N. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  luglio  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sicurezza pubblica - Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Politiche  di  sicurezza  e  ordinamento  della  polizia  locale  -
  Previsione che la Regione promuova lo  «sviluppo  di  politiche  di
  sicurezza transfrontaliere» - Lamentata estensione delle competenze
  della Regione, competente solo nella materia della «polizia locale»
  e non legittimata a concludere accordi con Stati o enti  esteri  in
  materia  di  politiche  di  sicurezza  -  Ricorso  del  Governo   -
  Denunciata  violazione   della   competenza   legislativa   statale
  esclusiva nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29  aprile  2009,  n.  9,
  art. 2, comma 1, lett. h). 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h). 
Sicurezza pubblica - Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Volontari per la sicurezza - Previsione che la Regione  promuova  e
  sostenga   finanziariamente   l'impiego    del    volontariato    e
  dell'associazionismo «ivi comprese  le  associazioni  d'arma  e  le
  associazioni delle Forze dell'ordine» - Lamentata esorbitanza dalle
  competenze statutarie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione
  della  competenza  legislativa  statale  esclusiva  nella   materia
  dell'ordine pubblico e sicurezza. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29  aprile  2009,  n.  9,
  art. 5, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h). 
Sicurezza pubblica - Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Ordinamento della polizia locale - Previsione  che  «nell'esercizio
  delle funzioni  di  pubblica  sicurezza  previste  dalla  normativa
  statale, la polizia locale assuma il presidio del territorio tra  i
  suoi compiti primari, al fine di  garantire,  in  concorso  con  le
  forze di polizia dello Stato,  la  sicurezza  urbana  degli  ambiti
  territoriali di  riferimento»  -  Contrasto  con  la  legge  quadro
  sull'ordinamento della polizia municipale -  Lamentata  esorbitanza
  dalle competenze statutarie -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione della competenza  legislativa  statale  esclusiva  nella
  materia dell'ordine pubblico e sicurezza. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29  aprile  2009,  n.  9,
  art. 8, comma 6. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo,  lett.  h);  legge  7  marzo
  1986, n. 65, artt. 3 e 5, comma 1, lett. c). 
Sicurezza pubblica - Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Ordinamento della polizia locale - Previsione che  i  comuni  e  le
  province istituiscano i corpi di polizia locale e ne  regolamentino
  l'organizzazione  ed   il   funzionamento,   secondo   i   principi
  organizzativi  contenuti  nella   legge   regionale   -   Lamentata
  esorbitanza dalle competenze statutarie ed invasione della sfera di
  competenza dei comuni e delle province  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata violazione dell'autonomia di comuni e province. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29  aprile  2009,  n.  9,
  art. 10. 
- Costituzione, art. 114; legge 7 marzo 1986,  n.  65,  artt.  4,  6,
  comma 2, punto 1 e seguenti, e 7. 
Sicurezza pubblica - Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Personale dei Corpi e dei Servizi di polizia  locale  -  Previsione
  che gli agenti, gli ispettori e i commissari della  polizia  locale
  sono rispettivamente agenti ed ufficiali di polizia  giudiziaria  e
  che il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni  capoluogo
  di provincia non riveste  la  qualifica  di  ufficiale  di  polizia
  giudiziaria - Omissione di  qualunque  riferimento  alla  normativa
  statale  in  materia  -  Lamentata  esorbitanza  dalle   competenze
  statutarie e contrasto con la legislazione nazionale - Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  statale esclusiva in materia di giurisdizione e norme  processuali,
  ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29  aprile  2009,  n.  9,
  art. 15, comma 1. 
- Costituzione,  art.  117,  comma  secondo,  lett.  l);  codice   di
  procedura penale, artt. 55 e 57. 
Sicurezza pubblica - Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Polizia locale - Armamento e strumenti di autotutela  -  Previsione
  che il personale di polizia locale sia dotato di armamento  secondo
  quanto previsto dalla normativa statale  e  che  gli  addetti  alla
  polizia locale espletino  «muniti  di  armi  almeno  i  servizi  di
  vigilanza, protezione degli immobili di proprieta' dell'ente locale
  e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni  e  di  pronto
  intervento» - Lamentata esorbitanza dalle  competenze  regionali  e
  contrasto con la legislazione nazionale -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione   della   competenza   legislativa   statale
  esclusiva in materia di armi, munizioni ed esplosivi. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29  aprile  2009,  n.  9,
  art. 18, commi 1 e 4. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo,  lett.  d);  legge  7  marzo
  1986, n. 65, art. 5, commi 2 e 5. 
(GU n.35 del 2-9-2009 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei
confronti  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona   del
Presidente  della  Giunta   Regionale   per   1a   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 1, lett. h); 5,
comma 1; 8, comma 6; 10; 15, comma 1; 18, commi 1 e  4,  della  legge
regionale Friuli-Venezia Giulia n. 9  del  29  aprile  2009,  recante
«Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale», pubblicata nel BUR n. 18 del  6  maggio  2009,
giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2009. 
    Con la legge regionale n. 9 del 29 aprile  2009,  che  consta  di
ventinove articoli, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ridefinito il
quadro  ordinamentale  di  riferimento,  rappresentato  dalla   legge
regionale n. 62/1988 contenente  le  «Norme  in  materia  di  polizia
locale»,  emanata  per  dare  attuazione,  in  ambito  regionale,  ai
principi contenuti nella legge 7  marzo  1986,  n.  65  «Legge-quadro
sull'ordinamento della polizia municipale». Lo Statuto di  autonomia,
articolo 5, comma  1,  punto  13,  aveva  riconosciuto  alla  Regione
potesta'  legislativa  concorrente  nella  materia   della   «polizia
locale». 
    A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione,  che  ha
attribuito alle regioni  a  statuto  ordinario  potesta'  legislativa
esclusiva in ordine alla polizia  amministrativa  locale  (art.  117,
comma 2, lettera h), Cost.), in  base  all'articolo  10  della  legge
costituzionale n.  3/2001,  e'  estesa  alla  Regione  Friuli-Venezia
Giulia la competenza legislativa esclusiva in tale materia, sia  pure
nei  limiti  della  competenza  statale  relativamente  all'   ordine
pubblico e sicurezza. Tali ultime  materie  non  risultano,  infatti,
attribuite  alla  competenza  legislativa   regionale   esclusiva   o
concorrente,  previste  dagli  articoli  4  e  5  dello  Statuto   di
autonomia,  e,   pertanto,   costituiscono   limiti   alla   potesta'
legislativa regionale stessa. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  abbia  ecceduto  dalla   propria
competenza in violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si
confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
                             M o t i v i 
1)  L'articolo  2,  comma  1,   lett.   h),   della   legge   Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009 viola l'articolo 117, secondo  comma,
lett. h), della Costituzione. 
    L'articolo  2,  comma  1,  lettera  h),   della   legge   Regione
Friuli-Venezia Giulia n.9/2009 citata, ove  prevede  che  la  Regione
promuove «lo sviluppo di politiche  di  sicurezza  transfrontaliere»,
eccede la competenza statutaria  della  Regione,  la  quale,  per  le
motivazioni sopra  illustrate,  ha  soltanto  competenza  legislativa
esclusiva nella materia della «polizia locale» (articolo 5, comma  1,
punto 13). 
    Tale previsione, che deve realizzarsi, presumibilmente,  mediante
accordi con i paesi  limitrofi,  estende  l'ambito  delle  competenze
regionali, in quanto le politiche di sicurezza non rientrano  tra  le
materie per le quali le Regioni possono concludere accordi con  Stati
ed enti territoriali interni ad altri  Stati,  invadendo  l'esclusiva
competenza statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza» di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost., che  secondo,  un
costante indirizzo della Corte  costituzionale,  e'  da  configurarsi
come settore riservato allo Stato, relativo alle misure inerenti alla
prevenzione dei reati o  al  mantenimento  dell'ordine  pubblico,  in
contrapposizione ai compiti di  polizia  amministrativa  regionale  e
locale (sent. n. 407/2002). 
2) L'articolo 5, comma 1, della legge regione  Friuli-Venezia  Giulia
n. 9/2009 viola  l'articolo  117,  secondo  comma,  lett.  h),  della
Costituzione. 
    L'articolo 5, comma 1, della legge regionale  n.  9/2009  citata,
ove prevede che  la  Regione  promuove  e  sostiene  finanziariamente
l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, «ivi  comprese  le
associazioni d'arma  e  le  associazioni  delle  Forze  dell'ordine»,
seppure «nel rispetto dei principi e delle finalita'  previste  dalle
leggi  statali  e  regionali  in  materia»,  esula  dalla  competenza
statutaria, in quanto non e'  presente  nello  Statuto  di  autonomia
alcuna disposizione che si riferisca all'utilizzo delle  associazioni
d'arma e  delle  Forze  dell'ordine,  contrastando,  quindi,  con  la
competenza esclusiva dello Stato in materia  di  «ordine  pubblico  e
sicurezza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost. 
3) L'articolo 8, comma 6, della legge Regione  Friuli-Venezia  Giulia
n. 9/2009  viola  l'articolo  117,  secondo  comma,  lett.  h)  della
Costituzione. 
    L'articolo 8, comma 6, della  legge  regionale  n.  9/09  citata,
nella parte in cui prevede  che  «nell'esercizio  delle  funzioni  di
pubblica sicurezza  previste  dalla  normativa  statale,  la  polizia
locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti  primari,
al fine di garantire, in concorso  con  le  forze  di  polizia  dello
Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento»,
esula dalla competenza  statutaria,  in  quanto  invade  l'ambito  di
competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  ordine  pubblico   e
sicurezza (art. 117, comma 2, lettera h), Cost.), contrastando con la
legge n. 65/1986 citata, che definisce «ausiliarie»  le  funzioni  di
pubblica sicurezza della polizia locale (art. 5, comma 1, lettera c),
e, inoltre, prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale
collaborino, «nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di
polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga
fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti
autorita» (art. 3, legge n. 65/1986 citata). 
4) L'articolo 10 della  legge  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  viola
l'articolo 114 della Costituzione. 
    L'articolo 10 della legge regionale n. 9/2009 citata disciplina i
principi organizzativi per  l'esercizio  delle  funzioni  di  polizia
locale,  prevedendo,  al  comma  1,  che  i  comuni  e  le   province
istituiscano  i  corpi  di  polizia   locale   e   ne   regolamentino
l'organizzazione ed il funzionamento. 
    Non compete, tuttavia, alla Regione ed esorbita dalla  competenza
statutaria, la facolta' di disciplinare minuziosamente il contingente
numerico degli addetti al servizio, il  tipo  di  organizzazione  del
Corpo di polizia municipale; ne' compete  alla  Regione  ed  esorbita
dalla competenza statutaria, la facolta'  di  disciplinare  lo  stato
giuridico  del  personale  e  il   relativo   trattamento   economico
(disposizioni previste nei commi 4, 5, 6, 7 e 8  dell'art.  10  della
legge regionale n. 9/2009 citata), invadendo la sfera  di  competenza
dei comuni che sono  enti  autonomi  con  propri  statuti,  poteri  e
funzioni, equiordinati alle regioni, cosi' come sancito dall'articolo
114 Cost. 
    Inoltre, tali disposizioni  sono  attribuite  dalla  legislazione
statale ai regolamenti comunali di cui agli  articoli  4  e  7  della
legge n. 65/1986 citata, prevedendo specificamente,  all'articolo  6,
comma 2, punto 1 e seguenti,  che  le  competenze  della  Regione  si
limitino  a  stabilire  «le  norme  generali  per  l'istituzione  del
servizio», tenendo conto  solamente  della  classe  alla  quale  sono
assegnati i comuni. 
5) L'articolo 15, comma 1, della legge Regione Friuli-Venezia  Giulia
n. 9/2009  viola  l'articolo  117,  secondo  comma,  lett.  l)  della
Costituzione. 
    L'articolo 15, comma 1, della legge regionale  n.  9/2009  citata
prevede che «Gli agenti della polizia locale sono agenti  di  polizia
giudiziaria. Gli ispettori e i commissari della polizia  locale  sono
ufficiali di polizia giudiziaria. Il comandante del Corpo di  polizia
locale dei comuni capoluogo  di  provincia  .  .  .  non  riveste  la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria»,  peraltro,  omettendo
qualunque tipo di  riferimento  alla  vigente  normativa  statale  in
materia. 
    Tale disposizione eccede dalla competenza statutaria,  in  quanto
la Regione non ha competenza  legislativa  in  materia  di  corpi  di
polizia  giudiziaria,  in  contrasto  pertanto  con   la   competenza
esclusiva dello Stato in materia  di  giurisdizione  penale  disposta
dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 Cost. in tema di
giurisdizione e  norme  processuali,  ordinamento  civile  e  penale,
giustizia amministrativa. 
    Infatti, la polizia giudiziaria, a norma degli articoli 55  e  57
del codice di procedura penale, opera di  propria  iniziativa  e  per
disposizione   o   delega   dell'Autorita'   giudiziaria,   ai   fini
dell'applicazione della legge penale. 
    Pertanto,  «la  regione  non  e'   competente   a   disporre   il
riconoscimento,   indipendentemente   dalla   conformita'   o   dalla
difformita' rispetto alla legge dello Stato»,  come  affermato  dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 313/2003. 
6) L'articolo 18, commi 1 e 4,  della  legge  Regione  Friuli-Venezia
Giulia n. 9/2009 viola l'articolo 117, secondo comma, lett. d), della
Costituzione. 
    L'articolo 18, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/09  citata
prevede che il personale di polizia locale sia  dotato  di  armamento
secondo quanto previsto dalla normativa statale  e  che  gli  addetti
alla polizia locale espletino "muniti di armi  almeno  i  servizi  di
vigilanza, protezione degli immobili di proprieta' dell'ente locale e
dell'armeria del Corpo  o  Servizio,  quelli  notturni  e  di  pronto
intervento». 
    Tali disposizioni  esulano  dalla  competenza  legislativa  della
Regione, in quanto e' competenza esclusiva dello Stato la  disciplina
in materia di «armi, munizioni ed esplosivi» di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera d), Cost. 
    L'articolo 5, comma 5, della legge n.  65/1986  citata,  infatti,
prevede che solamente «gli addetti al servizio di polizia  municipale
ai quali e' conferita la qualita' di  agente  di  pubblica  sicurezza
possono, previa deliberazione in tal senso  del  consiglio  comunale,
portare, senza licenza, le armi, di  cui  possono  essere  dotati  in
relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita'  previsti
dai rispettivi regolamenti...». Peraltro, e' demandato al Prefetto il
conferimento al suddetto personale, previa comunicazione al  Sindaco,
della qualita' di agente di  pubblica  sicurezza,  (art.  5,  secondo
comma, legge n. 65/1986). 
                              P. Q. M. 
    Si conclude perche' gli articoli 2, comma 1, lett. h);  5,  comma
1; 8, comma 6; 10; 15,  comma  1;  18,  commi  1  e  4,  della  legge
regionale Friuli-Venezia Giulia n. 9  del  29  aprile  2009,  recante
«Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale», pubblicata nel BUR n. 18 del  6  maggio  2009,
siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri del 26 giugno 2009. 
        Roma, addi' 2 luglio 2009 
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri