N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  10  luglio  2009  (del  Presidente   della   Regione
Siciliana). 
 
Imposte e tasse - Finanza regionale - Delega al Governo in materia di
  federalismo  fiscale  -  Prevista  soppressione  generalizzata  dei
  trasferimenti  statali  diretti  al  finanziamento  delle  funzioni
  esercitate - Previsto aumento di tributi  propri  delle  regioni  a
  fronte della  riduzione  delle  aliquote  dell'imposizione  fiscale
  statale - Prevista aliquota di compartecipazione regionale  all'IVA
  o all'IRPEF - Lamentata interferenza  sull'impianto  dello  statuto
  siciliano  e  sulle  risorse  sinora   attribuite   alla   Sicilia,
  comportante  notevole  contrazione  dei  mezzi  finanziari  gia'  a
  disposizione  -  Ricorso  della  Regione  Siciliana  -   Denunciata
  violazione  del  principio  della  copertura  finanziaria   e   del
  finanziamento integrale delle funzioni attribuite, violazione delle
  prerogative statutarie. 
- Legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 8, comma 1, lett. f), e 10, comma
  1, lett. a) e b) nn. 1 e 2. 
- Costituzione, artt. 81 e 119, comma quarto; statuto  della  Regione
  Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. 
Imposte e tasse - Finanza regionale - Delega al Governo in materia di
  federalismo fiscale - Sistema di finanziamento degli enti locali  -
  Prevista  compartecipazione  al  gettito  di  tributi  erariali   e
  regionali  -  Previsto  finanziamento  derivante   dall'imposizione
  immobiliare e dal gettito derivante dai tributi il cui  presupposto
  e' connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione  ad  un
  tributo  erariale  -  Lamentata  interferenza  sull'impianto  dello
  statuto siciliano e sulle risorse sinora attribuite  alla  Sicilia,
  per finanziamento degli enti locali non con risorse statali ma  con
  quelle  gia'  spettanti  alla  Regione  -  Ricorso  della   Regione
  Siciliana - Denunciata violazione  del  principio  della  copertura
  finanziaria  e   del   finanziamento   integrale   delle   funzioni
  attribuite, violazione delle prerogative statutarie. 
- Legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 11, comma 1, lett. b)  ed  f),  e
  12, comma 1, lett. b) e c). 
- Costituzione, artt. 81 e 119, comma quarto; statuto  della  Regione
  Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. 
Imposte e tasse - Finanza regionale - Delega al Governo in materia di
  federalismo fiscale -  Principi  e  criteri  direttivi  finalizzati
  all'attribuzione alle Regioni e agli  enti  locali  di  un  proprio
  patrimonio -  Prevista  determinazione  da  parte  dello  Stato  di
  apposite liste che individuino nell'ambito delle distinte tipologie
  i  singoli  beni  da  attribuire,  nonche'  attribuzione  dei  beni
  immobili sulla base del criterio  di  territorialita'  -  Lamentato
  contrasto con lo statuto siciliano  che  attribuisce  alla  Regione
  tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con  eccezione
  di quelli riguardanti la difesa o servizi di carattere nazionale  -
  Ricorso della  Regione  Siciliana  -  Denunciata  violazione  delle
  prerogative statutarie. 
- Legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 19. 
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 32 e 33; d.P.R. 1º  dicembre
  1961, n. 1825. 
Imposte e tasse - Finanza regionale - Delega al Governo in materia di
  federalismo  fiscale  -  Prevista  istituzione  di  un  tavolo   di
  confronto tra il Governo e ciascuna regione o provincia  dotate  di
  particolare autonomia, nell'ambito della Conferenza permanente  per
  i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  -
  Lamentata interferenza con la Commissione paritetica prevista dallo
  statuto siciliano - Ricorso della Regione  Siciliana  -  Denunciata
  violazione delle prerogative statutarie. 
- Legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27, comma 7. 
- Statuto della Regione Siciliana, art. 43. 
(GU n.36 del 9-9-2009 )
    Ricorso della Regione siciliana, in persona  del  Presidente  pro
tempore, on.le dr. Raffaele Lombardo,  rappresentato  e  difeso,  sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto dall'avv. Michele Arcadipane e dall'avv. Marina  Valli,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio  della  Regione
siciliana in Roma, via Marghera  n.  36,  ed  autorizzato  a  propone
ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 27 giugno
2009; contro il Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  Uffici
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  e  difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della legge 5 maggio 2009, n. 42  recante  «Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo  119  della  Costituzione»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 6 maggio 2009 -  Serie
generale: 
        quanto agli articoli 8, comma 1, lett. f),  e  10,  comma  1,
lett. a) e b), nonche' gli articoli 11, comma 1, lettere b) ed f),  e
12, comma 1, lett. b) e c), per violazione degli  articoli  36  e  37
dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione adottate
con d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, nonche' per violazione  anche  dei
principi  derivanti  dall'art.  81  e  119,   quarto   comma,   della
Costituzione; 
        quanto all'articolo 19, per violazione degli articoli 32 e 33
dello  Statuto  siciliano  e  delle  relative  norme  di   attuazione
approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825; 
        quanto all'articolo 27, comma 7, per violazione dell'art.  43
dello Statuto regionale. 
    La legge 5 maggio 2009, n.  42  recante  «Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione», nel fissare i principi  e  criteri  direttivi  cui  il
Governo statale deve  ispirarsi  nell'adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi per l'attuazione dell'articolo  119  della  Costituzione,
pur prevedendo che «alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con  gli
statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e
27»  della  legge  stessa  (art.  1,  comma  2)   contiene   tuttavia
disposizioni  che  appaiono  direttamente  applicabili  anche   nella
Regione siciliana o, comunque, incidere sulle potesta' regionali,  in
violazione  delle  prerogative  statutarie  alla  regione  assegnate,
particolarmente con riferimento agli articoli 32 e 33 nonche' 36 e 37
e43 dello Statuto e delle correlate norme di  attuazione  (d.P.R.  26
luglio 1965, n. 1074 e d.P.R.  1°  dicembre  1961,  n.  1825)  e  dei
principi  derivanti  dall'art.  81  e  119,   quarto   comma,   della
Costituzione. 
    Com'e' noto, l'impianto  statutario  in  materia  finanziaria,  e
l'attuazione che alle relative disposizioni e' stata data,  determina
l'attribuzione alla Regione siciliana di tutti i tributi erariali, in
qualsiasi modo denominati - e  con  le  sole  eccezioni  sancite  dal
secondo comma dell'articolo  36  dello  Statuto,  nonche',  ai  sensi
dell'articolo 2 del d.P.R. 26  luglio  1965,  n.  1074,  delle  nuove
entrate tributarie il cui gettito sia destinato  con  apposite  leggi
alla copertura di oneri diretti a  soddisfare  particolari  finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime - il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito
della stessa regione. 
    Di contro, le previsioni di alcune disposizioni del Capo II della
legge in questione, anche se non venissero  considerate  direttamente
applicabili  alla  Sicilia,  tuttavia,  intervenendo  sul   complesso
sistema   di   definizione   dei   rapporti   tributari   finalizzato
all'attribuzione di gettito finanziario al  sistema  del  federalismo
fiscale regionale, interferiscono sull'impianto  dell'art.  36  dello
Statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia. 
    Infatti,  per  un   verso   viene   prevista   la   generalizzata
soppressione dei trasferimenti statali diretti al fmanziamento  delle
funzioni esercitate (art. 8, comma 1, lett. f) nonche' art. 10, comma
1, lett. a); dall'altro, il finanziamento  alle  regioni  deriva  dal
previsto aumento di tributi  propri  delle  regioni  a  fronte  della
riduzione delle aliquote dell'imposizione fiscale statale  (art.  10,
comma  1.  lett.  b,  nn.  1   e   2),   nonche'   dall'aliquota   di
compartecipazione regionale all'IVA o all'IRPEF. 
    Ovviamente,  trattandosi  di  attuazione  dell'art.   119   della
Costituzione, la compartecipazione eriferita al gettito  dei  tributi
riferibili al territorio. 
    In proposito va sottolineato  che,  in  atto,  la  finanza  della
Regione siciliana e' direttamente  ancorata  all'imposizione  fiscale
statale, rilevando solo il dato  territoriale  di  riscossione  o  di
maturazione  del  presupposto   che   ne   determina   l'attribuzione
all'erario regionale; e l'intero gettito  dell'IVA  e  dell'IRPEF  e'
attribuito alla Regione stessa (d.P.R. n. 1074/1965). 
    Di conseguenza, l'impianto previsto dal Capo II  della  legge  n.
42/2009, e in particolare le previsioni richiamate degli articoli  8,
comma 1, lett. f), nonche' art. 10, comma 1, lettere a) e b) anziche'
assicurare  alla  Regione  siciliana  l'equilibrio  finanziario   per
l'esercizio delle  funzioni  proprie  determina  tendenzialmente  una
notevole  contrazione  dei  mezzi  finanziari,  in  dipendenza  dalla
cessazione dei trasferimenti statali e della riduzione delle aliquote
d'imposizione fiscale; contrazione che non  e'  possibile  compensare
con gettito compartecipativo di IVA e IRPEF, che la Sicilia  ha  gia'
come risorse proprie. 
    Pertanto  potrebbe  determinarsi  un  notevole  squilibrio  delle
risorse  finanziarie  di  cui  la  Regione   potra'   disporre,   che
pregiudicherebbe  la  possibilita',  per  la   Regione   stessa,   di
esercitare le proprie finzioni per carenza di risorse finanziarie, in
violazione, quindi, anche dei principi derivanti dall'art. 81 e  119,
quarto comma, della Costituzione. 
    Un ulteriore vulnus al sistema finanziario garantito alla regione
dall'art. 36 dello Statuto e dal d.P.R. n.  1074/1965  e'  costituito
dal sistema di finanziamento degli enti locali previsto dal Capo  III
della legge n. 42/2009. 
    Il finanziamento degli stessi, infatti,  viene  assicurato  anche
mediante  «compartecipazioni  al  gettito  di  tributi   erariali   e
regionali» (art. 11, comma 1, lettere b ed f, art. 12, comma 1, lett.
b) nonche' dall'«imposizione immobiliare» (art. 12, comma 1, lett. b)
e «dal gettito derivante dai tributi il cui presupposto  e'  connesso
al trasporto  su  gomma  e  dalla  compartecipazione  ad  un  tributo
erariale» (art. 12, comma 1, lett. c). 
    Anche per tali previsioni, trattandosi  di  attuazione  dell'art.
119 della Costituzione, la compartecipazione e' riferita  al  gettito
dei tributi riferibili al territorio. 
    Tale sistema di finanziamento, dal quale  non  sono  esclusi  gli
enti locali della Regione siciliana,  determina  una  sottrazione  di
parte del gettito tributario spettante alla Regione in base  all'art.
36 dello Statuto ed al d.P.R. n.  1074/1965,  dato  che,  come  sopra
ricordato, la stessa e' titolare di  tutto  il  gettito  dei  cespiti
tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni richiamate,
dal momento che parte ditale gettito  dovrebbe  alimentare  anche  il
sistema di finanziamento degli enti locali. 
    In altri termini il legislatore statale per finanziare  gli  enti
locali viene a disporre non di risorse proprie ma di quelle spettanti
alla  Regione   (IRPEF,   IVA,   «imposizioni   immobiliari»,   tasse
automobilistiche,  imposta  sulle  assicurazioni  sugli  autoveicoli,
imposte di trascrizione sugli autoveicoli, etc.); che subisce, in tal
modo, una riduzione del gettito tributario  a  causa  delle  predette
compartecipazioni, senza che con  la  legge  in  esame  si  prevedano
meccanismi  compensativi  della  forte  contrazione   delle   entrate
regionali; contrazione la cui entita', in atto, non  e'  quantificata
ne' quantificabile. 
    Peraltro, se e' vero il principio derivato  dalla  giurisprudenza
di codesta ecc.ma Corte (cfr. sentenze n. 307 del 1983, 123 del 1992,
n. 370 del 1993, n. 376/2003, n. 260/2004, n.417/2005,  n.  138/1999)
per cui lo Stato puo' «nell'ambito di manovre  di  finanza  pubblica,
anche determinare riduzioni nella  disponibilita'  finanziaria  delle
regioni, purche',  appunto,  non  tali  da  produrre  uno  squilibrio
incompatibile con le esigenze  complessive  della  spesa  regionale»,
tuttavia la legge in parola non risulta  corredata  da  proiezioni  o
prospetti che diano contezza delle grandezze finanziarie coinvolte e,
in particolare, non  risulta  l'entita'  dell'onere  finanziario  che
graverebbe sul bilancio della Regione siciliana in conseguenza  della
prevista attribuzione di compartecipazioni  ai  tributi  erariali  in
favore degli enti locali siciliani. 
    Pertanto la sottrazione di risorse proprie della regione, gia' in
violazione ex artt. 36 e 37  dello  statuto,  potrebbe  importare  un
notevole squilibrio finanziario, stimato  dall'assessorato  regionale
del bilancio e delle finanze in circa  1.500  milioni  di  euro,  che
ulteriormente pregiudicherebbe la possibilita', per  la  regione,  di
esercitare le proprie finzioni per carenza di risorse finanziarie, in
violazione anche dei principi derivanti dall'art. 81  e  119,  quarto
comma, della Costituzione. 
    Ed ancora, lesivo degli articoli 32 e 33 dello Statuto siciliano,
e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 1° dicembre
1961, n. 1825, e' l'articolo 19 della legge in questione. 
    Tale articolo reca i principi e i criteri  direttivi  finalizzati
all'attribuzione alle regioni  e  agli  enti  locali  di  un  proprio
patrimonio,  in  attuazione  del  sesto  comma  dell'art.  119  della
Costituzione. 
    Tuttavia le disposizioni del comma 1, lett. a), che fa «salva  la
determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino
nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni  da  attribuire»  e
quella della successiva lettera b), che  prevede  l'attribuzione  dei
beni immobili sulla base  del  criterio  della  territorialita',  con
riguardo alla formazione del patrimonio degli enti locali situati  in
Sicilia, viola le previsioni degli articoli 32 e 33 dello statuto che
attribuiscono alla regione tutti i beni,  demaniali  e  patrimoniali,
dello Stato, con eccezione di quelli riguardanti la difesa o  servizi
di carattere nazionale. 
    Pertanto, alla luce di tali disposizioni  statutarie  -  e  delle
correlate norme di attuazione -  per  i  beni  gia'  trasferiti  alla
regione lo Stato non puo' intervenire sottraendo i beni alla regione;
mentre per altri beni non ancora trasferiti o  non  piu'  utili  alla
difesa o servizi di caratteri  nazionali,  l'unica  destinataria  non
puo' che esser la regione stessa  e  secondo  le  modalita'  previste
nelle norme di attuazione (redazione d'intesa tra Stato e regione  di
elenchi di consistenza dei beni). 
    Infine, l'art. 27,  comma  7,  della  legge  n.  42/2009  prevede
l'istituzione di un tavolo di confronto tra  il  Governo  e  ciascuna
regione o provincia  dotate  di  particolare  autonomia,  nell'ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano al fine  «di  assicurare  il
rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi
che da essa derivano, nel rispetto  delle  peculiarita'  di  ciascuna
regione a statuto speciale  e  di  ciascuna  provincia  autonoma»,  e
mirato  ad  individuare  «linee  guida,  indirizzi  e  strumenti  per
assicurare il concorso delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome agli obiettivi di perequazione e solidarieta' e per
valutare  la  congruita'  delle  attribuzioni  finanziarie  ulteriori
intervenute  successivamente  all'entrata  in  vigore  degli  statuti
verificandone la coerenza con i principi dei cui alla presente  legge
e con i assetti della finanza pubblica». 
    I compiti e le funzioni attribuiti a tale «tavolo  di  confronto»
sostanzialmente  potrebbero  rivelarsi  o  una   duplicazione   della
Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto regionale,
ovvero uno strumento che ne condizioni i lavori,  determinando  linee
guida ed indirizzi  al  fine  della  determinazione  di  nuove  norme
attuative dello Statuto. 
    In ogni caso, quindi, ne risulterebbe  violato  l'art.  43  dello
Statuto che attribuisce alla Commissione paritetica  ivi  specificata
anche l'attuazione dei rapporti finanziari  correlati  all'attuazione
dello statuto regionale. 
    Va, in proposito, ricordato come  la  Corte  costituzionale,  nel
verificare la legittimita' di norme statali  che,  nel  tempo,  hanno
determinato il rinnovamento dell'ordinamento fiscale  e  finanziario,
ha ritenuto che la disciplina dei  rapporti  tributari  tra  Stato  e
regione dev'essere risolta in  sede  di  Commissione  paritetica  (v.
sent. n. 298 del 1974; n. 166 del 1976). 
                              P. Q. M. 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale  della  legge  5
maggio  2009,  n.  42  recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione», e precisamente: 
        degli articoli 8, comma 1, lett. f), e 10, comma 1, lett.  a)
e b), nonche' degli articoli 11, comma 1, lettere b)  ed  f),  e  12,
comma 1, lett. b) e c), per violazione degli articoli 36 e  37  dello
Statuto regionale e delle relative norme di attuazione  adottate  con
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,  nonche'  per  violazione  anche  dei
principi  derivanti  dall'art.  81  e  119,   quarto   comma,   della
Costituzione; 
        dell'art. 19, per violazione degli articoli  32  e  33  dello
Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate  con
d.P.R. 1°  dicembre  1961,  n.  1825;  dell'art.  27,  comma  7,  per
violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale. 
    Con riserva di ulteriori deduzioni. 
    Si  deposita  con  il  presente   atto   copia   conforme   della
deliberazione della Giunta regionale autorizzativa. 
        Palermo, addi' 1° luglio 2009 
             Avv. Michele Arcadipane - Avv. MarinaValli