 
        che, con  la  predetta  pronuncia,  la  Corte  ha  negato  il
presupposto da cui muovono i giudici rimettenti nel presente giudizio
costituzionale, e cioe' che la disposizione  censurata  contenga  una
«norma retroattiva» o una «sanatoria di  atti  gia'  emanati»,  e  ha
affermato, invece, che essa «dispone per il futuro», comminando,  per
le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento,
la sanzione della nullita', la quale non era invece prevista in  base
al diritto anteriore; 
        che, di conseguenza, con la sentenza n. 58 del  2009,  questa
Corte  ha  dichiarato  non  fondate  le  questioni  di   legittimita'
costituzionale della  norma  censurata  con  riferimento  a  tutti  i
parametri  evocati  dalle  Commissioni   tributarie   rimettenti   e,
segnatamente, con riferimento agli  artt.  3,  24,  97  e  111  della
Costituzione; 
        che, pertanto, tali questioni devono essere  dichiarate,  nel
presente giudizio costituzionale, manifestamente infondate. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
      Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  36,  comma  4-ter,   del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini  previsti
da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in   materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008,  n.  31,  sollevata,  con   riferimento   all'art.   53   della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia,  con
l'ordinanza in epigrafe; 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale della stessa disposizione sollevata,  con
riferimento  all'art.  136  Cost.,   dalla   Commissione   tributaria
provinciale di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe; 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale della stessa disposizione, sollevate, con
riferimento agli artt. 3, 24,  97  e  111  Cost.,  dalla  Commissione
tributaria  regionale  di  Venezia,  dalla   Commissione   tributaria
provinciale di Bari e dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Grosseto con le ordinanze in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Cassese 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola